LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO IMU



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Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Il Decreto Imu Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.l. 102/2013, a decorrere dal 31.8.2013 sono entrate in vigore alcune disposizioni importanti in materia di Imu, prima fra tutte l'abolizione della prima rata dell'imu per le abitazioni principali, terreni agricoli, fabbricati rurali. Oltre all'imu il D.l. 102/2013 contiene specifiche disposizioni in materia di: cedolare secca, prevedendo l'abbattimento dell'aliquota dal 19 al 15% già dal 2013; Tares, che potrà essere commisurata a discrezione dei Comuni, e già a partire dal 2013, secondo il principio di "chi inquina paga". Altrettanto importante, ma a svantaggio del contribuente, è il ritocco del limite massimo di detraibilità ai fini IRPEF delle polizze vita/infortuni. Il limite di spesa si dimezza già a partire dal 2013, e si riduce ulteriormente a 230 Euro a partire dal 2014. LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO IMU PRIMA RATA IMU CANCELLATA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 1 D.l. 102/2013) Considerato che la riforma sulla disciplina della fiscalità immobiliare - che avrebbe dovuto essere introdotta entro il 31.8.2013 - non è stata attuata nei termini previsti, e che in assenza di un intervento si sarebbe dovuti procedere al pagamento dell'imu entro il 16 settembre, con il decreto legge 102/2013 il governo ha deciso di abolire il pagamento della prima rata dell'imu per: abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77; terreni agricoli e fabbricati rurali. Nessuna disposizione invece per il saldo Imu, che per ora resta fermo al 16 dicembre 2013, almeno finché non saranno trovate le coperture finanziarie. Pag. 1

ABROGATA L'IMU SUI FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA (art. 2 comma 1, comma 2 lett. a) D.l. 102/2013) I fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice, secondo la normativa originaria (art. 13 comma 9-bis del D.l. 201/2011) erano assoggettati all'imu, ma i Comuni avevano la possibilità di abbassare l'aliquota di base fino allo 0,38%, fintanto che gli stessi conservassero quella destinazione e non fossero locati, e in ogni caso per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori. Ora, invece, a seguito del D.l. 102/2013 l'imu non è più dovuta: per il 2013 limitatamente alla seconda rata; dal 2014 completamente. EQUIPARAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 2 comma lett. b, e comma 4 del D.l. 102/2013) Il D.l. 102/2013 equipara all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, estendendo così ad esse i benefici previsti per tali immobili (aliquota agevolata, detrazione, ecc.). Dal 2014 sono equiparati all'abitazione principale anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 22.04.2008. Inoltre estende la detrazione di 200 Euro prevista per l'abitazione principale agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). ESENTI IMU GLI IMMOBILI UTILIZZATI PER LA RICERCA A decorrere dal 2014 sono esenti dall'imu anche gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di ricerca scientifica. (art. 2 comma 3 del D.l. 102/2013) AGEVOLAZIONI PER LE FORZE ARMATE (art. 2 comma 5 del D.l. 102/2013) Il D.l. 102/2013 elimina i requisiti di dimora e di residenza anagrafica, richiesti per poter usufruire delle agevolazioni Imu per l'abitazione principale, per il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia residente per motivi d'ufficio nel luogo ove presta il servizio e non in quello di proprietà. Tali soggetti, quindi, potranno beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale sull'unico immobile posseduto, purché non concesso in locazione, a prescindere dal requisito della dimora e della residenza anagrafica. RIDUZIONE ALIQUOTA CEDOLARE SECCA (art. 4 del D.l. 102/2013) Il D.l. 102/2013 riduce dal 19% al 15% l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta dai locatori che hanno optato per il regime della cedolare secca sugli affitti in dipendenza di contratti a "canone concordato". La modifica è operativa con efficacia retroattiva già per il periodo d'imposta 2013. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA Con il D.l. 102/2013 ai Comuni viene concessa la possibilità per il 2013 di applicare la componente della tariffa Tares, diretta alla copertura dei Pag. 2

