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Deliberazione dell Assemblea n. 4/2014 Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DI CONTI, AI SENSI DELL ARTICOLO 4 DEL PROTOCOLLO D INTESA SULLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE FRA LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI, LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA, IN MERITO ALL APPLICAZIONE AGLI ENTI LOCALI VALDOSTANI DEI LIMITI DI SPESA DI CUI ALL ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010 In Aosta, l anno 2014, il giorno undici (11) del mese di febbraio, alle ore 14.30, presso la sede del Consorzio degli enti locali della Valle d Aosta (CELVA), sita in piazza Narbonne n. 16, si è tenuta l Assemblea del CPEL, convocata dal Presidente Bruno Giordano, con comunicazione scritta del 5 febbraio 2014, prot. n. 91/CPEL, ai sensi dell articolo 8 del Regolamento del Consiglio permanente degli enti locali. Sono presenti i rappresentanti di n. enti locali, come risulta dal registro delle presenze denominato Registro firme Assemblea CPEL anno 2014. Assume la presidenza della seduta il Presidente del CPEL, signor Bruno Giordano. Assiste alla riunione il direttore del CELVA, dott. Patrick Thérisod. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la signora Katia Ronc della segreteria organi CELVA e CPEL. La partecipazione alla seduta dell Assemblea del direttore del CELVA e del segretario verbalizzante è ammessa dalla stessa Assemblea, anche in virtù della convenzione di assistenza, collaborazione e supporto tra il CPEL e il CELVA. Verificata la regolarità della convocazione e constatato il numero legale degli intervenuti, si procede alla trattazione della deliberazione in oggetto.

Il Presidente Bruno Giordano illustra la deliberazione di cui all oggetto e ricorda che: - la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie locali in Valle d Aosta), dispone che al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica regionale sia istituito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), quale organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d'aosta, dotato di autonomia funzionale e organizzativa; - il regolamento dispone, nello specifico, che il CPEL assuma ogni iniziativa utile a favorire ed incentivare la partecipazione degli enti locali alla politica regionale e al processo di formazione delle decisioni che concernono le comunità locali; - in data 6 aprile 2012, è stato sottoscritto il protocollo d intesa sulle attività di collaborazione fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, la Regione Valle d Aosta/Vallée d Aoste e il Consiglio permanente degli enti locali; - il suddetto protocollo, nello specifico all articolo 4, comma 2 prevede che Il CPEL e la Regione possono richiedere, in via autonoma, pareri su temi generali in materia di contabilità pubblica. La Sezione regionale comunica alla Regione le richieste pervenute dal CPEL. Su di esse, la Regione ha facoltà di proporre alla Sezione le proprie osservazioni e valutazioni ; - numerosi enti locali hanno segnalato difficoltà interpretative nell applicazione dei limiti di spesa previsti dall articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; - in data 04 febbraio 2014, il Comitato esecutivo ha condiviso l opportunità di richiedere un parere sul tema alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti demandandone, tuttavia, l approvazione all Assemblea in quanto organo preposto in tal senso. Il Presidente Bruno Giordano CONSIDERATO CHE numerosi enti locali hanno segnalato difficoltà interpretative nell applicazione dei limiti di spesa previsti dall articolo 6 del decreto legge n. 78/2010; TENUTO CONTO CHE la materia dell applicazione dei limiti di spesa previsti dall articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 rientra tra i temi generali in materia di contabilità pubblica; TENUTO CONTO CHE, ai sensi del regolamento di funzionamento del CPEL, l adozione della presente deliberazione è di competenza dell Assemblea; alla luce dei richiami legislativi e normativi di cui sopra e delle motivazioni espresse, propone all Assemblea l approvazione della presente deliberazione.

