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C O M U N E d i A R T A T E R M E P r o v i n c i a d i U d i n e U f f i c i o Pol i z i a Municipal e APPROVATO con del i bera C.C. n. 51 del 05.06.2000 (ravvisata legittima dal Co.Re.Co. il 04.09.2000 ai n.ri 27995-31169 di prot. e 4610 di Reg.) M ODI FI CATO con del i bera C.C. n. 76 del 29.09.2000 (ravvisata legittima dal Co.Re.Co. il 20.11.2000 ai n.ri 6184 di prot. e 34108 di Reg. PUBBLICATO all albo pretorio per gg. 15 dal 30.11.2000 al 15.12.2000 P:\MV\REGOLAM\DISCIPLINA ORARI PUBBLICI ESERCIZI\REGOLAMENTO.DOC Referente: m.llo Maurizio Primus P:\regolamenti\per portale\disciplina ORARI PUBBLICI ESERCIZI\REGOLAMENTO.DOC Via Umberto 1, n. 1 (cap. 33022) C.F. 84001010309 -p.iva 00482920303 -c.c.p.14408330 -Tel. 0433.92037 -Fax. 0433.92004 e-mail:comune.arta.terme.@ agemont.it

2 I N D I C E Articolo 1 Ambito di applicazione pag. 3 Articolo 2 Competenze pag. 3 Articolo 3 Orario di attività pag. 4 Articolo 4 Chiusure obbligatorie pag. 5 Articolo 5 Deroghe alle chiusure obbligatorie pag. 5 Articolo 6 Orario di chiusura pag. 6 Articolo 7 Esposizione dell'orario e del turno di chiusura pag. 6 Articolo 8 Attività di intrattenimento e svago congiunta ad attività di somministrazione pag. 6 Articolo 9 Calendario della chiusura degli esercizi per ferie pag. 6 Articolo 10 Sanzioni pag. 7

3 ARTICOLO 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della L.R. 8/99 e nel rispetto della normativa vigente, la determinazione degli orari di apertura sul territorio comunale delle seguenti attività: a) Pubblici esercizi per la somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della L. 287/91; b) Pubblici esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della L. 287/91; c) Pubblici esercizi per la somministrazione di pasti e bevande effettuati congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della L. 287/91; d) Pubblici esercizi per la somministrazione di bevande, esclude quelle alcoliche di qualsiasi gradazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) della L. 287/91; e) Esercizi di intrattenimento e svago autorizzati ai sensi degli articoli 68, 69 e 110 del T.U.L.P.S. e successivo regolamento di esecuzione. 2. Non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento: a) Le attività di somministrazione al domicilio del consumatore; b) Le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla L.R. n. 17/1997, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati; c) Le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) Le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'interno; e) Le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni o imprese pubbliche; f) Le attività di somministrazione effettuate in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; g) Le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico; h) Le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche. ARTICOLO 2 (Competenze) 1. Il Sindaco, tramite ordinanza, (art. 28 - comma 3 - L.R. 8/99) provvede all'attuazione di quanto determinato dal presente Regolamento e all'adozione degli atti derogatori nei limiti delle determinazioni di cui al presente Regolamento.

4 2. Con la medesima ordinanza il Sindaco provvederà ad abrogare ogni altra disposizione sindacale in contrasto con il presente regolamento. ARTICOLO 3 (Orario di attività) 1. La determinazione degli orari dei pubblici esercizi di cui al precedente articolo 1, comma 1, viene attuata nel rispetto dei seguenti criteri generali : a) Per gli esercizi compresi tra quelli definiti al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e d), la fascia oraria di apertura é fissata dalle ore 05.00 (cinque) alle ore 03.00 (tre) del giorno successivo. Entro tali limiti ogni operatore ha facoltà di scegliere l'orario di apertura con un limite minimo giornaliero di 7 (sette) ore, anche non consecutive; b) Per gli esercizi compresi tra quelli definiti al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 08.00 (otto) alle ora 04.00 (quattro) del giorno successivo. Entro tali limiti ogni operatore ha facoltà di scegliere l'orario di apertura con un limite minimo di 5 (cinque) ore giornaliere e massimo di 12 (dodici) ore giornaliere, anche non consecutive che deve comunque comprendere anche quello di intrattenimento e svago, fermo restando il divieto di diversificare l'orario delle due attività; c) Per gli esercizi compresi tra quelli definiti al precedente articolo 1, comma 1, lettera e), le fasce orarie di apertura sono fissate secondo i seguenti criteri generali: I) sale da gioco, sala da biliardo, giochi leciti, stabilimenti di bagni e simili; II) attività ginnico-sportive e simili (palestre, autodromo, pattinaggio, skate-board, tavole e apparecchi similari); III) sale da ballo, piano-bar, caffè concerto, spettacoli di arte varia, spettacoli misti e simili; IV) sale per rappresentazioni teatrali, cinematografiche, di varietà, sale pubbliche di audizione sale televisive e simili; Fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 04.00. (Fatti salvi provvedimenti diversi) 2. Nell'ambito delle fasce orarie determinate al precedente comma 1, lettera c) è consentito all'esercente scegliere il proprio orario di apertura con il solo limite minimo di 5 (cinque) ore giornaliere. 3. Nel periodo dal 01 luglio - 30 agosto, e dal 01 dicembre al 10 gennaio, l esercente dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e d) - della L. 287/91 ha facoltà di anticipare l'apertura e posticipare la chiusura, fino ad un massimo di un'ora; prorogando la chiusura fino a 2 ore nelle festività Natalizie e di Capodanno (art. 34 - l.r. 9/99).

