SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE. La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle famiglie e diretto a



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SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle famiglie e diretto a riorganizzare le relazioni familiari in situazioni di conflitto. Viene proposto principalmente nei casi di separazione e di divorzio per ristrutturare e rafforzare il legame tra i genitori ed i figli dopo la frattura della relazione coniugale. Il servizio è proposto anche nelle altre vicende conflittuali che possono riguardare la famiglia: nei rapporti tra le generazioni, tra genitori e figli, nell assistenza al parente non autosufficiente o nelle lite tra collaterali anche con riguardo alle vicende successorie. L obiettivo della mediazione familiare è in primo luogo la salvaguardia del legame parentale. L intervento richiede competenze giuridiche, ma anche socio-psicologiche, di mediazione e negoziazione del conflitto ed è normalmente proposto al di fuori della sede giudiziaria, seppure trova campo di intervento in vicende che nella maggior parte dei casi sono rappresentate in ambito di giudizio. In provincia di Varese il servizio di mediazione familiare è stato fino ad ora offerto in alcuni consultori familiari, prevalentemente privati, da professionisti per lo più di cultura non giuridica. L offerta non è stata adeguatamente diffusa, né strutturata, né verificata quanto a qualità del servizio proposto. Il d.lgs. n.28/2010, introducendo nel nostro ordinamento la mediazione delle controversie civili e commerciali, ha individuato nei consigli degli ordini degli avocati i principali interlocutori per l erogazione del servizio di mediazione. Nella medesima prospettiva la recente legge di riforma dell ordinamento forense all art 29 lett n) prevede che i consigli dell ordine possano costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie. La mediazione familiare non rientra nel paradigma delle mediazioni disciplinate dal d.lgs. n.28/2010 - riguardando anche diritti che non sono disponibili dalle parti ed il modello di 1

intervento, la cultura e la pratica della mediazione in materia familiare si distinguono assolutamente dall intervento di mediazione civile o commerciale. Ciò nonostante, non pare oggi fuori di luogo proporre ai consigli dell ordine degli avvocati, quando siano presenti le professionalità adeguate allo scopo, di organizzare a fianco del servizio di mediazione civile, anche quello di mediazione familiare, potendo usufruire della medesima struttura organizzativa, seppure gestito secondo differenti modalità e solo da professionisti qualificati per tale attività. Possiamo constatare in via generale che la società civile pretende oggi risposte a situazioni di conflitto e controversia che non possono più essere fornite solo dal giudizio. Così è nella materia familiare ove il superiore interesse dei figli, specie se minori, o dei parenti non autosufficienti, può essere certo meglio tutelato in sedi che si collocano a fianco, e non in alternativa, al percorso giudiziario; sedi ove sono privilegiati l ascolto e l attenzione per le parti coinvolte nel conflitto e la ricerca di soluzioni alla controversia funzionali alle necessità dell intero nucleo familiare. Ogni riflessione in tema di alternative al giudizio o più in generale di servizi che si possono collocare a fianco della sfera giudiziaria come per la mediazione familiare coinvolge la cultura forense. Anzi la domanda, di cui sopra si è detto, richiede all avvocatura di fornire risposte tempestive e puntuali nell esercizio di una funzione anche sociale ora sempre più inerente al ruolo professionale ed anche nella prospettiva di sviluppo di nuovi spazi e possibilità di intervento e di lavoro. PROGETTO ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE PRESSO L ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI VARESE Obiettivi specifici: 1. mettere a disposizione dei Colleghi e delle parti interessate un servizio di mediazione familiare all interno del Tribunale; 2. Valutare entro un periodo almeno biennale l utilità del servizio in relazione ai risultati ottenuti in termini di: - risoluzione delle controversie familiari in corso di giudizio; 2

