Risoluzione ONU 1973/2011 sulla Libia. Traduzione italiana dal testo inglese.



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Transcript:

Risoluzione ONU 1973/2011 sulla Libia. Traduzione italiana dal testo inglese. Ecco il testo integrale della risoluzione 1973 (2011) sulla Libia, approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 17 marzo 2011: [testo risoluzione 1973, testo risoluzione ONU sulla Libia, testo integrale risoluzione ONU sulla Libia] Il Consiglio di Sicurezza, Richiamando la sua risoluzione 1970 (2011) del 26 febbraio 2011, Deplorando il mancato rispetto della risoluzione 1970 (2011) da parte delle autorità libiche, Esprimendo profonda preoccupazione per il deteriorarsi della situazione, l incremento della violenza e le numerose vittime civili, Ribadendo la responsabilità spettante alle autorità libiche di proteggere la popolazione della Libia e riaffermando che grava sulle parti in causa nei conflitti armati la responsabilità primaria di prendere tutte le misure possibili per garantire la protezione dei civili, Condannando le gravi (gross) e sistematiche violazioni dei diritti umani, comprendenti arbitrarie detenzioni, sparizioni forzate, torture ed esecuzioni sommarie, Condannando altresì gli atti di violenza e di intimidazione commessi dalle autorità libiche contro giornalisti, professionisti della comunicazione e personale di organizzazioni collettive, ed esortando tali autorità ad ottemperare ai propri obblighi in base al diritto umanitario internazionale come indicato nella risoluzione 1738 (2006), Considerato che i diffusi e sistematici attacchi attualmente in corso nella Jamahiriya Libica contro la popolazione civile potrebbero configurare la fattispecie di crimini contro l umanità, Richiamando il paragrafo 26 della risoluzione 1970 (2011) in cui il Consiglio si dichiarava pronto a considerare l adozione di ulteriori misure appropriate, ove necessario, per agevolare e sostenere il ritorno delle agenzie umanitarie e rendere disponibile l assistenza umanitaria e le altre forme di assistenza ad essa collegate nella Jamahiriya libica, Esprimendo la propria determinazione ad assicurare la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile e il passaggio rapido e senza ostacoli dell assistenza umanitaria insieme alla sicurezza del personale umanitario, Richiamando la condanna delle non lievi (serious) violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale che sono state e vengono commesse nella Jamahiriya Araba di Libia, espressa dalla Lega degli Stati Arabi, dall Unione Africana e dal Segretario Generale dell Organizzazione della Conferenza Islamica, Tenuto conto del comunicato finale dell Organizzazione della Conferenza Islamica dell 8 marzo 2011, del comunicato del Consiglio di Pace e Sicurezza dell Unione Africana del 10 marzo 2011, che istituiva un Alto Comitato ad hoc per la Libia, Tenuto conto altresì della decisione del Consiglio della Lega degli Stati Arabi del 12 marzo 2011 di sollecitare l imposizione di una zona di non volo all aviazione militare libica e di istituire zone di

sicurezza in luoghi esposti al fuoco quale misura precauzionale per consentire la protezione del popolo libico e dei cittadini stranieri residenti nella Jamahiriya Araba di Libia, Tenuto conto inoltre dell appello ad un immediato cessate il fuoco lanciato dal Segretario Generale il 16 marzo 2011, Richiamando la sua decisione di deferire la situazione nella Jamahiriya Araba di Libia al Procuratore del Tribunale Penale Internazionale, e sottolineando che chiunque sia autore o complice di attacchi mirati alla popolazione civile, ivi compresi attacchi aerei o navali, ne deve essere tenuto responsabile, Ribadendo la sua preoccupazione per la sorte di profughi e lavoratori stranieri costretti a fuggire davanti alla violenza nella Jamahiriya Araba di Libia, apprezzando la disponibilità degli stati confinanti, in particolare Tunisia ed Egitto, ad andare incontro alle esigenze di quei profughi e lavoratori stranieri, e invitando la comunità internazionale a sostenere tali sforzi, Deplorando il persistente impiego di mercenari da parte delle autorità libiche, Considerato che l imposizione di un interdizione su tutti i voli nello spazio aereo della Jamahiriya Araba di Libia costituisce un importante elemento per la protezione dei civili e per la sicurezza nella