la legge 8 marzo 2017, n. 24 Avv. Monica Bombelli Avv. Fabrizio Cardinali

Documenti analoghi
Art. 1 Sicurezza delle cure in sanità

Prof. Inc. Medicina legale Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Legge 24 / 2017 RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE. Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida. Art.

LA RESPONSABILITA SANITARIA IN SEGUITO ALL APPROVAZIONE DELLA LEGGE GELLI, N.24/2017

V Congresso Nazionale G.I.S.T Genova 4 novembre 2017

LA RIFORMA DELLA COLPA MEDICA NELLA NUOVA LEGGE GELLI-BIANCO. Dott.ssa Ilaria Agnifili

Profili medico-legali delle criticità dell emergenza/urgenza ospedaliera

La responsabilità civile del medico: cosa cambia

Dott. Antonino Zagari Agenzia Tutela della Salute della Brianza Città Monza

Responsabilità professionale e rischio clinico

Quale responsabilità per l infermiere e il coordinatore nel ricondizionamento dei dispositivi monouso

15 Congresso Internazionale SOI Milano 2017 Simposio SIOL La responsabilità professionale dell oculista nell esperienza dell ufficio legale SOI

ROMA, Ospedale San Camillo, 19 maggio Dott. Francesco M. Cirillo, Consigliere della Corte di cassazione

Legge 8 marzo 2017 n. 24

Indice. La responsabilità medica prima della legge Balduzzi. Linee guida, protocolli e altre discipline. Capitolo 1. Capitolo 2. pag.

LEGGE 8 MARZO 2017 N. 24

Gli aspetti medico-legali della riforma della responsabilità sanitaria

La responsabilità medico sanitario Profili penali

La nuova gestione del rischio nelle strutture sanitarie

PRONTO SOCCORSO: UNO SLALOM TRA URGENZA E LEGGE PENALE Avv. Maurizio Sica

Dott.ssa Agnese Cremaschi. Responsabilità medica: il Senato approva la riforma

Aderenza alle Linee Guida e ricadute medico-legali

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E

Responsabilità professionale sanitaria Transazione del contenzioso e danno erariale

Legge Gelli: prime applicazioni pratiche in Cassazione

Il dirigente delle professioni sanitarie e sociali nel nuovo scenario lombardo

Sanita Academy FAD ECM INDICE. 1. La Sicurezza delle cure in Sanità dopo l entrata in vigore della Legge Gelli...1

ACCESSO IN OSPEDALE E RICORSO AL PRONTO SOCCORSO: RESPONSABILITA PROFESSIONALE E PRIVACY

Legge 8 marzo 2017, n. 24, in G.U. 17 marzo 2017, n. 64

DISEGNO DI LEGGE GELLI

LABORATORIO & FORMAZIONE

LEGGE n. 24 LEGGE GELLI ALTAVILLA GIANLUCA GATTO CATERINA

Nuovi obblighi assicurativi e nuovi termini di copertura. Articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, guida al tariffario dei risarcimenti

LA SINTESI DEL DDL SULLA REPONSABILITÀ PROFESSIONALE ARTICOLO PER ARTICOLO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica PROMULGA. la seguente legge:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

Legge 8 marzo 2017, n. 24

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 17 marzo 2017, n. 64. Preambolo. Sicurezza delle cure in sanità

LE SOCIETA SCIENTIFICHE: PROBLEMATICHE E OPPORTUNITA

Prof. Avv. Gianluca Varraso P.O. Diritto Processuale Penale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Salute, sicurezza del paziente e costi sanitari

(GU Serie Generale n.64 del ) Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017

La nuova legge sulla responsabilità professionale sanitaria: il punto di vista delle professioni sanitarie non mediche

La responsabilità sanitaria dopo la legge c.d. Gelli

I Percorsi Diagnostico- Terapeutici Assistenziali: Pdta

CUNEO 21/5/2016. La nuova responsabilità medica: aspetti innovativi e profili critici. Il punto del civilista.

