CONVENZIONE PER L ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PRESSO IL COMUNE DI TREVISO RINNOVO L anno duemiladiciassette (2017), il giorno. (.) del mese di. in Treviso - Via..., nella sede del Comune di Treviso, sono presenti i signori: 1.... nato il. a., agente nel presente atto in qualità di Sindaco - rappresentante legale del COMUNE DI TREVISO (sede legale, in via.) 2.... nato il. a., agente nel presente atto in qualità di Sindaco - rappresentante legale del COMUNE DI CASIER (TV) (sede legale, in via.) 3.... nato il. a., agente nel presente atto in qualità di Sindaco - rappresentante legale del COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO (TV) (sede legale, in via.) 4.... nato il. a., agente nel presente atto in qualità di Sindaco - rappresentante legale del COMUNE DI PONZANO VENETO (TV) (sede legale, in via.) 5.... nato il. a., agente nel presente atto in qualità di Sindaco - rappresentante legale del COMUNE DI POVEGLIANO (TV) (sede legale, in via...) 6.... nato il. a., agente nel presente atto in qualità di Sindaco - rappresentante legale del COMUNE DI PREGANZIOL (TV) (sede legale, in via.) 1
7.... nato il. a., agente nel presente atto in qualità di Sindaco - rappresentante legale del COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) (sede legale, in via.) 8.... nato il. a., agente nel presente atto in qualità di Sindaco - rappresentante legale del COMUNE DI SILEA (TV) (sede legale, in via.) 9.... nato il. a., agente nel presente atto in qualità di Sindaco - rappresentante legale del COMUNE DI VILLORBA (TV) (sede legale, in via.) 10...... nato il. a., agente nel presente atto in qualità di Sindaco - rappresentante legale del COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE (VE) (sede legale, in via....) PREMESSO: - che, con convenzione sottoscritta in data 18.12.2014 tra i Comuni di Treviso, Casier (TV), Monastier di Treviso (TV), Ponzano Veneto (TV), Povegliano (TV), Preganziol (TV), San Biagio di Callalta (TV), Silea (TV) e Villorba TV), è stata istituita la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) per l acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni associati nel rispetto delle disposizioni di legge, che opera presso il Comune di Treviso; - che successivamente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) anche il Comune di Fossalta di Piave (VE) sottoscrivendo la convenzione suddetta in data 24.09.2015; - che la convenzione tra i Comuni sopra elencati scadrà il 17.12.2017; - che l art. 5 della convenzione suddetta prevede la possibilità di rinnovo della medesima con formale provvedimento; - che l istituzione della Stazione Unica Appaltante è funzionale a realizzare un maggior controllo sulle procedure di affidamento, mediante l adozione di prassi amministrative univoche; 2
- che una struttura altamente qualificata assicura una maggiore professionalità e, quindi, un azione amministrativa più snella e tempestiva, ma permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici; - che la Stazione Unica Appaltante ha altresì lo scopo di razionalizzare gli acquisti, traendo beneficio dalle economie di scala collegate all indizione di procedure di gara di importo consistente; CONSIDERATO: - che i Comuni sopra elencati, con rispettivi provvedimenti, hanno stabilito di rinnovare la suddetta convenzione istitutiva della Stazione Unica Appaltante che opera presso il Comune di Treviso fino al 31.12.2018; TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ART. 1) Rinnovo della convenzione Stazione Unica Appaltante Comune di Treviso 1. Con il presente atto, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, viene rinnovata la convenzione istitutiva della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Comune di Treviso sottoscritta in data 18.12.2014 dai Comuni di Treviso, Casier (TV), Monastier di Treviso (TV), Ponzano Veneto (TV), Povegliano (TV), Preganziol (TV), San Biagio di Callalta (TV), Silea (TV) e Villorba (TV) e in data 24.09.2015 dal Comune di Fossalta di Piave (VE) per l acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni associati nel rispetto delle disposizioni di legge. ART. 2) Compiti e funzioni della Stazione Unica Appaltante 1. La Stazione Unica Appaltante svolge i compiti sotto specificati per le procedure di gara relative a lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (IVA esclusa) salvo diverse prescrizioni di legge, ed in particolare: 3
