IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II T ARIFFE PER L ANNO Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 1:

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12-5-211 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 19 ALLEGATO 5 IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II T ARIFFE PER L ANNO 211 1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 211 le tariffe sono individuate dalla tabella 1: Tabella 1 Giugno Luglio Agosto [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] 1 P 3,387,344,379,337,368,327 3 < P 2,356,319,349,312,339,33 2 < P 2,338,36,331,3,321,291 2 < P 1,325,291,315,276,33,263 1 < P 5,314,277,298,264,28,25 P > 5,299,264,284,251,269,238 2. Per i mesi da settembre a dicembre 211 le tariffe sono individuate dalla tabella 2: Tabella 2 Settembre Ottobre Novembre Dicembre Impianti sugli Altri impianti Impianti sugli Altri impianti [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] 1 P 3,361,316,345,32,32,281,298,261 3 < P 2,325,289,31,276,288,256,268,238 2 < P 2,37,271,293,258,272,24,253,224 2 < P 1,298,245,285,233,265,21,246,189 1 < P 5,278,243,256,223,233,21,212,181 P > 5,264,231,243,212,221,191,199,172 119

12-5-211 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 19 T ARIFFE PER L ANNO 212 3. Per il primo e secondo semestre 212 le tariffe sono individuate dalla tabella 3: Tabella 3 1 sem. 212 2 sem. 212 [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] 1 P 3,274,24,252,221 3 < P 2,247,219,227,22 2 < P 2,233,26,214,189 2 < P 1,224,172,22,155 1 < P 5,182,156,164,14 P > 5,171,148,154,133 T ARIFFE PER L ANNO 213 E PER I PERIODI SUCCESSIVI 4. A decorrere dal primo semestre 213 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4: Tabella 4 Tariffa onnicomprensiva Tariffa autoconsumo Tariffa onnicomprensiva Tariffa autoconsumo 1 P 3,375,23,346,21 3 < P 2,352,27,329,184 2 < P 2,299,195,276,172 2 < P 1,281,183,239,141 1 < P 5,227,149,25,127 P > 5,218,14,199,121 5. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente: Tabella 5 1 semestre 2 semestre 213 9% 214 13% 13% 215 15% 15% 216 3% 3% 12

6. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C, sulla base della formula riportata: dove: C - C d = d + ------ x d eff,i i C i+l d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; d i = riduzione programmata per il semestre i; d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione; C = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 7. Il periodo di osservazione e' il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1 maggio per il 1 semestre di ciascun anno e il 1 novembre per il 2 semestre di ciascun anno. 8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III Tariffe per l'anno 211 9. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1 giugno 211 sono individuate dalla tabella 6: Tabella 6 Intervallo di potenza Tariffa corrispondente [kw] [ /kwh] 1 <= P <= 2,427 2 < P <= 2,388 P > 2,359 Tariffe per l'anno 212 1. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 212 sono individuate dalla tabella 7:

Tabella 7 ----------- 1 semestre 212 2 semestre 212 ----------- Intervallo di Tariffa Tariffa potenza corrispondente corrispondente ----------- [kw] [ /kwh] [ /kwh] ----------- 1 <= P <= 2,418,41 ----------- 2 < P <= 2,38,373 ----------- P > 2,352,345 ----------- Tariffe per l'anno 213 e per i periodi successivi 11. A decorrere dal primo semestre 213 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata e' attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8: Tabella 8 ----------- Intervallo di Tariffa Tariffa potenza onnicomprensiva autoconsumo ----------- [kw] [kwh] [ /kwh] ----------- 1 <= P <= 2,543,398 2 < P <= 2,464,361 P > 2,432,334 ----------- 12. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 9 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente: Tabella 9 -- 1 semestre 2 semestre -- 213 3% -- 214 4% 4% --

13. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 9 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C, sulla base della formula riportata: dove: C - C d = d + ------ x d eff,i i C i+l d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; d i = riduzione programmata per il semestre i; d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione; C = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 14. Il periodo di osservazione e' il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1 maggio per il 1 semestre di ciascun anno e il 1 novembre per il 2 semestre di ciascun anno. 15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 16. A decorrere dal 215 gli impianti di cui al titolo III accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo III. IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV Tariffe per l'anno 211 17. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1 giugno 211 sono individuate dalla tabella 1: Tabella 1 Intervallo di potenza Tariffa corrispondente [kw] [ /kwh] 1 <= P <= 2,359 2 < P <= 1,31 P > 1,272

Tariffe per l'anno 212 18. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 212 sono individuate dalla tabella 11: Tabella 11 ----------- 1 semestre 212 2 semestre 212 ----------- Intervallo di Tariffa Tariffa potenza corrispondente corrispondente ----------- [kw] [ /kwh] [ /kwh] ----------- 1 <= P <= 2,352,345 ----------- 2 < P <= 1,34,298 ----------- P > 1,266,261 ----------- Tariffe per l'anno 213 e per i periodi successivi 19. A decorrere dal primo semestre 213 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata e' attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12: Tabella 12 ----------- Tariffa Tariffa onnicomprensiva autoconsumo ----------- [kw] [kwh] [ /kwh] ----------- 1 <= P <= 2,437,334 ----------- 2 < P <= 1,387,289 ----------- P > 1,331,253 ----------- 2. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 13 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente:

Tabella 13 -- 1 semestre 2 semestre -- 213 3% -- 214 4% 4% -- 21. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 13 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C, sulla base della formula riportata: dove: C - C d = d + ------ x d eff,i i C i+l d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; d i = riduzione programmata per il semestre i; d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione; C = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 22. Il periodo di osservazione e' il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1 maggio per il 1 semestre di ciascun anno e il 1 novembre per il 2 semestre di ciascun anno. 23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 24. A decorrere dal 215 gli impianti di cui al titolo IV accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo III.