Regolamento d uso del marchio collettivo FOOI

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Regolamento d uso del marchio collettivo FOOI Modalità di gestione e controllo per l utilizzo del marchio collettivo FOOI Filiera Olivicola Olearia Italiana

FOOI - Filiera Olivicola-olearia Italiana R E G O L A M E N T O D U S O D E L M A R C H I O C O L L E T T I V O FOOI - FILIERA OLIVICOLA-OLEARIA ITALIANA FOOI Filiera Olivicola Olearia Italiana in breve FOOI Soc. Cons. a r.l. è l organizzazione interprofessionale che raggruppa attorno ad un unico tavolo tutte le grandi associazioni di settore: UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano Società Consortile per Azioni; UNAPOL Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli Società Consortile a Responsabilità limitata; AIPO Associazione Italiana Produttori Olivicoli Unione Nazionale Società Consortile a R.L.; C.N.O. S.C.A.R.L. Consorzio Nazionale degli Olivicoltori Società Consortile a Responsabilità Limitata; UNASCO SCARL Società Consortile a Responsabilità Limitata; ASSOFRANTOI Associazione Frantoi Oleari Italiani; AIFO Associazione Italiana Frantoiani Oleari; ASSITOL Associazione Italiana dell Industria Olearia; FEDEROLIO Federazione Nazionale del Commercio Oleario. ART. 1 PREMESSA Il presente Regolamento definisce e descrive le modalità di gestione e controllo per l utilizzo del marchio collettivo FOOI Filiera Olivicola Olearia Italiana, di seguito denominato il Marchio collettivo, di titolarità del FOOI Soc. Cons. a r.l. soggetto alle tutele di legge. Il Marchio collettivo contraddistingue l olio extravergine di oliva 100% italiano, prodotto e commercializzato dagli operatori che aderiscono direttamente/indirettamente alla filiera olivicola olearia italiana Il Marchio collettivo attesta l impegno e la sensibilità dei licenziatari nel tutelare e valorizzare la qualità e l origine dell olio extravergine di oliva italiano. FOOI Soc. Cons. a r.l., in qualità di titolare del Marchio collettivo, assicura il corretto e legittimo utilizzo in conformità al presente Regolamento. ART. 2 FINALITÀ Con il presente Regolamento, al fine di promuovere e valorizzare l olio extravergine di oliva italiano commercializzato da operatori aderenti direttamente e indirettamente alle organizzazioni aderenti al FOOI Soc. Cons. a r.l., quest ultimo intende: definire e descrivere le modalità di gestione e controllo di utilizzo del Marchio collettivo; differenziare in maniera significativa l olio extravergine di oliva 100% italiano dagli altri prodotti olivicoli sul mercato, valorizzandone l origine e la qualità; Regolamento d uso del Marchio collettivo FOOI Pagina 2

agevolare il consumatore ad operare scelte di acquisto consapevoli; fornire alle organizzazioni aderenti al FOOI Soc. Cons. a r.l. un ulteriore strumento per la valorizzazione delle proprie produzioni di olio commercializzate; accrescere la professionalità degli addetti del settore; valorizzare l olio extravergine di oliva made in Italy e contrastare efficacemente la sofisticazione alimentare dello stesso; ottenere una maggiore competitività e differenziazione qualitativa della produzione olivicola nazionale sul mercato. ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE Il Marchio collettivo, di cui all allegato I, contraddistingue l olio extravergine di oliva 100% italiano confezionato, proveniente dalle filiere olivicole certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 22005, aderenti al FOOI Soc. Cons. a r.l., nel rispetto delle condizioni definite nell accordo di filiera FOOI Soc. Cons. a r.l. vigente. Pertanto, i processi di produzione primaria, trasformazione e confezionamento degli oli extravergini di oliva recanti il Marchio collettivo si svolgono esclusivamente all interno del territorio nazionale. Nella figura 1 sono indicati gli elementi minimi tracciati che le imprese aderenti al FOOI Soc. Cons. a r.l. devono ricomprendere nei propri sistemi certificati ISO 