a) collabora con i Comuni convenzionati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto e alla relativa stipula, alla redazione del capitolato speciale d appalto e del bando di gara nonché del provvedimento a contrattare e di aggiudicazione definitiva; b) concorda con i Comuni convenzionati la procedura di gara per la scelta del contraente; c) definisce, in collaborazione con i Comuni convenzionati, il criterio di aggiudicazione ed, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte ed i loro punteggi; d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa; e) nomina della Commissione di gara. Se richiesto dai Comuni convenzionati, la Stazione Unica Appaltante può: supportare il R.U.P. del Comune convenzionato ai fini dell'attività di assistenza tecnicogiuridica in caso di contenzioso in sede di gara; svolgere appalti per l acquisizione di beni e servizi di natura standardizzata per quantità ed importi aggregati tra i Comuni convenzionati. 2. La Stazione Unica Appaltante si impegna, di norma, ad attivare la procedura di gara entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento a contrattare adottato dal Comune convenzionato completo della relativa documentazione. 3. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Stazione Unica Appaltante potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune convenzionato. ART. 3) Competenze in capo ai Comuni convenzionati. 1. Restano di competenza dei Comuni convenzionati: a) l individuazione delle opere da realizzare o dei servizi e dei beni da acquisire e delle fonti di finanziamento essendo demandate alla Stazione Unica Appaltante le funzioni strumentali all individuazione dell aggiudicatario provvisorio, permanendo altresì in capo al Comune convenzionato le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna. b) la nomina del Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) ; 4
c) l approvazione del progetto dell opera o dell acquisizione del bene o servizio ed in particolare il Capitolato Speciale d appalto e lo schema di contratto, predisposti con l eventuale supporto della S.U.A.; l acquisizione del CIG e del CUP in quanto necessari; d) l adozione della determinazione a contrattare, sulla base dello schema predisposto dalla Stazione Unica Appaltante, e) la messa a disposizione dei locali per lo svolgimento della gara, qualora la stessa non si svolga presso la sede del Comune di Treviso; f) l adozione della determina di aggiudicazione definitiva; g) la stipulazione del contratto e relativi adempimenti; h) l'affidamento della direzione dei lavori e di tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori, il collaudo statico e tecnico amministrativo delle opere; i) comunicazione e trasmissione all'ossevatorio dei contratti pubblici dei dati relativi alla procedura di gara. 2. Il Comune convenzionato ha l obbligo di comunicare alla Stazione Unica Appaltante: - entro i primi mesi dell anno solare, la previsione dell elenco e del valore delle acquisizioni (lavori fornitura di beni servizi ) da effettuare nel corso dell anno; - l avvio di ogni procedimento di gara unitamente a tutte quelle informazioni necessarie per la corretta predisposizione degli atti, al fine di soddisfare i flussi informativi necessari per una efficace programmazione dei lavori della stessa Stazione Unica Appaltante. - i documenti propedeutici all espletamento delle procedure di gara, in termini compatibili con gli atti programmatori della Stazione Unica Appaltante. 3. La Stazione Unica Appaltante non sarà in alcun modo responsabile di eventuali ritardi nel procedimento di gara in caso di incompletezza e/o erroneità della documentazione da parte del Comune convenzionato. 4. La Stazione Unica Appaltante si riserva, in casi eccezionali, di non procedere all espletamento delle procedure di gara qualora il Comune convenzionato persista nel ritardare l invio degli atti propedeutici all espletamento della gara. ART. 4) Acquisti con strumenti elettronici gestiti da CONSIP Ai sensi dell art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, per tutti i beni presenti in Convenzioni stipulate da CONSIP e/o presenti in iniziative nel MEPA, i Comuni convenzionati si impegnano ad utilizzare in modo autonomo gli strumenti elettronici di acquisti gestiti da CONSIP. 5
ART. 5) Durata 1. La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2018 dalla data della sua sottoscrizione (medesima data per tutti i Comuni elencati nell art. 1) e, alla scadenza, potrà essere rinnovata, con formale provvedimento. 2. Il Comune convenzionato potrà recedere dalla convenzione nel caso in cui il servizio di cui trattasi venga ad essere svolto nell ambito delle unioni dei comuni o di altre forme associative di cui intendesse far parte. 3. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 90 giorni e decorre dal giorno successivo a tale scadenza (dal 91 giorno). La Stazione Unica Appaltante si impegna, in ogni caso, a non interrompere eventuali procedure in corso. ART. 6) Modifiche della convenzione e nuove adesioni 1. E aperta l adesione di Comuni non sottoscrittori in qualsiasi momento, in tale ipotesi la durata sarà determinata dal tempo che intercorre tra l adesione e la scadenza naturale, al fine di allineare le diverse adesioni ad una unica scadenza. 