- facilitazione dell attività negoziale svolta in via stragiudiziale; - agevolazione delle attività di consulenza ed assistenza per i colleghi, miglioramento della comunicazione tra avvocato e cliente - riduzione del livello di conflittualità tra le parti; - recupero di standard adeguati di condivisa responsabilità genitoriale o verso i parenti non autosufficienti A tale verifica si procederà tramite questionari di valutazione da somministrarsi immediatamente dopo l intervento e con follow up a distanza di un anno. L elaborazione dei questionari e la verifica avverrà a cura dell Organismo di conciliazione forense e con la collaborazione di apposita commissione nominata dal Consiglio dell ordine Avvocati di Varese. 3. Raccogliere e condividere i dati della ricerca; 4. Sperimentare il servizio e verificarne le possibilità di miglioramento in relazione alle esigenze dei colleghi e delle perone interessate. 5. Mettere a disposizione dell autorità giudiziaria, seppure a livello sperimentale, un servizio utile negli appropriati contesti a favorire una riduzione della conflittualità nella controversia familiare in corso di giudizio o nei procedimenti di volontaria giurisdizione. NATURA E PECULIARITA DELL INTERVENTO PROPOSTO Il servizio di mediazione familiare riguarda il trattamento delle controversie nell'ambito familiare, conseguenti alle situazioni di separazione e divorzio o i conflitti intergenerazionali, tra genitori e figli o tra collaterali o affini anche per quel che riguarda la cura del parente non autosufficiente. L ambito delle vicende conflittuali all interno del contesto familiare è vasto e complesso: 3

Eventi conflittuali FRATTURA DEL PATTO CONIUGALE O DI CONVIVENZA DISFUNZIONI DEL LEGAME FRATERNO DISFUNZIONI DEL LEGAME GENERAZIONALE Livello coniugale Livello genitoriale Nella gestione delle convivenze Divisione delle comunioni Regolazione Rapporti economici Divisione comunione Mantenimento Affido Regole educative Assistenza al parente non autosufficiente Gestione delle convivenze Passaggio generazionale Mantenimento/alimenti 433 ss C.C. Tuttavia si ritiene di escludere dall ambito del servizio di mediazione familiare che si propone quelle vicende conflittuali per le quali è esperibile la procedura di mediazione prevista dal d.lgs.n.28/2010 e cioè tutte le controversie che, seppure connesse all ambito familiare, riguardano diritti di cui le parti possono liberamente disporre. In tutti questi casi infatti è, allo stato, più opportuno per le parti usufruire dei benefici previsti dalla vigente legislazione in materia sia dal punto di vista fiscale che per quel che concerne la possibilità di ottenere al termine del percorso un verbale di conciliazione che costituisca titolo esecutivo. Il servizio vuole offrire alle parti ed ai professionisti coinvolti nel conflitto familiare ed ai giudici, tutori ed amministratori di sostegno, un supporto utile ad una gestione cooperativa della situazione di crisi. Il servizio non è sostitutivo dell'opera dei professionisti, nè, ovviamente, del controllo giurisdizionale, ma vuole piuttosto proporsi come utile strumento per favorire il passaggio da una condizione relazionale ad un'altra a fronte di un'assenza di spazi e tempi a ciò destinati nell'ambito di una procedura giudiziaria (C.Marzotto 2006). L'obiettivo e anche quello di ottenere, ove possibile, una riduzione della conflittualità tra le 4

parti e consentire ad esse ed ai colleghi che le assistono di meglio focalizzare e raffinare i motivi del contenzioso. L'ambito e gli oggetti dell'intervento verranno di volta in volta determinati dalle parti in relazione alle vicende conflittuali che le riguardano. Il progetto di servizio di mediazione familiare che si propone è caratterizzato, a differenza delle altre esperienze fin qui praticate in Italia, da un importante coinvolgimento degli avvocati delle parti nella procedura e da una stretta collaborazione tra avvocati e mediatori familiari. L'esperienza fin qui condotta ci permette infatti di osservare come la pratica della mediazione familiare, seppure nota ed offerta ormai da anni, abbia un ambito di applicazione ridotto, rispetto all'effettiva utilità, proprio perché estranea alla cultura forense ed indifferente alle esigenze del rapporto tra cliente ed avvocato ed alle sue qualità. La relazione tra avvocato e cliente nel conflitto familiare ha infatti effetti che trascendono il semplice rapporto di assistenza e difesa in giudizio o di consulenza e possono favorirne una positiva risoluzione. Tali potenzialità trovano terreno fertile ed opportune possibilità di utile sviluppo nel contesto della mediazione familiare. Le stesse prassi di negoziazione assistita elaborate dalle prime esperienze italiane di diritto collaborativo possono essere favorite e trovare sostegno in uno spazio neutrale e garantito dalla presenza di un terzo imparziale ed esperto della materia come è nella mediazione familiare. Il ruolo del l'avvocato è, d'altro canto, fondamentale ed imprescindibile nella gestione della crisi familiare. Egli infatti è il professionista di riferimento nel conflitto familiare e chiave nel processo di mediazione: la sua collaborazione è già decisiva per verificare l'opportunità che lo stesso procedimento di mediazione abbia luogo o per valutare se nel contesto specifico non siano preferibili invece altri approcci alla disputa. È inoltre sostegno insostituibile durante il percorso di mediazione onde consentire alla 5

