IO LAVORO E GUIDO SICURO



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Transcript:

IO LAVORO E GUIDO SICURO Misano Word Circuit Marco Simoncelli Workshop 22 Marzo 2013 Azienda USL Rimini Pierpaolo Neri Dott. Ing. Pierpaolo Neri 1

Gli argomenti 1. Responsabilità amministrativa delle aziende ex D.Lgs. 231/2001 2. La formazione e l addestramento per la sicurezza ed i Modelli Organizzativi di Gestione della Sicurezza ex D.Lgs. 231/2001 3. La valutazione dei rischi ed i rischi da incidenti stradali Dott. Ing. Pierpaolo Neri 2

Responsabilità amministrativa delle aziende ex D.Lgs.231/2001 Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti (Enti forniti di personalità giuridica e Società e associazioni anche prive di personalità giuridica) L Ente é responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (non necessariamente ai fini di un vantaggio economico ma semplicemente per reati commessi per conto dell Ente o semplicemente nella sfera di interesse dell Ente): da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti direttivi L Ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi Dott. Ing. Pierpaolo Neri 3

Responsabilità amministrativa delle aziende ex D.Lgs.231/2001 La legge 123/07 ha inserito, tra i reati che possono determinare la responsabilità amministrativa dell Ente, i reati colposi, ovvero lesioni colpose gravi o gravissime ed omicidio colposo derivanti da violazione di norme antinfortunistiche sul lavoro Pertanto, a seguito di ogni infortunio sul lavoro o malattia professionale grave o gravissimo o mortale, le indagini valutano, oltre alle eventuali responsabilità penali (personali), se sussista una responsabilità amministrativa della Società alla quale appartengono i soggetti autori dei reati che hanno determinato l infortunio o la malattia professionale L indagine per responsabilità amministrativa ex D.Lgs.231/2001 è volta a verificare la sussistenza di una colpa dell azienda, di organizzazione e di gestione, per non essersi essa organizzata in modo efficace (Modello di Organizzazione e Gestione idoneo) per evitare l infortunio o la malattia professionale Dott. Ing. Pierpaolo Neri 4

Responsabilità amministrativa delle aziende ex D.Lgs.231/2001 Sul tema della responsabilità amministrativa ex D.Lgs.231/2001, l attenzione va parallelamente rivolta all art.30 del D.Lgs. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro), ovvero ai Modelli di Organizzazione e di Gestione che, se applicati e dotati di caratteristiche riconosciute, fanno sì la Società, anche a fronte di infortunio, sia esente dalla responsabilità amministrativa ex D.Lgs.231/2011 Il D.Lgs.81/2008 fornisce indicazioni precise su che cosa sia necessario per costruire un Modello di Organizzazione per la Sicurezza, pur non essendo l adozione di un Modello obbligatoria Dott. Ing. Pierpaolo Neri 5

Responsabilità amministrativa delle aziende ex D.Lgs.231/2001 I dati infortunistici anche di altri paesi dimostrano come le Aziende che adottano Modelli di Organizzazione e Gestione, abbiano significative diminuzione di indici infortunistici Pertanto i Modelli di Organizzazione e Gestione per la Sicurezza sono il modo più efficace per rendere la Sicurezza sul Lavoro parte integrante dell attività aziendale Esaminiamo gli elementi cardine del D.Lgs.231/2001 e dell art. 30 D.Lgs.81/2008 e che cosa essi implichino per una Sociètà (Ente) che voglia adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione e di Gestione per la Sicurezza Dott. Ing. Pierpaolo Neri 6

Responsabilità amministrativa delle aziende ex D.Lgs.231/2001 L art. 30 è del Testo Unico sulla Sicurezza è la Linea Guida ed è su di esso va costruito un Modello Organizzativo di Gestione per la Sicurezza E ovvio che il Modello una volta adottato dalla Società, deve essere adottato ed efficacemente attuato Che cosa è, in sintesi, un Modello Organizzativo di Gestione per la Sicurezza? Non ci sono già obblighi ben dettagliati e importanti nel Testo Unico sulla Sicurezza? Non esiste già la valutazione dei rischi? Un Modello è una insieme di regole di processo, in specifico mirate al tema della sicurezza sul lavoro, che definisce l organizzazione dell azienda, le responsabilità, le deleghe, i poteri decisionali, i documenti ed i flussi documentali, i report, le relazioni tra soggetti e tutti gli strumenti di controllo e di sanzione necessari per far funzionare il sistema aziendale,affinché sia tutelata la sicurezza dei lavoratori Dott. Ing. Pierpaolo Neri 7

