PRO CULTURA FEMMINILE



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PRO CULTURA FEMMINILE LE TRASFORMAZIONI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA DAL 1970 AD OGGI 29 maggio 2008 Sala dell Archivio di Stato A cura dell Avv. Giulia Facchini

1970-1975 Approvazione legge divorzio e referendum Approvazione riforma del diritto di famiglia Le due riforme si intrecciano Fine della famiglia istituzione inizio di un patto tra adulti con pari dignità.

Prima della riforma: Adulterio moglie = reato Potestà sulla moglie da parte del marito che poteva fissare in via esclusiva gli indirizzi della famiglia. Dovere del marito di mantenere la moglie qualunque fosse la sua condizione economica (e di amministrarne la dote) Potestà parentale in capo al solo marito

Prospettiva delle riforme Abbandonare una concezione arcaica di una famiglia ordinata gerarchicamente per avviarsi, in conformità al dettato costituzionale (Art. 3) verso un arricchimento effettivo della comunità familiare, non più vincolata da privilegi interni e garantita da tutele esterne, ma impegnata in un quotidiano sforzo di costruzione e superamento dei contrasti: una comunità in cui le ragioni della convivenza si confermano ogni giorno oltre i limiti formali. Stefano Rodotà in Divorzio e famiglia moderna in Il divorzio in Italia, La Nuova Italia, collana Nostro tempo, giugno 1969.

1975 La riforma imposta i rapporti tra i coniugi e con i figli in un regime di assoluta parità. Articoli 143 e 144 c.c. nonché 148 c.c.

DAL 1975 AL 2005 TENTATE MOLTE RIFORME MAI PASSATE PER MANCANZA DI MAGGIORANZE A SOSTENERLE Alcune proposte ad esempio volevano abolire l addebito (la vecchia colpa della separazione), ridurre i termini tra separazione e divorzio (ridotti da 5 a 3 anni nel 1987 con un nuovo rito per il divorzio poi applicato anche alla separazione) con tentativi successivi di ridurre ad un anno il termine per divorziare.

LA FAMIGLIA NEL 2008 STUDI PSICOSOCIALI I più recenti studi psicosociali, rilevano che «La famiglia è quella specifica ed unica organizzazione che lega e tiene assieme le differenze originarie e fondamentali dell umano, quella tra i generi (maschile e femminile), le generazioni (genitori e figli) e le stirpi (ovvero l albero genealogico paterno e materno) e che ha come obiettivo e progetto intrinseco la generatività», laddove «il concetto di generatività è ben più ampio di quello di procreazione poiché riassume sia i caratteri della procreatività, sia quelli della produttività e creatività. La famiglia non si limita cioè a procreare e certamente non riproduce (alla stregua del mondo animale), ma genera, dà forma umana, umanizza ciò che da lei nasce e ciò che in lei si lega».

LA FAMIGLIA NEL 2008 STUDI PSICOSOCIALI FUNZIONE DELLA FAMIGLIA la famiglia è il luogo all interno del quale, in un ambiente affettivamente ricco e gratificante che si prende cura di lui con amore, il bambino può imparare, senza troppa fatica, ad accettare il fatto che non tutto si può, che siamo inevitabilmente messi a confronto con qualcosa che norma e pone un limite al nostro desiderio nella misura in cui tale desiderio non può porsi come assoluto ma deve fare i conti con quello degli altri, che non siamo onnipotenti e quindi inevitabilmente dobbiamo fare i conti con la rinuncia, la mancanza, la perdita di godimento.

LA FAMIGLIA NEL 2008 STUDI PSICOSOCIALI Cioè a dire: la funzione della famiglia è quella di rendere familiare, e quindi accettabile, il fatto che ci sia dell impossibile; e tale funzione è strutturante per il soggetto, ossia dà forma alla struttura psichica soggettiva e getta le basi per un integrazione non troppo difficile del bambino in un contesto sociale più ampio». LA FAMIGLIA E IL LUOGO DOVE SI DEVE PORRE UN LIMITE E DIRE DEI NO!!!