2. Ove ritenuto necessario o opportuno si potrà procedere, in qualunque momento, alla modifica o integrazione consensuale della presente convenzione. La Stazione Unica Appaltante ed il Comune convenzionato si impegnano, dopo 12 mesi dalla sottoscrizione, a valutare la funzionalità della convenzione. ART. 7) Dotazione del personale 1. Fermo restando quanto previsto dall art. 8, per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all art. 2 viene utilizzato nell ordine: a) Il personale del Comune di Treviso; b) Il personale dei Comuni convenzionati, di idonea qualifica e profilo, per il quale, con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni autorizzano a prestare servizio presso la Stazione Unica Appaltante, in caso di acquisizioni che li riguardino; c) Il personale assunto presso il Comune di Treviso per l incremento di attività della Stazione Unica Appaltante in relazione alla presente Convenzione; d) eventuali commissari esterni, nel caso di specifiche professionalità non riscontrabili nell ambito dei Comuni convenzionati, nel rispetto della normativa vigente. 2. Il personale della Stazione Unica Appaltante e tutto il personale coinvolto nella procedura di gara è tenuto all osservanza dell obbligo di riservatezza in merito a dati e notizie di cui possa venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività. La violazione del suddetto obbligo 6
sarà perseguita dalla legge penale e amministrativa, fatte salve eventuali responsabilità disciplinari. ART. 8) Spese di funzionamento e rapporti finanziari Le parti convengono che i servizi previsti dalla presente convenzione non devono determinare un vantaggio economico per alcuna delle parti stesse. I costi di funzionamento della Stazione Unica Appaltante sono sostenuti dal Comune di Treviso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all art. 2. In riferimento al funzionamento della Stazione Unica Appaltante, non vengono inclusi tra i costi da ripartire tra i Comuni convenzionati quelli riguardanti: i locali messi a disposizione dal Comune di Treviso per l attività della Stazione Unica Appaltante; l attrezzatura hardware e software già in uso alla data di sottoscrizione della presente convenzione all ufficio appalti del Comune di Treviso; i costi dei servizi generali che il Comune di Treviso sostiene per la gestione della presente convenzione. Allo scopo viene allegata alla presente convenzione la relazione di inventario dell attrezzatura hardware e software già in uso con l indicazione dei relativi eventuali canoni contrattuali, redatta a cura della Direzione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali del Comune di Treviso. Il Presidente della conferenza dei Sindaci, ai sensi dell art. 11, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto convocherà l Assemblea per una prima verifica circa gli effetti prodotti da presente accordo. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione la S.U.A. presenterà alla Conferenza dei Sindaci il rendiconto delle attività svolte. Nel caso in cui la S.U.A. attivi una unica procedura di cui all art. 2 per l acquisizione di beni e servizi di natura standardizzata per qualità ed importi aggregati tra i Comuni convenzionati, la percentuale di riferimento ai fini del calcolo per la quantificazione della somma a carico dei singoli Comuni, da versare alla S.U.A., sarà determinata dall importo a base d asta di gara. Per i Comuni fino a 5.000 abitanti le spese relative al funzionamento della Stazione Unica Appaltante sono sostenute dal Comune di Treviso, fatta salvo il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle attività. 7
I costi per le pubblicazioni di legge fanno carico al Comune convenzionato al quale si riferisce il procedimento di gara. ART. 9) Responsabilità Permanendo in capo al Comune convenzionato le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare l aggiudicazione definitiva, resta escluso che la Stazione Unica Appaltante sia chiamata a stare in giudizio e rispondere per danni di qualsiasi natura non riconducibili all'attività di supporto amministrativo al RUP del Comune convenzionato. ART. 10) Definizione delle controversie Per la definizione delle controversie derivanti dall esecuzione della presente convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole ai sensi dell art. 11 è competente il Foro di Treviso. ART. 11) Assemblea dei Sindaci dei Comuni convenzionati 1. Viene istituita l assemblea dei Sindaci dei Comuni convenzionati, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Treviso. 2. Vi partecipa il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali del Comune di Treviso, nel cui ambito è collocata la Stazione Unica Appaltante. Detto Dirigente assicura altresì le funzioni di segreteria tramite proprio personale. 3. L assemblea dei Sindaci dei Comuni convenzionati si riunisce ai sensi e per lo scopo previsto dal comma 4 dell art. 8, nonché ogni qualvolta venga ritenuto utile dal Sindaco del Comune di Treviso o richiesto da un Sindaco dei Comuni convenzionati per dirimere in via preventiva ed amichevole eventuali divergenze o disaccordi nell applicazione della presente convenzione o anche per valutare proposte integrative. ART. 12) Registrazione La presente convenzione è esente da imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. ALLEGATO: n 1 - Relazione elenco attrezzatura hardware e sof tware già in uso presso l ufficio appalti del Comune di Treviso. 8
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