5 ARTICOLO 4 (Chiusure obbligatorie) 1. E' obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, scelta a facoltà dell esercente. 2. Ai titolari dei pubblici esercizi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), b) e d) è data facoltà di effettuare un'ulteriore chiusura, in aggiunta al turno di riposo, nel corso della settimana fino ad un massimo di 1 (una) giornata, a sua scelta. Tale chiusura deve essere comunicata al Comune, almeno 10 giorni prima, secondo le modalità previste dal presente Regolamento ed indicata sul cartello dell'orario, secondo le modalità stabilite dalla Legge. 3. In accordo con le rappresentanze locali degli organismi di cui al comma 1, art. 28 della L.R. 8/99, il Sindaco promuove le opportune iniziative affinchè la chiusura obbligatoria e/o facoltativa degli esercizi avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori; analoghe iniziative sono promosse in relazione alle chiusure per ferie.- ARTICOLO 5 (Deroghe alle chiusure obbligatorie) 1. Il Sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori e degli enti turistici, può emanare ordinanza di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a 210 (duecentodieci) giornate. (art. 28 - comma 3 - L.R. 8/99) 2. E' disposta la deroga all'obbligo di chiusura settimanale nelle seguenti circostanze a) in tutte le festività infrasettimanali; b) nella ricorrenza della festa patronale locale; c) nel periodo, dal 1 dicembre, al 10 gennaio dell anno successivo; d) il mercoledì delle Ceneri; e) nell'ultima settimana intera di Carnevale, e ultima giornata di Carnevale; f) nella settimana antecedente la Pasqua. 3. Per un numero massimo annuo di 4 domeniche e/o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali, con ordinanza sindacale, previo assenso degli Organismi di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge Regionale 8/99 può essere disposta per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale per gli esercizi il cui turno ricada nelle suddette giornate festive.

6 4. Ulteriori deroghe alla disciplina sugli orari di apertura contenuta nel presente Regolamento, limitatamente agli esercizi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere c) ed e), possono essere concesse per giustificati e comprovati motivi, previa presentazione al Comune di apposita domanda redatta nelle forme di legge. ARTICOLO 6 (Orario di chiusura) 1) Ogni esercente deve comunicare preventivamnente al Comune l orario prescelto, che diviene esecutivo sette giorni dopo la comunicazione. 2) L orario comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l esercente, che potrà comunque, a seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell orario massimo consentito e lo sgombero, di cui all art. 186 del regio decreto 06 maggio 1940, n. 635, deve avvenire entro tre ore dalla chiusura.- ARTICOLO 7 (Esposizione dell'orario e del turno di chiusura) 1. E' fatto obbligo ad ogni esercente di rendere noto con cartelli od altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile sulla porta di accesso del locale, l'orario adottato, la giornata di chiusura obbligatoria più eventuali ulteriori chiusure secondo quanto previsto al precedente articolo 4, commi 2 e 3. ARTICOLO 8 (Attività di intrattenimento e svago congiunta ad attività di somministrazione) Per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene affettuata congiuntamente all attività di svago ed intrattenimento, l orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l attività di svago ed intrattenimento ARTICOLO 9 (Calendario della chiusura degli esercizi per ferie) 1. Il Comune promuove, in accordo con le rappresentanze locali delle associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori;

7 analoghe iniziative sono promosse in relazione alla chiusura obbligatoria settimanale. ARTICOLO 10 (Sanzioni) 1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento e nell'ordinanza sindacale di esecuzione, si applica l'articolo 37, commi 7, 9, 10 e 11, della L.R. 19 aprile 1999, n.8. 2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non specificatamente sanzionate da una norma di legge o regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa da L. 100.000 (Euro 51,00) - a L.1.000.000, (Euro 516,46) - ai sensi dell'articolo 106 del R.D. 03.03.1934, n. 383, "T.U.L.P.C.".-