CODICE ETICO Società Svizzera d Assicurazione contro la Grandine, Sede Secondaria Italiana



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Società Svizzera d Assicurazione contro la Grandine, Sede Secondaria Italiana Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2007

PREMESSA Ai tempi della fondazione della Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft o Società Svizzera d Assicurazione contro la Grandine (d ora in avanti denominata per semplicità lessicale Assicurazione Grandine Svizzera), oltre 125 anni orsono come Società mutua in Svizzera, ha costituito un fatto molto importante in quanto le derrate alimentari avevano un ruolo determinante nell economia del Paese. Oggi, l Assicurazione Grandine Svizzera rappresenta una solida realtà assicurativa del comparto agricolo in diversi Paesi Europei ed è orientata verso il futuro del settore che, seppur impiegando un numero minore di addetti, rimane sempre il settore primario ed a volte strategico nell economia di molti Paesi avanzati considerando l intera filiera dei prodotti agricoli. La nostra Società si è costruita il suo core business in questo settore di nicchia volendo però giocare un ruolo da comprimario con i principali operatori del settore a livello mondiale, sviluppandosi e consolidandosi gradualmente nei decenni. La stessa struttura sociale con cui è stata fondata l Assicurazione Grandine Svizzera evidenzia l impegno ed il principio secondo il quale noi lavoriamo per i nostri clienti e non i clienti per noi. Quindi la mutualità dell Assicurazione Grandine Svizzera è il carattere distintivo di una Compagnia di assicurazioni in cui la correttezza, la trasparenza e l impegno sociale al soddisfacimento del mondo dei propri clienti/ imprese agricole, sono diventate l asse portante della propria deontologia quotidiana. Già dal 1880 la solidità patrimoniale dell impresa è stata la prima preoccupazione dei Consigli di Amministrazione, che tramite un fondo di riserva per compensare l alternanza dei risultati finanziari in un ramo di attività con rischi atmosferici, ha determinato un progressivo rafforzamento dell Assicurazione Grandine Svizzera DESTINATARI Riteniamo corretto formalizzare a tutti i nostri interlocutori un documento che, rifacendosi al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in uso nella Società adottato anche ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell 8 giugno 2001, esponga i principi più importanti di deontologia professionale a cui si ispira la nostra Compagnia assicuratrice nella propria attività. Il presente Codice Etico ha lo scopo di preservare una corretta corporate governance e cultura d impresa da eventuali comportamenti contrari ai principi anzidetti. 02/2007-2 -

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE I Destinatari del Codice Etico sono: i componenti degli organi sociali e dei soggetti in posizione apicale ; le persone soggette alla direzione o controllo dei soggetti in posizione apicale quali dipendenti, agenti e loro collaboratori, consulenti, etc. ; gli altri collaboratori della Società quali periti estimatori, leali, consulenti, etc. L Assicurazione Grandine Svizzera confida che tutti i Destinatari del presente Codice Etico conformino i propri atteggiamenti al rispetto dello stesso, lo portino a conoscenza di ogni istanza della società civile con cui vengano a contatto per motivi di lavoro e vigilino sulla sua applicazione. In caso di violazioni del presente Codice Etico e delle altre disposizioni legislative in materia di prevenzione degli illeciti, l Assicurazione Grandine Svizzera adotterà nei confronti dei responsabili delle stesse violazioni provvedimenti sanzionatori come indicato nel successivo art. 6, anche se l illecito non giungesse a compimento. ART. 2 - NORME DI COMPORTAMENTO Tutti i soggetti indicati nel suddetto art.1 devono ispirare la propria attività ai seguenti principi: - responsabilità sociale dell impresa verso tutti i valori etici che favoriscano non solo lo sviluppo economico, ma anche quello culturale e morale. La solidarietà, la sicurezza e la prevenzione devono essere i principi basilari della cultura aziendale. - correttezza ed onestà rispetto alle leggi vigenti, all etica professionale ed ai regolamenti interni societari. Il perseguimento dell interesse della Società non può mai giustificare una condotta contraria a detti principi di correttezza e onestà. Sono vietate tutte le forme di benefici o regali, ricevuti o offerti, al fine di influire le parti nel negozio contrattuale o nell indipendenza del giudizio ; - trasparenza e completezza dell informazione oltre a diffondere informazioni comprensibili, accurate e veritiere per permettere ai destinatari di dette informazioni di poter assumere decisioni consapevoli ; - imparzialità nelle relazioni con tutte le controparti aborrendo ogni discriminazione basata sulla razza, nazionalità, opinioni politiche, credenze religiose, sesso, sessualità o stato di salute degli interlocutori ; - conflitti di interesse reali o potenziali che determinino vantaggi personali del collaboratore rispetto a quelli societari ; - professionalità e valorizzazione delle risorse umane nell esecuzione dei compiti assegnati ai propri collaboratori attraverso la formazione e l aggiornamento professionale ; - privacy o riservatezza nella gestione dei dati in proprio possesso tramite adeguate procedure di archiviazione cartacea ed elettronica. Ai collaboratori viene fatto divieto assoluto di utilizzare informazioni riservate per scopi non esclusivamente connessi alla propria attività di lavoro ; 02/2007-3 -

