Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE. Schengen/Dublino. Marzo 2019

Documenti analoghi
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE. Schengen/Dublino. Marzo 2018

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE. Schengen/Dublino. Ottobre 2016

Schengen/Dublino. Giugno 2017

Art. 1. Art. 2 È adottata la modifica della legge qui allegata. 1 Sono approvati:

Schengen/Dublino. Ottobre 2017

Schengen/Dublino. Novembre 2016

Legge federale sugli stranieri

Statistiche relative al rapporto annuale di fedpol sul 2016

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

CONSILIUM. Schengen. La porta d accesso alla libera circolazione in Europa GENNAIO 2013

(Sviluppo dell acquis «Dublino/Eurodac»)

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

FENOMENO PARTE PHISHING % HACKING

Decreto federale. Disegno

Politica europea della Svizzera

Decreto federale. del 26 settembre 2014

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008

L EUROPA ED IL CONCETTO DI SICUREZZA: ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE IN MATERIA DI SICUREZZA INTERNA

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 157/49

Politica europea della Svizzera

Decreto federale. Art. 1

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri

Istruzione sulla determinazione e l ortografia dei nomi di cittadini stranieri. (del 1 o gennaio 2012)

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Le 4 libertà : Lo spazio e la cooperazione Schengen. Punto di partenza: trattato di Schengen (14 giugno 1985)

Ordinanza sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Ordinanza sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d identità, ODI)

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri

SCHENGEN La porta d accesso alla libera circolazione in Europa

Ordinanza sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d identità, ODI)

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

(Sviluppo dell acquis di Schengen) Disegno

Deliberazioni legislative (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'unione europea)

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le libertà pubbliche, la giustizia e gli affari interni DOCUMENTO DI LAVORO

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL UNIONE EUROPEA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

Schengen/Dublino in breve. Cooperazione internazionale in materia di sicurezza interna e asilo

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

A8-0251/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Giugno 2017 Schengen/Dublino: domande e risposte

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Schengen / Dublino. Dicembre 2008

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

CONFERENZA PARLAMENTARE UNIONE EUROPEA PAESI DEL PATTO DI STABILITA TEMA III. La lotta contro la criminalità organizzata Combattere i traffici

Ordinanza sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione

L UNIONE EUROPEA: DA INTEGRAZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE POLITICA

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri

L Unione europea e le politiche migratorie

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

9454/17 gan/lui/s 1 DGD1C

Art. 1. a. lo scambio di note del 20 dicembre tra la Svizzera e l Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n.

DECISIONI (2014/836/UE)

Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri

Settembre 2015 Schengen/Dublino: domande e risposte

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Decreto federale Disegno

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 dicembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 ottobre 2016 (OR. en)

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri

INDICE SOMMARIO I. TRATTATO SULL UNIONE EUROPEA

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 settembre 2018 (OR. en)

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Bruxelles, COM(2016) 85 final ANNEX 5 ALLEGATO. della

Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso

Il diritto dell UE e la Confederazione elvetica

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Premessa... pag Le competenze dell Unione europea e i principi di funzionamento fondamentali

Treviso, 18 novembre Avv. Elisa Chiaretto

Transcript:

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE Schengen/Dublino Marzo 2019

Schengen/Dublino in breve Schengen 1. Facilitazione della mobilità grazie alla soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne dello Spazio Schengen. 2. Sicurezza grazie al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nei settori della polizia e della giustizia (in particolare mediante SIS e il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne). 3. Partecipazione alla politica comune in materia di visti per soggiorni della durata massima di 3 mesi (visto Schengen). Dublino 1. Definizione dei criteri al fine di stabilire la competenza di uno Stato per il trattamento delle procedure d asilo (permette di evitare le domande multiple). 2. Accesso alla banca dati sulle impronte digitali EURODAC, che permette d identificare le domande multiple e abusive. 3. Procedure di Dublino più corte rispetto al sistema nazionale di domande d asilo. 2

