La Legge n. 24/2017: operatività e orientamenti LE CRITICITA CIVILISTICHE

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1 La Legge n. 24/2017: operatività e orientamenti LE CRITICITA CIVILISTICHE Prof. avv. Andrea Astolfi Studio Legale Astolfi e Associati Pavia 18 ottobre 2018

2 Legge n. 24/17 «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» CONCETTI CHIAVE 1. Il paziente 2. La sicurezza delle cure 3. Trasparenza 4. Tutela dei diritti 5. Responsabilità professionale

3 Legge n. 24/17 «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» OBIETTIVI Garantire una piena tutela dei diritti del paziente, attraverso una nuova regolamentazione della condotta di tutti i soggetti che concorrono, direttamente o indirettamente, nell assistenza al paziente (medico, struttura ospedaliera, assicurazione). Tutelare il paziente ponendo un punto fermo su ruoli e responsabilità dei soggetti che intervengono nel percorso assistenziale (medico e struttura ospedaliera). Limitare e contenere i tempi del contenzioso giudiziale.

4 Applicabilità della Legge n. 24/17 CRITICITA In assenza di disposizioni transitorie* relative alla sua applicabilità, si pone il problema della sua retroattività in relazione: a fatti pregressi alla sua entrata in vigore (1 aprile 2017). a cause già pendenti alla sua entrata in vigore (1 aprile 2017). * [eccezione: le disposizioni quanto all azione diretta del danneggiato nei confronti dell impresa assicuratrice (art. 12), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del DM di cui al comma 6 dell art. 10 relativo alla determinazione dei requisiti minimi delle polizza ass.. Il DM ad oggi non è stato ancora neppure emesso].

5 Applicabilità della Legge n. 24/17 ALLA LUCE DEL PIU RECENTE ORIENTAMENTO Le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza: La Legge 24/17 non trova applicazione in presenza di fatti anteriori alla sua entrata in vigore (1 aprile 2017) e/o di cause pendenti al momento della sua entrata in vigore (1 aprile 2017). Cionondimeno, è applicabile lo strumento processuale dalla stessa previsto (ATP) per la conciliazione della lite indipendentemente dalla data del fatto che ha causato il danno.

6 Legge n. 24/17 I soggetti IL PAZIENTE Rafforzamento della tutela del paziente sempre più consapevole dei suoi diritti: Incidenza delle fonti social nella ricerca della diagnosi, delle cure e della struttura più qualificata. Prevenzione del rischio clinico con il rafforzamento della sicurezza delle cure. Incidenza dell obbligo di trasparenza dei dati sulla facoltà di scelta del paziente. Individuazione delle responsabilità degli esercenti la professione sanitaria. Misure di contenimento del contenzioso (conciliazione obbligatoria ex art. 696 bis c.p.c.). Azione diretta del paziente nei confronti della compagnia assicuratrice. Previsione del danno risarcibile (rinvio).

7 IL PAZIENTE Prevenzione del rischio clinico con il rafforzamento della sicurezza delle cure Sicurezza delle cure in sanità (Art. 1 L. 24/17) La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. La violazione della sicurezza delle cure è fonte di responsabilità.

8 IL PAZIENTE Prevenzione del rischio clinico con il rafforzamento della sicurezza delle cure (segue) Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (art. 2 L. 24/17). Si tratta di un ampliamento delle funzioni attribuite ad un organo regionale già in astratto previsto dal legislatore seppur non uniformemente istituito a livello regionale. Istituzione dell Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità (art. 3 L. 24/17). Con il DM del sono state definite le funzioni dell Osservatorio, composto da 22 membri, in parte, rappresentativi di istituzioni quali il Ministero della Salute, l Agenzia del farmaco, Istituto Superiore di Sanità e, in parte, designati dalla Commissione Salute per il coordinamento delle regioni: (i) acquisizione da parte delle regioni dei dati relativi ai rischi e agli eventi avversi in sanità; (ii) individuazione delle misure idonee per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario; (iii) monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie.

