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CASSAZIONE CIVILE SEZIONE I Sentenza 28 aprile 2005 n. 8847 Pres. Plenteda D Rel. Petitti S P.M. Ceniccola R (Parz. Diff.) De Carlo c. Prov. Brindisi 1. AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - In Genere. Il Massimario della Corte Suprema di Cassazione non ha proceduto alla massimazione in quanto la presente sentenza ribadisce principi già espressi nella sentenza di Cassazione Civile n. 10103/2001 2. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - Rifiuti - Disciplina recata dal d.lgs n. 22 del 1997 - Obbligo di comunicazione - Anteriormente all'emanazione del decreto ex art. 11, comma primo - Sussistenza - Fondamento - Disciplina applicabile. Nella disciplina dei rifiuti, l'obbligo di comunicazione annuale, imposto dall'art. 11, comma terzo, del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, a chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle rispettive attività, sanzionato dal successivo art. 52, comma primo, opera anche in epoca anteriore all'emanazione del d.m., previsto dal comma primo dello stesso art. 11, di riorganizzazione del catasto dei rifiuti, in forza del successivo comma sesto, secondo il quale "fino all'emanazione del decreto di cui al comma primo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia". Pertanto, fino all'attuazione della riorganizzazione del catasto dei rifiuti non sono venuti meno gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 3 del d.l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e sanzionati dall'art. 9-octies, comma terzo, del medesimo d.l., da effettuare, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, alla Camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio, entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 1, comma primo, della medesima legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15 aprile 1999, D. C. V. proponeva opposizione avverso l'ordinanza emessa il 5 marzo 1999 dalla Provincia di Brindisi, con la quale gli

veniva ingiunto il pagamento della somma di lire 80.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, per omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e per omesse comunicazioni. Con l'opposizione, il ricorrente deduceva che la contestazione era avvenuta appena quaranta giorni dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997 e che l'infrazione era stata, contestata sulla base dell'erroneo presupposto che egli fosse obbligato per legge alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e alle relative comunicazioni; al contrario, sosteneva l'opponente, egli era un piccolo imprenditore artigianale nel settore delle autodemolizioni, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del citato decreto, e questa disposizione prevedeva il termine di 120 giorni per la istituzione del catasto dei rifiuti; all'epoca della contestazione (26 marzo 1997), pertanto, mancava il destinatario delle comunicazioni non essendo ancora stato istituito il catasto; la relativa disciplina, inoltre, era stata modificata dal decreto legislativo 8 novembre 1997; chiedeva quindi la revoca dell'ingiunzione opposta e, in subordine la riduzione della sanzione irrogata. La Provincia di Brindisi si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Con sentenza del 19 febbraio 20 aprile 2001, il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in parziale accoglimento dell'opposizione, riduceva la sanzione a lire 30.005.800, in tal senso modificando l'ordinanza ingiunzione opposta e compensava tra le parti le spese del giudizio. Ad avviso del Tribunale, il primo motivo dell'opposizione era infondato. Pacifico tra le parti che l'opponente era un piccolo imprenditore artigianale nel settore delle autodemolizioni, dalla documentazione esistente presso l'impresa, relativamente ai rifiuti prodotti dall'attività di demolizione auto risultava che tra questi vi era anche piombo esausto, materiale ferroso, filtri di olio, nafta e aria e olii esausti, e cioè materiali per i quali, ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997, non operava l'esenzione per le piccole imprese dall'obbligo di tenuta dei registri dei rifiuti e da quello di denuncia periodica dei quantitativi dei rifiuti prodotti. Era viceversa fondato il secondo motivo dell'opposizione in quanto, prevedendo l'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997 il termine di 120 giorni per l'istituzione del catasto dei rifiuti, all'epoca della contestazione mancava il destinatario delle comunicazioni, non essendo ancora stato istituito il predetto catasto. L'accertata insussistenza della violazione concernente l'obbligo di comunicazione comportava la riduzione della sanzione da lire 80.000.000 a lire 30.005.800, mentre la reciproca soccombenza giustificava la compensazione delle spese di lite. Per la cassazione di tale sentenza ricorre D. C. V. sulla base di due motivi; resiste con controricorso la Provincia di Brindisi, la quale propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Con il primo motivo, il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con conseguente erronea e contraddittoria motivazione della

