COLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP



Documenti analoghi
ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA

I DIRITTI A TUTELA DELLA DISABILITÀ

SPECIALE PENSIONI: HANDICAP, DONAZIONE SANGUE

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/ AGGIORNAMENTO.

Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92

LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

Al Direttore Generale Università di Siena SEDE

COLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP

ANFFAS Brescia Onlus SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE SAI?

Tra famiglia e lavoro

Permessi per l assistenza alle persone con disabilità

REGOLAMENTO AZIENDALE SULL UTILIZZO DEI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALLA LEGGE , N.104 E S.M.I.

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE 2 ORE DI RIPOSO GIORNALIERO RETRIBUITO

Soggetti interessati alla L. 104 /1992

CITTÀ di AVIGLIANA. Provincia di TORINO. DETERMINAZIONE N. 42 del 15/02/2013. Proposta n. 42

La Legge 104/92. Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate

LE PRECEDENZE PER L HANDICAP

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

Il/la sottoscritto/a. nato/a il a ( Prov. ) residente a ( Prov. ) in Via/Piazza n, in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di,

Circolare n...tsi.h Roma, 4. ~-M

dipartimento risorse umane e organizzazione

Ministero dell Economia e delle Finanze

CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DELLA DURATA DI DUE ANNI PER ASSISTERE I FIGLI CON HANDICAP GRAVE.

INVALIDITA, HANDICAP, DISABILITA PROVVIDENZE AI SENSI DELLA LEGGE n. 104/1992

I vostri diritti. Assemblea AIPI Bologna 10 APRILE 2016

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di Comparto CIRCOLARE N. 11

Curato da Enzo Toma RSU - DENSO Maggio 2002

RICHIESTA DI PERMESSI L.104/92 art. 33 comma 3 ASSISTENZA PARENTI

MOBILITA PER L A.S. 2016/2017 IPOTESI DI CCNI 10 febbraio 2016 LE PRECEDENZE PER L HANDICAP

VIALE MATTEOTTI, SCARPERIA (FI) - TEL FAX

Il PATRONATO INCA CGIL RINGRAZIA E SALUTA I PARTECIPANTI

ASSEGNI FAMILIARI

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE Servizio Ordinamento e Contenzioso Divisione 1^ N. 333-A/9806.G.3.2 Roma, CIRCOLARE

POLICLINICO TOR VERGATA

Modifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione. dicembre 2014, n. 183

Al Direttore Amministrativo Università degli Studi di Siena SEDE

PERMESSI PER L'ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119

Ufficio Gestione Risorse Umane Stato Giuridico del personale dipendente Via S.Anna II tr. N.18 Reggio Calabria

OGGETTO: Legge 104/1992 art. 33 comma 3 (assistenza al parente con disabilità grave)

Dipartimento I Risorse Umane e Qualità dei Servizi. Roma, 9 settembre Rif. int. n.466/u

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

200 PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE 104/92 E CONGEDO RETRIBUITO EX ART.42, 5 COMMA, DECR.LEG.VO N.151/01.

ISTANZA PER USUFRUIRE DEI BENEFICI PER ASSISTENZA AI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVITà

Assistenza ai disabili di Laura Marino Content manager di

Indice. Presentazione Una guida per tutelare i più deboli, di Domenico Pantaleo 7. Premessa Quadro normativo 9

LE PRECEDENZE PER L HANDICAP

ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"

IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE

Ultime notizie nel campo dell Invalidità civile e della legge 104/92

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell art.

DOMANDA PERMESSI ART. 33 LEGGE 104/92

DOMANDA DI PERMESSI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE DISABILE (LEGGE104/1992 ART.33 COMMA 3)

DOMANDA PERMESSI ART. 33 LEGGE 104/02

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007

Circolare n.14/2015 prot del 14/12/15 Ai Direttori delle Strutture di ricerca. e, p.c. Alle OO.SS.

MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992

Maternità e conciliazione dei tempi di vita e lavoro:

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

1) T. U. sulla maternità e paternità: permessi ex lege 104/92 e congedo straordinario per figli handicappati.

Circolare N. 126 del 17 Settembre 2015

MODELLI DI DOMANDA PER FRUIRE DELLE ASSENZE

Ministero dell Interno

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

2) Persone ricoverate a tempo pieno e che si trovano in stato vegetativo o con prognosi infausta a breve termine;

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

DOMANDA DI ACCESSO AL TELELAVORO

Aspettativa (aggiornamento ottobre 09) Edizione ottobre 09. Pagina 1

Regolamento emittenti

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

AREA TEMATICA FERIE - PERMESSI - ASSENZE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. Nr. GENERALE 43 SETTORE Settore Affari Generali e Innovazione NR. SETTORIALE 12 DEL 27/01/2015

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.

