20121 Milano via San Primo 4, Italia t. +39 02 76.07.671 f. +39 02 76.00.64.74 Ai Sigg. Clienti Loro Uffici Amministrativi Milano, lì 09/02/2015 Circolare n. 04/2015 Giuseppe Chiaravalli RAGIONIERE COMMERCIALISTA Andrea Chiaravalli David Reali Alessandro Maruffi Fabio Mainardi RAGIONERE COMMERCIALISTA Letizia Lucca Nadia Brambillasca Ermal Shkreli Matteo Torselli Stefania Nigro OGGETTO: Legge di Stabilità 2015: Importanti novità in tema di Ravvedimento Operoso La legge di stabilità 2015 ha ampliato sensibilmente la portata del ravvedimento operoso. Le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1.01.2015 e non solo per le correzioni aventi ad oggetto violazioni commesse dal 2015, ma anche per quelle commesse in precedenza. La prima novità consiste nel fatto che si potrà optare per il ravvedimento non più entro il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro l anno dall omissione o dall errore, per le violazioni che non prevedono una dichiarazione periodica come, ad esempio, in materia di imposta di registro) ma fino alla decadenza del termine per l accertamento usufruendo sempre di uno sconto sulle sanzioni. La seconda novità si riferisce al fatto che il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ossia che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, rispetto alle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. La terza novità è che non tutte le nuove disposizioni di favore potranno essere applicate ai tributi diversi da quelli amministrati dall Agenzia delle Entrate. Da alcune disposizioni saranno pertanto escluse IMU, TASI, diritti doganali e accise. Nel dettaglio tecnico, a seguito dele modifiche introdotte, il nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 ( Ravvedimento operoso ) prevede quanto segue: successivamente alla lettera a) l inserimento di un ulteriore disposizione in virtù della quale la sanzione è ridotta ad un nono del minimo allorquando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, entro novanta giorni dall omissione o dall errore in presenza di fattispecie per le quali non è prevista dichiarazione periodica;
dopo l attuale lettera b) due disposizioni che prevedono la riduzione della sanzione a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall omissione o dall errore e a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre detto termine. Le due disposizioni che prevedono la riduzione della sanzione a un settimo del minimo e a un sesto del minimo sono limitate ai soli tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate. Sono pertanto esclusi dunque, IMU, TASI, diritti doganali e accise. Ravvedimento sprint Ai sensi dell articolo 13, co. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, fino al 14 giorno successivo alla scadenza, si può potrà ancora versare la mini-sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo (c.d. ravvedimento sprint ). Ravvedimento operoso per le violazioni anche dopo la constatazione Come detto, sarà possibile usufruire del ravvedimento operoso per le violazioni, sebbene incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, anche dopo la constatazione delle stesse mediante processo verbale di constatazione (ai sensi dell'art. 24 L. 7.01.1929, n. 4), versando le sanzioni ridotte ad un quinto del minimo salvo che: la violazione rientri tra quelle indicate negli artt. 6, c. 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali), o 11, c. 5 (omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale) del D. Lgs. 471/1997. in presenza di formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973). Integrative a favore L ampliamento del perimetro per utilizzare l integrativa non ha interessato le dichiarazioni integrative a favore, il cui termine rimane la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo. Parimenti, per via interpretativa, anche in questo caso viene introdotto il principio della rigenerazione dei termini accertativi. In tema di rettificabilità delle dichiarazioni a favore anche oltre il periodo successivo, vale la pena ricordare che la circolare 31/E/2013 ha poi previsto le modalità per ovviare al divieto di doppia imposizione in applicazione del pag.2
principio di capacità contributiva (art. 53 Costituzione) e di buona e leale collaborazione (art. 10 Statuto del contribuente). Tale regola trova applicazione non solo nell ipotesi di rettifica da parte degli organi di controllo, ma anche nel caso in cui il contribuente abbia spontaneamente rettificato precedenti errori contabili applicando correttamente i principi contabili. In tali casi, tuttavia, l eventuale ricostruzione autonoma a favore delle dichiarazioni precedenti comporta sicuramente la notifica dell avviso bonario con il conseguente onere di recarsi presso l Ufficio per il suo annullamento, previo esame della documentazione da esibire. Schema di riepilogo Premesso quanto sopra è possibile riepilogare in uno schema le varie fattispecie ed opzioni a disposizione del contribuente per ravvedere spontaneamente la propria posizione fiscale: Si ricorda di applicare al calcolo del ravvedimento il nuovo tasso legale dello 0,5% in vigore "pro rata temporis" dallo 01/01/2015. Istituti deflattivi abrogati In coerenza con l intero impianto delle disposizioni che intendono fornire al contribuente gli strumenti affinché possa autonomamente correggere i propri errori e omissioni, sono eliminati gli istituti: della definizione dell accertamento mediante adesione ai contenuti dell invito al contraddittorio di cui all articolo 5 del D.Lgs. n. pag.3
218/1997, ai commi da 1-bis a 1-quinquies (ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA) e della definizione dell accertamento mediante adesione ai contenuti dell invito al contraddittorio di cui all articolo 11, comma 1-bis dello stesso decreto (ai fini delle imposte indirette diverse dall IVA, quali l imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni ecc.); l istituto dell adesione ai processi verbali di constatazione di cui all articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo n. 218/1997, ad opera dell articolo 83, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133. la c.d. acquiescenza rafforzata che prevedeva la riduzione alla metà delle sanzioni irrogate se l'avviso di accertamento e di liquidazione non era stato preceduto dall'invito al contraddittorio, nel caso di rinuncia all impugnazione (tale abrogazione opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'agenzia delle Entrate a decorrere dal 1 gennaio 2016). Regime transitorio Viene previsto un regime transitorio che risponde alla logica di assicurare l entrata in vigore immediata delle nuove disposizioni che consentono al contribuente di ravvedersi autonomamente e non immediata per quelle disposizioni che abrogano gli istituti deflattivi. In sostanza viene previsto che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis) a 1-quinquies) e 11, comma 1-bis) del D.Lgs. n. 218/1997 (definizione dell accertamento mediante adesione ai contenuti dell invito al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette) e le disposizioni di cui all articolo 5- bis) dello stesso decreto ( adesione ai processi verbali di constatazione ) per gli inviti e i PVC notificati o consegnati entro il 31 dicembre 2015. Come accennato nel paragrafo precedente, l abrogazione dell istituto della c.d. acquiescenza rafforzata opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'agenzia delle Entrate a decorrere dal 1 gennaio 2016. Decorrenza dei termini nei casi di dichiarazione integrativa Art. 1, c. 640 Altra novità importante che fa da corollario alle novità sopra illustrate è che nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore): i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione; pag.4
i termini per l'accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione; i termini di decadenza concernenti l'imposta di registro decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni; i termini relativi alle imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni. CHIARAVALLI, REALI E ASSOCIATI pag.5