AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO



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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO LOTTO N 1 CAPITOLATO INCENDIO 1

PREMESSA Con la presente polizza si assicurano tutti i beni mobili ed immobili ovunque esistenti e comunque utilizzati, di proprietà o comunque facenti capo a qualsiasi titolo, alla Azienda per i capitali complessivi specificati nella scheda di quotazione. DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Armadio fuoco resistente: (armadio atermico) contenitore avente pareti e battenti costituiti da due mantelli in acciaio formanti intercapedine, costipata con materiali coibenti ad alto potere isolante inalterabili alle elevate temperature Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Contenuto: complesso mobiliare per l arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici compresi i relativi allacciamenti e quant altro di inerente all abitazione; mobilio, attrezzature, arredi, macchine d ufficio, scaffalature, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant altro di simile normalmente pertinente all esercizio; quadri ed oggetti d arte di valore singolo non superiore a 7.746,85 nonché gioielli e preziosi per uso personale, collezioni in genere per un valore complessivo di 15.000,00. Escluse le sole apparecchiature elettroniche assicurate nell ambito della specifica polizza All risks elettronica. Contenitore antincendio: Mobile a doppia parete in lamiera d acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall altro da un diaframma di separazione anch esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato: costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici 2

Classificazione del fabbricato: Implosione: Incendio: Incombustibilità: Indennizzo: Polizza: Premio: Professionista: Scoppio: Sinistro: Società: Solaio: Tetto: fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. il fabbricato può essere classificato a seconda delle caratteristiche costruttive come segue: classe 1 fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, solai ed armatura del tetto comunque costruiti; classe 2 fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti; classe 3 fabbricato comunque costruito. Limitatamente alle pareti esterne e al manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari tale limite deve intendersi elevato ad un terzo. Se l assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune. repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. il documento che prova l'assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale utilizza il contratto di assicurazione. repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La Compagnia di Assicurazioni è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione, orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature. l insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. 3

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1892, 1893 1894 C.C.). ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Il Contraente é tenuto al pagamento del premio annuo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del contratto, ferma restando l efficacia e l effetto della garanzia. In caso di inadempienza la garanzia resterà sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno e riprenderà vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, fermo restando il diritto della Società al pagamento di quanto dovuto. Il termine temporale di pagamento delle annualità di premio successive é di sessanta giorni dalla data di scadenza dell annualità assicurativa. In caso di inadempienza si procederà come precedentemente previsto. ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 C.C.). ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso pari al periodo di tempo necessario al Contraente ad aggiudicare, secondo la normativa vigente, ad altra Compagnia d'assicurazione una assicurazione avente il medesimo oggetto della presente; tale periodo non può essere superiore a 90 giorni, termine dopo il quale la presente assicurazione cesserà di avere efficacia.. In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso,la stessa rimborserà la parte di premio,al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. ART. 7 - DURATA DELL ASSICURAZIONE Il presente contratto avrà durata dalle ore 24.00 del 30/06/2005 alle ore 24.00 del 30/06/2008 senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le Parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza. 4

L Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 90 (novanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. ART. 8 - ONERI FISCALI gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 5

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO ART. 10 - RISCHIO ASSICURATO La Società si obbliga ad indennizzare l Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, purché a qualsiasi titolo in uso, godimento custodia dell'assicurato da : a) incendio; b) fulmine; c) esplosione e scoppio - non causati da ordigni esplosivi; d) implosione e) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate, f) caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; g) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi danneggiamenti agli impianti; h) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; i) urto dei veicoli stradali non appartenenti all Assicurato e/o Contraente, né al loro servizio, in transito sulla pubblica via; j) colpa grave dell Assicurato e/o del Contraente che determini un evento garantito; La Società indennizza altresì: la perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali come da garanzia accessoria IV i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt da esse. i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell Autorità nonché quelli prodotti dall Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l incendio e/o altri eventi previsti in garanzia; le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro nonché quelle di rimozione e ricollocamento degli oggetti assicurati, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza e ciò sino alla concorrenza massima di 1.000.000,00 con un sottolimite di 150.000,00 per le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreno, acqua o altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza effettuati per ordine dell Autorità o per motivi di igiene e sicurezza, escluso quello a seguito di acqua condotta, con il limite di 103.300,00 fermo quanto previsto all Art. 22. gli indumenti personali trasportati fuori dei locali indicati in polizza e posti in quelli occupati dall'assicurato o dalla sua famiglia durante la villeggiatura fino alla concorrenza di 1.500,00. ART. 11 - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, di invasione, b) causati da esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, c) causati con dolo del Contraente o dell Assicurato; d) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; 6

f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio od implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, di g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. i) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione. ART. 12 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione: a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo ; Relativamente alle cose di cui alle precedenti lettere b), c), d), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società' risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità' delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà' corrisposto dalla Società' soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. ART. 13 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. ART. 14 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.; b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 60 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C. 7