9 IL PAZIENTE Incidenza dell obbligo di trasparenza dei dati sulla facoltà di scelta del paziente Trasparenza dei dati (Art. 4 L. 24/17) Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all obbligo di trasparenza. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell ultimo quinquennio nonché le prescritte informazioni attestanti il rispettivo adempimento agli obblighi assicurativi. Ne consegue la possibilità di una scelta più consapevole da parte del paziente nell accesso alle cure e di converso una «concorrenza sulla qualità delle cure». Difficoltà nella comparazione dei dati e così nell appropriatezza e fondamento della scelta.

10 IL PAZIENTE Individuazione delle responsabilità degli esercenti la professione sanitaria SOGGETTI RESPONSABILI (art. 7 L. 24/17) La tutela dei diritti. Struttura: responsabilità contrattuale. Medico: responsabilità extracontrattuale, salvo abbia agito nell adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

11 IL PAZIENTE Le diverse responsabilità dei soggetti che concorrono nell erogazione della prestazione Differenze principali tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale Responsabilità contrattuale: (la struttura ospedaliera) il paziente il creditore - deve solo dare la prova del «titolo» su cui si fonda la sua pretesa (l avvenuto ricovero, la prestazione sanitaria ricevuta); grava sul debitore (la struttura sanitaria) l onere di dimostrare di non aver tenuto una condotta colposa; la prescrizione è di dieci anni. Responsabilità extracontrattuale: (il medico, salvo obbligazione assunta con il paziente) il paziente deve provare il danno subito nonché il dolo o la colpa del sanitario e il nesso di causalità tra condotta e danno causa ed effetto; la prescrizione è di cinque anni.

12 IL PAZIENTE Misure di contenimento del contenzioso Tentativo obbligatorio di conciliazione (Art. 8 L. 24/17) L obiettivo è di giungere in tempi brevi ad un accordo tra le parti, così da evitare i costi ed i tempi di un giudizio. Strumento processuale finalizzato alla conciliazione delle parti e, quindi, al risarcimento del danno, all esito dell anticipazione della consulenza medico legale rispetto ad un futuro ed eventuale giudizio risarcitorio. In altre parole, un accertamento semplificato e più rapido dell eventuale responsabilità rimesso ad un medico legale nominato dal giudice, sulla base del quale le parti possono valutare se sussistono i presupposti per concordare un risarcimento evitando la causa civile. Il tentativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, viene instaurato il giudizio risarcitorio.

13 IL PAZIENTE Misure di contenimento del contenzioso CRITICITA Modesti risultati a causa di: Contrazione dei tempi di difesa dettata dalla natura dello strumento processuale: si tratta infatti di un procedimento c.d. di istruzione sommaria ossia con forme di difesa semplificate e con tempi ridotti rispetto a quelli tipici di una causa ordinaria. Difficoltà nel rispetto del termine perentorio di 6 mesi previsto per la conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Incertezze sull attuazione dell obbligo di partecipazione di tutte le parti alla conciliazione (responsabilità concorrenti).

14 IL PAZIENTE Azione diretta Azione diretta del soggetto danneggiato (Art. 12 L. 24/17) Il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente nei confronti dell impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private. L azione diretta del danneggiato nei confronti dell impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l esercente la professione sanitaria. Ne consegue una maggiore garanzia di risarcimento del danno in favore del paziente.

15 Legge n. 24/17 I soggetti IL MEDICO La serenità professionale del medico nell adempimento della propria prestazione: contenimento del fenomeno della medicina difensiva (positiva e negativa), nell ottica di ridurre i costi della spesa pubblica; ricerca di criteri oggettivi cui fare riferimento per valutare la responsabilità (le linee guida); riequilibrio del sistema della responsabilità civile, ridefinendo i rapporti tra le figure coinvolte (paziente, medico e struttura) tramite una minore esposizione del medico a responsabilità, fermo restando il diritto del paziente al risarcimento; Il contenimento della responsabilità penale (rinvio).

16 IL MEDICO «Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida» L aspirazione ad individuare criteri oggettivi cui deve uniformarsi la condotta del medico Gli esercenti le professioni sanitarie, nell esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, devono attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida. In mancanza, si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali (art. 5 L. 24/17). Il giudice nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della conformità della condotta dell esercente la professione sanitaria agli standards comportamentali di cui alle raccomandazioni perviste dalle linee guida. Introduzione dell art. 590 sexies c.p.: rilevanza delle linee guida quale esimente della responsabilità penale nelle ipotesi di colpa lieve per imperizia (art. 6 L. 24/17).

