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La stampa dei Registri Contabili entro il 31/01/2019 In questa Circolare 1 Premessa 2 Registri interessati 3 Libro giornale e libro inventari 4 Registro dei beni ammortizzabili 5 Registri IVA 6 Imposta di bollo

1 PREMESSA Visto l approssimarsi della fine dell anno si ritiene opportuno fornire alcune informazioni in merito alla stampa definitiva dei registri contabili per l anno 2017. Come noto, la Finanziaria 2008 ha modificato il termine per la stampa dei registri contabili in relazione alla stampa cartacea dei registri tenuti con sistemi meccanografici ; in particolare: la stampa va effettuata entro l ultimo giorno del 3 mese successivo al termine per l invio delle dichiarazioni annuali. CONTABILITÀ ANNO 2017: considerato che il termine di presentazione delle dichiarazioni è scaduto lo scorso 31/10/2018, la stampa sui registri della contabilità riferita al 2017 dovrà essere effettuata, nella generalità dei casi, entro il prossimo 31/01/2019. Regolarità delle scritture contabili: la tenuta dei registri è considerata regolare qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) b) al momento dello svolgimento dell'attività di controllo, i libri risultano aggiornati sugli appositi supporti magnetici. in sede di ispezione o controllo, i libri sono stampati simultaneamente alla precisa richiesta degli organi verificatori competenti e in loro presenza. Art. 7 c. 4-ter DL 357/94: A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza. 2 REGISTRI INTERESSATI La disposizione assume carattere generale ed opera nei confronti di tutti i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici ai fini dell Iva e dei redditi; si tratta in particolare: dei registri IVA: per le contabilità semplificate ed ordinarie; del libro giornale e libro inventari: per le contabilità ordinarie; del registro dei beni ammortizzabili: per le contabilità semplificate ed ordinarie Con riferimento al registro dei beni ammortizzabili è opportuno precisare che: il termine di redazione (cioè di memorizzazione su supporto informatico) coincide con quello di invio delle dichiarazioni (31/10/2018) il termine di stampa rimane quello ordinario (31/01/2019). N.B.: l art.16 Dpr 600/73 dispone, infatti, solo circa l obbligo di compilazione del registro, non della sua stampa.

NUMERAZIONE PROGRESSIVA ESERCIZIO INFRANNUALE TENUTA REGISTRI ULTERIORI PRECISAZIONI Sia i libri tenuti ai fini civilistici (Libro giornale e libro inventari) che quelli previsti dalle norme fiscali, devono essere numerati progressivamente prima della stampa e per ciascun anno (non è più prevista alcuna numerazione preventiva per blocchi di pagine) indicando pagina per pagina l anno di riferimento anno 2017, e non l anno in cui la stampa è eseguita (es. 2017/1, 2017/2. 2017/3 ). In caso di soggetto con esercizio a cavallo d anno si indica l anno di inizio del periodo d imposta. Es: numerazione per l esercizio 01/09/2017-31/08/2018 è quindi: 2017/1, 2017/2, ecc.) Tutti i libri contabili (sia obbligatori che facoltativi) vanno tenuti seguendo le regole di una ordinata contabilità, ovvero: senza spazi in bianco, interlinee e trasporti a margine; senza abrasioni e cancellazioni (eventuali correzioni vanno effettuate in modo che le parole cancellate siano leggibili). Ai fini civilistici: i libri contabili obbligatori devono essere conservati per 10 anni dalla data dell ultima registrazione presso la sede della società. CONSERVAZIONE Dal punto di vista fiscale: i libri vanno conservati: in assenza di accertamento: fino alla scadenza del termine per effettuarli (generalmente 4 anni decorrenti dal 31/12 dell anno in cui è stata presentata la dichiarazione cui si riferiscono) in presenza di accertamento: fino alla sua definizione (anche oltre il termine previsto dal codice civile). CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA: effettuata mediante archiviazione elettronica, purché le registrazioni corrispondano ai documenti e questi possano essere resi leggibili in qualsiasi momento. Obbligatoria per le fatture elettroniche. LIBRO GIORNALE 3 LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARI Come noto, il libro giornale deve indicare cronologicamente, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione aziendale; in particolare, detto registro deve contenere: a) la data dell'operazione: b) la descrizione dell'operazione; c) la rappresentazione dell'operazione, con indicazione dei conti di mastro d) gli importi delle operazioni distinti per ciascun conto di mastro. Il libro giornale può essere suddiviso tra più libri sezionali, sui quali vengono rilevate le operazioni appartenenti a diverse categorie ovvero a diversi rami d'azienda. SCRITTURE AUSILIARIE - PARTITARI/MASTRINI La stampa dei partitari (mastrini) è opportuno sia abbinata alla stampa del libro giornale. Deve contenere le movimentazioni contabili per ciascun conto (ivi compreso ogni singolo cliente e fornitore) del piano dei conti utilizzato nell anno. In particolare, le schede mastro: vanno stampate dopo la chiusura dei conti, che deve comparire nella stampa delle stesse,