TARES (art. 5 del D.l. 102/2013) costi relativi al servizio dei rifiuti, nel rispetto del principio chi inquina paga : commisurando la tariffa in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti; determinando la tariffa per ogni categoria/sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; commisurando la tariffa tenendo conto anche dei criteri previsti dal DPR n. 158/1999; prevedendo riduzioni/esenzioni anche al sussistere di fattispecie diverse da quelle contenute nel DL n. 201/2011, in base al quale dette agevolazioni possono essere riconosciute. Il Comune invierà ai contribuenti il modello di pagamento dell ultima rata della Tares tenendo conto dei nuovi criteri di individuazione della tariffa. RIDUZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF SUI PREMI ASSICURATIVI (art. 12 del D.l. 102/2013) È di segno opposto rispetto alle misure del d.l. 102/2013 finora elencate l'intervento sulla detraibilità dei premi assicurativi in sede di dichiarazione. Il tetto massimo di spesa detraibile per le polizze Vita e infortuni passa dagli attuali 1.291,14 Euro a 630 Euro per il 2013, e scende ulteriormente a 230 per il periodo d'imposta 2014. LIMITE DI SPESA DETRAIBILE PER I PREMI ASSICURATIVI ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 E SUCCESSIVI 1.291,14 630,00 230,00 245,32 Euro di detrazione 119,7 Euro di detrazione 43,7 Euro di detrazione Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Pag. 3

INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Errori nei versamenti delle imposte Con la circolare 27/E del 2.8.2013, l'agenzia delle Entrate ha risolto le problematiche applicative connesse agli errati versamenti delle imposte da parte dei contribuenti. In particolare si riferisce alle seguenti fattispecie: omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% dovuta sui pagamenti delle imposte sui redditi e dell Irap effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria; errato versamento di imposte, sanzioni, in sede di ravvedimento operoso; errori marginali nel versamento delle somme dovute per la definizione degli avvisi d accertamento. I CHIARIMENTI PRO CONTRIBUENTE CON LA CIRCOLARE 27/E/2013 OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% I versamenti a saldo e di primo acconto delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap (quindi Irpef, Ires ed Irap), devono essere di norma effettuati entro il giorno 16 del 6 mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, che per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare significa entro il 16 giugno. A stabilirlo è l'art. 17 commi 1 e 3 del D.p.R. 435/2001. Il comma 2 del citato articolo prevede la possibilità di versare tali imposte oltre il 16 giugno, ma non più tardi del 30 giorno successivo, versando la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo del 0,40%, unitamente all'imposta, senza distinzione di codice tributo. Questo significa, ad esempio, che se la scadenza per il versamento è il 16 giugno, c'è la possibilità di pagare le imposte senza sanzioni entro il 16 luglio (30 giorni dopo), maggiorando gli importi dello 0,40%. All'Agenzia delle entrate sono arrivate richieste di chiarimento sul versamento della maggiorazione dello 0,40%, in particolare se l'omesso o carente pagamento della maggiorazione, entro il 30 giorno successivo alla scadenza originaria, comporti il tardivo versamento dell'intero ammontare dovuto, o se invece costituisca solo un insufficiente versamento. Con la Circolare 27/E del 2.8.2013 l'agenzia chiarisce che l'omesso o carente versamento della maggiorazione, entro i 30 giorni successivi alla scadenza originaria, non comporta il tardivo versamento dell'intero ammontare dovuto, ma costituisce solo un omesso versamento parziale. Pertanto al contribuente sarà applicata la sanzione del 30% solo sulla differenza tra quanto versato entro i 30 giorni, e quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dal fatto che il soggetto: abbia versato correttamente l'imposta e non abbia invece pagato la maggiorazione; Pag. 4