parte assistita non solo le scelte più opportune, ma anche il supporto necessario a proseguire nelle fatiche e difficoltà che la procedura di mediazione comporta, tenendo sempre come punto di riferimento il benessere della persona e quello della famiglia. Anche l'informazione sul dato giuridico - che non può ovviamente essere fornita dal mediatore - è presidio di cui la parte deve continuamente potere disporre durante la procedura di mediazione familiare, anche per rafforzare il proprio empowerment durante la negoziazione. La stessa negoziazione tra le parti del conflitto familiare può avvenire secondo modalità più sicure e rassicuranti ove continuamente assistita da avvocato. Del resto, la presenza del l'avvocato nel percorso di mediazione familiare consente di evitare il rischio di quegli esiti iniqui o pregiudizievoli per la parte più debole che in letteratura pure sono stati denunciati (T.Grillo 1991). L'esito della procedura in termini di accordo tra le medesime parti dovrà poi essere valutato in una prospettiva di funzionalità futura e rispondenza ai loro interessi ed a quelli della famiglia che non può prescindere da valutazioni di ordine giuridico. I dati di una recente ricerca svolta tramite SIMeF (Società Italiana di Mediazione Familiare) dimostrano come le stesse possibilità di successo del percorso di mediazione familiare siano maggiori quando l invio delle parti alla procedura sia accompagnato dall avvocato: 6

Risultati e identità dell inviante 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 61,8 38,2 Accesso spontaneo 67,5 32,5 Operatore psicosociale 91,8 90,6 57,6 42,4 8,2 9,4 Avvocato Magistrato Utente Raggiungimento di accordi Interruzione del percorso di M.F. Elena Allegri, Marina Lucardi, Giancarlo Tamanza Ovviamente il percorso di mediazione è diretto alla ricerca di soluzioni che siano di soddisfazione per tutte le parti e che consentano una ristrutturazione del legame familiare nell'evento di crisi. A tutti i partecipanti ed ai loro professionisti è richiesto un approccio collaborativo alla disputa ed un'assunzione di responsabilità che vengono comunque favoriti nello spazio neutro ed imparziale della mediazione. Il coinvolgimento dei colleghi è previsto fin dalla fase di avvio. Non appena ricevuta la domanda che potrà essere presentata singolarmente o congiuntamente dalle parti - la segreteria nominerà secondo criteri di turnazione un mediatore tra quelli inseriti in apposito elenco, salvo che le parti concordemente non scelgano direttamente il mediatore dall elenco. Il mediatore scelto dalle parti o nominato dall'organismo fisserà entrò quindici giorni un primo incontro informativo, a cui parteciperanno le parti con i colleghi che le assistono. Tale primo incontro consentirà innanzitutto alle parti ed ai difensori ed al mediatore, che garantirà lo spazio di dialogo, di valutare stato e natura della controversia in atto e di 7