sentenza. Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, nell'atto di opposizione, dopo aver rilevato che l'infrazione era stata contestata a distanza di soli 40 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997, ben lungi dal dolersi soltanto del fatto che, essendo un piccolo imprenditore artigianale, non era obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico, aveva invece rilevato che il d.lgs. n. 22 del 1997, più che contenere norme regolamentari e sanzionatorie, costituiva invece una vera e propria legge quadro, contenente i principi cui i Ministeri e le autorità periferiche interessate avrebbero dovuto uniformarsi mediante l'adozione di specifici decreti e regolamenti. Il decreto legislativo, infatti, prevedeva il termine di 120 giorni per l'istituzione del catasto dei rifiuti, il quale, all'epoca dei fatti, non era ancora stato istituito; né, all'epoca, poteva ritenersi sussistente l'obbligo di tenuta dei registri, i cui modelli erano stati approvati solo con il d.m. n. 148 del 1998. Contraddittoriamente, quindi, il Tribunale aveva accolto il motivo di opposizione concernente l'obbligo di comunicazione, per inesistenza del destinatario della comunicazione stessa, e non anche quello relativo alla altrettanto certa indisponibilità del registro sul quale - le informazioni da comunicare avrebbero dovuto essere trascritte. In sostanza, una volta che il Tribunale aveva rilevato che il catasto dei rifiuti non era ancora stato istituito, avrebbe dovuto ritenere insussistente anche l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, regolamentati con il citato d.m. n. 148 del 1998. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con conseguente omessa motivazione della sentenza impugnata. La contestazione rilevata era quella di omessa tenuta dei registri di carico e scarico, di cui all'art. 12 d.lgs. n. 22 del 1997, e quella di omessa comunicazione dei rifiuti prodotti e smaltiti, in violazione del disposto di cui all'art. 11 del medesimo decreto. In relazione a tali contestazioni erano state svolte le difese nel giudizio di merito, omettendo di assumere qualsivoglia posizione difensiva in ordine al fatto attinente ai materiali rinvenuti nel proprio centro di raccolta, reato dal quale egli era stato assolto con sentenza della Corte d'appello di Lecce. Ove nell'ordinanza fosse stata contestata non la omessa tenuta dei registri, ma dei documenti giustificativi dei rifiuti come previsto dalla normativa previgente, che ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, doveva ritenersi in vigore fino alla individuazione del modello uniforme dei registri di carico e di scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, agevolmente egli avrebbe potuto dimostrare come legittimamente avesse conferito i rifiuti, per il loro smaltimento, ai consorzi obbligatori, conservandone le relative fatture e brogliacci, che peraltro furono esaminati dagli accertatori, ma ritenuti inidonei a scagionarlo dall'illecito contestato. In sostanza, l'intenzione dei verbalizzanti era proprio quella di sanzionare l'omessa tenuta di quei registri. Il giudice avrebbe pertanto abnormemente rigettato il primo motivo di opposizione addebitandogli di non avere contestato che dalla documentazione esistente presso la sua impresa, relativamente ai rifiuti prodotti dall'attività di demolizione auto, risultava che vi era piombo esausto, materiale ferroso ecc. Invero, da tale proposizione si rileva agevolmente che presso il centro di raccolta esisteva la documentazione attestante la presenza di rifiuti prodotti e stoccati e che i verbalizzanti, paradossalmente, avevano preteso di rinvenire non una qualunque traccia

documentale dei rifiuti, ma proprio i registri di carico e scarico. Il fatto che il giudice non abbia dato alcun conto delle specifiche doglianze relativamente alla oggettiva impossibilità di disporre dei registri di carico e scarico inficerebbe quindi la sentenza impugnata, la cui motivazione sarebbe carente sii un punto essenziale prospettato dal ricorrente. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la Provincia di Brindisi deduce violazione ed erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 11 d.lgs. n. 22 del 1997, 3, comma 3, del d.lgs. n. 475 del 1988 e della legge n. 70 del 1994. L'affermazione del Tribunale, secondo cui non essendo stato istituito il catasto dei rifiuti non sussisteva l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 11 d.lgs. n. 22 del 1997, sarebbe erronea, in quanto nel verbale di contestazione era chiaramente detto che il D. C. "non era in grado di esibire.. le comunicazioni annuali dei rifiuti relative agli anni precedenti il 1996, di cui all'art. 11 d.lgs. n. 22 del 1997, già previste dall'art. 3, comma 3, della legge 9 novembre 1998, n. 475". E poiché l'art. 11, comma 6, del citato d.lgs. n. 22 del 1997 dispone che "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia", ha errato il Tribunale nel ritenere inesistente il destinatario della comunicazione