Il Contraente o l'assicurato deve altresì: c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C. ART. 16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. ART. 17 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. ART. 18 - MANDATO DEI PERITI I Periti devono: 1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2. verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art.15 3. verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all art.19 4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. 8

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. ART. 19 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, e che per valore a nuovo s'intende convenzionalmente; per Fabbricati: il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive; per Contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per uso e qualità. L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I. Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetusta', allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante; II. Contenuto: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; In caso di sinistro si determina: a) L'ammontare del danno 1 ) per i Fabbricati: applicando al valore a nuovo delle parti distrutte o danneggiate il deprezzamento di cui al punto I e deducendo da tale risultato il valore dei residui, 2 ) per il Contenuto applicando al valore a nuovo delle cose assicurate il deprezzamento di cui al punto II e deducendo il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, b) Il supplemento che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) da l'ammontare del danno calcolato in base al valore a nuovo Qualora la somma assicurata confrontata con il rispettivo valore a nuovo risulti: - superiore o eguale il supplemento medesimo verrà riconosciuto integralmente, - inferiore ma superiore al valore al momento del sinistro, il supplemento verrà ridotto in proporzione al rapporto risultante dalla tra la somma assicurata e il valore al momento del sinistro e la differenza tra il valore a nuovo e il valore al momento del sinistro. - uguale o inferiore al valore al momento del sinistro il supplemento non verrà riconosciuto. Il pagamento del supplemento di indennità verrà eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere. La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi alcun aggravio per la Società ed avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro. 9

Per gli oggetti di vestiario, gli indumenti e biancheria in genere e le cose in disuso, l'ammontare del danno si determina secondo i criteri di cui al comma a2) senza tenere conto del supplemento di cui al comma b). Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. ART. 20 - ASSICURAZIONE PARZIALE - Tolleranza di scopertura Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime. ART. 21 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Se l Assicurato omette dolosamente di dare l avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l indennità. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. ART. 22 - LIMITE MASSIMO DELL INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. ART. 23 - PAGAMENTO E ANTICIPO DELL'INDENNIZZO Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se e' stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'art.11 lettera c). L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso, e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 25.822,84. L obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data della denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo L acconto non potrà comunque essere superiore a 1.032.913,79 qualunque sia l ammontare stimato del sinistro. Poiché l assicurazione è stipulata in base al criterio dei valore a nuovo, la determinazione dell acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sui supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta 10

ART. 24 - VARIAZIONE VALORI ASSICURATI I valori assicurati che figurano indicati alle part. 1) e 2) di polizza vengono considerati congrui, l Assicurato è tenuto a comunicare annualmente le inclusione o le esclusioni di enti, qualora comportino una variazione superiore al 3% dei valori assicurati nell anno precedente, tenuto conto anche dell indicizzazione, daranno luogo ad adeguamento del premio di polizza. ART.25 - COSTO DI RICOSTRUZIONE /RIMPIAZZO In caso di sinistro l indennizzo sarà pari al costo di ricostruzione a nuovo per i fabbricati riferendosi a fabbricati di pari cubatura e pari destinazione, escluso qualsiasi maggiore valore per motivi di carattere storico/artistico e di rimpiazzo per i contenuti riferendosi a cose uguali oppure equivalenti per rendimento economico, escluso qualsiasi maggior valore per motivi di carattere storico/artistico ART. 26 - VINCOLO (Riferimento alle condizioni espresse nella locazione finanziaria) Con rogito Rep. 41794 - Raccolta 11079 in data 28/6/2002 di fronte a notaio Gennaro Mariconda in Roma, la ASL Viterbo si è obbligata a coprire il rischio sull'oggetto della presente assicurazione con le seguenti specificazioni: 1.. Deve essere prevista la copertura per: danni diretti e indiretti derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio (interni ed esterni), implosione, bang sonico, urto veicoli, caduta di aeromobili, dolo e colpa grave, fumo acqua condotta, fenomeni elettrici, uragani, tempeste, trombe d'aria, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, rovina di ascensori e montacarichi, spese di demolizione e sgombero, ricorso dei vicini, dolo e colpa grave dei dipendenti; 2.. è esclusa da parte della compagnia assicuratrice qualsiasi rivalsa 3.. sono da considerare valide ed operanti le coperture anche in caso di mancato pagamento del premio per almeno 20 giorni dal ricevimento da parte del concedente della denuncia di morosità dell'utilizzatore (ASL) da effettuarsi tempestivamente dalla società assicuratrice. Il Concedente avrà facoltà di sostituirsi all'utilizzatore nel pagamento del premio e la società assicuratrice dovrà da questi accettare detto pagamento 4.. La compagnia assicuratrice si impegna ad apportare al contratto eventuali modifiche che dovessero essere chieste dalla Regione Lazio, che si è riservata il diritto di emanare "propria diretttiva" sulla stipula di nuove polizze assicurative e l'individuazione dei beneficiari delle polizze stesse 11