- salvaguardia dell immagine aziendale in quanto bene di grande valore specialmente per una mutua assicurativa ; - pubblicità non ingannevole nei rapporti con i clienti ed i soggetti esterni. Le comunicazioni societarie dovranno essere chiaramente interpretabili ; - libertà di concorrenza in un economia di mercato aperto ; - protezione della salute con conseguente garanzia che le condizioni di lavoro dei collaboratori siano rispettose della dignità individuale ed il lavoro sia effettuato in ambienti salubri e adeguati alle norme di sicurezza previste dalla legge ; - tutela dell ambiente come bene fondamentale da lasciare alle prossime generazioni. Ogni iniziativa economica deve essere compatibile con le risorse ambientali, tenendo in considerazione anche la normativa vigente. Ogni operazione e/o transazione economica deve essere compiuta nel rispetto delle norme vigenti, nel rispetto delle procedure ed istruzioni emanate dall impresa ed alla legittimità sia formale che sostanziale. Devono, inoltre, essere compiute entro i limiti delle deleghe ricevute e senza porre in atto comportamenti o azioni che violino la legge a garanzia della libera concorrenza e del mercato. Infine tutti i soggetti devono in ogni caso astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti che possano integrare i reati di cui agli artt. 24, 25, 25- bis, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies e 26 del D.Lgs. n. 231/01. ART. 3 - NORME DI COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Per Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di incaricato di un pubblico servizio o in qualità di pubblico ufficiale. Sono altresì compresi i soggetti privati che per attribuzione di legge o di altra autorità, adempiono ad una funzione pubblica. L Assicurazione Grandine Svizzera vieta in modo assoluto: - di elargire o promettere pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma anche in merce, direttamente o per il tramite di altri, per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto, d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, della Pubblica Amministrazione ; - le stesse condotte di cui al punto precedente destinate a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo ; - di effettuare illecite pressioni, sotto qualsiasi forma, direttamente o per il tramite di altri, per indurre o facilitare una decisione, il compimento di un atto, d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, della Pubblica Amministrazione ; - di eludere le disposizioni del presente articolo con forme diverse di aiuti o contribuzioni, come incarichi, consulenze, abbuoni, pubblicità, sponsorizzazioni, etc. ; 02/2007-4 -