oppure non abbia versato correttamente né l'imposta né la maggiorazione, in quanto non potendosi distinguere i due importi (imposta e maggiorazione), il versamento s'intende complessivamente insufficiente. EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO IN PRESENZA DI VERSAMENTI CARENTI CARENTI VERSAMENTI DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO Il contribuente, anziché attendere l'irrogazione della sanzione, può decidere di ravvedersi. In tal caso dovrà versare: quanto dovuto a titolo di tributo, maggiorato dello 0,40%; gli interessi moratori; la sanzione ridotta pari a: ü 3% se il versamento avviene entro 30 giorni dal termine lungo; ü 3,75% se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione Il giorno dal quale far decorrere il termine di ravvedimento è quello che si è effettuato il pagamento, 16 giugno o 16 luglio. Se si è omesso completamente il versamento, si considererà la scadenza originale del 16 giugno. Come già chiarito con la Risoluzione 67/E del 23.06.2011, se in sede di ravvedimento si versa l'importo dovuto in misura insufficiente, ma con sanzioni e interessi commisurati alla frazione di imposta pagata, il ravvedimento (c.d. parziale) si considera perfezionato limitatamente all'importo versato. Anche nel caso in cui sanzioni ed interessi non siano commisurati alla frazione di importo versato, il ravvedimento si considererà perfezionato, limitatamente però alla quota d'importo proporzionata a quanto complessivamente corrisposto. Quest'ultima precisazione è stata effettuata dall'agenzia delle entrate nella circolare 27/E del 2.8.2013. Poiché le nuove interpretazioni fornite in tema di ravvedimento, non sono ancora in linea con il software che l'agenzia utilizza in sede di controllo automatizzato dei versamenti (dai quali scaturiscono gli avvisi bonari), l Agenzia delle Entrate chiarisce che: in attesa degli adeguamenti necessari gli uffici applicheranno i nuovi criteri agli esiti scaturenti dai controlli automatizzati; l Ufficio provvederà, ove necessario, a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata secondo le indicazioni sopra fornite ; l Ufficio è tenuto ad abbandonare il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base di un interpretazione diversa da quella fornita con la Circolare 27/E del 2.8.2013; non è ammessa la restituzione di quanto già pagato sulla base di sanzioni irrogate con provvedimento definitivo. Nella Circolare 27/E del 2.8.2013 l'agenzia risponde anche alle richieste di chiarimento nei casi in cui il contribuente voglia avvalersi dell'istituto di: acquiescenza all avviso di accertamento (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) che Pag. 5

prevede il versamento delle somme dovute entro il termine di presentazione del ricorso; definizione agevolata delle sole sanzioni (art. 17, D. Lgs. n. 472/97), che prevede il pagamento delle sanzioni entro il termine di presentazione del ricorso; ma incorra in un errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute. Secondo l'agenzia l'acquiescenza e la definizione agevolata delle sole sanzioni si intendono comunque perfezionate, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell accertamento. A tal fine è necessario che l ammontare non versato per errore sia integrato. Nel caso di carenti versamenti in sede di versamento di somme dovute per l accertamento con adesione, la Circolare richiama quanto affermato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2001, n. 65/E, nella quale era stato chiarito che, in presenza di anomalie di lieve entità, l Ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell atto sottoscritto. Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Pag. 6

SAPERE PER FARE MODELLO 730/2013 ENTRO IL 30 SETTEMBRE SE SI E' A CREDITO E SENZA SOSTITUTO INTRODUZIONE I contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati privi di un sostituto d'imposta in quanto hanno perso un lavoro e dalla cui dichiarazione per il periodo d'imposta 2012 emerge un credito, possono presentare il modello 730/2013 (anziché l'unico PF) dal 2 al 30 settembre 2013 ad un CAF o ad un professionista abilitato. In tal modo, il rimborso dell'eccedenza d'imposta avverrà direttamente da parte dell'amministrazione finanziaria. La novità è contenuta nel Decreto del fare di recente convertito in legge e, dal 2014, si applicherà a regime anche per i contribuenti dalla cui dichiarazione emerga un debito d'imposta. Il 22 agosto scorso l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento attuativo e la Circolare n. 28/E/2013 con i chiarimenti. Nel caso di specie, il modello è definito dallo stesso Provvedimento, per semplicità, modello "730-situazioni particolari", anche se è bene precisare che il modello da utilizzarsi è quello ordinario approvato con provvedimento del 15.01.2013. INDICE DELLE DOMANDE 1. Un lavoratore dipendente che ha perso il posto di lavoro senza trovare un nuovo impiego può presentare il modello 730? 2. Se si è privi di sostituto d'imposta, è possibile presentare già da quest'anno (per il periodo d'imposta 2012) il modello 730, anziché il modello Unico PF? 3. Chi sono i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilato che possono fruire della facoltà di presentare il modello 730 anche se privi di sostituto d'imposta? 4. A chi va presentato il modello "730-situazioni particolari"? 5. Ci sono regole particolari per la compilazione del modello 730-situazioni particolari? 6. Il modello 730-situazioni particolari può essere presentato anche come 730 integrativo? 7. Il modello 730-situazioni particolari può essere presentato anche in caso di dichiarazione congiunta? Pag. 7