Assenze per assistenza portatori di handicap

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III

ISTITUTO Roma, 08/04/2008 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n Matera (MT)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROTE ZIONE CIVILE 28 agosto 2014, n. 85

A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE AUSL VITERBO. e, p.c. Al Direttore Amministrativo AUSL Viterbo Sede

N /2016 protocollo

1. ATTI : o non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati del minore con handicap.

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437. (Pubblicato sulla GU n. 277 del )

GUIDA AI CONGEDI PARENTALI PER I GENITORI, ANCHE ADOTTIVI DI MINORI CON HANDICAP. Definizione introduttiva

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

Ufficio Gestione Risorse Umane Stato Giuridico del personale dipendente Via S.Anna trav.ii n.18 Reggio Calabria

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Cognome Nome Nato a il Residente a. Recapito telefonico dipendente a tempo indeterminato/determinato in qualità di

Comune di Montemurlo

OGGETTO CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE UN DISABILE

Transcript:

Prot. n. 3_229_PUBBLICO_IMPIEGO Roma, 9 marzo 2010 Info Pubblico Impiego n. 23 COLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP È stato approvato dopo un iter durato circa due anni- il collegato lavoro alla manovra triennale presentata nel 2008, il quale introduce significative novità in alcuni ambiti della Pubblica Amministrazione. La normativa, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, prevede all art. 24 una serie di modifiche riguardo alla possibilità di fruire di permessi per assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, modificando in parte l art. 33 della Legge n. 104-92 e l art. 42 del Decreto Legislativo n. 151-01 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. Nello specifico la nuova normativa, che si allega, prevede una stretta sulla possibilità di fruire di detti permessi. Le nuove regole restringono il campo dei soggetti ai quali si può prestare assistenza usufruendo di permessi, limitandolo a parenti o affini entro il secondo grado (nonni, nipoti, fratelli, sorelle e cognati), mentre in precedenza vi era la possibilità di fruire di permessi per assistere parenti o affini entro il terzo grado di parentela (zii, nipoti da parte di fratelli, coniugi di zii). Nuova normativa Vecchia normativa Collegato Lavoro, - art. 24, comma 1, a) L. 104-92, art. 33 comma 3 «3. A condizione che la persona 3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una assiste persona con handicap in situazione di persona con handicap in situazione di gravità parente o gravita`, coniuge, parente o affine entro il secondo affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre grado, ovvero entro il terzo grado qualora i giorni di permesso mensile coperti da contribuzione genitori o il coniuge della persona con handicap in figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a situazione di gravita` abbiano compiuto i condizione che la persona con handicap in situazione di sessantacinque anni di eta` oppure siano anche essi gravità non sia ricoverata a tempo pieno. affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo` essere riconosciuto a piu` di un lavoratore dipendente per l assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita`. Per l assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita`, il diritto e` riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»; 00186 Roma - Via del Corea, 13 - Tel. 06/3233363-06/36000316 Fax 06/3226052 e-mail: ugl.statali@libero.it - paola.saraceni@uglstatali.it - 347/0662930 sito web: www.uglstatali.it

Collegato Lavoro, - art. 24, comma 1, b) L. 104-92, art. 33 comma 5 Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. È introdotto un comma 7 bis all art. 33 della L. 104-92. «7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l accertamento della responsabilita` disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l INPS accerti l insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Collegato Lavoro, - art. 24, comma 2, a) Decreto legislativo n. 151-01, art. 42, comma 2 Successivamente al compimento del terzo Successivamente al compimento del terzo anno di vita del anno di eta` del bambino con handicap in bambino con handicap in situazione di gravità, la situazione di gravita`, il diritto a fruire dei lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all articolo 33, comma 3, permessi di cui all articolo 33, comma 3, della della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive fruibili anche in maniera continuativa nell ambito del modificazioni, e` riconosciuto ad entrambi i mese. genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell ambito del mese»; Collegato Lavoro, - art. 24, comma 2, b) Decreto legislativo n. 151-01, art. 42, comma 3 b) il comma 3 e` abrogato. Successivamente al raggiungimento della maggior età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. Collegato Lavoro, - art. 24, comma 3 Legge 53-2000, Art. 20, comma 1 Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente. - 2 -

COLLEGATO LAVORO : ATTO SENATO 1167-B APPROVATO E NON ANCORA PUBBLICATO Art. 24. (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l assistenza a portatori di handicap in situazione di gravita`) 1. All articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto e` riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»; b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»; c) e` aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l INPS accerti l insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 2. All articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio - 3 -

1992, n. 104, e successive modificazioni, e` riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell ambito del mese»; b) il comma 3 e` abrogato. 3. All articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonchè» fino a: «non convivente» sono soppresse. 4. Le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica: a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest ultima, l eventuale rapporto di dipendenza da un amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell assistito; c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell età maggiore o minore di tre anni del figlio; e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell anno precedente e per ciascun mese. 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 6. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e` autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non puo` comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e - 4 -

sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo - contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonchè nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall ottavo comma dell articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l indirizzo, rispettivamente all Ente nazionale per la protezione e l assistenza dei sordi, all Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili. Il Coordinatore Nazionale Paola Saraceni (347/0662930) ISCRIVITI E CANDIDATI NELLE LISTE UGL RSU 2010 PER DETERMINARE LA NUOVA RAPPRESENTATIVITA I PUBBLICI DIPENDENTI NON SONO UN COSTO, MA UNA RISORSA PER RILANCIARE IL NOSTRO SISTEMA PAESE, PER L UGL E NECESSARIO VALORIZZARE LE PROFESSIONALITA DEI DIPENDENTI E RICONOSCERE LA CENTRALITA DEI SERVIZI, PER UNA MAGGIORE COESIONE SOCIALE - 5 -