Frontiere esterne Visti, migrazione Polizia Assistenza giudiziaria Regolamentazione orizzontale Oggetto della cooperazione Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Schengen Spazio senza frontiere interne Frontiere interne «Misure compensative» Asilo Dublino Soppressione dei controlli delle persone 3

Schengen/Dublino 1. Schengen 1.1 Frontiere 1.2 Sicurezza e SIS 1.3 Visto Schengen 1.4 Legislazione sulle armi 2. Dublino 3. Sviluppi 4. Importanza per la Svizzera 4

Lo Spazio Schengen Stati Schengen Stati non membri di Schengen con statuto speciale Stato Schengen con statuto speciale Futuri Stati membri Stati associati 5

Il principio di Schengen Spazio senza controlli alle frontiere interne ma con controlli rigorosi alle frontiere esterne Cooperazione internazionale Frontiere interne Libertà di spostarsi per i cittadini Controlli mobili Sistema d informazione Schengen (SIS) Controlli alle frontiere esterne Visto Visto unico Rafforzamento della sicurezza e cooperazione internazionale 6

Cronologia 26.10.04 Firma degli accordi di associazione nel ambito degli Accordi bilaterali II 05.06.05 Accettazione da parte del popolo (54,6% di voti favorevoli) 01.03.08 Entrata in vigore formale 12.12.08 Entrata in vigore operativa (dal 29 marzo 2009: abolizione dei controlli negli aeroporti per i voli all interno dello Spazio Schengen) 7

Schengen/Dublino 1. Schengen 1.1 Frontiere 1.2 Sicurezza e SIS 1.3 Visto Schengen 1.4 Legislazione sulle armi 2. Dublino 3. Sviluppi 4. Importanza per la Svizzera 8

Controlli alle frontiere Frontiere interne (tra Stati Schengen) Frontiere esterne (fra Stati Schengen e Paesi terzi) Libero passaggio delle frontiere interne senza controllo sistematico delle persone In base al codice frontiere Schengen è possibile ripristinare temporaneamente i controlli sistematici alle frontiere interne in particolari situazioni di rischio (p. es. Campionati europei di calcio, summit del G8) Controlli rigorosi e sistematici delle persone alle frontiere esterne Standard uniformi per i controlli Esame dei documenti d identità e verifica nel SIS (in modo mirato per i cittadini Schengen, sistematico per gli altri) 9

La Svizzera nel sistema Schengen Spazio Schengen Aeroporto Unione doganale Frontiere esterne Dogana/Frontiere interne 10

Il regime frontaliero svizzero sotto Schengen Controlli doganali (in caso di sospetto: controllo dell identità della persona) SIS Controlli mobili nelle zone di frontiera 11

Controllo delle frontiere esterne secondo Schengen Standard unitari per la protezione delle frontiere esterne L agenzia FRONTEX coordina le operazioni di protezione delle frontiere Il Fondo per la Sicurezza interna sostiene gli Stati nel campo della sicurezza delle frontiere esterne 12

Schengen/Dublino 1. Schengen 1.1 Frontiere 1.2 Sicurezza e SIS 1.3 Visto Schengen 1.4 Legislazione sulle armi 2. Dublino 3. Sviluppi 4. Importanza per la Svizzera 13

Cooperazione in materia di sicurezza Cooperazione tra forze di polizia: inseguimenti, sorveglianza Controllo delle frontiere esterne Sistema d'informazione Schengen SIS Collaborazione giudiziaria Esame uniformato delle domande di visto 14

Che cos è il SIS? Il Sistema d informazione Schengen SIS contiene più di 80 milioni di dati (gennaio 2018). La maggiore parte concerne documenti rubati o smarriti (>53 Mio) e veicoli rubati (>3,5 Mio). Il SIS consente di diffondere rapidamente gli avvisi di ricerca all interno dello spazio Schengen. 15

Arresto ai fini dell'estradizione Divieti d'entrata Persone scomparse Persone ricercate dalle autorità giudiziarie Sorveglianza discreta Oggetti (veicoli, documenti, armi) Quali dati contiene il SIS? Corrispondenze nel SIS nel 2017 per categoria 6000 5000 4000 4845 3834 3000 2000 2141 1538 2583 Svizzera Estero 1000 0 274 318 479 97 174 689 694 Fonte: Rapporto annuale fedpol 2016 16