Responsabilità amministrativa delle aziende ex D.Lgs.231/2001 Un Modello Organizzativo per la Sicurezza in particolare deve definire e rendere efficaci: Rispetto degli standard tecnico-strutturali macchine, impianti, luoghi di lavoro etc. Valutazione dei rischi DVR aggiornato e misure di prevenzione e protezione conseguenti Organizzazione dell azienda Organizzazione di emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, gestione appalti Sorveglianza sanitaria Informazione e Formazione dei lavoratori etc Dott. Ing. Pierpaolo Neri 8

Responsabilità amministrativa delle aziende ex D.Lgs.231/2001 Può sorgere una domanda : un Modello di Gestione con i requisiti indicati nel Testo Unico per la Sicurezza coincide con la Valutazione dei Rischi? NO, la Valutazione dei Rischi, obbligo di legge ineludibile e indelegabile del Datore di Lavoro ma è il punto di partenza per organizzare una azienda in sicurezza Un Modello di Gestione per la Sicurezza trasforma la Valutazione dei Rischi e le conseguenti misure di prevenzione in una regola di comportamento periodicamente controllata, con un Organismo di Controllo con poteri effettivi, un sistema disciplinare idoneo, modalità di controllo del Modello, modalità di verifica e riesame delle non conformità (infortuni), azioni correttive Dott. Ing. Pierpaolo Neri 9

La formazione e l addestramento per la sicurezza ed i Modelli Organizzativi di Gestione della Sicurezza ex D.Lgs.231/2001 Quindi anche nei Modelli di Organizzazione grande importanza riveste la formazione continua del personale La formazione è un obbligo del D.Lgs.81/2008 ed è indicata come una delle principali misure di tutela nell art. 15 del Decreto La formazione è un obbligo per il Datore di Lavoro e una misura di tutela e prevenzione insieme La formazione è uno dei cardini della Sicurezza sul lavoro e come tale è riconosciuta nel D.Lgs.81/2008 (Accordi Stato Regioni del Dicembre 2011 e recente Decreto sui requisiti dei formatori) La formazione è una misura da adottare all esito della Valutazione dei rischi, proprio perché deve essere progettata, organizzata ed attuata sulla base della stima dei rischi presenti per i singoli lavoratori o per gruppi omogenei degli stessi Dott. Ing. Pierpaolo Neri 10

La formazione e l addestramento per la sicurezza ed i Modelli Organizzativi di Gestione della Sicurezza ex D.Lgs.231/2001 Ma che cosa è la formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (definizione del D.Lgs.81/2008) Che cosa è l informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro Che cosa è l addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 11

La formazione e l addestramento per la sicurezza ed i Modelli Organizzativi di Gestione della Sicurezza ex D.Lgs.231/2001 La formazione e l informazione e l addestramento (quanto previsto) sono un obbligo per il Datore di Lavoro: il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda I contenuti e la durata della formazione sono stati definiti negli accordi Stato Regioni di Dicembre 2011, ad oggi già in vigore La formazione, l informazione e l addestramento sono quindi un processo continuo che si integra con l attività produttiva dell azienda e non sono mero adempimento ad obblighi di legge Dott. Ing. Pierpaolo Neri 12

La valutazione dei rischi ed i rischi da incidenti stradali Gli infortuni stradali occorsi durante il lavoro (durante il trasporto di merci, nei trasferimenti su strada etc.) sono infortuni sul lavoro, anche se di tipologia particolare Ed il rischio dovuto all incidentalità stradale come deve essere valutato? E sono possibili misure preventive? Oppure gli incidenti stradali sono un rischio connaturato alla strada contro il quale il Datore di Lavoro non ha possibilità di azione? L art. 17 del Testo Unico sulla Sicurezza prevede che il Datore di Lavoro valuti tutti i rischi con conseguente elaborazione del Documento di valutazione dei rischi L art. 28 del Testo Unico sulla Sicurezza prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato Dott. Ing. Pierpaolo Neri 13