non devono essere numerati progressivamente, né bollati o vidimati. Stampa: l obbligatorietà della loro stampa discende dal fatto che vanno considerate scritture ausiliarie (art. 2214 c. 2 C.C. e art. 14 Dpr 600/73). La Cassazione (sent. n. 21513/2010 e n. 21512/2010) ha preso una netta posizione in tal senso negando la natura di scrittura ausiliaria. In tal senso anche la Ctp di Milano sent. 20/01/1999, n. 407, nella quale è stato ritenuto inoppugnabile l'aggiornamento dei mastrini nei sistemi meccanizzati, senza procedere ad alcuna stampa. LIBRO INVENTARIO Il libro degli inventari: deve contenere annualmente l indicazione analitica degli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi all impresa e la loro valutazione (c.d. inventario); deve redigersi all inizio dell esercizio dell impresa e successivamente ogni anno. SOTTOSCRIZIONE: l'inventario, riportato in apposito libro, va sottoscritto: dal titolare dell impresa individuale; dal rappresentante legale della società (es: amministratore unico, presidente del CdA, ecc.). che in tal modo si assume la responsabilità del suo contenuto. Nota: la mancata sottoscrizione rende inesistente, ai fini giuridici, il documento. 4 REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI La tenuta del registro dei beni ammortizzabili (cd libro cespiti) è discrezionale ai fini civilistici, ma obbligatoria ai fini fiscali. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI le società soggette Ires le società di persone e le società ad esse equiparate gli enti pubblici e privati soggetti all Ires persone fisiche che esercitano attività d imprese o arti e professioni Pertanto il registro d e v e e s s e r e tenuto al fine di poter dedurre dal reddito d'esercizio le quote di ammortamento, le quali devono inoltre risultare imputate a conto economico (art. 75,TUIR). La mancata annotazione delle quote di ammortamento sull'apposito registro, comporta, quale sanzione accessoria, la loro indeducibilità dal reddito d'impresa. REGISTRAZIONE ALTERNATIVA: gli ammortamenti possono essere registrati, in alternativa: o per i soggetti in contabilità ordinaria: sul libro inventari; o per i soggetti in contabilità semplificata: sul registro IVA degli acquisti; purché il contribuente sia in grado di fornire, su richiesta dell Amministrazione Finanziaria, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbero indicati nel libro cespiti.