SIS sviluppo delle risposte pertinenti 2010 2017 L ufficio SIRENE competente per la Svizzera tratta in media 56 corrispondenze (Hit) al giorno (20 619/anno) 2017: 10 549 Hit in Svizzera 7048 Hit all estero sulla base di ricerche svizzere 18000 17597 16000 14000 12000 10000 8000 8632 8687 9791 11595 10898 12075 12194 13482 6000 4000 2000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: Rapporto annuale fedpol 2016 17

Chi ha accesso ai dati SIS? Uffici cantonali della migrazione Rappresentanze svizzere all'estero Polizia e autorità preposte al perseguimento penale SIC Dogane / Guardie di confine DFGP SIS Sezioni della circolazione stradale 18

Schengen/Dublino 1. Schengen 1.1 Frontiere 1.2 Sicurezza e SIS 1.3 Visto Schengen 1.4 Legislazione sulle armi 2. Dublino 3. Sviluppi 4. Importanza per la Svizzera 19

Visto Schengen Validi per tutto lo Spazio Schengen Validità di 90 giorni su un periodo totale di 180 giorni Nessuno visto a lungo termine o autorizzazione di lavoro Emissione di visti secondo criteri uniformi L identità del richiedente viene verificata nel SIS Vantaggi per la Svizzera Turismo: viaggiatori con un visto Schengen non hanno bisogno di un visto supplementare Il divieto d entrata sul territorio svizzero è esteso a tutta l Europa Promozione della collaborazione consolare in loco («Local Schengen Cooperation») 20

Schengen/Dublino 1. Schengen 1.1 Frontiere 1.2 Sicurezza e SIS 1.3 Visto Schengen 1.4 Legislazione sulle armi 2. Dublino 3. Sviluppi 4. Importanza per la Svizzera 21

Direttiva sulle armi Standard minimi per lottare contro gli abusi in materia di armi Non pregiudica in alcun modo la tradizione svizzera in materia di tiro Il Parlamento ha approvato la revisione parziale della direttiva nel settembre 2018 Il 19 maggio 2019 il popolo vota sulla ripresa della revisione parziale della direttiva Un no alla revisione porterebbe probabilmente alla fine della collaborazione Schengen/Dublino 22

Schengen/Dublino 1. Schengen 2. Dublino 3. Sviluppi 4. Importanza per la Svizzera 23

Dublino di che cosa si tratta? Regola la competenza per lo svolgimento della procedura d asilo (un unico Stato Dublino è responsabile del trattamento della domanda) Non c è un unificazione della procedura d asilo Le domande doppie o multiple sono evitate Meno abusi grazie all identificazione nella banca dati sulle impronte digitali EURODAC Fonte: SEM 24

Dublino Criteri di competenza Richiedente d asilo adulto Stato nel quale un membro della famiglia ristretta ha depositato una domanda d asilo o nel quale soggiorna regolarmente Stato nel quale il richiedente d asilo deposita la domanda o ha già delle procedure in corso Stato che ha accordato il visto o l autorizzazione d entrata Primo stato nel quale il richiedente è entrato (durante 12 mesi dopo l entrata illegale) Richiedente d asilo minore (<18) Stato nel quale si trovano già membri della famiglia ristretta Stato nel quale la domanda d asilo è stata depositata («nel migliore interesse del minore») Richiedente d asilo Stato di Dublino (p. es. con membri della famiglia ristretta) Fonte: SEM 25

Dublino prossimi sviluppi? Il sistema di Dublino è sotto esame a causa della situazione migratoria che persiste dal 2015 Da maggio 2016 è in discussione un adeguamento basato su una proposta della Commissione europea Nel sistema dovrà essere integrato un meccanismo di rettifica Scopo del meccanismo è garantire una distribuzione equa dei richiedenti d asilo tra gli Stati Dublino (solidarietà) Nel quadro dei suoi diritti di partecipazione la Svizzera prende parte alla discussione sulla revisione 26

Schengen/Dublino 1. Schengen 2. Dublino 3. Sviluppi 4. Importanza per la Svizzera 27

Sviluppi diritti di partecipare alla presa di decisioni Obbligo fondamentale di riprendere e di implementare gli atti giuridici pertinenti. Diritto di partecipazione in quanto contrappeso istituzionale. Diritto di partecipazione alle presa di decisioni (nessuna co-decisione formale) Diritto di partecipazione a tutti i livelli dall esperto al ministro della giustizia, dal gruppo di lavoro specializzato al consiglio dei ministri della giustizia e dell interno Schengen Diritto di partecipazione ai gruppi di lavoro del Consiglio dell UE e ai gruppi di lavoro ad hoc (comitati misti, COMIX) Partecipazione ai comitati che assistono la Commissione europea nell esercizio dei suoi poteri esecutivi Dublino Consultazione degli Stati associati non direttamente nei gruppi di lavoro del Consiglio dell UE, ma nel comitato misto (in generale 1-2 volte all anno) 28

Sviluppi procedura di ripresa Notifica di un atto giuridico dall UE La Svizzera informa entro 30 giorni l intenzione di riprendere l atto giuridico «MODELLO 1» (circa 20%) Il Consiglio federale o, in caso di carattere non vincolante, il dipartimento competente prende atto «MODELLO 2» (circa 63%) Il Consiglio federale responsabile della ripresa «MODELLO 3» (circa 17%) Approvazione parlamentare necessaria; possibile referendum facoltativo Comunicazione della presa di decisione tramite nota diplomatica Nota di risposta al riguardo della ripresa; lo scambio di nota funge da trattato internazionale Mass. 2 anni dalla notificazione per la ripresa e l attuazione (con eventuale referendum) Se ripresa rifiutata dalla Svizzera, procedura definita per ricerca di soluzione. Se non c è possibilità di accordo, denuncia dell accordo in questione. Denuncia di un accordo annulla automaticamente l altro accordo! 29

Esempio: i passaporti biometrici Unico sviluppo di Schengen per il quale un referendum è stato chiesto Maggiore libertà di spostarsi e migliore sicurezza Foto e impronte digitali su microchip Approvazione da parte del Parlamento: 13 giugno 2008 Accettazione da parte del popolo svizzero: 17 maggio 2009 (50,1% sì) Entrata in vigore: 1 marzo 2010 30

Schengen/Dublino 1. Schengen 2. Dublino 3. Sviluppi 4. Importanza per la Svizzera 31

Importanza per la Svizzera Sicurezza La cooperazione fra le varie forze di polizia in modo particolare grazie al SIS migliora la lotta contro la criminalità internazionale Fluidità del traffico transfrontaliero Gli spostamenti sono agevolati, le code causate dai controlli sistematici diminuiscono Turismo ed economia Più turisti grazie al visto Schengen Settore dell asilo Poca pressione poiché la Svizzera non è per via della Sua situazione geografica un primo Paese di asilo 32

Importanza per la Svizzera Rapporto del Consiglio federale sulle conseguenze economiche e finanziarie dell associazione della Svizzera a Schengen dal 21 febbraio 2018: https://www.eda.admin.ch/dam/dea/it/documents/berichte_botschaft en/br-schengen-bericht-180221_it.pdf L'eliminazione dell'associazione Schengen/Dublino in Svizzera avrebbe, secondo la relazione, gli effetti seguenti: - Una perdita di reddito annua da 4,7 a 10,7 Mrd CHF per l'economia svizzera - Costi supplementari di circa 220 Mio CHF all'anno per la Confederazione e i Cantoni 33

Informazioni complementari Politica europea: Direzione degli affari europei www.dfae.admin.ch/europa_it Schengen: Ufficio federale di giustizia www.ufg.admin.ch SIS: Ufficio federale di polizia www.fedpol.admin.ch Dublino: Segreteria di Stato della migrazione www.sem.admin.ch 34