GARANZIE ACCESSORIE I. Acqua condotta La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza esclusiva dei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi nonché di allacciamenti ad apparecchi elettrodomestici. LA SOCIETA' NON RISPONDE: a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di 258,22. II. Ricerca del guasto A parziale deroga del punto 1/b della clausola precedente, la Società in caso di danno da Acqua Condotta, risarcibile in base alla presente polizza, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri o pavimenti nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e/o ripristino di parti di fabbricato. La presente garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di 516,45 per ciascun sinistro, col massimo di 51.645,68 per singolo sinistro e annualità assicurativa. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo alla garanzia prestata con la presente clausola, pagata e non goduta. III. Fenomeno elettrico La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine elettriche ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, nonché elettrodomestici in genere, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. SONO ESCLUSI I DANNI a) causati da usura o da carenza di manutenzione; b) dovuti a difetti noti all Assicurato all atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; c) alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell indennizzo prevista dall Art. 20. Resta convenuto che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di 516,45 e che in nessun caso la Società pagherà per sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di 51.645,68. IV. Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l assicurazione è prestata, per i locali effettivamente appigionati, fino a concorrenza dell ammontare della pigione di un anno e. per i locali occupati dall Assicurato proprietario, fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari. Nessuna indennità spetta all Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati. 12

V. Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quali civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell Assicurato. L Assicurazione non comprende i danni: - a cose che l Assicurato abbia in consegna o, custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono, comunque considerati terzi: a) purché con lui conviventi, il coniuge, i figli, i parenti e gli affini dell Assicurato; b) quando il Contraente o l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c) le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell Art. 2359 del C.C. nel testo di cui alla legge 127/91, nonché delle Società medesime, l Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma a). L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l Art. 1917 del Codice Civile. VI Danni a merci in refrigerazione La società risarcisce i danni a merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata, fuoriuscita del liquido frigorigeno, conseguenti ad un evento garantito dalla polizza o per ragioni accidentali, dovute al verificarsi di guasti o rotture nell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo o sicurezza e negli impianti di adduzione dell acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell energia elettrica, fuoriuscita di liquido. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 20% sull ammontare del danno indennizzabile, con il minimo di 2.500,00 ed un massimo di 25.000,00 e con un massimo risarcimento annuo di 200.000,00. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo di beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso 13

GARANZIE AGGIUNTIVE A) FUMO La Società indennizzai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. B) CLAUSOLA EVENTI ATMOSFERICI La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti in zona assicurati e non. La Società non risponde dei danni: a) Verificatisi all interno del fabbricato e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; b) Causati da - fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra c) Subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, grues, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - enti, all aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati, tettoie o pensiline aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, di 516,45. C) EVENTI SOCIOPOLITICI La Società risponde : 1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa; 14