8. Quali sono i possibili motivi di scarto del modello 730-situazioni particolari? 9. Come avviene l'erogazione dei rimborsi a seguito di presentazione del modello 730- situazioni particolari? Pag. 8

DOMANDE E RISPOSTE D.1 UN LAVORATORE DIPENDENTE CHE HA PERSO IL POSTO DI LAVORO SENZA TROVARE UN NUOVO IMPIEGO PUÒ PRESENTARE IL MODELLO 730? R.1 Finora, il lavoratore dipendente che si trovava privo di sostituto d'imposta in grado di effettuare il conguaglio, non poteva presentare il modello 730, ma doveva presentare il modello UNICO PF. Quest'ultimo modello, però, a differenza del modello 730, non consente di ottenere subito il rimborso di un eventuale credito d'imposta, ma consente solo di: riportare il credito d'imposta alla prossima dichiarazione; oppure, richiedere nel quadro RX il rimborso all'amministrazione finanziaria, che tuttavia lo eroga con la dovuta tempistica. Ora, l'art. 51-bis del D.L. n. 69/2013 convertito in legge, ha introdotto, a decorrere dal 2014 (con riferimento al periodo d'imposta 2013), la possibilità, per i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati che non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio, di adempiere comunque agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 e la scheda per la scelta della destinazione del 5 e dell'8 per mille ad un CAFdipendenti o ad un professionista abilitato. In tal modo: se dal modello dichiarativo emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle entrate, ovvero, entro il 10 giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; se dal modello dichiarativo emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. D.2 SE SI È PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA, È POSSIBILE PRESENTARE GIÀ DA QUEST'ANNO (PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012) IL MODELLO 730, ANZICHÉ IL MODELLO UNICO PF? R.2 Sì, ma solo se l'esito contabile della dichiarazione dà un credito d'imposta. Il comma 4 dell'art. 51-bis del Decreto del fare, infatti, anticipa già al 2013 (con riferimento al periodo dichiarativo 2012) la possibilità, per i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato privi di sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio, di presentare il modello 730/2013, però solo a condizione che dal modello dichiarativo emerga un credito. In tal caso, i contribuenti interessati possono presentare il modello 730/2013 in via eccezionale dal 2 al 30 settembre 2013. Pag. 9

TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA Possibilità di presentare il modello 730 (in luogo del modello UNICO PF) Dal 2014, a regime Per il 2013, in via eccezionale Sia se l'esito contabile finale è Solo se l'esito contabile finale è a credito, sia se è a debito a credito (in tal caso, presentazione modello dal 2 al 30 settembre 2013) D.3 CHI SONO I SOGGETTI TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO CHE POSSONO FRUIRE DELLA FACOLTÀ DI PRESENTARE IL MODELLO 730 ANCHE SE PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA? R.3 I soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilato che possono fruire della facoltà di presentare il modello 730/2013 anche se privi di sostituto d'imposta sono coloro dalla cui dichiarazione emerga un credito e che hanno almeno un reddito che possa essere indicato nei righi da C1 a C3 e da C6 a C8 del modello 730: D.4 A CHI VA PRESENTATO IL MODELLO "730-SITUAZIONI PARTICOLARI"? R.4 Il modello 730/2013, unitamente alla scheda relativa alla scelta per la destinazione del 5 e dell'8 per mille (modello 730-1/2013), deve essere presentato a: un Centro di assistenza fiscale dipendenti; un iscritto nell albo dei consulenti del lavoro oppure in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili abilitati allo svolgimento dell attività di assistenza fiscale. A tal fine, il modello da utilizzare è quello approvato con Provvedimento delle Entrate del 15 gennaio 2013, a cui sono state appositamente apportate alcune piccole modifiche dal provvedimento attuativo del 22 agosto. Una volta ricevuto il "modello 730/2013 - situazioni particolari", il CAF o il professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale deve: Pag. 10