condividere tutte le informazioni necessarie per verificare congiuntamente l'opportunità di farsi luogo al percorso di mediazione familiare. L utilità di valutare l opportunità del percorso di mediazione nelle specifiche fattispecie e la c.d mediabilità delle parti è indispensabile per un ottimale riuscita del percorso. Nell ipotesi che il gruppo di lavoro consideri la scelta della mediazione familiare utile e praticabile, il primo incontro proseguirà con l individuazione degli oggetti, dei tempi e dell'agenda della mediazione. Verrà inoltre considerata l'opportunità che negli specifici contesti possa sperimentarsi, qualora rilevanti siano le problematiche conflittuali riguardanti i figli e gli aspetti psicologici ed educativi, anche un percorso di co-mediazione con mediatore psicologo o psicopedagogista, i cui nominativi pure risulteranno da apposito elenco. La chiara condivisone degli obiettivi del percorso e delle sue modalità e quindi la congruenza di esso con le aspettative delle parti è pure elemento imprescindibile ai fini di un suo utile svolgimento. Se le parti condivideranno la volontà di proseguire con il percorso di mediazione verranno fissati ulteriori incontri, a cui parteciperanno solo le parti ed i mediatori, ciò al fine di consentire alle parti di mantenere il giusto riserbo sulle vicende personali che le riguardano e per permettere loro di assumere comunque ogni diretta responsabilità in relazione alla crisi ed alle possibili soluzioni. Inoltre la presenza dei difensori non è necessaria in questa fase che richiede scambi diretti e personali tra le parti, a volte non immediatamente utili nell attività negoziali e di non rilevante interesse giuridico, ma di maggiore importanza emotiva. Tali scambi possono richiedere tempi anche lunghi. Naturalmente resta salva la possibilità per i mediatori e i colleghi di richiedere che vengano tenuti uno o più incontri anche con la presenza dei difensori, o anche solo con essi, quando opportuno e per mantenere comunque stretta e continuativa la relazione tra i Colleghi ed i mediatori che resta elemento funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissi. In ogni caso, al termine del percorso, è sempre prevista una riunione congiunta del gruppo 8

di lavoro per la verifica delle ipotesi di intesa che siano state eventualmente elaborate dalle parti o, in caso di esito negativo del percorso, per verificare gli interventi più adeguati per il seguito della vicenda. Va da se, ovviamente, che eventuali accordi verranno ove ritenuto riportati in atti legali direttamente dai colleghi senza più necessità di intervento del mediatore. E ulteriormente rilevante che il servizio venga prestato nei locali all interno del Tribunale. L intervento infatti non viene proposto come avulso dalla vicenda giudiziaria come invece previsto dagli schemi correnti della cultura della mediazione familiare. La collocazione dello spazio di mediazione familiare in luogo per sua natura dedicato alla verifica giurisdizionale può favorire, da un canto, un più determinato impegno al negoziato e, dall altro, la garanzia offerta da una sede istituzionale e dal ruolo di controllo assunto da chi eroga il servizio. DURATA E STRUTTURA DI GOVERNO DEL PROGETTO Il progetto che si propone ha natura sperimentale e la durata di due anni. Al suo termine verranno riportati, diffusi e verificati i risultati ottenuti. Ad esito di tale valutazione il Consiglio dell'ordine delibererà se proseguire ulteriormente nel progetto. Il progetto avrà esecuzione con la supervisione e monitoraggio di una commissione, nominata dal Consiglio dell'ordine tra gli esperti della materia. La commissione riferirà ogni sei mesi al Consiglio circa l'andamento del servizio, potendo suggerire eventuali modifiche ritenute migliorative. Il servizio verrà gestito tramite l'organismo di conciliazione forense di Varese e diretto dal consiglio direttivo dell'organismo che avrà cura di mantenere distinta a tutti gli effetti la gestione del servizio di mediazione familiare da quello di mediazione civile e commerciale come disciplinato dal d.lgs n.28/2010. A tal fine presso la segreteria dell'organismo verrà tenuto un registro separato delle procedure di mediazione familiare. Dovrà essere resa nota agli utenti dall'organismo e dai mediatori la differenza tra i due 9

