IL DIRIGENTE SCOLASTICO



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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI; MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA; MUSEO DI STORIA NATURALE; BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE; BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA; BIBLIOTECA DELL ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA; BIBLIOTECA MARUCELLIANA. Le strutture prescelte dovranno avere un organizzazione idonea ad accogliere gli alunni e dovranno essere in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le strutture dovranno, inoltre, indicare un tutor, appartenente alla struttura stessa, in possesso di competenze specifiche nel campo dell organizzazione museale o bibliotecario che avrà la funzione di: pianificare e facilitare i percorsi di inserimento e di apprendimento; garantire la qualità e l efficacia del percorso di formazione coprogettato dalla scuola e dalla struttura; gestire le relazioni con i soggetti esterni alla struttura; verificare e valutare, insieme al tutor scolastico, le attività, i progressi dello studente e l efficacia del processo formativo. Restano a carico dell azienda affidataria, oltre alle attività specifiche di progetto, sopra indicate, le seguenti voci: a) vitto e alloggio per tutta la durata dello stage per minimo 15 alunni e 2 accompagnatori nominati dalla scuola; b) trasporto dei soggetti sopra indicati da Serra San Bruno alla località dello stage, andata e ritorno; c) trasporto locale dei medesimi soggetti; d) assicurazione degli allievi nei luoghi di stage e di soggiorno. L importo massimo, posto a base, per tutte le attività ed i servizi di cui sopra è fissato in complessivi 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00), con esclusione del compenso spettante al tutor aziendale, a carico di questa Istituzione scolastica, fissato onnicomprensivamente in 30,00 per ogni ora. Codesta azienda è invitata, se interessata, a presentare propria proposta di partecipazione, che dovrà precisare gli aspetti di gestione del progetto e l offerta economica, in ribasso sull importo di cui sopra. La proposta dovrà specificare: 1) la somma offerta per tutte le attività ed i servizi di progetto, con esclusione di quella spettante al tutor aziendale; 2) i mezzi di trasporto, sia di andata e ritorno che locali, che intende utilizzare, che dovranno essere comunque idonei e sufficienti al numero di persone da trasportare; 3) i servizi alberghieri offerti, specificandone la categoria (minimo 3 stelle); 4) il percorso formativo che si intende realizzare, con specificazione degli obiettivi, delle competenze e delle relative attività da svolgere; 5) il tipo di competenze ed esperienze professionali del tutor aziendale individuato; 6) eventuali precedenti esperienze nella gestione di progetti di alternanza scuola-lavoro. Si rammenta che le agenzie di viaggio, ai sensi della C.M. 291/92 devono essere in possesso, e fornire copia, di licenza di categoria A, A illimitata e B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, devono inoltre avere i seguenti requisiti:

possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. In particolare: a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea; d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti; e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida; h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata; i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo); l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C. L'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto: a) che il viaggio di istruzione,, sia organizzato in modo tale che, siano presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza; b) che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio. Ai sensi del D. L.vo 111/95 art. 20 l organizzatore e il venditore devono essere coperti dall assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 del suddetto Decreto. Art. 15. Responsabilità per danni alla persona Il danno derivante alla persona dall inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano

oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l Italia o l Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n.841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell organizzatore e del venditore, così come recepite nell ordinamento. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l art. 2951 del codice civile. E nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1. Art. 16. Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona. 1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l applicazione dell art.1341,secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall inadempimento o dall inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico; 2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084; 3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall art.13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084 e dall art. 1783 e seguenti del codice civile; 4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza. L Azienda ospitante si deve impegnare espressamente a rispettare quanto previsto dal T.U. 81/2008 e successive modificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre dovrà: 1. adeguare il Documento di Valutazione dei rischi alla luce della presenza degli stagisti in Azienda, e prevedere un adeguata informazione/formazione sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate; 2. gli studenti in Alternanza Scuola Lavoro non dovranno essere adibiti a mansioni a rischio; 3. l Azienda ospitante dovrà fornire all istituzione scolastica il proprio D.V.R. affinché il docente tutor possa prendere visione e, in accordo e collaborazione con il R.S.P.P. della scuola, possa rendere edotti preliminarmente gli studenti sui rischi presenti nei luoghi; 4. l Azienda ospitante deve garantire l osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza fornendo a ciascuno stagista: a) un adeguata informazione e formazione; b) i dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari; c) la Sorveglianza Sanitaria laddove prevista per legge. L offerta dovrà pervenire in busta chiusa, recante la dicitura Offerta per stage aziendale PON azione C5 entro il 28/02 c.a. alle ore 13.00. Nella valutazione dell offerta si terrà conto:

1. della somma offerta per tutte le attività ed i servizi di progetto; 2. dei mezzi di trasporto, sia di andata e ritorno che locali; 3. dei servizi alberghieri offerti. Ai fini della valutazione di questo specifico punto codesta Azienda dovrà anche indicare: 3.1. nome e ubicazione dell albergo previsto per il soggiorno degli alunni (si precisa che il gruppo dovrà essere ospitato in un unica struttura alberghiera); 3.2. dettaglio dei servizi alberghieri inclusi nella quota e dei servizi alberghieri esclusi dalla quota, con indicazione dei costi previsti per i servizi supplementari. A parità di condizioni economiche si darà la priorità ai seguenti parametri: 3.2.1 Hotel di categoria superiore rispetto a quella minima (tre stelle) richiesta; 3.2.2 Sistemazione degli alunni e dei docenti accompagnatori su un unico piano dell Hotel, in subordine, su due piani adiacenti. 4. del percorso formativo che si intende realizzare; 5. del tipo di competenze ed esperienze professionali del tutor aziendale individuato; 6. di eventuali precedenti esperienze nella gestione di progetti di alternanza scuola-lavoro. Il Gruppo Operativo di Piano procederà alla valutazione delle offerte entro il 19/03 c.a. Nella giornata successiva all individuazione dell Azienda aggiudicataria verrà data comunicazione a detta Azienda dell avvenuta aggiudicazione, che non potrà considerarsi formalmente conclusa sino alla firma delle parti sugli atti relativi (capitolati, contratto ecc..). Avverso la decisione è possibile produrre ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 gg. a far data dal 21/03 c.a. Scaduto tale termine è ammesso il solo ricorso entro 60 giorni al TAR o 120 giorni al Capo dello Stato. F.to Il Dirigente Scolastico Antonino CERAVOLO