22005 per la commercializzazione del prodotto oggetto della concessione del Marchio collettivo. FIGURA 1 ELEMENTI MINIMI TRACCIATI attore azienda agricola frantoio/ stoccatore elementi tracciati ragione sociale azienda agricola, C.U.A.A. ubicazione e dimensione della superfice olivetata a filiera metodo di produzione data di raccolta eventuali certificazioni di prodotto ddt conferimento olive con lotto a filiera ragione sociale azienda e p.iva certificato ISO22005 ddt ingresso olive/olio sfuso con lotto a filiera data molitura olive quantità di olive conferite/olio sfuso consegnato per ciascun fornitore quantità olive conferite e molite quantità di olio prodotto sili di stoccaggio bilanci di massa registri di carico/scarico olio controlli analitici, eventuali certificazioni ddt vendita olio sfuso con lotto a filiera confezionatore operatore commerciale (es. OP, Unione) ragione sociale confezionatore e p.iva elenco attori certificati certificato ISO22005 marchio commerciale sili di stoccaggio olio lotti di confezionamento imballaggi primari cliente destinatario ragione sociale organizzazione e p.iva elenco attori certificati certificato ISO22005 registri rintracciabilità lotto confezionamento marchio commerciale ddt di vendita Regolamento d uso del Marchio collettivo FOOI Pagina 3

ART. 4 LICENZIATARI Il Marchio collettivo può essere concesso in uso agli operatori che aderiscono direttamente/indirettamente al FOOI Soc. Cons. a r.l. e che commercializzano oli extravergini di oliva 100% italiani prodotti in conformità a quanto previsto nell Articolo 3 del presente Regolamento. ART. 5 PRE-REQUISITI L olio extra vergine di oliva affinché possa essere commercializzato dai licenziatari, con il Marchio collettivo, dovrà essere conforme ai seguenti pre-requisiti: essere commercializzato da operatori aderenti direttamente o indirettamente al FOOI Soc. Cons. a r.l. e nel rispetto dell accordo nazionale vigente; essere commercializzato da imprese aventi un sistema di rintracciabilità di filiera certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 per gli elementi minimi tracciati di cui alla figura 1; essere posto in vendita dalla distribuzione a un costo non inferiore a quello rilevato da FOOISoc. Cons. a r.l. sulla base delle analisi delle componenti del costo unitario di produzione dell olio extra vergine di oliva 100% italiano. ART. 6 IL RUOLO DEL FOOI Il FOOI Soc. Cons. a r.l., in qualità di titolare nonché garante del Marchio collettivo, ricopre un ruolo primario e: assicura il regolare soddisfacimento del presente Regolamento da parte dei licenziatari; vigila sul corretto utilizzo del Marchio collettivo che identifica l olio extravergine di oliva 100% italiano; attua una politica di tutela, promozione e valorizzazione dell olio extravergine di oliva italiano sul mercato nazionale ed internazionale. ART. 7 IL SISTEMA DI CONTROLLO E VIGILANZA 7.1 Autocontrollo del FOOI Soc. Cons. a r.l. Il FOOI Soc. Cons. a r.l. svolge attività di controllo e vigilanza al fine di accertare che l utilizzo del Marchio collettivo da parte dei licenziatari avvenga nel rispetto del presente Regolamento e del contratto di licenza d uso del Marchio collettivo che sarà sottoscritto con i licenziatari. Il FOOI Soc. Cons. a r.l. si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive a campione presso le imprese al fine di verificare l effettiva ottemperanza dei requisiti dichiarati. In fase di ispezione, potrebbero essere prelevati dal personale tecnico incaricato campioni di prodotto per eventuali analisi chimico-fisiche e/o organolettiche. Il Piano dei Controlli FOOI allegato II è contenuto nel presente Regolamento, al quale si rimanda per maggiori dettagli. Le attività di controllo e vigilanza sono affidate ad esperti tecnici in possesso delle competenze e qualifiche necessarie di cui all art. 10 del presente regolamento. 7.2 Ispezione di terza parte Annualmente FOOI Soc. Cons. a r.l. prevede un controllo ispettivo di terza parte da parte di un Organismo di Controllo finalizzato a dimostrare l affidabilità dell uso del Marchio collettivo assicurando il rispetto del presente Regolamento e del contratto vigente di filiere FOOI Soc. Cons. a r.l.. Regolamento d uso del Marchio collettivo FOOI Pagina 4