prevista, essendo l'opponente tenuto ad effettuare quelle comunicazioni, con le modalità di cui alla legge n. 70 del 1994, alla Camera di commercio. Con il secondo motivo, la Provincia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 16 e 23 della legge n. 689 del 1981, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il Tribunale ha ridotto di oltre il 60% l'importo della sanzione, pur se essa si riferiva ad una notevole produzione di rifiuti pericolosi, stoccati all'aperto, su suolo non impermeabilizzato; e ciò ha fatto sulla base del solo rilievo della insussistenza della violazione dell'art. 11, per la ritenuta mancanza dei destinatari della comunicazione ivi prevista. Ma, poiché per tale violazione era stata irrogata una sanzione di lire 10.000.000, il Tribunale, per essere coerente con i propri assunti, avrebbe dovuto ridurre la sanzione di una somma di pari entità, confermando invece la sanzione di 70.000.000 per l'altra violazione. Peraltro, posto che l'opponente aveva genericamente richiesto la riduzione della sanzione comminata, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, per il quale è congruo il pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo. Nella specie, poiché la mancata tenuta dei registri di carico e scarico è sanzionata con il pagamento di una somma da lire 30.000.000 a lire 180.000.000, la sanzione congrua sarebbe stata quella di 60.000.000. La riduzione a 30.000.000 dell'importo della sanzione per la violazione accertata sarebbe quindi del tutto contrastante con il disposto dell'art. 16 e comunque priva di coerente motivazione. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione, sono infondati. Con essi, come detto, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, concernente l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, sostenendo che, come in riferimento alla contestata violazione dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo il Tribunale ha ritenuto insussistente l'illecito per la

mancata istituzione, alla data dell'accertamento, del catasto dei rifiuti, così avrebbe dovuto ritenere insussistente l'illecito consistente nella omessa tenuta dei registri carico e scarico, non essendo, alla data dell'accertamento, ancora stato adottato il modello uniforme dei predetti registri. L'assunto difensivo non è condivisibile. L'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico è stato introdotto, con riferimento ai rifiuti tossici e nocivi, dall'art. 19 del d.p.r. 10 settembre 1992, n. 915; l'art. 3, comma 5, del decreto - legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ha esteso l'obbligo della tenuta dei registri suddetti ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, con esclusione di quelli di cui al n. 3 del terzo comma dell'art. 2 del citato d.p.r. n. 915 del 1982. L'art 9-octies, comma 3, del decreto legge n. 397 del 1988, aggiunto dalla legge di conversione, prevedeva poi la sanzione dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire dieci milioni per i legali rappresentanti delle imprese o enti che non ottemperavano agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico di cui al precedente art. 3, comma 5, e all'art. 19 del d.p.r. n. 915 del 1982. Con il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il legislatore nazionale ha dettato una nuova normativa in tema di rifiuti che, come affermato nel preambolo dello stesso decreto legislativo, costituisce un sistema compiuto di disciplina del settore dei rifiuti. In tale contesto si collocano le disposizioni di cui all'art. 12 e all'art. 52. Il primo, da un lato (comma 1), prevede l'obbligo, per i soggetti di cui all'art. 11, comma 3, di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del Registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto, stabilendo altresì dettagliatamente il contenuto delle annotazioni stesse, dall'altro (comma 6), stabilisce che "in attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri". L'art. 52, al comma 2, assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 12, comma 1, stabilendo la sanzione da lire cinque milioni a lire trenta milioni; tale sanzione è prevista nella misura da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, se il registro è relativo a rifiuti pericolosi. In tal caso, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione o dall'amministratore. Nella medesima disposizione sono poi previste riduzioni della sanzione in relazione alla tipologia dei rifiuti e alle dimensioni dell'impresa obbligata alla tenuta dei registri di carico e scarico. Appare dunque evidente come la mancata adozione del modello uniforme del registro non comporti alcuna sospensione della efficacia dell'obbligo di tenuta del registro, secondo la normativa previgente, e della conseguente previsione sanzionatoria contenuta nell'art. 52. Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di affermare che "l'omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi legittima la P.A. all'irrogazione, nei confronti del contravventore, della sanzione amministrativa di cui agli artt. 12 ss. del d.lgs. n.