La valutazione dei rischi ed i rischi da incidenti stradali Tutte le aziende, sostanzialmente,hanno trasporti di personale e merci, ma se un Azienda ha una significativa componente del suo lavoro su strada (azienda di trasporti, azienda che fa manutenzione di impianti, azienda di servizi o altro similare), si deve occupare della strada nella sue misure di prevenzione? La sicurezza stradale certamente non dipende dal Datore di Lavoro dell Azienda, ma da un contesto ben più ampio Ma i lavoratori che trasportano o che sono spesso su strada, non sono forse lavoratori con un rischio peculiare ben individuato, anche se tale rischio è ampio della possibilità di azione del Datore di Lavoro? Dott. Ing. Pierpaolo Neri 14

La valutazione dei rischi ed i rischi da incidenti stradali Sì, il Datore di Lavoro deve tener conto della strada nella sua Valutazione dei rischi, intendendo con questo non la previsione del comportamento di chi è su strada (terzi), ma nel senso che deve fare tutto quanto nelle sue possibilità per ridurre la possibilità di incidenti, intervenendo con idonee misure sia tecniche sia organizzative per tutelare i propri lavoratori Quindi, ovviamente non esiste una Valutazione dei rischi riferita direttamente agli incidenti stradali come per altri rischi da lavoro (l azienda può infatti incidere solamente sui comportamenti dei suoi operatori), ma esistono comunque misure di prevenzione che l Azienda può adottare Dott. Ing. Pierpaolo Neri 15

La valutazione dei rischi ed i rischi da incidenti stradali E che cosa può organizzare il Datore di Lavoro di un azienda che opera spesso sulla strada per contrastare i rischi della strada? Può incidere su 3 essenziali macrofattori: 1-Fisici: attrezzature di lavoro messe a disposizione (mezzi e tecnologia di supporto) 2-Processi formativi:informazione, formazione ed addestramento dei suoi lavoratori in modo siano più addestrati ai rischi della strada e più pronti per reagire a situazioni anomale prevedibili 3-Organizzativi: struttura e gestione dell organizzazione del lavoro e dei carichi di lavoro (fattori dello stress da lavoro )in modo da rendere efficaci i macrofattori 1 e 2 Dott. Ing. Pierpaolo Neri 16

La valutazione dei rischi ed i rischi da incidenti stradali Più concretamente che cosa può fare il Datore di Lavoro, ad esempio? Manutenzione programmata dei mezzi (manutenzione predittiva e non sul guasto) Installazione di dispositivi di sicurezza sui mezzi (ausiliari per la guida e la sicurezza) Organizzazione del lavoro Tempi di sosta Turni Doppio autista Valutazione dello stress da lavoro Formazione e addestramento idoneo dei lavoratori che operano frequentemente su strada Dott. Ing. Pierpaolo Neri 17

La valutazione dei rischi ed i rischi da incidenti stradali Il livello minimo, ovviamente, sono gli standard di legge previsti da norme specifiche (patente idonea al mezzo in corso di validità, assicurazione, doppio autista oltre le 9 ore, revisione periodica dei mezzi, tempi massimi di lavoro etc.); se l Azienda non adempie a tali obblighi, a fronte di un incidente stradale, prescindendo da eventuali responsabilità di terzi, anche il comportamento del Datore di Lavoro può essere valutato Oltre il livello minimo, si aprono per le aziende tutte le possibilità di implementare misure di prevenzione oltre la legge che anche INAIL riconosce esplicitamente come misure aggiuntive per il riconoscimento di riduzioni del tasso (OT 24) Dott. Ing. Pierpaolo Neri 18

La valutazione dei rischi ed i rischi da incidenti stradali Pertanto, per aziende che lavorano significativamente sulla strada, nello spirito di adottare misure preventive, oltre che per gli altri rischi anche per il rischio da incidentalità stradale, la formazione specifica e l addestramento su strada devono essere visti come: Una misura di prevenzione che integra compiutamente l obbligo di legge definito dall art. 37 (rischio specifico) poiché, per tali lavoratori, il rischio su strada è il rischio principale Una misura fondamentale da affiancare a quelle organizzative (su orari, turni, riposi, stress) per ridurre il rischio di incidenti Una misura importante per integrare un Modello di Organizzazione e Gestione per la Sicurezza ex D.Lgs.231/2001 Dott. Ing. Pierpaolo Neri 19

Grazie per l attenzione Pierpaolo Neri Dott. Ing. Pierpaolo Neri 20