Come è la famiglia del 2008? Esaminando le modificazioni sociali della famiglia negli ultimi decenni non si può non rilevare che si è passati da «un organizzazione sociale verticale, in cui era riconosciuta l autorità e l autorevolezza dei Padri simbolici (Dio, lo Stato, il re, il presidente ) ad un organizzazione orizzontale che realizza un progetto di società senza padri, fatta di pari, di simili, di fratelli, e questo in nome di una libertà individuale che non sopporta mediazioni né costrizioni».

Come è la famiglia del 2008? Nel terzo millennio, e grazie anche alle trasformazioni legislative che abbiamo visto «. il matrimonio si è trasformato da patto sociale in impresa personale, al cui centro si pone oggi il legame sentimentale affettivo di coppia: da una parte si assiste ad un forte investimento in tale rapporto e nella richiesta di intese e condivisioni potenzialmente coinvolgenti tutti gli aspetti della vita, dall altro si è affievolito l aspetto sociale ed istituzionale del vincolo: la coppia si fa norma a se stessa e diventa autoreferente, la famiglia istituzionale diventa una famiglia intimizzata.

Quali conseguenze? PARADOSSALI: da un lato, la coppia è soggetta a una precarietà sempre incombente (il vincolo si rappresenta fin da subito come non necessariamente duraturo), dall altro essa è vista come un referente centrale, ci si rappresenta la vita adulta come vita di coppia, si considera la vita di coppia un ideale altamente desiderabile (COSI MEDIA E PUBBLICITA - VEDI LA FAMIGLIA DEL MULINO BIANCO) La sua fragilità è così il frutto sia di troppo elevate aspettative, più facilmente soggette a delusioni, sia dello sbilanciamento della relazione sul versante affettivo/espressivo a scapito di quello etico/normativo e di impegno del patto.

Quali conseguenze? ALTISSIMA CONFLITTUALITA se infatti già durante la convivenza l aspetto simbolico del patto non costituiva un elemento dominante, perché pensare che un patto, sia pure diverso, possa funzionare una volta finita la convivenza, nel tentativo di salvaguardare il benessere dei figli?».

SEPARAZIONI IN COSTANTE ED INARRESTABILE AUMENTO UNA BATTUTA: Mio marito preferisce la montagna e io il mare (dice un amica) (e l altra) Avete fatto vacanze separate? No ci siamo separati dopo le vacanze. Perché si vuole separare? Perché mio marito fuma e fa zapping davanti alla tv...

CIO NONOSTANTE LA STORIA VA AVANTI ANCHE QUANDO PORTA ALLA FINE DELL IMPERO E DUNQUE NELLA RICERCA DI NUOVI EQUILIBRI IL LEGISLATORE CHE NON E RIUSCITO IN TUTTO IL DECENNIO PRECEDENTE AD APPROVARE ALCUNA RIFORMA APPROVA LA LEGGE COSIDDETTA SULL AFFIDO CONDIVISO

LEGGE 54 DEL 2006 AFFIDAMENTO CONDIVISO

Art. 155 1,2 e 3 comma Principi sostanziali dell affido condiviso Viene fissato il principio cosiddetto della BIGENITORIALITA : il minore deve mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Il minore deve ricevere da entrambi i genitori: cura; educazione; istruzione. Il minore deve conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Esercizio congiunto, esclusivo e/o separato da parte dei genitori della responsabilità genitoriale.

Art. 155 4 e 6 comma Principi sostanziali sulle questioni economiche E stato sancito il criterio della PROPORZIONALITA (peraltro già previsto negli artt. 147 c.c. e 148, 1 comma c.c.) con una NOVITA, rappresentata dai TEMPI DI PERMANENZA E DALLE MODALITA DI ACCUDIMENTO E DOMESTICHE DELLA PROLE. A tale proposito, il prof. Balestra ha recentemente definito tale criterio come una sorta di monetizzazione di attività che prima non venivano considerate. In altri termini, se, per effetto dell affido condiviso entrambi i coniugi devono prendersi cura della prole, è evidente che lo stesso principio deve valere anche con riguardo al profilo economico della questione (così Finocchiaro, in Guida al Diritto n. 11/2006)

Funziona? Secondo me si, perlomeno toglie motivi di attrito circa la decisione su chi debba essere l affidatario dei figli. Prima della riforma l affidamento condiviso era una gentile concessione che le madri facevano ai padri.

