La tutela antidiscriminatoria: profili processuali

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Transcript:

La tutela antidiscriminatoria: profili processuali Milano, 29 novembre 2012 avv. Alberto Guariso guariso@polizziguariso.it

I principi comunitari ART.7 dir. 2000/43 - Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva QUINDI Prevedere una procedura giudiziale finalizzata e dunque speciale Consentire l azione anche dopo la cessazione del rapporto affetto da discriminazione (azioni di accertamento?)

Segue: Garantire la legittimazione attiva anche a soggetti diversi dal discriminato (art.7 dir. 2000/43) Garantire all attore un alleggerimento dell onere della prova (..fatti dai quali si può presumere.. art. 8 dir.2000/43) Garantire sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive, ivi compreso il risarcimento del danno (art. 15 dir. 2000/43) Garantire la protezione delle vittime che agiscono a tutela della parità (art. 9 dir. 2000/43)

La procedura sino al dlgs 150/11:due modelli Discriminazione di genere in ambito lavorativo : a) azione ordinaria; b) azione ex art. 37-38 CPO: ricorso decreto opposizione con instaurazione del giudizio di merito ex art.413 cpc Altre discriminazioni: art. 44 TU imm. che, secondo Cass. 6172/08, si svolge con le forme del processo cautelare uniforme ex artt. 669bis e segg. Conseguenze: scarsità delle pronunce di merito; assenza di giudizi di legittimità.

Dopo il dlgs 150/11 Discriminazione di genere in ambito lavorativo : come prima Tutte le altre discriminazioni = rito sommario di cognizione - Razza e origine etnica ex dlgs 215/03 - Religione, convinzioni person., orientamento sessuale, disabilità, età ex dlgs 216/03 - Razza, etnia, lingua, nazionalità, religione, provenienza geografica, cittadinanza ex art. 43 e 44 TU immigraz. - disabilità extralavorativa ex L. 67/06 - Genere per l accesso a beni e servizi ex art. 55 quinques CPO

Particolarità e problemi aperti dopo il 150 La natura del procedimento: a) atto introduttivo ex art. 163 c.p.c.; b) omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio dunque a cognizione sommaria? NO perche non si applicano: - il c.2 art. 702ter : se il rito è errato NON si ha dichiaraz. di inammissibilità, ma mutamento del rito (art. 4 dlgs 150) - il c.3 art. 702ter: se richiede istruttoria complessa NON si converte in giudizio ordinario. E la forma obbligatoria e a cognizione piena per le domande antidiscriminatorie (vedi a contrario Trib.Arezzo 3.11.11). Appello: assenza di un procedimento speciale. Idoneità a passare in giudicato (ma vedi a contrario CdA Roma 11.5.11)

. E ammissibile un procedimento cautelare interno?: - Non si riscontrano pronunce negative vedi Trib.Roma 8.8.2012 est Bifano; Trib. Trieste; Trib Milano

. Competenza territoriale: a) genere: luogo ove è avvenuto il comportamento b) altre discriminazioni: il domicilio del ric.(art. 28, comma 2 dlgs 150/11).Quale rapporto con il 413? vale anche per le associazioni legittimate? forse si (Trib. Roma 5.12.2012 Ciavattone), ma l effetto che ne deriva è problematico è derogabile per connessione? Per Cass. 9567/04 no, ma la decisione è ex art. 28 cpc riferita a quando il procedim. antidiscr. era cautelare : oggi non è più cosi, nè vi è inderogabilità espressa, né risponderebbe alla ratio. Vedi pero Trib.Trieste 29.9.2012-Burelli

Conseguenze: Più giudizi dispersi sul territorio su una medesima questione, con il rischio di conflitti di giudicati: È una conseguenza del fatto che si tratta di un giudizio sul diritto e non sull atto, anche quando vengono in questione atti generali.

legittimazione attiva delle associazioni Si deve trattare sempre di discriminazioni collettive. MA: per il genere e la nazionalità, anche quando non siano individuabili i singoli discriminati; per le altre discriminazioni sparisce anche e diventa una condizione: ma perché non vi sia legittimazione occorre che i discriminati siano individuabili in modo diretto e immediato (quindi devono risultare dall atto contestato)

