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News per i Clienti dello studio N. 2 del 8 Gennaio 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Legge di stabilità 2016: le novità in materia lavoro (Legge n. 208 del 28.12.2015) Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la legge n. 208 del 28.12.2015 ( Legge di Stabilità 2016) sono state introdotte numerose disposizioni in materia lavoro. Tali disposizioni, da una parte, sono volte ad incentivare la costituzione di rapporti stabili, mentre dall altra sono tese ad introdurre (o rifinanziate, a seconda dei casi) alcune tutele a favore dei lavoratori. Si segnalano, tra le altre, le seguenti novità: i) viene introdotta, anche per il 2016 un agevolazione a favore delle assunzioni a tempo indeterminato consistente in uno sgravio contributivo biennale del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro; ii) viene reintrodotta (dopo un anno di disapplicazione) l agevolazione fiscale sugli incrementi di produttività ed efficienza con un tetto massimo agevolabile di 2.000 euro (2.500 nel caso di compartecipazione dei lavoratori nell organizzazione del lavoro); iii) viene prorogata l agevolazione per il rientro dei cervelli, di cui era prevista la sostituzione con misura meno intensa; iv) viene prorogata la disciplina dei voucher per le mamme lavoratrici anche per il 2016; v) viene introdotta la possibilità (in via sperimentale) di ridurre l orario di lavoro in prossimità del pensionamento. Premessa Con la legge n. 208 del 28.12.2015 il legislatore ha introdotto numerose modifiche alla disciplina del lavoro, al principale scopo di aumentare le tutele ed incentivare l assunzione di lavoratori. Oltre all estensione della disciplina dei fringe benefit, si segnala la reintroduzione della detassazione dei premi di produttività, che come noto ha subito una battuta d arresto nell anno 2015 dopo una serie di proroghe ininterrotte. Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità, 1

la tassazione con aliquota sostitutiva del 10% si applica, per l anno in corso, nel limite di 2.000 euro, incrementati di 500 euro nel caso in cui vi sia una partecipazione paritetica all organizzazione del lavoro. Viene prevista, inoltre, anche la proroga della DIS-COLL, ovvero l istituto che tutela le cessazioni dei rapporti di collaborazione, originariamente attivata solo ed esclusivamente per gli eventi del 2015. Viene introdotta, sulla falsariga dell anno precedente, una nuova agevolazione a favore dei datori di lavoro che assumono: secondo il nuovo disposto, però, l agevolazione consiste in uno sgravio del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro per un biennio dall assunzione. Vengono introdotte alcune disposizioni che positivizzano alcuni dei chiarimenti forniti dall INPS nel corso del 2015: si segnala, in particolare, la possibilità di beneficiare dell agevolazione residua nei casi in cui il datore di lavoro subentri nell appalto di servizi, qualora vi sia un obbligo di legge o della contrattazione collettiva per l assunzione dei lavoratori. Si segnala, inoltre, una limitazione al cumulo con altre agevolazioni contributive: la misura incentivante non potrà essere cumulata con altre agevolazioni consistenti in sgravi o riduzioni delle aliquote contributive. Vengono rifinanziati, altresì, gli ammortizzatori sociali in deroga e viene introdotta sperimentalmente una procedura per il collocamento a riposo dei lavoratori prossimi alla pensione, che potranno ridurre l orario di lavoro in una misura tra il 40 ed il 60% qualora maturino il diritto alla pensione entro il prossimo 31.12.2018. Di seguito, illustriamo le principali disposizioni in materia lavoro contenute nella legge di stabilità per il 2016. Novità in materia lavoro Le novità in materia lavoro contenute nella legge n. 208/2015 sono le seguenti: Sgravio contributivo 2016 Secondo quanto previsto al comma 178 della legge n. 208/2015, ai datori di lavoro privati non agricoli è riconosciuto l'esonero dal versamento dal 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro: per un periodo massimo di ventiquattro mesi; con esclusione dei premi e contributi dovuti all'inail; nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Per i lavoratori agricoli, invece, viene stabilito che l agevolazione si 2