Nella pratica Non figli divisi a metà tra i genitori ma articolazione di rapporti che garantisca per quanto possibile la compresenza anche alla luce della organizzazione di vita precedente. Regime standard illustrare

ALCUNE NOVITA RAPPORTI CON GLI ASCENDENTI Art. 155 c.c. E PARENTI Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

IL RUOLO DEGLI ASCENDENTI Si discute se i parenti possano o meno partecipare al giudizio Vediamo qualche pronuncia

ASCENDENTI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE Corte di Appello di Perugia 27/9/2007 Deve, ritenersi indubitabile che un interesse all attuazione del diritto preminente attribuito al minore risieda anche in capo a soggetti, in primis gli ascendenti, che nell ambito della posizione della famiglia sia pure per aspetti in parte differenti da quelli che caratterizzavano l antica famiglia patriarcale- e soprattutto nel caso di sfaldamento del nucleo familiare principale, rivestono una posizione di rilievo. Si consideri, del resto, che l attuazione del diritto suddetto, ancorché in situazioni particolari, è demandata anche all iniziativa pubblicistica, attribuita sì al Pubblico Ministero, ma anche ad organismi collaterali di sostegno e di intervento costituiti proprio allo scopo di protezione dell infanzia e della famiglia in genere, cosicché sembra inevitabile riconoscere tale possibilità, ed in modo più incisivo, proprio ai soggetti che godono del vantaggio della prossimità ordinaria all oggetto della protezione.

ASCENDENTI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE L inesistenza di un diritto proprio, che legittimerebbe l intervento autonomo o litisconsortile di cui al primo comma dell art. 105 c.p.c., non giustifica, dunque, l esclusione dell intervento in relazione al 2 comma della stessa disposizione, quantomeno per la difesa dell interesse alla integrale ed adeguata conservazione del complesso delle facoltà comprese nel rapporto di famiglia tutelato costituzionalmente.

In ogni caso Nella misura in cui gli ascendenti avessero rapporti costanti con i nipoti prima della frattura familiare, debbono continuare ad averli in funzione anche vicariante o di affiancamento. Es. affidamento ai padri con l intervento dei nonni paterni o addirittura l affidamento al padre con obbligo di collocazione presso i nonni paterni. E utile per i nonni e altri parenti che vogliano svolgere un ruolo positivo nonostante la separazione non essere troppo schierati ma garantire ai minori uno spazio per quanto possibile neutrale.

L ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI, CAPITOLI DI SPESA E TEMPI DI PERMANENZA, Al fine della liquidazione di un assegno per i figli che la legge definisce perequativo, occorre tenere conto secondo la nuova norma: 1) delle attuali esigenze del figlio; 2) del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) delle risorse economiche di entrambi i genitori; 5) della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI Contrariamente alle aspettative dei proponenti la legge (padri separati), non ci sono state rilevanti modifiche giurisprudenziali nella soluzione patrimoniale delle vertenze di separazione. Vi è stata solo qualche correzione di rotta. piccola ma costante

AFFIDAMENTO CONDIVISO ED ASSEGNO DI MANTENIMENTO Cassazione I civile 18/8/2006 in www.minoriefamiglia.it a) l affidamento condiviso attiene all interesse esistenziale dei figli b) La corresponsione dell assegno attiene viceversa alla cosiddetta assistenza morale dei figli nel senso che stante la sua natura patrimoniale assistenziale, è finalizzata a sostenere le spese necessarie per consentire le attività dirette allo sviluppo psicofisico della prole c) Ne consegue che l affidamento condiviso non può comportare necessariamente e quale conseguenza automatica l obbligo di ciascun genitore di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli. ERGO. IL MODO ORDINARIO CON CUI UN GENITORE DOVRA CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO SARA QUELLO INDIRETTO MEDIANTE LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO

Assegnazione casa coniugale e nuova convivenza -famiglie ricostruite- ART. 155 QUATER Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell interesse dei figli. Dell assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

REVOCA DELL ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE PER CONVIVENZA Cassazione 17/12/2007 n. 26574 in www.affidamentocondiviso.it Ha sostenuto che la previsione legislativa della cessazione Ha sostenuto che la previsione legislativa della cessazione dell assegnazione, nell ipotesi in cui l assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, ovvero conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, non si pone in contraddizione con la predetta finalità della disposizione normativa, trattandosi di «mera conseguenza dell avere l abitazione perduto, nei primi due casi, oggettivamente, la sua funzione, e negli altri due casi per essere venuto meno, secondo la valutazione del legislatore, in conseguenza della formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge assegnatario, quell habitat che si intendeva conservare, finché possibile, ai figli»

REVOCA DELL ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE PER CONVIVENZA L espressione «casa familiare» non connota materialmente il bene immobile in cui si svolse, per un certo periodo storicamente concluso, la vita coniugale e familiare, ma indica il «centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza» l'ingresso di una terza persona nella casa familiare (si tratti del nuovo coniuge ovvero del convivente del genitore assegnatario) fa venire meno l'habitat familiare (sotto il profilo soggettivo).

Articolo 155 sexies ascolto del minore Prima dell emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all articolo 155, il giudice dispone, inoltre, l audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

SANZIONI AI GENITORI CHE IMPEDISCONO UNA CORRETTA BI-GENITORIALITA ART. 709 TER In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

SINDROME ALIENAZIONE PARENTALE BAMBINI MA ANCHE RAGAZZI CHE ADERISCONO NEL CONFLITTO IN MODO ACRITICO ALLA POSIZIONE DI UN GENITORE SPESSO ANZI SEMPRE SUPPORTATO ALRETTANTO ACRITICAMENTE DALLA PROPRIA FAMIGLIA DI ORIGINE- E PERDONO COMPLETAMENTE I RAPPORTI CON L ALTRO GENITORE

FALSI ABUSI SESSUALInella conflittualità coniugale DA Woody Allen in avanti l accusa falsa- di abuso sessuale è stata negli ultimi anni molto in voga tanto che ora i magistrati hanno sviluppato una maggiore sensibilità e fanno più attenzione. casi pratici- In caso di rivelazioni o sintomi sospetti sui bambini fare molta attenzione a chi li interoga, mai interrogarli in famiglia e tenere presente che i centri specializzati sugli abusi sessuali vedono abusi in ogni dove i bambini sono suggestionabili scuola di Rignano

Legge 54/2006 Novità per i figli naturali In Tribunale per i minorenni dopo molte diatribe e una prima pronuncia della Cassazione del maggio scorso che regolava il conflitto di competenza è diventato giudice unico per l affidamento, il regime di visite, l assegnazione della casa coniugale e l assegno di contributo al mantenimento. Per ora è in atto una riorganizzazione per cui la tutela non è efficace come per le coppie sposate avanti al tribunale ordinario

DAVANTI A QUESTO QUADRO DI INSTABILITA CHE FARE? Possibili patti prematrimoniali? A rigore no però come organizzare un regime matrimoniale per non perderci E quando i genitori di uno mettono la casa? Fare esempi pratici.

Adozione e affidamento familiare Due parole sui bambini che sono dichiarati adottabili E quelli in affidamento? Selezione delle coppie

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PER QUALUNQUE FORMA DI MINORATA CAPACITA NON SOLO NELA SFERA PSICHICA. Possibile nominare in anticipo il proprio amministratore di sostegno e dare istruzioni per la propria gestione personale e patrimoniale nel caso di diminuita capacità di intendere o volere.