17 IL MEDICO L esercente la professione sanitaria Il parametro di riferimento: le linee guida A fronte dell incremento del contenzioso giudiziario, esigenza di codificazione di condotte oggettivamente apprezzabili per contenere il rischio di responsabilità del medico (art. 5 l. 24/17). Le Linee Guida DEFINIZIONE SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE Costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata in modo che possa costituire un utile guida per orientare agevolmente, (al fine ) di oggettivare, uniformare le valutazioni e le determinazioni e di sottrarle all incontrollato soggettivismo del terapeuta (Cass. n /2013). Raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche (Cass /2016).

18 IL MEDICO Stato d attuazione delle linee guida In attesa della relativa pubblicazione. DM del : «Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ai sensi dell art. 5 Legge 24/17». Disciplina i requisiti e la procedura ai fini dell iscrizione nell elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Ratio: garanzia di credibilità delle fonti chiamate ad elaborare le linee guida.

19 IL MEDICO La giusta deroga LA DEROGA DELLA «SPECIFICITA DEL CASO CONCRETO» Criticità - Problemi interpretativi: incertezza nella graduazione della colpa quale criterio d imputazione della responsabilità civile: quando è configurabile nel caso concreto tale deroga (genericità del concetto) peraltro doverosa? è sempre un esimente della responsabilità che agevola il medico o, diversamente, si traduce in un ulteriore onere nell adempimento della relativa prestazione? Il medico deve allontanarsi dalla Linea guida in caso di «specificità»?. Il tentativo di conciliare l autonomia e libertà del professionista con la necessità di offrire al medico una sorte di esimente (un paracadute) al fine di limitare la responsabilità.

20 IL MEDICO CRITICITA delle linee guida (segue) Ed infatti Valenza probatoria delle linee guida (con esclusione della responsabilità) con particolare riferimento all esistenza della colpa professionale, ove esse si fondino su «autorevoli studi svolti anche a livello internazionale» (v. Cass del 2008). Le Linee guida possono assumere rilevanza ai fini dell accertamento della responsabilità del medico soltanto quando indicano standards diagnostico-terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e non risultino ispirate esclusivamente a logiche di economicità della gestione, per contenere le spese in contrasto con le esigenze di cura del paziente (v. Cass del 2013). Ma Le linee guida non costituiscono uno strumento di precostituita affidabilità. La necessaria valutazione del caso specifico. vanno seguite cum grano salis -> non si può prescindere sia dalla scienza medica sia - soprattutto dalla buona condotta terapeutica. In sintesi uno strumento di raffronto ma non un criterio certo.

21 IL MEDICO La responsabilità civile art. 7 L. 24/17 L esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell art c.c., (responsabilità extra contrattuale da fatto illecito), salvo che abbia agito nell adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Onere della prova a carico del paziente. Deve dimostrare il dolo o la colpa del sanitario nonché il nesso di causalità tra danno patito e condotta colpevole. Prescrizione dell azione (5 anni).

22 IL MEDICO Limiti alla quantificazione del danno Conformità della condotta alle Linee guida quale criterio di moderazione del risarcimento da parte del giudice: dubbi di costituzionalità rispetto al contemperamento tra «tutela della salute» e «integrale riparazione del danno», stante anche il richiamo agli artt. 138 e 139 cod. ass. quali criteri di liquidazione predefinita. Un danno può essere pre-determinato?; difficoltà interpretative che lasciano adito ad utilizzi incerti da parte del giudice chiamato a valutare la ricorrenza, nel caso concreto, dello standard comportamentale idoneo a giustificare la riduzione del risarcimento.

23 Legge n. 24/17 I soggetti LA STRUTTURA NUOVA REGOLAMENTAZIONE SULLA TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DEI DATI sicurezza delle cure - attenzione alla funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management). obbligo di trasparenza e regolamentazione dell accesso alla documentazione sanitaria (art. 4 L. 24/17). pubblicazione nel proprio sito internet dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell ultimo quinquennio nonché dei dati attestanti l adempimento degli obblighi assicurativi posti a carico della struttura (artt L. 24/17).