L ASSEMBLEA VISTO il regolamento del CPEL, approvato dall Assemblea in data 1 dicembre 2009 e s.m.i.; VISTO il protocollo sulle attività di collaborazione fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la Regione Valle d'aosta/vallée d'aoste e il Consiglio permanente degli enti locali, sottoscritto in data 6 aprile 2012; proceduto alla votazione nelle forme previste dal regolamento, con voti favorevoli n., contrari n., astenuti n. ; DELIBERA 1. di approvare la richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte di conti, ai sensi dell articolo 4 del protocollo d intesa sulle attività di collaborazione fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la Regione Valle d'aosta/vallée d'aoste e il Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'aosta, in merito all applicazione agli enti locali valdostani dei limiti di spesa di cui all articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, che, allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni indicate in premessa, alle quali espressamente si rinvia; 2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari; 3. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Valle d Aosta, e, per opportuna conoscenza, alla Presidenza della Regione autonoma Valle d Aosta e all Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Aosta. Il segretario verbalizzante Katia Ronc Il Presidente Bruno Giordano

Oggetto: richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte di conti, ai sensi dell articolo 4 del protocollo d intesa sulle attività di collaborazione fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la Regione Valle d'aosta/vallée d'aoste e il Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'aosta, in merito all applicazione agli enti locali valdostani dei limiti di spesa di cui all articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 L articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone la riduzione dei costi degli apparati amministrativi delle amministrazioni pubbliche. In particolare, l articolo prevede le seguenti limitazioni alla spesa: comma 2: la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera; comma 3: le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni e ogni altra utilità comunque denominate a componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo consigli di amministrazioni e organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultati alla data del 30 aprile 2010 (su tale aspetto si precisa che l art. 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ha prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2014, la riduzione disposta dal presente comma, applicabile originariamente per il periodo 2011/2013); comma 5: è ridotto, con conseguente adeguamento dei rispettivi statuti, il numero dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici anche economici, e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato; comma 6: è ridotto del 10% il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (secondo il codice civile stabilito all atto della nomina o dall assemblea) delle società possedute direttamente o indirettamente in maniera totalitaria, dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuate dall'istat (tra cui rientrano ovviamente i comuni); comma 7: a partire dal 2011 la spesa annua per incarichi di studio e consulenza non può superare il 20% di quella sostenuta nel 2009; comma 8: a partire dal 2011 le spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, convegni e di rappresentanza non devono superare il 20% di quelle sostenute nel 2009; comma 9: a partire dal 2011 non si possono effettuare spese per sponsorizzazioni; comma 12: a partire dal 2011 non possono essere sostenute spese per missione in Italia o all Estero per un importo superiore al 50% di quelle sostenute nel 2009; comma 13: a partire dal 2011 le spese per la formazione non devono superare il 50 % di quelle sostenute nel 2009;

comma 14: a partire dal 2011 non si possono effettuare spese superiori all 80% di quelle sostenute nel 2009 per l acquisto, la manutenzione e il noleggio di autovetture. Stesso limite per l acquisto di buoni taxi. Unica deroga concessa per l anno 2011 nel caso di esecuzione di contratti stipulati in precedenza; comma 19: le amministrazioni pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile; comma 20: le disposizioni dell articolo 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Con ricorso n. 96 del 28 settembre 2010 la Regione autonoma Valle d Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento ad alcuni articoli del d.l. n. 78/2010 e, più precisamente, per quanto qui di interesse, l articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19 e 20, primo periodo. Con sentenza n. 139 del 23 maggio 4 giugno 2012 la Corte costituzionale si è pronunciata sull'impugnativa promossa dalla Valle d'aosta, oltre che dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia- Romagna e Puglia, nei confronti dell'articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19 e 20 del succitato decreto. Secondo la Corte, che ha rigettato i ricorsi delle Regioni, la previsione contenuta nel comma 20 dell art. 6, [ ], nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali. Conseguentemente le Regioni, nonché gli enti locali e gli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali, possono modulare i diversi divieti e riduzioni di spesa previste dall'articolo 6, nel rispetto però del limite complessivo dell'obiettivo di spesa derivante dalle percentuali di riduzione di spesa contemplate nell'articolo 6. Dall entrata in vigore del d.l. n. 78/2010, e comunque a seguito della proposizione del suddetto ricorso, gli enti locali della Regione Valle d Aosta dovrebbero aver applicato le diverse riduzioni di spesa previste dall art. 6 del medesimo decreto e, successivamente, alla pubblicazione della succitata sentenza n. 139/2012, potrebbero aver provveduto a modulare i diversi divieti e riduzioni di spesa previsti dall articolo 6, come indicato dalla sentenza stessa. Al riguardo si osserva che codesta Sezione regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d Aosta /Vallée d Aoste nella propria Relazione sugli esiti della prima analisi dei questionari relativi ai rendiconti 2011 e ai bilanci di previsione 2012 dei Comuni della Valle d Aosta, approvata con deliberazione n. 12 del 27 giugno 2013, ha evidenziato, nell apposita sezione 3.e) Riduzione delle spese degli apparati amministrativi di cui al d.l. n. 78/2010 (rif sez. II domanda n. 1.12.1; n. 1.13.1