I Destinatari del presente Codice Etico, qualora ricevano implicite o esplicite richieste di benefici sotto qualsiasi forma da parte della pubblica Amministrazione o da persone che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, devono interrompere immediatamente ogni contatto ed informare per iscritto il Responsabile del Sistema di Controllo Interno presso la Sede Secondaria Italiana di Via Poma, 42 a Milano. Ogni trattativa significativa della Società con la Pubblica Amministrazione dvrà essere comunicata al Responsabile del Sistema di Controllo Interno sin dall avvio del contatto. Sono consentiti spese di rappresentanza ragionevoli e omaggi ai clienti di modico valore che non compromettano comunque l immagine e l integrità della Società. I Destinatari del presente Codice Etico inoltre non devono: 1. indurre lo Stato o un Ente Pubblico in errore, con artifizi o raggiri (es. dichiarazioni menzognere, omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire, etc.), per procurargli un ingiusto profitto (es. contributi, finanziamenti o altre erogazioni altrimenti non dovuti) ; 2. omettere informazioni dovute o presentare dichiarazioni e documenti falsi o attestanti cose non vere ; 3. distogliere contributi e finanziamenti diretti ad attività di pubblico interesse concessi dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'unione Europea ; 4. esporre nei bilanci, nelle relazioni ed in tutte le comunicazioni dirette ai terzi fatti non veri, alterare i documenti ed omettere informazioni obbligatorie per disposizioni legislative ; 5. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva di equilibrio. Ripartire le stesse riserve di equilibrio, anche se non costituite da utili, qualora sia vietato per legge o dalle norme di sana e prudente gestione aziendale ; 6. svolgere operazioni finanziarie vietate dalle norme di legge o con distrazione della loro tracciabilità nei Paesi black list ; 7. esporre nelle comunicazioni ed informazioni alle Autorità di Vigilanza fatti, dati e quant altro non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria occultando, anche con mezzi fraudolenti in tutto o in parte, elementi concernenti i fatti ; 8. ostacolare le attività e le funzioni dell Autorità di Vigilanza, anche negando e d omettendo comunicazioni ad esse destinate ; 9. impedire o ostacolare lo svolgimento dell attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o alla società di revisione incaricata ; 10. alterare in qualsiasi modo il funzionamento dei sistemi informatici o di telecomunicazione oppure intervenire su dati, documenti e programmi contenuti nei medesimi sistemi informatici. 02/2007-5 -

ART. 4 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI Qualora tutti i Destinatari del presente Codice Etico vengano a conoscenza di situazioni illegali o scorrette da punto di vista etico, anche se potenziali, devono informare subito l'apposito Responsabile del Sistema di Controllo Interno presso la Sede Secondaria Italiana di Via Poma, 42 a Milano, tramite comunicazione scritta oppure e-mail, non anonima, all indirizzo: controllointerno@assicurazionegrandine.it. Tutte le segnalazione verranno prontamente verificate. La mancata osservanza del dovere di informazione al Sistema di Controllo Interno è sanzionabile dallo stesso. ART. 5 MODALITA DI APPLICAZIONE Il Codice Etico e di suoi futuri aggiornamenti vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell Assicurazione Grandine Svizzera. Ai sensi del D.Lgs. 231/01 il C.d.A. nomina il Responsabile del Sistema di Controllo Interno che deve verificare costantemente il rispetto delle disposizioni in essere. Costui riferisce e risponde direttamente al C.d.A. o a persona da questi incaricata in materia di controllo interno in base a delibera del Consiglio. L Assicurazione Grandine Svizzera si impegna a diffondere il Codice Etico preso tutti i soggetti di cui all art.1, curandone la diligente osservanza. Sarà inoltre pubblicato sul sito aziendale www.assicurazionegrandine.it e consegnata copia a tutti i dipendenti, gli agenti ed i periti della Società. Attraverso un piano di training si dovranno attuare iniziative differenziate di formazione secondo il ruolo e le responsabilità del Personale. ART. 6 SANZIONI PER LE VIOLAZIONI Qualora uno o più Destinatari del presente Codice Etico non osservino le presenti disposizioni, il Responsabile del Sistema di Controllo Interno proporrà le sanzioni previste dal contratto di lavoro, proporzionate alla gravità della violazione o dell inadempienza contestata. Laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente con la legge, i provvedimenti sanzionatori potranno giungere sino all allontanamento degli stessi responsabili delle violazioni. Nel caso di collaboratori esterni sia autonomi o che operino per società di outsourcing da noi utilizzate, la nostra Società ricorrerà agli opportuni provvedimenti sino alla risoluzione del rapporto contrattuale intercorrente per casi di particolare gravità. 02/2007-6 -