24 LA STRUTTURA Responsabilità civile della struttura art. 7 L. 24/17 La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, nell'adempimento della propria obbligazione, risponde a titolo contrattuale: ai sensi dell art c.c. (responsabilità del debitore) ai sensi dell art c.c. (responsabilità dell ausiliario del debitore) allorché si avvalga dell opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti, e anche nei casi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il SSN nonché attraverso la telemedicina.

25 LA STRUTTURA «Obbligo di assicurazione» o «Analoghe misure» - art. 10 L. 24/17 Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di una copertura assicurativa o approntare «analoghe misure» per la responsabilità civile verso terzi anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime (ivi compresa l attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica). La necessaria adozione da parte della struttura sanitaria di «analoghe misure» quale deroga all obbligo assicurativo con conseguente legittimazione della c.d. «autoassicurazione» tramite l assunzione diretta del rischio e l apposizione di appositi fondi a bilancio. Ma chi valuta l adeguatezza delle «misure» e la congruità dei fondi?. Responsabilità della struttura in ipotesi di inadeguatezza.

26 LA STRUTTURA «Obbligo di assicurazione» - art. 10 L. 24/17 CRITICITA Obbligo assicurativo ma assenza di parametri di riferimento nella determinazione dei premi assicurativi. Elemento di disequilibrio che va a discapito della struttura sanitaria inevitabilmente gravata nella ricerca di adeguate coperture a costi sostenibili e spesso tentata dall autoassicurazione, con conseguente rischio di non soddisfare gli obblighi risarcitori cui ha diritto il paziente. Infatti - genericità del concetto di «analoghe misure»: difetto di criteri cui rapportarne l effettiva adeguatezza rispetto al rischio e, dunque, alla garanzia del risarcimento in favore del danneggiato; complessità di programmare l appostazione di fondi adeguati in ragione della difficoltà d individuare il carico risarcitorio conseguente a sinistri con danni di difficile previsione; necessità di un risk management asset qualificato e funzionante.

27 Legge n. 24/17 VALENZA IMPERATIVA DELLA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITA CIVILE Il legislatore attribuisce valenza imperativa alle norme dettate in tema di responsabilità civile della struttura e dell esercente la professione sanitaria (art. 7 L. 24/17) in quanto evidentemente poste a tutela di un interesse pubblico e, dunque, non derogabili delle parti (struttura e medico).

28 Legge n. 24/17 La quantificazione del danno art. 7, co. 4, L. 24/17 «il danno conseguente all attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui all artt. 138 e 139 del cod. ass.». Art. 138 cod. ass.: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (ossia per danno biologico permanente compreso tra 10 e 100 punti). Art. 139 cod. ass.: Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità (ossia per danno biologico permanente pari o inferiore al 9%). Ad oggi, è stata pubblicata solo la tabella di liquidazione del danno per lesioni micropermanenti di cui all art. 139 cod. ass.

29 Legge n. 24/17 La quantificazione del danno CRITICITA Applicabilità retroattiva degli artt cod. ass. in presenza di fatti precedenti all entrata in vigore della L. 24/17 (1 aprile 2017). Applicabilità del principio di diritto secondo cui ogniqualvolta la normativa sopravvenuta definisca non il diritto al risarcimento ma la sua portata risarcitoria (cioè la quantificazione del danno) diviene cogente anche per i fatti occorsi prima della sua entrata in vigore (Corte Cost. sent. 235/2014). Mancanza della tabella unica ex art. 138 cod. ass (ma la sentenza di Milano rinvia al 138): indeterminatezza dello strumento di moderazione del risarcimento offerto al giudice.