Segue: le varie opzioni Discriminaz. di genere: consigliera di parità. Discriminaz. ex art. 43 TU immigraz.: le OOSS maggiormente rappresentative, ma solo in ambito lavorativo Discriminaz. ex dlgs 215/03: le associazioni iscritte nell elenco ex art. 5 Discriminaz. ex dlgs 216/03: OOSS e le associazioni rappresentative del diritto o interesse leso Discriminz. ex L. 67/06: le associazioni iscritte nell elenco

Segue: la questione cittadinanza/etnia Apparentemente nessuna legittimazione per le discriminazioni per nazionalità salvo le OOSS in ambito lavorativo. In realtà : E sempre stata stata riconosciuta la legittimazione degli enti ex dlgs 215/03. Gli argomenti: La discriminazione per nazionalità è, in Italia, una discriminazione indiretta (apparentemente neutra) per etnia: dunque si può agire avverso la discriminazione dello straniero anche ex dlgs 215/03; L art. 2 Dlgs 215 fa salvo l art. 44 TU. Il comitato CERD (raccomandazione 30 del 1.10.04) ha ritenuto che il divieto di discriminazione razziale impone, almeno quanto ai diritti fondamentali, il divieto di discriminazione per cittadinanza

La questione dell interesse ad agire E stata molto esaminata nel caso di barriera all ingresso e mancanza di richiesta Il caso ATM Milano Il caso Adro I casi delle prestazioni assistenziali e l eccezione di mancato esperimento delle procedure amministrative

Segue: La sent. Feryn distingue espressamente: - il fatto che la direttiva sia applicabile in assenza di un denunciante identificabile attiene alla nozione di discriminazione; si tratta di uno svantaggio da dissuasione ; - il fatto che sussista la legittimazione attiva di un soggetto collettivo dipende dalla legislazione nazionale che non è vincolata dal dir.com. alla soluzione belga (e italiana)

Punto 26 La circostanza in modo evidente è idonea a dissuadere fortemente determinati candidati dal proporre le loro candidature e, quindi, ad ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro. L esistenza di siffatta discriminazione diretta non presuppone un denunciante identificabile che asserisca di essere stato vittima di tale discriminazione Punto 27: L art. 7 direttiva 2000/43 non si oppone in alcun modo a che gli stati membri, nella loro normativa nazionale, riconoscano alle associazioni il diritto di avviare procedure giurisdizionali o amministrative intese a far rispettare gli obblighi derivanti dalla direttiva senza agire in nome di un denunciante determinato, ovvero in mancanza di un denunciante identificabile Dunque la direttiva non impone la legittimazione del soggetto collettivo. Ma senza un soggetto collettivo il principio Feryn sarebbe difficilmente applicabile.

Vedi anche il caso Gerenzano : Trib.Milano 12.5.2011-Dorigo ALTRI PROBLEMI CONNESSI ALLA BARRIERA a)scarse sanzioni per l effetto di scoraggiamento: ruolo del piano di rimozione (anche per le discr.individuali?) b)il singolo è portatore dell interesse ad agire anche per la rimozione generale? c)i poteri del giudice possono estendersi sino alla rimozione di discriminazioni non espressamente dedotte? (vedi il caso Udine e l ordinanza Kamberai)

La questione delle discriminazioni parziali : è utilizzabile la procedura? Si, non risultano pronunce contrarie: si ha discriminazione quando tutti gli svantaggiati appartengono al gruppo tutelato. Non è necessario che tutti gli appartenenti al gruppo tutelato siano svantaggiati (ad es. il caso del requisito della carta di soggiorno). ( a causa di..: )

Il conflitto con altri riti E ammissibile una azione antidiscriminatoria con rito ordinario? (anche al fine di cumulare altre domande) Sembrerebbe di sì (vedi la vicenda del comportamento antisindacale) Tuttavia vedi art. 4 dlgs 150: obbligo di conversione Il caso del licenziamento

La giurisdizione : Cass. sez. un. n. 3670/2011 e 7186/2011 la giurisdizione dell AGO l 1^ argomento: essendo attribuita (letteralmente) all AGO la fase cautelare non potrebbe essere diversamente per la fase di merito (argomento non più applicabile) l 2^ argomento: Il diritto alla non discriminazione è un diritto assoluto a fondamento costituzionale e internazionale ed opera anche nei confronti della PA

Segue: l anche se la procedura è attivata nell ambito di un procedimento per il riconoscimento da parte della PA di utilità rispetto alle quali il soggetto privato gode di una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, la tutela rispetto alla discriminazione è assicurata secondo il modulo del diritto soggettivo e delle relative protezioni giurisdizionali; l è il legislatore che ha operato la scelta di giurisdizione in favore dell AGO (ciò non è incompatibile con il fatto che il GA possa conoscere anche di diritti soggettivi assoluti in materie di giurisdizione esclusiva).