22 del 1997, non spiegando, all'uopo, influenza, ai fini sanzionatori de quibus, la mancata emanazione dei decreti attuativi del citato decreto legislativo" (Cass., 25 luglio 2001, n. 10103). Ciò posto, e rilevato che il ricorrente non censura la sentenza impugnata per la parte in cui ha qualificato l'attività da esso svolta, ancorché artigianale, come soggetta all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi in considerazione della natura dei rifiuti oggetto dell'accertamento, ma per avere detta sentenza ritenuto applicabili le disposizioni di cui agli artt. 12 e 52 del d.lgs. n. 22 del 1997, la prima delle quali avrebbe avuto efficacia precettiva solo nei confronti della pubblica amministrazione, tenuta ad uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute, risulta evidente la infondatezza, sotto il profilo in esame, del ricorso principale. Né vale obiettare che, in base alla normativa previgente, l'obbligo gravante sul ricorrente sarebbe stato solo quello generico di tenere una documentazione dei rifiuti e non anche il registro di carico e scarico. In proposito, si deve rilevare che in base al d.p.r. n. 915 del 1982, i rifiuti erano classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi (art. 2). La nuova normativa (art. 7 d.lgs. n. 22 del 1997) ha distinto i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (indicando nell'elenco di cui all'allegato D, sulla base degli allegati G, H, ed I, i rifiuti che devono ritenersi pericolosi). E la sentenza impugnata ha dato atto che l'opponente non ha contestato che, dalla documentazione esistente presso la sua impresa, relativamente ai rifiuti prodotti dall'attività di demolizione auto, risultava che vi fosse anche piombo esausto, materiale ferroso, filtri di olio, nafta e aria, e olii esausti, e cioè rifiuti pericolosi, però quali non opera l'esenzione dall'obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997, e conseguentemente, per il rinvio a tale disposizione contenuto nell'art. 12, comma 1, dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. L'art. 57 del d.lgs. n. 22 del 1997, poi, sotto la rubrica "disposizioni transitorie" stabilisce, al primo comma, che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme di attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere come riferito ai rifiuti pericolosi". In proposito, questa Corte ha avuto modo di affermare che, poiché, "ai fini della integrazione della contravvenzione per l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e della applicazione della relativa sanzione prevista dall'art. 52, non spiega alcuna influenza la mancata emanazione dei decreti attuativi del citato decreto legislativo, la sanzione amministrativa relativa alla omessa tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti pericolosi si applica anche alla omessa tenuta dei registri dei rifiuti che nel previgente quadro normativo erano classificati come tossici e nocivi, giacché l'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 equipara i rifiuti tossici e nocivi a quelli che, nella nuova classificazione, sono qualificati come pericolosi" (Cass., 19 dicembre 2003, n. 19529). Ne consegue che, contrariamente all'assunto del ricorrente, secondo cui, ove la contestazione mossagli fosse stata quella della omessa tenuta dei documenti

giustificativi dei rifiuti, per come previsto dalla previgente normativa, egli avrebbe potuto dimostrare la correttezza del proprio operato, certamente egli, sulla base della medesima normativa, avrebbe dovuto tenere ed esibire il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi, ancorché non redatto secondo il modello uniforme. D'altra parte, lo stesso ricorrente, nel secondo motivo di ricorso, riferisce che oggetto della contestazione, quale risultante dal verbale di contravvenzione, era la mancanza del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi, perché mai istituito. In tale situazione, dunque, avendo il giudice del merito, con apprezzamento in fatto incensurabile in sede di legittimità, dato atto della mancata contestazione della