erogazione dell assistenza umanitaria, nonché un passo decisivo per la cessazione delle ostilità in Libia, Esprimendo preoccupazione anche per la sicurezza dei cittadini stranieri e i loro diritti nella Jamahiriya Araba di Libia, Apprezzando la nomina da parte del Segretario Generale del suo Inviato Speciale in Libia, Abdel- Elah Mohamed Al-Khatib ed appoggiando i suoi sforzi per addivenire ad una soluzione sostenibile e pacifica della crisi nella Jamahiriya Araba di Libia, Riaffermando il proprio impegno a salvaguardare la sovranità, indipendenza, integrità territoriale e unità nazionale della Jamahiriya Araba di Libia, Riconoscendo che la situazione nella Jamahiriya Araba di Libia continua a costituire una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, Deliberando in base al Capo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, 1. Richiede l immediata adozione di un cessate il fuoco e la completa cessazione di ogni violenza e di qualsiasi attacco o abuso a danno di civili; 2. Sottolinea l esigenza di intensificare gli sforzi per addivenire ad una soluzione della crisi che risponda alle legittime richieste del popolo libico e prende atto delle decisioni del Segretario Generale di mandare il suo Inviato Speciale in Libia, nonché del Consiglio di Pace e Sicurezza dell Unione Africana di inviare il suo Alto Comitato ad hoc in Libia, allo scopo di facilitare il dialogo per approdare alle riforme politiche necessarie per trovare una soluzione pacifica e sostenibile; 3. Richiede che le autorità libiche ottemperino ai loro obblighi in base al diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale e la normativa sui diritti umani e sui profughi, e prendano tutti i provvedimenti necessari per proteggere i civili e soddisfare i loro bisogni essenziali, nonché per assicurare il passaggio rapido e senza ostacoli dell assistenza umanitaria;

Protezione dei civili 4. Autorizza gli Stati Membri che ne abbiano informato il Segretario Generale, che agiscano su iniziativa nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, operando in collaborazione con il Segretario Generale, a prendere tutte le misure necessarie, anche senza tener conto del paragrafo 9 della risoluzione 1970 (2011), per proteggere i civili e le aree a popolazione civile minacciate di attacco nella Jamahiriya Araba di Libia, compresa Bengasi, escludendo una forza di occupazione straniera di qualsiasi forma e su qualsiasi parte del territorio libico, e richiede agli Stati Membri interessati di informare immediatamente il Segretario Generale sulle misure che prendono in base all autorizzazione conferita con questo paragrafo, le quali saranno immediatamente comunicate al Consiglio di Sicurezza; 5. Riconosce l importante ruolo della Lega degli Stati Arabi nelle materie attinenti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale nella regione, e tenendo presente il Capo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite, richiede agli Stati Membri della Lega degli Stati Arabi di cooperare con gli altri Stati Membri nell attuazione del paragrafo 4; Zona di non volo 6. Delibera di imporre un interdizione su tutti i voli nello spazio aereo della Jamahiriya Araba di Libia, allo scopo di contribuire a proteggere i civili; 7. Delibera altresì che l interdizione imposta dal paragrafo 6 non si applicherà ai voli il cui unico scopo sia di carattere umanitario, come quello di prestare assistenza o agevolare la prestazione di assistenza, ivi compresi gli approvvigionamenti medici, il cibo, gli operatori umanitari e l assistenza connessa, o l evacuazione di cittadini stranieri dalla Jamahiriya Araba di Libia, né si applicherà ai voli autorizzati dai paragrafi 4 o 8, né ad altri voli che siano ritenuti necessari dagli Stati operanti in base all autorizzazione conferita dal paragrafo 8, in quanto destinati a beneficio del popolo libico, e che tali voli saranno coordinati con qualunque meccanismo istituito in base al paragrafo 8; 8. Autorizza gli Stati Membri che abbiano informato il Segretario Generale e il Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi, che agiscano su iniziativa nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, a prendere tutte le misure necessarie per imporre l osservanza dell interdizione sui voli stabilita dal paragrafo 6, secondo necessità, e richiede agli Stati Membri interessati in