applica nel rispetto delle diverse condizioni individuate dal comma 179 dell art. 1 legge n. 208/2015. CONDIZIONI PER L APPLICAZIONE DELLO SGRAVIO Settore non Non si applica ai lavoratori impiegati a tempo indeterminato agricolo nei sei mesi precedenti e nel rispetto di alcune previsioni antielusive. Settore Non si applica ai lavoratori impiegati a tempo indeterminato agricolo nel 2015 oppure a tempo determinato per un numero di giorni almeno pari a 250. La legge di stabilità 2016, riconosce per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) operate dal 01.01.2016 al 31.12.2016 uno sgravio contributivo. Con riferimento all ambito di applicazione dello sgravio si segnala che ne rimangono esclusi i soggetti assunti con contratti di apprendistato (che possono beneficiare di un analoga agevolazione), con contratto di lavoro domestico e con contratto di lavoro intermittente (anche nell ipotesi di assunzione a tempo indeterminato con indennità di disponibilità). Si devono considerare ammessi all agevolazione: il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato; le assunzioni a tempo indeterminato a scopo somministrazione. Viene inoltre ammessa la possibilità di agevolare le assunzioni tramite trasformazione di un precedente rapporto a tempo determinato. L incentivo viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e prevede l esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi dovuti all INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Con riferimento all agevolazione riconosciuta per le assunzioni del 2016, si deve segnalare una sostanziale differenza rispetto all agevolazione di cui alla legge n. 190/2014, che consiste nell incumulabilità (parziale) 3

dell agevolazione. Secondo quanto previsto dal comma 178, infatti, l esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previste dalla normativa vigente. Sembrerebbe quindi potersi escludere a titolo esemplificativo il cumulo di tale misura con il bonus per l assunzione di donne in settori ad alta disparità, in quanto viene previsto un esonero parziale dalla contribuzione. Stando alla lettera della norma è ammissibile il cumulo con agevolazioni che prevedono uno sgravio una tantum, ovvero tutte quelle agevolazioni in cui il beneficio non consiste in una riduzione dell aliquota o in un esonero. Tra le altre, in particolare, si segnala il bonus garanzia giovani, che prevede la concessione di uno sgravio contributivo fruibile in compensazione dei contributi sulla base della classe di profilazione del giovane occupato (da 1.500 a 6.000 euro). Si deve segnalare che, con il comma 181 dell art. 1 legge n. 208/2015, il legislatore ha concesso ad alcune condizioni la possibilità di fruire dello sgravio nelle ipotesi di subentro nell appalto. L ipotesi, precedentemente trattata dall INPS con la circolare n. 178/2015, si riferisce specificamente al caso in cui il datore di lavoro subentri nell appalto di servizi e sia obbligato ad assumere i lavoratori del datore di lavoro a cui è subentrato in forza di una disposizione di legge o della contrattazione collettiva. In questo caso - nonostante vi sia effettivamente un obbligo ad assumere ordinariamente ostativo all applicazione dell agevolazione - il legislatore consente di poter fruire dell agevolazione nel limite dell eccedenza non fruita dal datore di lavoro a cui è subentrato. Soci di cooperative con lavoro autonomo Per i soci di cooperative che con le stesse hanno un rapporto di lavoro autonomo, fermo restando il trattamento previdenziale che non subisce modifiche, ai fini del calcolo dell imposta sul reddito trova applicazione l articolo 50 del TUIR. Di conseguenza il loro reddito deve considerarsi assimilato al lavoro dipendente. Gestione separata INPS L art. 1 co. 203 della L. 208/2015 ha stabilito che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla gestione separata (art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335), che non risultino iscritti ad altre 4

gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l aliquota contributiva di cui all art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 è confermata al 27% anche per l anno 2016, a cui va aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale. Detassazione per incrementi di produttività Viene prevista la reintroduzione, per il 2016, della detassazione dei premi di produttività / efficienza, che, come nei precedenti anni (fatta eccezione per il 2015), prevede la tassazione con aliquota sostitutiva del 10% sulle somme premiali, di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa. Possono beneficiare dell agevolazione i lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente percepito nel precedente periodo d imposta non superiore a 50.000,00 euro. Il limite dell imponibile detassabile è pari a 2.000 euro e viene innalzato a 2.500,00 euro qualora le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell organizzazione del lavoro. Le somme oggetto di detassazione, come negli anni precedenti, dovranno essere contenute in accordi collettivi di secondo livello (aziendali e territoriali) firmati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Infine, viene disposto che per la quantificazione delle somme premiali legate alla produttività, va considerato anche il periodo di astensione obbligatoria per la maternità. Tassazione atleti professionisti Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti non va considerato il 15% del costo dell attività di assistenza sostenuto dalla società sportiva nell ambito delle trattative. Proroga agevolazione sul rientro dei cervelli Con la legge n. 238/2010 è stata introdotta l esenzione fiscale del reddito imponibile dell 80%-70% per i soggetti che, a partire dal 20.01.2009 sono in possesso di un titolo di laurea, hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e negli ultimi due anni o più hanno 5

risieduto fuori dal proprio Paese d origine e dall Italia svolgendovi continuativamente un attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d impresa. In alternativa, l esenzione viene riconosciuta a coloro che, alla data del 20 gennaio 2009 o successivamente hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d origine conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. Tali soggetti possono continuare a beneficiare, fino al 31.12.2017, dell agevolazione in commento, a patto che siano rientrati in Italia entro lo scorso 31.12.2015. In alternativa, viene stabilito che i lavoratori in possesso dei requisiti descritti in precedenza potranno optare per l agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs n. 147/2015, che consiste nell esenzione del 30% dell imponibile fiscale dei lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato italiano, rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Deduzione IRAP per lavoratori stagionali La deduzione prevista dall articolo 11, comma 4- octies, del D.Lgs n. 446/1997 spetta nella misura del 70% anche in relazione ai lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d imposta. L agevolazione, però, si applica solo a decorrere dal secondo contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro nell arco di due anni a decorrere dalla data di cessazione del precedente contratto. Ricordiamo che l articolo 11, comma 4-octies del D.Lgs n. 446/1997 dispone una deduzione, per le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone e imprese individuali, le banche ed altri enti finanziari, le imprese di assicurazione, le persone fisiche, le società semplici ed equiparate ed i produttori agricoli titolari di reddito agrario, pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le altre deduzioni spettanti ai sensi del medesimo articolo. Voucher per lavoratrici Viene disposta la proroga della disciplina dei voucher (o contributi) per le mamme lavoratrici. Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2012, infatti, 6

dipendenti ed autonome la madre lavoratrice può richiedere dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi, in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale, un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati accreditati. Le modalità di richiesta e di utilizzo di tale agevolazione saranno stabiliti con un apposito decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016. Fringe benefit In materia di fringe benefit, vengono previste alcune modifiche all articolo 51 TUIR, concernenti l estensione delle prestazioni di welfare aziendale concesse ai lavoratori per finalità socio-assistenziali che non concorrono alla formazione del reddito. In particolare, viene ora prevista la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente: dell utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per finalità di utilità sociale; delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore degli stessi familiari. Tra le erogazioni agevolate con finalità assistenziale sono ora inserite anche le somme e le prestazioni corrisposte alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi per l utilizzo dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. Solidarietà espansiva L istituto, recentemente riformato ad opera del D.Lgs. n. 148/2015 viene modificato al fine di favorire il collocamento a riposo dei lavoratori prossimi alla pensione. Come noto, infatti, i contratti di lavoro espansivi consentono al datore di lavoro di ridurre l orario di lavoro dei lavoratori a fronte 7