Conseguenze l l l la tesi conferma che la non discriminazione non si identifica col generale principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. (la cui applicazione potrebbe non dare luogo a diritti soggettivi assoluti) vale a fronte di qualsiasi procedura di assunzione, sia nonconcorsuale, sia concorsuale e dunque soggetta all art. 63 Dlgs 165/01 (cfr. ord. 7186/2011) la tesi è riferita al caso dei concorsi che non rientra nella giurisdizione esclusiva : si applica anche ai casi di giurisdizione esclusiva (ad es. art. 133 Cod.proc.amm.: ad es. ordinanze in materia di sicurezza pubblica)?il dato letterale è in questo senso Tutto ciò non vale per la discriminazione di genere (cfr. art. 37 e 38 CPO) dove la legge indica sempre in via alternativa Trib. o TAR, nè per il pubblico impiego non privatizzato (cfr. art. 4 dlgs 215 e 216)

Differenze delle due ordinanze quanto a poteri del giudice nei confronti della PA Ordinanza Cass. n. 3670/2011: Il giudice accertata la discriminazione posta in essere dalla PA l deve disapplicare l atto amministrativo; non ha poteri di annullamento o revoca; SEMBRA non gli sia consentita la condanna a un facere amministrativo (ma l ordinanza non lo dice espressamente) il Tribunale di Brescia è chiamato a decidere se nonostante la revoca generalizzata dell'originaria delibera di giunta istituente il contributo assistenziale, lo stesso tuttora spetti all'h. ed agli altri richiedenti non cittadini italiani,e non anche a ripristinarlo con effetti erga omnes = l azione antidiscriminatoria sembra volta solo al conseguimento del bene, previa disapplicazione dell atto amministrativo che lo nega

Ma la tesi non convince: - Per le discriminazioni collettive con soggetti non identificati, le associazioni agiscono per ottenere la rimozione erga omnes. Se ciò non fosse possibile la loro legittimazione non avrebbe senso (potrebbe dar luogo solo a pronunce di accertamento); - La condanna a un facere amministrativo è necessaria ai fini della rimozione della discriminazione: altrimenti l azione resta monca (con violazione del diritto comunitario); - non è coerente con la previsione di un piano di rimozione, che è sempre un ordine di facere;

Segue ordinanza Cass. n. 7186/11: l apre la strada a provvedimenti atipici qualificati da esigenze di un integrale rimozione delle discriminazione: il contenuto e l estensione delle tutele conseguibili in giudizio presentano aspetti di atipicità e variabilità in dipendenza del tipo di condotta lesiva e anche della preesistenza o meno di posizioni di diritto o interesse legittimo La giurisprudenza di merito è unanime nel senso della ammissibilità dell ordine di rimozione/modifica dell atto amministrativo La questione è risolta dal nuovo art. 28 dlgs 150/11: l giudice adotta, anche nei confronti della PA, ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione

L onere della prova Art. 8 dir.43 : fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta Art. 8 Dlgs 150: Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

. La tesi di Trib.Milano 12.11.2012: a) i fatti devono essere più di uno (ma cosi non si torna al concordanti del 2729?) ; b) ogni fatto deve essere supportato da piu dati ; c) la discriminazione indiretta richiede che il ricorrenti provi che il criterio apparentemente neutro celi l intento

Le recenti pronunce CGE 19.4.2012 Meister 21.7.2011 Kelly C-104/10 Non esiste un diritto del discriminato ad avere informazioni utili a fornire gli elementi presuntivi; Tuttavia il rifiuto di fornire informazioni deve essere valutato come fatto dal quale si può presumere E in ogni caso non bisogna pregiudicare l effetto utile della direttiva