ART. 8 RICHIESTA DELLA CONCESSIONE ALL USO DEL MARCHIO L uso del Marchio collettivo è concesso dietro pagamento di un corrispettivo annuale, la cui misura è fissata dal FOOI Soc. Cons. a r.l. Il corrispettivo è fisso e va pagato per intero anche quando la richiesta viene presentata nel corso della campagna olearia di commercializzazione. Le risorse finanziarie derivanti dalle licenze d uso saranno utilizzate dal FOOI Soc. Cons. a r.l. per le attività inerenti il proprio oggetto sociale. I soggetti di cui all art. 4 del presente Regolamento, in possesso dei requisiti per la concessione in uso del Marchio collettivo, devono compilare la richiesta di concessione che verrà trasmessa dal FOOI Soc. Cons. a r.l. su richiesta dei soggetti interessati. La richiesta deve essere corredata dalla ricevuta di avvenuto pagamento. La richiesta di concessione, corredata della documentazione tecnica eventualmente richiesta, può essere trasmessa a mezzo raccomandata A/ R oppure consegnata a mano al seguente indirizzo: FOOI Filiera Olivicola-olearia Italiana Via Piave 8-00187 Roma (RM), o a mezzo mail all indirizzo PEC del FOOI. La Commissione del FOOI Soc. Cons. a r.l., entro 10 giorni, verifica la completezza e congruità della documentazione presentata nonché l esistenza dei requisiti dichiarati e provvede a dare comunicazione scritta, via fax o mail, al licenziatario circa gli esiti della verifica documentale. Se la verifica della documentazione ha dato esito positivo, l Ufficio Qualità FOOI Soc. Cons. a r.l. dispone: la sottoscrizione della convenzione tra il FOOI Soc. Cons. a r.l. e il Licenziatario che dovrà pervenire al FOOI Soc. Cons. a r.l. via PEC e/o a mezzo raccomandata A/R; il rilascio dei bollini, su supporto cartaceo e nei formati richiesti dal licenziatario. Nei casi in cui la domanda non risulti corredata della documentazione richiesta, l Ufficio Qualità FOOI Soc. Cons. a r.l. contatta il licenziatario al fine di sollecitare l invio della documentazione mancante o eventuali integrazioni necessarie ai fini della valutazione. La durata delle convenzioni d uso del Marchio collettivo è stabilita in tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle convenzioni segue l iscrizione dell impresa nell Elenco dei Licenziatari. ART. 9 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE Al fine di garantire la corretta attuazione del presente Regolamento è istituita presso il FOOI Soc. Cons. a r.l. una Commissione di Valutazione, di seguito per brevità nominata Commissione, presieduta dal Direttore Generale e composta dai seguenti membri: il responsabile Ufficio Qualità FOOI Soc. Cons. a r.l.; un esperto tecnico valutatore. La Commissione ha il compito di: valutare le domande di concessione del Marchio collettivo presentate dai licenziatari; coordinare e pianificare le attività di audit e vigilanza. Gli esiti della valutazione sono registrati e archiviati a cura del responsabile Ufficio Qualità. La commissione, inoltre, ha il compito di proporre al CDA FOOI Soc. Cons. a r.l.: decisioni in merito ai casi di risoluzione del contratto di licenza d uso del Marchio collettivo; modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti al presente Regolamento. Regolamento d uso del Marchio collettivo FOOI Pagina 5