tipologia dei rifiuti rinvenuti nel luogo ove il ricorrente esercitava la propria attività di autodemolizioni, le censure del ricorrente in proposito si appalesano infondate. Da ultimo deve escludersi il vizio di contraddittorietà della motivazione, dedotto con il primo motivo, sulla base del rilievo che, avendo il giudice di merito ritenuto non sussistente l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti, per non essere lo stesso ancora stato istituito alla data dell'accertamento, il medesimo giudice avrebbe dovuto ritenere del pari insussistente l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 12 d.lgs. n. 22 del 1997, non essendo stato ancora, alla stessa data, approvato il relativo modello uniforme. Tale censura, per evidenti ragioni di ordine logico, può essere esaminata congiuntamente al primo motivo del ricorso incidentale, con il quale la sentenza impugnata viene censurata proprio perché ha ritenuto inoperante l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 11 d.lgs. n. 22 del 1997 ed ha conseguentemente accolto parzialmente l'opposizione. In proposito, deve rilevarsi che l'art. 11 d.lgs. n. 22 del 1997, dopo avere, al primo comma, previsto la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti, istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988, da attuarsi con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, ha, al terzo comma, stabilito che "chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita". Al comma 6, l'art. 11 dispone poi che "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia".

Il Tribunale ha ritenuto che, non essendo stato emanato il decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 11, l'obbligo di comunicazione, stabilito dal comma 3, e sanzionato dall'art. 52, comma 1, non fosse operante. La conclusione fatta propria dal Tribunale con la sentenza impugnata, peraltro, non può essere condivisa, dovendosi quindi accogliere il primo motivo del ricorso incidentale. Invero, la previsione, contenuta nell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 22 del 1997, consente di ritenere che, fino a quando non fosse stata attuata la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti, non per questo venivano meno gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 3 del decreto legge n. 397 del 1988, convertito dalla legge n. 475 del 1988, e sanzionati dall'art. 9-octies, comma 3, del medesimo decreto legge, introdotto dalla legge di conversione. Il Tribunale ha quindi completamente omesso di considerare il quadro normativo che, ancorché abrogato dal d.lgs. n. 22 del 1997, continuava ad operare, ai sensi del citato art. 11, comma 6, fino all'attuazione della riorganizzazione del Catasto dei rifiuti. Alla data dell'accertamento doveva pertanto ritenersi sussistente l'obbligo di comunicazione da effettuare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 1, comma 1, della medesima legge. Il che comporta che, lungi dal potersi ritenere sussistente la denunciata contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale di Brindisi ritenuto non applicabile e non sanzionabile la mancata comunicazione di cui all'art. 11 d.lgs. n. 22 del 1997 e non anche l'inottemperanza all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, deve essere cassata proprio nella parte in cui ha ritenuto non applicabile e non sanzionabile l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 11 citato. L'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta l'assorbimento del secondo motivo, con il quale l'amministrazione resistente si duole della determinazione della sanzione amministrativa fatta dal giudice del merito a seguito dell'accoglimento del motivo di opposizione concernente la violazione dell'art. 11, giacché il giudice del rinvio dovrà procedere a una nuova valutazione sul punto in relazione all'esito del giudizio di rinvio. In conclusione, rigettato il ricorso principale, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Brindisi, in persona di altro magistrato; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale.