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COMUNE DI MONTAZZOLI (Prov. Di Chieti) Cap. 66030 e-mail:comune.montazzoli@gmail.com P.za Città dell Aquila, 1 Tel. 0872/947126 Fax 0872/947131 Cod. Fiscale e Partita Iva 00254260698 UFFICIO TRIBUTI IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2014 Guida sulle principali novità Dal 1 gennaio 2014 è in vigore l imposta unica com unale (IUC) che si compone: imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le altre situazioni a esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione. L imposta si applica sulle abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1- A/8 e A/9. Tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili assicurati dal Comune (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sicurezza ecc ) Tributo comunale sui rifiuti (TARI) diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l anno 2014). Imposta municipale propria IMU L articolo 13, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, cosiddetto Decreto Salva Italia, ha anticipato, in via sperimentale, l introduzione dell imposta municipale propria (IMU), a partire dall anno 2012. L'imposta è dovuta in autoliquidazione dal contribuente sulla base delle informazioni che seguono: Presupposto e soggetti passivi L imposta municipale propria (IMU) è dovuta dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili siti nel territorio del Comune, ovvero dai titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie, dai locatori di contratti di leasing di beni immobili, dai concessionari di aree demaniali.

Aliquote IMU anno 2014 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 16/04/2014 rideterminato le aliquote da applicare per l anno 2014: l Amministrazione Comunale ha ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE. (Solo categorie non esenti: A/1, A/8, A/9 ) 0,45 per cento Si intende per effettiva abitazione principale l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per le pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo; Si applica l aliquota per l abitazione principale e relativa detrazione anche all unità immobiliare, unitamente alle pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; DETRAZIONE 0,80 per cento Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali a prescindere dalla quota per la quale destinazione medesima si verifica. Per gli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a condizione che l immobile non risulti locato. 1,06 per cento Per tutti gli immobili ad uso produttivo rientranti nella categoria catastale D 0,80 per cento aliquota ordinaria Alla seguente aliquota sono soggetti indistintamente tutti gli altri immobili, non indicati nei casi sopracitati compresi i terreni rientranti nella definizione tributaria di area edificabile.

Quota Statale E riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Calcolo dell IMU L imposta si determina applicando alla base imponibile l aliquota corrispondente. Per determinare la base imponibile si veda il paragrafo successivo. Periodo di imposta: - l imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso (il mese durante il quale il periodo di possesso si è protratto per almeno 15 giorni si calcola per intero). Base imponibile Per determinare la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre moltiplicare la rendita catastale vigente al 1 gennaio dell anno d i imposizione, rivalutata del 5%, ai sensi dell articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i seguenti moltiplicatori: - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; - 55 per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno d imposizione. Per quanto concerne i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini IMU sono confermati quelli dell anno 2008 approvati con delibera di G.C. n. 4 del 04/04/2008

Termini di versamento per l anno 2014 o I^ rata, pari al 50% dell imposta dovuta, entro il 16 giugno 2014; o II^ rata, in cui si versa l intero importo dovuto per l anno 2014, al netto dell acconto versato a giugno, dal 1 al 16 dicembre 2014. Modalità di pagamento Il versamento dell imposta dovrà essere effettuato con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo: Tipologia Immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato Abitazione principale 3912 Aree fabbricabili 3916 Altri Fabbricati 3918 Immobili uso produttivo cat. D 3925 Interessi da accertamento 3923 Sanzioni da accertamento 3924 Come compilare il Modello F24 Per il pagamento dell IMU bisogna compilare il modello di pagamento unificato nella sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI Nello spazio codice ente/codice comune indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it Nello spazio Ravv barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento Nello spazio Acc barrare la casella se il pagamento si riferisce all acconto Nello spazio Saldo barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle. Nello spazio numero immobili indicare il numero degli immobili (massimo tre cifre) Nello spazio codice tributo indicare il codice in base alla tipologia dell immobile (la legenda è riportata nella tabella soprastante) Nello spazio anno di riferimento, indicare l anno di imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso si sia barrato lo spazio Ravv. indicare l anno in cui l imposta avrebbe dovuto essere versata

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all imposta dovuta, barrando la casella Ravv. (cfr Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell Agenzia delle Entrate). Il codice catastale del Comune di Montazzoli da riportare nel modello F24 è: F433. Arrotondamenti Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se è superiore a detto importo. Es. 50,49 deve essere arrotondato a 50,00 mentre 50,50 deve essere arrotondato a 51,00. Dichiarazioni I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Con il decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n.233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dell articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Tributo sui servizi indivisibili TASI La Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito il tributo sui servizi indivisibili (TASI) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali individuati annualmente con delibera di Consiglio Comunale. L'imposta è dovuta in autoliquidazione dal contribuente sulla base delle informazioni che seguono: Presupposto e soggetti passivi Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari (fabbricati, ivi compresa l abitazione principale), le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti; In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria; Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma

obbligazione tributaria. L occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell ammontare complessivo, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. In caso di detenzione temporanea (non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare) il soggetto passivo è solo il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Aliquote TASI anno 2014 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08/09/2014, l Amministrazione Comunale ha determinato le aliquote da applicare per l anno 2014, 0,25 per cento ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE. DETRAZIONI Detrazioni di 50,00 per unità immobiliari e pertinenze annesse adibite ad abitazione principale ESENTI Fabbricati rurali ad uso strumentale e D/10 Terreni agricoli 0,1 per cento Fabbricati D (attività produttive) Aree Fabbricabili 0,15 per cento Altri immobili Calcolo della TASI e base imponibile L imposta si determina applicando alla base imponibile l aliquota corrispondente. La base imponibile è quella prevista per l applicazione dell imposta municipale propria IMU di cui all articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale. Periodo di imposta: - l imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso (il mese durante il quale il periodo di possesso si è protratto per almeno 15 giorni si calcola per intero).

Termini di versamento per l anno 2014 o I^ rata, pari al 50% dell imposta dovuta, entro il 16 Ottobre 2014; o II^ rata, in cui si versa l intero importo dovuto per l anno 2014, al netto dell acconto versato a giugno, dal 1 al 16 dicembre 2014. Modalità di pagamento Il versamento dell imposta dovrà essere effettuato con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo nella sezione Imu e altri tributi locali Tipologia Immobili Codice TASI Abitazione principale 3958 Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 Aree fabbricabili 3960 Altri Fabbricati 3961 Interessi da accertamento 3962 Sanzioni da accertamento 3963 Come compilare il Modello F24 Per il pagamento della TASI bisogna compilare il modello di pagamento unificato nella sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI Nello spazio codice ente/codice comune indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it Nello spazio Ravv barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento Nello spazio Acc barrare la casella se il pagamento si riferisce all acconto Nello spazio Saldo barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle. Nello spazio numero immobili indicare il numero degli immobili (massimo tre cifre) Nello spazio codice tributo indicare il codice in base alla tipologia dell immobile (la legenda è riportata nella tabella soprastante) Nello spazio anno di riferimento, indicare l anno di imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso si sia barrato lo spazio Ravv. indicare l anno in cui l imposta avrebbe dovuto essere versata

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all imposta dovuta, barrando la casella Ravv. (cfr Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell Agenzia delle Entrate). Il codice catastale del Comune di Montazzoli da riportare nel modello F24 è: F433. Arrotondamenti Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se è superiore a detto importo. Es. 50,49 deve essere arrotondato a 50,00 mentre 50,50 deve essere arrotondato a 51,00. Dichiarazioni I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Con il decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n.233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dell articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Tributo comunale sui rifiuti TARI La Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito il tributo comunale sui rifiuti (TARI) diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. Presupposto Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. PER TUTTO QUANTO RIGUARDA LA TARI SI DOVRA FARE RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO E ALLE TARIFFE STABILITE DALL UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO DI CUI IL COMUNE DI MONTAZZOLI FA PARTE.