cooperazione con la Lega degli Stati Arabi di coordinarsi strettamente con il Segretario Generale in merito alle misure che prendono per attuare tale interdizione, ivi compresa l istituzione di un meccanismo appropriato per attuare le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 supra, 9. Invita tutti gli Stati Membri, che agiscano su iniziativa nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, a fornire assistenza, compresa qualsiasi autorizzazione al sorvolo risulti necessaria allo scopo di attuare i paragrafi 4, 6, 7 e 8 supra; 10.Richiede agli Stati Membri interessati di coordinarsi strettamente l uno con l altro e col Segretario Generale sulle misure che stanno prendendo per attuare i paragrafi 4, 6, 7 e 8 supra, comprese le misure pratiche necessarie per il monitoraggio e l approvazione dei voli umanitari o di evacuazione autorizzati; 11.Delibera che gli Stati Membri interessati informeranno immediatamente il Segretario Generale e il Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi sulle misure prese nell esercizio dell autorità conferita dal paragrafo 8 supra, inclusa la formulazione di una concezione operativa degli interventi (a concept of operations); 12.Richiede al Segretario Generale di informare immediatamente il Consiglio sulle azioni intraprese dagli Stati Membri nell esercizio dell autorità conferita dal paragrafo 8 supra e di riferire al Consiglio entro sette giorni, e successivamente ogni mese, sull attuazione di questa risoluzione, ivi comprese le informazioni su qualsiasi violazione dell interdizione sui

voli imposta dal paragrafo 6 supra. Imposizione dell embargo sulle armi 13.Delibera che il paragrafo 11 della risoluzione 1970 (2011) sia sostituito dal seguente paragrafo: Invita tutti gli Stati Membri, e in particolare gli Stati della regione, sia che agiscano su iniziativa nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, allo scopo di assicurare la rigorosa applicazione dell embargo sulle armi stabilito dai paragrafi 9 e 10 della risoluzione 1970 (2011), a ispezionare sul proprio territorio, porti e aeroporti compresi, nonché in alto mare, aerei e imbarcazioni provenienti dalla Jamahiriya Araba di Libia o ivi diretti, se lo Stato interessato ha informazioni che facciano ragionevolmente ritenere che il mezzo contenga articoli la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sia proibita dai paragrafi 9 o 10 della risoluzione 1970 (2011) come modificata da questa risoluzione, compresa la fornitura di personale mercenario armato, invita tutti gli Stati di cui tali mezzi battono bandiera a collaborare con tali ispezioni e autorizza gli Stati Membri ad utilizzare tutte le misure commisurate alle specifiche circostanze per realizzare tali ispezioni ; 14.Richiede agli Stati Membri che operano in alto mare in base al paragrafo 13 supra di coordinarsi strettamente l uno con l altro e col Segretario Generale e richiede inoltre agli Stati Membri interessati di informare immediatamente il Segretario Generale e il Comitato istituito in applicazione del paragrafo 24 della risoluzione 1970 (2011) ( il Comitato ) sulle misure adottate nell esercizio dell autorità conferita dal paragrafo 13 supra; 15.Richiede a qualsiasi Stato Membro, che agisca su iniziativa nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, quando intraprende un ispezione in applicazione del paragrtafo 13 supra, di sottomere prontamente un primo rapporto scritto al Comitato, contenente, in particolare, un illustrazione delle ragioni dell ispezione e dei suoi risultati, che indichi se è stata prestata cooperazione e se siano stati reperiti articoli proibiti in corso di trasferimento, e richiede altresì a tali Stati Membri di sottoporre successivamente al Comitato un ulteriore rapporto scritto contenente i particolari rilevanti in merito al trasferimento, compresa una descrizione degli articoli, della loro origine e della loro prevista destinazione, qualora tali informazioni non siano già contenuto nel rapporto iniziale; 16.Deplora il persistere dell afflusso di mercenari nella Jamahiriya Araba di Libia e invita tutti gli Stati Membri ad ottemperare rigorosamente ai propri obblighi in base al paragrafo 9 della risoluzione 1970 (2011) per impedire l accesso di personale mercenario armato alla Jamahiriya Araba di Libia; Interdizione ai voli 17.Delibera che tutti gli Stati neghino a qualsiasi aereo registrato nella Jamahiriya Araba di Libia o gestito o posseduto da cittadini o imprese libiche l autorizzazione a decollare dal proprio territorio o atterarvi o sorvolarlo, a meno che lo specifico volo non sia stato preventivamente approvato dal Comitato, o si tratti di atterraggio di emergenza; 18.Delibera che tutti gli Stati neghino a qualsiasi aereo l autorizzazione a decollare dal proprio territorio, atterrarvi o sorvolarlo, se dispongono di informazioni che facciano ragionevolmente ritenere che il mezzo contenga articoli la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sia proibita dai paragrafi 9 o 10 della risoluzione 1970 (2011) come modificata da questa risoluzione, compresa la fornitura di personale mercenario armato, eccetto il caso di atterraggio di emergenza; Congelamento dei beni

19.Delibera che il congelamento dei beni imposto dai paragrafi 17, 19, 20 e 21 della risoluzione 1970 (2011) sia applicato a tutti i fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che si trovino nei loro territori e che siano posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle autorità libiche, come designate dal Comitato, o da individui o entità che agiscano per loro conto o su loro istruzioni, o da entità possedute o controllate da esse, come designate dal Comitato, e delibera ulteriormente che tutti gli Stati faranno sì che sia impedito ai propri cittadini o ad altri individui o entità nel proprio territorio di rendere disponibile qualsiasi fondo o attività finanziaria o risorsa economica a favore o beneficio delle autorità libiche, come designate dal Comitato, o di individui o entità che agiscano per loro conto o su loro istruzioni, o di entità possedute o controllate da esse, come designate dal Comitato, e prescrive al Comitato di designare tali autorità libiche, individui o entità entro 30 giorni dalla data di approvazione di questa risoluzione e successivamente ove ciò sia appropriato; 20.Afferma la propria determinazione a far sì che i beni congelati in applicazione del paragrafo 17 della risoluzione 1970 (2011) siano, in una fase successiva, resi disponibili appena possibile a favore e beneficio del popolo della Jamahiriya Araba di Libia; 21.Delibera che tutti gli Stati prescrivano ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese istituite sul proprio territorio di esercitare vigilanza nell intrattenere rapporti d affari con entità istituite nella Jamahiriya Araba di Libia o soggette alla sua giurisdizione, e con qualsiasi individuo o entità che agisca per loro conto o su loro istruzioni, e con entità possedute o controllare da esse, se gli Stati dispongono di informazioni che facciano ragionevolmente ritenere che tali rapporti possano contribuire alla violenza e all uso della forza contro i civili; Seguono due sezioni delle quali si fornisce la sintesi. Designazioni (paragrafi 22-23) Questa sezione fa riferimento agli Allegati I e II che elencano individui ed entità soggetti a restrizioni di viaggio e congelamento dei beni, e attribuisce al Consiglio e al Comitato istituito dalla risoluzione 1970 (2011) la facoltà di estendere tali sanzioni ad ulteriori individui ed entità. Commissione di esperti (paragrafi 24-29) Questa sezione incarica il Segretario Generale di istituire una Commissione di otto Esperti che assistano il Comitato nell espletamento del suo mandato, raccolgano informazioni sull attuazione delle due risoluzioni sulla Libia, formulino raccomandazioni e riferiscano al Comitato; estende il mandato di quest ultimo alle misure deliberate con questa risoluzione; esclude ogni responsabilità per inadempimento di contratti o obbligazioni riconducibile alle disposizioni delle due risoluzioni. La risoluzione si conclude con i seguenti paragrafi: 28. Riafferma la propria intenzione di mantenere sotto continua osservazione gli atti delle autorità libiche e sottolinea la propria disponibilità a rivedere in qualsiasi momento le misure imposte da questa risoluzione e dalla risoluzione 1970 (2011), anche rafforzando, sospendendo o revocando tali misure, come risulterà appropriato a seconda dell ottemperanza delle autorità libiche a questa risoluzione e alla risoluzione 1970 (2011). 29. Delibera di rimanere attivamente investito della questione. Traduzione originale di Alberto Cacopardo utilizzabile secondo licenza Creative Commons.