I DATI DA INDICARE Ai sensi dell art. 16 del DPR 600/73 nel suddetto registro vanno indicati: BENI IMMOBILI E I BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri: l'anno di acquisizione; il costo originario; le rivalutazioni e le svalutazioni; il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente; il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta; la quota annuale di ammortamento; le eliminazioni dal processo produttivo / cessioni. ALTRI BENI MOBILI gli altri beni mobili ammortizzabili diversi da quelli indicati (es. impianti, macchinari, attrezzature, mobili, arredi ecc.), che possono essere distintamente indicati ovvero raggruppati per: categorie di beni omogenee anno di acquisizione coefficiente di ammortamento È necessario comunque indicare le informazioni sopraelencate. BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI Per i beni gratuitamente devolvibili, ossia beni costruiti dall impresa a cui è stata affidata la concessione e che al termine di quest ultima l impresa consegna gratuitamente al concedente: va indicata distintamente la quota annua che affluisce al fondo ammortamento finanziario. Nota: si rammenta che nel registro dei beni ammortizzabili: vanno distintamente indicate le quote di costo non deducibili; vanno indicati anche i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione. 5 REGISTRI IVA L'art.14, comma 1 lett.b) del DPR 600/73 stabilisce che le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono in ogni caso tenere i registri prescritti ai fini Iva; si tratta, in particolare, dei seguenti registri: fatture emesse (art. 23,DPR 633/72) corrispettivi (art. 24, 633/72) DPR liquidazione Iva di gruppo (art. 39 DPR 633/72) sistema analitico Iva del margine (art. 38 D.L.41/95) Iva per l'editoria movimentazione beni da e per altri stati UE a titolo non traslativo della proprietà

sistema globale Iva del margine (art. acquisti (art. 25, DPR 633/72) 38 D.L. 41/95) omaggi annotazione consegne a terzi in bollettario madre e figlia lavorazione, comodato, deposito, (art. 32 DPR 633/72) ecc. (art.53, DPR 633/72) depositi Iva (art.50-bis, DL 331/93) delle dichiarazioni di intento di emergenza per misuratore fiscale corrispettivi agenzie di viaggio Al riguardo, si rammenta che anche i registri IVA: vanno stampati entro 3 mesi dal termine di invio della dichiarazione. vanno numerati progressivamente nell ambito di ciascun registro e non di ciascun anno. 6 IMPOSTA DI BOLLO Come di consueto, l imposta di bollo si applica: limitatamente al libro giornale e libro inventari mentre ne restano esclusi i registri Iva e il registro dei beni ammortizzabili Questa è dovuta nella seguenti misure: SOCIETA DI CAPITALI (tenute al versamento della Tassa di CCGG).16, 00 ogni 100 pagine o frazione PERSONE FISICHE SOCIETA DI PERSONE.32, 00 ogni 100 pagine o frazioni L imposta: va assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni può essere pagata mediante: marche o bollo a punzone versamento con il modello F23 (cod. trib. 458T) Gli estremi di versamento (o le marche) vanno apposti sulla prima pagina numerata del libro (o sulla prima pagina numerata di ogni blocco di 100) oppure sull ultima pagina purché l imposta di bollo sia assolta prima che il libro sia posto in uso. Nel caso si proceda alla conservazione sostitutiva dei documenti l imposta di bollo va assolta mediante il versamento a mezzo F24 (cod. trib. 2501I. RAVVEDIMENTO OPEROSO I contrassegni telematici portano la data di emissione. Può accadere che le stampe siano effettuate successivamente al termine dei 3 mesi dall'invio delle dichiarazioni, applicando contrassegni emessi successivamente al 31/01/2018. In tal caso: le scritture rimangono perfettamente valide (non sarà possibile dimostrare che la stampa è avvenuta in ritardo, essendo sostenibile la mera dimenticanza nell'applicazione dei contrassegni) sarà possibile effettuare il ravvedimento per l'imposta di bollo applicata tardivamente.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE In presenza di tardivo assolvimento dell'imposta di bollo (es.: acquisto tardivo della marca) occorre procedere al ravvedimento come segue: SANZIONE: è pari al 100% del tributo, ridotta a: entro 14 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo ravvedimento sprint (+ interessi di mora + imposta dovuta) entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T e gli interessi con il codice tributo 731T. L imposta, invece, viene assolta con l apposizione della marca. Studio Dott. Begni & Associati