La responsabilità del medico sportivo nella certificazione della idoneità

NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

Parte prima Le responsabilità dei professionisti sanitari in generale. La responsabilità disciplinare

Le coperture assicurative

Criticità in Sanità La Legge n. 24/2017 Le criticità assicurative. Luca Franzi Presidente Aon Hewitt Vice Presidente Aon Spa

REPUBBLICA DI SAN MARINO

LEGGE GELLI: RIFORMA DELLA RESPONSABILITA SANITARIA E GESTIONE DEL RISCHIO. SVILUPPO DI UNA PROPOSTA ASSOCIATIVA BETTER TOGETHER

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

Responsabilità medica tra colpa grave e responsabilità in solido. Nuovi scenari, ombre, e possibili protezioni.

Si segnalano in particolare le novità di cui agli artt. 6 e 7 in materia di responsabilità e civile

La legge 24/02017 Art. 10 «Obbligo di assicurazione»

Programma di Protezione CIMO 2019 dedicato ai medici che operano in strutture private

Audizione della Fondazione GIMBE sul DdL n e connessi Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

LA COPERTURA PER I DANNI AI PAZIENTI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Responsabilità professionale e sicurezza delle cure. La legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

L evoluzione della norma0va sulla responsabilità professionale sanitaria

LE POLIZZE ASSICURATIVE DOPO LA LEGGE SULLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Il testo approvato dalla Camera

Responsabilità professionale e Linee Guida in Salute Mentale Fabrizio Starace

LA RIFORMA IN TEMA DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE MEDICA PUBBLICATA IN G.U. (LEGGE 24/2017)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO. DISEGNO DI LEGGE n. 2224

DDL SICUREZZA DELLE CURE E RESPONSABILITA PROFESSIONALE: il parere dei giovani medici

SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 6.50, 7.50, E DEL RELATORE

E DI LEGISLATORI. Mario Vatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo

CAMERA DEI DEPUTATI B

La Legge n. 24/2017: operatività e orientamenti LE CRITICITA CIVILISTICHE

1

La responsabilità medica. Seminario sulla responsabilità civile

Responsabilità Professionale dei Sanitari: Impatti di Sistema della Nuova Legge

Indice. Articolo 1. Sicurezza delle cure in sanità. [Commento di Guido Carpani]

La nuova legge sulla responsabilità sanitaria

Cristiano Radice Infermiere legale e forense Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche

N B CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ANAAO ASSOMED CENTRO STUDI E SERVIZI LAZIO

CAMERA DEI DEPUTATI. Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario ART. 2.

SENATO DELLA REPUBBLICA

17/03/2016 SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE IGIENE E SANITA. Obiettivo: Tutela del diritto alla salute e della sicurezza

SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE IGIENE E SANITA

Audizione. della SOI-Società Oftalmologica Italiana in Commissione Igiene e Sanità. del 9 Marzo 2016 ore 15:30

Dossier n. 191 Ufficio Documentazione e Studi 28 febbraio 2017

GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO E SICUREZZA DEL PAZIENTE. Numero minimo 10 Numero massimo 50

SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE

AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE IGIENE E SANITA' DEL SENATO DDL N E CONNESSI ANALISI DEL DDL E PROPOSTE DI MODIFICA DELL ARTICOLATO

DISTURBI POSTURALI POST-CHIRURGICI. ASPETTI MEDICO-LEGALI. Gianluca Landi,

Rischio clinico e Responsabilità professionale

Nel tardo pomeriggio del 28 febbraio, la Camera dei Deputati ha approvato senza emendamenti il disegno di legge C-259, proposto dall onorevole

XVI Congresso SOC 7-8 ottobre 2016 Catanzaro.

SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE. Articolo 1 (Sicurezza delle cure in sanità)

Transcript:

la legge 8 marzo 2017, n. 24 Avv. Monica Bombelli Avv. Fabrizio Cardinali

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA, NONCHE IN MATERIA DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIA

Art. 1 La sicurezza delle cure è parte costituiva del diritto alla salute ed è perseguita nell interesse dell individuo e della collettività. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l insieme di tutte le attività indirizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio, connesso all erogazione di prestazioni sanitarie e l utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

Diritto alla sicurezza delle cure finalizzata alla tutela della salute della persona, quale diritto primario costituzionalmente protetto (art. 32 Costituzione) Adeguata prevenzione e gestione del rischio mediante uso appropriato delle risorse

Art. 6 RIFORMA Art. 590 sexies c.p. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali i ambito sanitario Se i fatti di cui agli art. 589 e 590 sono commessi nell esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal sencodo comma. Qualora l evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi della legge ovvero,

in mancanza di queste, le buone pratiche clinicoassistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Abrogazione del comma 1 dell art. 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (decreto Balduzzi).