servizi. Il consiglio direttivo dell'organismo avrà cura di assumere ogni iniziativa per migliorare e pubblicizzare il servizio che potrà avere luogo negli stessi locali utilizzati per la mediazione civile e commerciale e con lo stesso personale di segreteria. Resta valido anche per lo svolgimento del servizio di mediazione familiare quanto statuito dall'atto costitutivo dell'organismo di conciliazione forense di Varese, mentre il servizio resta disciplinato da apposito regolamento, allegato. MEDIATORI Attualmente in Italia la mediazione familiare non è una professione regolamentata, non esiste cioè un organo istituzionale vigilante, né dei requisiti minimi definiti dallo Stato per poterla esercitare. Solitamente viene praticata da figure professionali già strutturate - quali avvocati, psicologi, assistenti sociali. Benché la figura professionale del mediatore familiare non sia regolamentata, esistono alcuni corsi di formazione organizzati da scuole aderenti alle tre principali associazioni di mediatori operanti in Italia (SIMeF, AIMS, AIMEF) che fanno riferimento ai criteri formativi elaborati dal Forum Europeo di mediazione familiare e che sono i seguenti: La formazione alla Mediazione Familiare deve avere durata almeno biennale. Il monte ore complessivo minimo è fissato in 240 ore delle quali: Almeno 180 di formazione di base Almeno 40 di supervisione dell attività di mediazione dell allievo Almeno 20 di moduli differenziati in ragione delle caratteristiche dei partecipanti e delle loro esperienze formative pregresse. Il criterio univoco per la conclusione positiva del Corso e il rilascio dell attestato di idoneità alla pratica della mediazione familiare è rappresentato dallo svolgimento, da parte dell allievo in prima persona, di un caso di mediazione familiare completo e sottoposto a supervisione durante lo svolgimento del caso stesso. Il servizio che si propone verrà prestato da mediatori che hanno superato positivamente tale corso di formazione professionale quali mediatori familiari ed hanno già praticato interventi di mediazione familiare. I mediatori presteranno il servizio con l'osservanza dei criteri e dei principi fissati nella risoluzione n.616 del 21 gennaio del comitato dei ministri del Consiglio d Europa sulla 10

mediazione familiare contenente la raccomandazione R (98) 1, nonché nel rispetto del codice deontologico dei mediatori dell'organismo di conciliazione forense di Varese e del codice deontologico forense. I mediatori saranno scelti tra gli avvocati in possesso dei requisiti formativi suindicati ed iscritti in apposito elenco. Ad essi potranno affiancarsi quali co-mediatori anche professionisti di area psico-sociale. Anche tali professionisti saranno in possesso dei requisiti formativi suindicati. La scelta di selezionare i mediatori principalmente tra i colleghi che abbiano maturato le competenze suindicate è coerente con la peculiare natura del servizio, caratterizzato dal coinvolgimento dei difensori delle parti nelle fasi più importanti del percorso e dal costante contatto che deve essere mantenuto con loro dai mediatori. In orizzonte siffatto appare opportuno che l intervento sia coordinato da un mediatore a conoscenza delle dinamiche usuali del rapporto tra cliente e difensore e della prospettiva professionale di quest ultimo. L intervento del co- mediatore con competenze psicosociali non è diretto ovviamente ad offrire una consulenza oggetto che non rientra nel percorso di mediazione- ma a supportare ove necessario, per la complessità delle dinamiche psicologiche della crisi o per la preponderanza tra i suoi oggetti dell aspetto educativo, il mediatore giurista. RISORSE ECONOMICHE Il servizio viene proposto con l imprescindibile collaborazione della struttura e della segreteria dell Organismo di conciliazione forense di Varese, nonchè tramite l attività professionale dei mediatori. Si farà fronte ai costi richiedendo alle parti interessate di corrispondere Euro 15 inclusa IVA all avvio del procedimento per spese di segreteria ed un indennità di Euro 50, inclusa IVA, per ciascuna parte per ogni incontro con i mediatori (di norma un intero percorso di mediazione richiede dai 6 ai 10 incontri) a prescindere dalla presenza di co-mediatori. Il servizio verrà prestato gratuitamente per coloro che siano stati ammessi al gratuito patrocinio. 11

Entrate ed uscite connesse allo svolgimento del servizio rientrano nella contabilità dell Organismo. E fatto divieto ai mediatori di percepire direttamente somme dalle parti. 12