30 Quantificazione del danno - Orientamento giurisprudenziale IL PIU RECENTE ORIENTAMENTO «trovano applicazione le norme del cod. ass.» Tribunale di Milano, sent. 1654/2018 del 16/02/2018: «In ipotesi d accertata responsabilità del professionista in relazione a fatti già verificatisi al momento dell entrata in vigore della Legge 24/17, la quantificazione dei danni sofferti dalla paziente deve essere effettuata sulla base dell art. 7, comma 4, della predetta Legge (in base al quale il danno biologico e non patrimoniale conseguente all attività dell esercente la professione sanitaria deve essere quantificato sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Dlgs n. 209), considerato che la sua applicazione non va ad incidere negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale sulla base, appunto, delle tabelle di cui ai sopra richiamati articoli del Codice delle assicurazioni» (anche Trib. Milano, sent. 1654/2018 del ).

31 Legge n. 24/17 Il conflitto tra Struttura e medico «Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa» DEFINIZIONE E l azione esperibile da qualsiasi struttura sanitaria chiamata al risarcimento del danno in favore del paziente, nei confronti del medico quale soggetto che concorre alla prestazione sanitaria e al quale sia direttamente imputabile la condotta determinante l evento dannoso.

32 Legge n. 24/17 Il conflitto tra Struttura e medico «Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa» L azione di rivalsa può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave (art. 9, I co.). Se l esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento, l azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall avvenuto pagamento (art. 9, II co.). L importo della condanna, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale/del reddito professionale conseguiti nell anno di inizio della condotta causa dell evento o nell anno immediatamente precedente o successivo. In caso d accoglimento della domanda di risarcimento, l azione di responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave nei confronti dell esercente la professione sanitaria è esercitata dal PM presso la Corte dei Conti (art. 9, V co.).

33 Legge n. 24/17 «Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa» (segue) Perciò, la rivalsa opera: Solo in caso di dolo o colpa grave; LIMITI D APPLICABILITA Solo dopo che il danno è stato risarcito; Entro un anno dal pagamento; Entro il triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale/reddito professionale conseguiti nell anno di inizio della condotta causa dell evento o nell anno immediatamente precedente o successivo; A seguito di comunicazione della pendenza della lite (a pena di decadenza dell azione stessa di rivalsa) ex art. 13 L. 24/17.

34 IL MEDICO Limiti alla condanna nell azione di rivalsa L azione della struttura nei confronti dell esercente «colpevole» Se il medico non è stato chiamato in giudizio dal paziente né ha partecipato alla procedura stragiudiziale di risarcimento del danno: la condanna è parametrata alla retribuzione del medico; l importo della condanna è pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o reddito professionale conseguiti nell anno di inizio della condotta causa dell evento o nell anno immediatamente precedente o successivo; possibile deroga quanto all azione di responsabilità amministrativa (il medico dipendente pubblico) per il caso di «situazione di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica in cui il medico ha operato» (dubbi interpretativi e di legittimità costituzionale). Evidente problema d interpretazione.

35 IL MEDICO Disciplina più favorevole nell azione di rivalsa CONDIZIONE DELL AZIONE L azione di rivalsa (della struttura ospedaliera - condannata al risarcimento - nei confronti del medico) può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Viene dunque esclusa l esperibilità dell azione di rivalsa nei casi di colpa lieve del medico, con conseguente esposizione della sola struttura al risarcimento del danno. Colpa grave: errore grossolano, inescusabile, dovuto alla violazione delle regole fondamentali e alla mancata adozione di strumenti e, quindi, delle conoscenze che rientrano nel patrimonio del medico. Colpa lieve: omissione di diligenza o di negligenza, dovuta all approntamento non conforme al caso concreto, e che in conseguenza di ciò, ha causato un danno lieve o ingente nell esecuzione dell intervento o nella diagnosi e terapia medica del caso trattato.

36 Legge n. 24/17 «Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa» CRITICITA Assenza di riferimenti circa la natura del rapporto di lavoro tale per cui la limitazione del dolo o colpa grave sembra applicabile anche ai liberi professionisti (preclusione della colpa lieve). Incertezza nella graduazione della colpa quale criterio d imputazione della responsabilità civile (genericità del concetto del rispetto delle linee guida «salvo le specificità del caso concreto», di cui all art. 5 L. 24/17).

37 La Legge n. 24/2017 Una legge con un messaggio forte e un obbiettivo molto ambizioso che lascia però ancora (e forse inevitabilmente) irrisolte molte problematiche,

38 Grazie per l attenzione,

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