2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo o sabotaggio: La Società non risponde dei danni: A) di inondazione o frana; B) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; C) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; D) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; E) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; F) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; G) conseguenti ad atti di terrorismo o sabotaggio; H) dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati. La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dall Art. 10 delle Norme che regolano l assicurazione incendio. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, di 516,45 ed un massimo risarcimento pari al 70% del valore di ogni singolo fabbricato. D) ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso l uso o la minaccia dell uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 gg. decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale garanzia è prestata con uno scoperto pari al 20% del danno con il minimo di 15.000,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di 10.000.000,00. E) INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI A parziale deroga dell art. 11 lett. d), l assicurazione è stesa ai danni materiali arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere. La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a 1.000.000,00 per sinistro e per anno e una franchigia di 15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto ed un massimo risarcimento pari al 30% del valore di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto. 15

CONDIZIONI PARTICOLARI A.. Onorario Periti La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% (due procento) dell indennizzo, con il massimo di 51.645,68. B.. Buona Fede L'omissione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave; fermo restando l'obbligo della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, di effettuare una proposta di modifica alle condizioni in corso (aumento del premio e/o modifica della normativa con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società); in caso di non accettazione della proposta di modifica delle condizioni tecnico - economiche l'assicurato ha facoltà di disdettare il contratto con preavviso di 120 gg. C.. Scoppio ed esplosioni esterne La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da scoppio e/o esplosioni verificatisi all esterno del perimetro dello stabilimento assicurato e ciò anche quando non vi sia sviluppo di fiamma D.. Scoppio di carburanti La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e/o scoppio di carburante e/ lubrificanti contenuti negli autoveicoli ricoverati ovunque nel fabbricato assicurato. E.. Rovina degli ascensori, montacarichi e simili La Società risponde dei danni prodotti ai fabbricati ed alle relative pertinenze, cagionati da rovina degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti all impianto. F.. Spese di urbanizzazione Nella somma assicurata alla voce fabbricato sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull Assicurato o che lo stesso dovesse pagare ad Enti o Autorità Pubbliche in caso di ricostruzione dei fabbricati. G.. Rinuncia di rivalsa La Società, in deroga al disposto dell'art.1916 del Codice Civile rinuncia, ad ogni azione di rivalsa verso i responsabili del sinistro, escludendo il caso di dolo ed a condizione l'assicurato non eserciti egli stesso azione di risarcimento del danno contro il responsabile del sinistro. 16

H.. Contiguità e vicinanze pericolose L Assicurato è sollevato dall obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt.20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio II.. Differenziale Storico Artistico Nella somma per la partita Fabbricati, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro ( costi di materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società. In caso di difforme valutazione circa l opportunità e l entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai fini storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto. La presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di 258.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; J.. Parziale deroga alla regola proporzionale A parziale deroga dell'art.20 delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto del citato articolo 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. K.. Clausola Broker Il Contraente incarica della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni alla Spett.le Marsh S.p.A in qualità di Broker ai sensi della legge 28/11/84 n. 792. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. L. Terremoto La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'art. 15) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Esclusioni - la Società non risponde dei danni: a - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall accellerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto. b - Causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto. c - Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti 17

assicurati. d - Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. e - Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa. Agli effetti della presente estensione di garanzia: - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i - relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro" Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia per singolo fabbricato e relativo contenuto pari al 3 % del corrispondente valore con il minimo di Euro 25.000,00. Per gli enti di interesse artistico, storico, archeologico o etnologico soggetti alla disciplina della legge 1 giugno 1939 n 1089 e successive modifiche o comunque per edifici costruiti in data antecedente il 1900 la franchigia viene elevata al 5 % fermo restando il minimo. In nessun caso verrà indennizzato importo superiore al (30%) del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto. Il massimo indennizzo per anno assicurativo non potrà superare complessivamente Euro 1.500.000,00 La società ed il contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di recesso da parte della società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso. M. Coassicurazione e delega L Assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto di Coassicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite della Società. - all uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. L impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi (estratti di polizza da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall estratto unico) firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse. LA SOCIETA IL CONTRAENTE 18

SCHEDA DI QUOTAZIONE SOMME ASSICURATE FABBRICATI : Euro 176.916.000,00 CONTENUTO : Euro 53.979.820,00 RICORSO TERZI : Euro 1.500.000,00 Tasso di premio lordo : Fabbricato... % (promille) Contenuto.. %. (promille) Ricorso Terzi.. % (promille) Premio annuo lordo Fabbricato Euro Contenuto Euro Ricorso Terzi Euro Premio annuo lordo totale Euro LA/LE SOCIETA. 19