ART. 10 DIRITTI E DOVERI DEI LICENZIATARI Durante il periodo di validità della convenzione di licenza d uso del Marchio collettivo, il Licenziatario: ha il diritto di utilizzare il Marchio collettivo esclusivamente per contraddistinguere olio extravergine di oliva 100% italiano prodotto in conformità a quanto previsto nell Articolo 3 del presente Regolamento per i lotti per i quali è stato autorizzato; si impegna a rispettare il presente Regolamento e la convenzione per la concessione d uso del Marchio collettivo; si impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la sua concessione; si impegna a non usare il Marchio collettivo in modo da indurre il pubblico in errore circa il carattere o il significato del Marchio collettivo e, in particolare, far ritenere che non si tratti di Marchio collettivo; si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica che intende apportare alle condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione. si impegna a comunicare su richiesta del FOOI Soc. Cons. a r.l. tutte le informazioni necessarie al fine di documentare il flusso delle informazioni associate ai prodotti riportanti il Marchio collettivo, con particolare riferimento ai quantitativi di prodotto oggetto della concessione ma non più commercializzati con il Marchio collettivo; si impegna a consentire ed agevolare l accesso presso la propria sede e presso le unità produttive interessate ai soggetti responsabili dell attività di vigilanza e controllo; Il mancato rispetto degli impegni comporta la sospensione o la revoca della concessione ai sensi dei successivi art. 13 e 14. II Licenziatario non ha titolo ad alcuna indennità, risarcimento o compenso in caso di risoluzione o cessazione per qualsiasi motivo della licenza, né in conseguenza dell uso del Marchio collettivo concesso in licenza. ART. 11 ETICHETTATURA E MODALITÀ D USO Al fine di garantire il corretto uso del Marchio collettivo e la trasparenza delle informazioni ad esso afferenti, il licenziatario è tenuto a riportare sui documenti commerciali la dicitura FOOI Soc. Cons. a r.l.. Il Marchio collettivo può essere utilizzato sugli imballaggi primari e secondari esclusivamente per i prodotti autorizzati all uso del Marchio collettivo. La pubblicità relativa al Marchio collettivo è vietata quando l impresa non sia ancora stata autorizzata dal FOOI Soc. Cons. a r.l. ed in caso di sospensione, cancellazione o rinuncia dell iscrizione dal registro. ART. 12 SANZIONI In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il FOOI Soc. Cons. a r.l. procederà a sospendere o revocare la concessione d'uso del Marchio collettivo, in ragione della gravità delle violazioni constatate. In caso di irregolarità per errori formali nella compilazione della documentazione, il FOOI Soc. Cons. a r.l. dispone la sospensione della licenza d uso del Marchio collettivo fino al ripristino della piena conformità. In caso d infrazioni per violazione delle specifiche tecniche di prodotto o delle norme vigenti, il FOOI Soc. Cons. a r.l. può disporre: Regolamento d uso del Marchio collettivo FOOI Pagina 6

una sospensione temporanea della licenza d uso del Marchio collettivo in caso di infrazione lieve. L'infrazione è lieve quando la non conformità può essere sanata. Il licenziatario ha un mese di tempo per dimostrare il ripristino della conformità. la revoca definitiva della licenza d uso del Marchio collettivo in caso di infrazione grave ovvero che riguardi il mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e dei requisiti della normativa vigente in materia di commercializzazione ed etichettatura dell olio extra vergine di oliva. Il licenziatario è tenuto a dare evidenza di una adeguata segregazione del prodotto non conforme, ancora non immesso sul mercato o, qualora lo sia stato, fornire evidenza di un piano di ritiro-richiamo del prodotto. In caso di violazione della disposizione sul costo del prodotto contenuta nel presente Regolamento, il FOOI Soc. Cons. a r.l. procederà a richiamare la azienda e a sospendere la concessione di uso del Marchio collettivo. Nel caso in cui tale violazione dovesse ripetersi, il FOOI Soc. Cons. a r.l. può procedere a revocare la concessione d'uso del Marchio collettivo, in ragione della gravità delle violazioni constatate. Il licenziatario è tenuto a comunicare tempestivamente al FOOI Soc. Cons. a r.l. eventuali significative variazioni che possono pregiudicare il soddisfacimento dei requisiti inziali che hanno comportato il rilascio della concessione d uso del Marchio collettivo. ART. 13 REVOCA O RINUNCIA In caso di revoca o rinuncia della licenza d uso del Marchio collettivo, l aderente deve impegnarsi a: interrompere l utilizzo e la divulgazione del materiale promozionale con riferimento al Marchio collettivo; comunicare per iscritto con lettera raccomandata A/R o PEC la rinuncia all uso del Marchio collettivo. ART. 14 CONTENZIOSI Per qualsiasi controversia relativa all'applicazione del Regolamento che dovesse intervenire tra le parti sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. ART. 15 DEFINIZIONI Rintracciabilità di filiera: capacità di ricostruire la storia e di seguire l utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera). Vigilanza: attività esercitata da un soggetto pubblico che consente di accertare l efficacia e l uniformità del sistema di autocontrollo aziendale. Organismo di controllo: soggetto terzo ed indipendente che svolge l attività di controllo sui richiedenti e sui concessionari. Attività Ispettiva di terza parte: attività in cui l organismo di controllo effettua un attività ispettiva sulla base del Regolamento d Uso del Marchio collettivo e dei relativi allegati avuti dal FOOI Soc. Cons. a r.l. e verifica se i risultati dell ispezione sono in linea con i risultati attesi. FOOI Soc. Cons. a r.l.: organizzazione interprofessionale dell'olio d'oliva e delle olive da tavola promossa dai partner dell'industria olearia e del commercio oleario, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai partner del settore della trasformazione, con sede in Via Piave 8 ROMA. Regolamento d uso del Marchio collettivo FOOI Pagina 7

Marchio collettivo FOOI Filiera Olivicola Olearia Italiana : marchio collettivo che identifica l olio extravergine di oliva 100 % italiano confezionato, commercializzato da licenziatari qualificati dal FOOI Soc. Cons. a r.l., nel rispetto delle condizioni indicate nel presente Regolamento. Licenziatario: operatore della filiera olivicola nazionale che concorre alla commercializzazione degli oli extravergini di oliva 100% italiani e si qualifica come utilizzatore finale del Marchio collettivo. Accordo di filiera Olio Extra Vergine di Oliva: accordo nazionale sottoscritto tra gli aderenti al FOOI Soc. Cons. a r.l. che si colloca nell ambito delle politiche di filiera tra produzione, trasformazione, industria e commercio, relativo alla commercializzazione di olio extra vergine di oliva 100 % italiano conforme alle caratteristiche chimico/fisiche ed organolettiche previste, con l obiettivo di difendere gli interessi della filiera. Soci FOOI diretti: consorziate aderenti direttamente al FOOI Soc. Cons. a r.l. ovvero Organizzazioni Nazionali rappresentanti attività economiche connesse con la produzione, trasformazione, il commercio e l industria dell olio d oliva e delle olive da tavola, operanti nel territorio italiano socie del FOOI Soc. Cons. a r.l.; Soci FOOI indiretti: imprese associate ad una delle consorziate del FOOI Soc. Cons. a r.l. ART. 17 OBBLIGO DI RISERVATEZZA Tutta la documentazione e/o gli atti relativi all attività di rilascio del Marchio collettivo sono considerati dal FOOI Soc. Cons. a r.l. riservati, salvo disposizioni contrarie. Le strutture ispettive eventualmente incaricate dal FOOI Soc. Cons. a r.l. che, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale. Informazioni relative ad imprese con una pratica in corso non possono essere rilasciate a terzi senza consenso scritto dell impresa stessa. Per i casi previsti dalla legge sulla libera diffusione a terzi di informazioni, l impresa deve essere informata preventivamente. Unitamente alla sottoscrizione della richiesta di concessione, le imprese sono tenute, ai fini dell adesione, alla sottoscrizione dell informativa sull utilizzo dei dati personali. Regolamento d uso del Marchio collettivo FOOI Pagina 8