di un incremento del numero di lavoratori assunti e la contestuale erogazione da parte dell INPS di un indennità pari fino al 15% della retribuzione lorda. La Legge di Stabilità 2016 prevede che, nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell orario di lavoro con riduzione della retribuzione, nei casi in cui l INPS non riconosca la contribuzione figurativa, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa. Tale disposizione non si applica ai lavoratori che abbiano un età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi o abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia. Congedo obbligatorio padri lavoratori Viene prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori, introdotto dalla legge n. 92/2012. Viene previsto, in particolare, che per le nascite avvenute dal 01.01.2016 al 31.12.2016 il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, deve astenersi dal lavoro per 2 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Inoltre, il padre lavoratore può astenersi dal lavoro per ulteriori 2 giorni, anche contemporaneamente all astensione della madre, ma in questo caso l utilizzo delle ulteriori giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni, del congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale dell astensione post partum. Riduzione orario di lavoro e pensionamento Viene introdotta una forma di accompagnamento sperimentale al pensionamento che prevede la riduzione dell orario di lavoro per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano, entro il 31.12.2018, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. In questi casi spetta al lavoratore un beneficio, a carico dell INPS, pari alla somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione 8

lavorativa non effettuata. Hanno accesso al beneficio i lavoratori dipendenti del settore privato che: abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia; riducano l orario di lavoro d intesa con il datore di lavoro - di una misura compresa tra il 40% e il 60%, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per l accesso alla pensione. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Il beneficio è concesso previa domanda, nei limiti delle risorse stanziate (60 milioni di euro per l anno 2016, 120 milioni di euro per l anno 2017 e 60 milioni di euro per l anno 2018), previa autorizzazione della DTL. Ammortizzatori in deroga Per l anno 2016 gli ammortizzatori sociali in deroga sono rifinanziati con 250 milioni di euro. In merito alla durata, il trattamento di CIG in deroga può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2016, per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di un anno. Per l anno 2016, il trattamento non può essere concesso ai lavoratori che hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi. Modifiche in Per avere accesso all integrazione salariale non è richiesta l anzianità 9

materia di integrazione salariale di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione dell istanza di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (in generale, non più per il solo settore industriale). Continuano a rimanere escluse dalle norme sull integrazione ordinaria: IPOTESI ESCLUSE DALL APPLICAZIONE DELLA CIG 1 Le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento; 2 le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna; 3 le imprese esercenti pubblici servizi di traporto in concessione, per il solo personale dipendente iscritto al fondo pubblici servizi di trasporto; 4 le imprese dello spettacolo; 5 gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; 6 le imprese artigiane (con l esclusione dei settori edile, lapideo e affini); 7 le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; 8 le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello stato. Esonero contributivo autotrasportatori Viene prevista l introduzione per un periodo di tre anni, dell esonero dai contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore autotrasporto nella misura dell 80%. Detto esonero sarà condizionato ad un periodo minimo di svolgimento della prestazione da parte del conducente dipendente di almeno 100 giorni annui in servizi di trasporto internazionale. In aggiunta, la misura potrà essere riconosciuta solo per conducenti di mezzi equipaggiati con tachigrafo digitale. Proroga DIS COLL e abrogazione indennità collaboratori La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato l indennità a favore degli eventi di disoccupazione dei collaboratori anche per l anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2016, nel limite di 54 milioni di euro per l anno 2016 e di 24 milioni di euro per l anno 2017. 10

Il predetto limite di risorse stanziate può essere incrementato in misura pari alle risorse residue (accertate) destinate nell anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione riferiti al 2015 e non utilizzate. Vengono abrogati, invece, i commi 51, 52 e 53 dell art. 2, Legge n.92/2012 (Riforma Fornero). L abrogazione prevede la caducazione dell indennità prevista per i collaboratori coordinati e continuativi così come individuati dal D.Lgs n 276/2003. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 11