per il solo Comune di Aosta ), che le disposizioni del d.l. n. 78/2010 relative alle riduzioni di spesa degli enti locali debbono ritenersi assorbite nelle misure di contenimento e partecipazione al risanamento della finanza pubblica, contenute nell'accordo Stato - Regione concluso l'11 novembre 2010 sul federalismo fiscale, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 18 30 luglio 2012. Con la succitata sentenza, tuttavia, la Corte costituzionale si è pronunciata sull impugnativa promossa dalla Regione autonoma Valle d Aosta e dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia nei confronti dell art. 9, commi 1, 2bis, 4 e 21, del d.l. n. 78/2010 precisando che dalla conclusione dell accordo e dalla successiva approvazione dei suoi obiettivi finanziari ad opera della citata legge n. 220 del 2010 atti entrambi sopravvenuti al decreto-legge n. 78 del 2010 recante la disposizione impugnata consegue che il concorso della Regione autonoma Valle d Aosta/Vallée d Aoste all assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall ordinamento dell Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa statale è rimesso, per le annualità successive al 2010, alle misure previste nell accordo stesso e nella legge che lo recepisce.. In tal senso, la Corte si è anche espressa, successivamente alla sentenza n. 139/2012, con le sentenze n. 151/2012 e n. 173/2012, in cui ha richiamato lo stesso accordo pronunciandosi riguardo ad altri articoli del d.l. n. 78/2010. Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che numerosi enti locali hanno richiesto chiarimenti in merito all applicazione dei limiti di spesa previsti dall articolo 6 del d.l. n. 78/2010 si chiede di conoscere se le disposizioni di cui all art. 6 del d.l. n. 78/2010 trovano applicazione, quali disposizioni di principio (come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139/2012), con la possibilità di modulare i diversi divieti e riduzioni di spesa nel rispetto del limite complessivo dell obiettivo di spesa derivante dalle percentuali di riduzione di spesa previste nello stesso articolo, oppure se le stesse non trovano applicazione in virtù dell interpretazione che codesta Corte ha dato nella Relazione succitata richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 215/2012. Nel caso in cui tali disposizioni dovessero ritenersi applicabili, seppur come disposizioni di principio, in virtù della sentenza n. 139/2012, si chiede se la rimodulazione delle riduzioni di spesa possa essere effettuata solo in sede di bilancio di previsione o possa avvenire anche in corso d esercizio, purché entro il termine di chiusura dell esercizio finanziario (31 dicembre). Nel caso, invece, in cui le disposizioni di cui all articolo 6 del d.l. n. 78/2010 non dovessero ritenersi applicabili in virtù della sentenza n. 215/2012, malgrado la stessa riguardi l art. 9 del medesimo decreto, si pongono i seguenti quesiti: 1) in mancanza di una disponibilità finanziaria a residuo sufficiente a coprire la maggiore spesa, corrispondente alla riduzione del 10% applicata alla spesa, ai sensi del comma 3 dell articolo 6 del d.l. n. 78/2010, alle indennità ed ai compensi corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, si chiede come operare contabilmente, ipotizzando l attuazione di una delle seguenti due ipotesi: a) impegnare la maggiore spesa in competenza dell esercizio finanziario in corso, dandone adeguata giustificazione nel provvedimento di impegno; oppure

b) provvedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell art. 29 del r.r. 1/1999; in tal caso si chiede di specificare anche la fattispecie, tra quelle previste al comma 1, nella quale far correttamente rientrare il debito; 2) tenuto conto che codesta Corte nella succiata relazione approvata con deliberazione n. 12/2013, ha precisato, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 215/2012, che il concorso della Regione Valle d Aosta all assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dalle misure di coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa statale è rimesso, per gli esercizi 2011/2013, alle misure previste in appositi accordi da stipulare fra Stato e Regione, si chiede di conoscere quali disposizioni devono applicare gli enti locali per la predisposizione dei bilanci di previsione pluriennali successivi all anno 2013.