La punibilità è quindi preclusa se: Il sanitario ha rispettato le raccomandazioni previste dalla linee guida o, i mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali; Le specificità del caso concreto rendevano adeguate le raccomandazioni previste dalle predette linee guida; L evento (morte o lesioni del paziente) si è verificato a causa di imperizia

Art. 5 riforma Gli esercenti le professioni sanitarie, nell esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salvo le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale.

In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. Nel regolamentare l iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnicoscientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce precisi requisiti. Le linee guida e gli aggiornamenti sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate anche dall Istituto superiore della Sanità

Cosa sono le linee guida?

Raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte attraverso un processo sistematico allo scopo di assistere medici e pazienti nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate (Istitute of Medicine USA 1992) Direttive finalizzate ad individuare e codificare, attraverso un processo di ricognizione critica e sistematica delle esperienze cliniche, che costituiscono un sistema di riferimento delle scelte sanitarie più efficaci ed autorevoli

Strumenti di codificazione del sapere che sintetizzano l esperienza diffusa in ambito sanitario e le migliori evidenze scientifiche

Vi sono però anche linee guida dettate invece da finalità di risparmio dei costi e delle risorse. Obiettivo diverso: legare le scelte terapeutiche alla cosiddette scelte strategiche di allocazione di risorse scarse

Però Vi sono contrasti fra evidenze scientifiche Molteplicità ed eterogeneità di linee guida Assenza di linee guida in alcuni casi Criteri di economicità e convenienza

NO L art. 13 del codice deontologico medico prevede che la prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, su un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico

Anche la giurisprudenza si è espressa: Pur asserendo l importanza delle linee guida e dei protocolli, ha sempre però affermato la non vincolatività dei medesimi Ha sottolineato la necessità di esaminare dettagliatamente la fattispecie concreta alla luce delle condizioni particolari specifiche, le quali possono richiedere un discostamento dalle stesse linee guida

Ha ritenuto, ad esempio, l omissione colposa nell esecuzione di esami pur non previsti dalle linee guida Ha ritenuto la commissione colposa in ipotesi di effettuazione di una pratica medica conforme alle linee guida ma inadatta alla fattispecie concreta Ha asserito che la diligenza del medico on si misura esclusivamente attraverso la pedissequa osservanza delle linee guida

In sintesi, il medico deve disaminare il caso concreto nelle sue specificità, conoscere le linee guida applicabili, verificare la adeguatezza; ove le stesse siano adeguate le deve applicare correttamente; ove le stesse non siano adeguate non le deve applicare

Prima del decreto Balduzzi Responsabilità contrattuale

Art. 3, comma 1 del decreto Balduzzi: fa riferimento all art. 2043 codice civile Responsabilità extracontrattuale o responsabilità contrattuale? Due orientamenti

Art. 7 L esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Responsabilità extracontrattuale, salvo il caso che il sanitario abbia agito nell obbligazione di adempimento contrattuale

In quali casi agisce nell adempimento di obbligazione contrattuale? Onere probatorio diverso Prescrizione diversa

Contenuto: prestazione di spedalità o assistenza sanitaria Responsabilità contrattuale

Se e a quali condizioni un sigolo soggetto risponde degli altri soggetti? Criterio di competenza Criterio di affidamento Limiti Casi

Art. 7 Riforma Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta del sanitario ai sensi dell articolo 5 e dell art. 590 sexies c.p. Il danno è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private È prevista la possibilità di integrazione Applicazione attuale

Obbligo assicurativo: Per la struttura sanitaria con riferimento a tutto il personale ivi operante, nei confronti dei terzi RCT e dei prestatori d opera RCO Per i medici che operano in regime di libera professione fuori dalla struttura o in regime intramurario Ultrattività

Azione diretta del danneggiato nei confronti dell impresa assicuratrice della struttura sanitaria e del sanitario Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

Il tentativo obbligatorio di conciliazione

La nomina di consulenti tecnici d ufficio e dei periti