consegnare al contribuente, entro l'11 ottobre 2013, copia della dichiarazione dei redditi elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3/2013); trasmettere in via telematica all Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte, unitamente al risultato finale (che, ribadiamo, deve essere a credito), dal 2 ottobre al 25 ottobre 2013. LA TEMPISTICA Consegna 730/2013 a credito per "situazioni particolari" codice "1" da Dal 2 al 30 settembre 2013 parte del contribuente al CAF o professionista Consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del prospetto Entro l'11 ottobre 2013 di liquidazione da parte del CAF o del professionista Trasmissione delle dichiarazioni elaborate all'agenzia delle Entrate da Dal 2 al 25 ottobre 2013 parte del CAF o del professionista D.5 CI SONO REGOLE PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730-SITUAZIONI PARTICOLARI? R.5 La compilazione del modello 730-situazioni particolari segue le ordinarie regole previste dalle istruzioni al modello 730, tenendo tuttavia presente i seguenti accorgimenti. All'interno del Frontespizio del modello 730/2013, deve essere compilata la casella "Situazioni particolari" indicando il codice "1". X 1 Inoltre, nella sezione dedicata ai dati del sostituto d imposta, deve essere indicata la sequenza numerica 20137302013 (in luogo del codice fiscale). Vanno poi riportati i seguenti dati: Campo Denominazione Comune Provincia Codice comune Indirizzo Descrizione Decreto legge n. 69/2013 - Agenzia delle entrate Roma RM (presente solo nel tracciato telematico) Via Cristoforo Colombo CAP 00145 Pag. 11

D.L. n. 69/2013 - Agenzia delle Entrate 20137302013 ROMA RM VIA CRISTOFORO COLOMBO 00145 La dichiarazione, inoltre, deve avere un esito contabile finale a credito. A tal fine, il provvedimento stabilisce che si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto (Irpef e cedolare secca), per agevolare il contribuente considerando che il periodo in cui si svolge l assistenza fiscale coincide con quello di effettuazione del secondo o unico acconto dell Irpef e della cedolare secca. Il contribuente non dovrà, quindi, preoccuparsi degli acconti di novembre, in quanto gli importi della seconda o unica rata Irpef e/o della cedolare secca saranno scomputati direttamente in sede di determinazione del credito spettante (al riguardo, si precisa che la misura dell'acconto IRPEF per il 2013 è stata innalzata dal 99% al 100% ad opera dell art. 11, comma 18, del D.L. n. 76/2013, ma sarà cura dell'intermediario provvedere al calcolo). In particolare, il rimborso spetterà e quindi il 730/2013 - situazioni particolari potrà essere presentato, solo se: (rigo 152, mod. 730-3 - rigo 151, col. 2, mod. 730-3) 0 Considerato che l esito contabile sopra individuato differisce rispetto al saldo contabile ordinario, in quanto per la sua determinazione si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto, se è compilato il quadro I (IMU) non può essere barrata la casella di colonna 1 del rigo I1 (che comporta l utilizzo in compensazione ai fini IMU di un credito pari all intero saldo contabile ), ma deve essere indicato nella colonna 2 l importo del credito da utilizzare in compensazione per il pagamento dell IMU. Pag. 12

Come precisa la Circolare n. 28/E/2013, inoltre, il contribuente che intende presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari deve indicare, al CAF o al professionista che lo assiste, se ha già utilizzato, in tutto o in parte, il credito derivante dalla dichiarazione per il pagamento di imposte diverse da quelle liquidate con la dichiarazione 730-Situazioni particolari, quali ad esempio, l IMU, la TARES, ecc., mediante la delega di versamento F24. In tal modo, si evita l erogazione di rimborsi non dovuti, che sarebbero successivamente recuperati dall Amministrazione finanziaria con l applicazione di sanzioni e interessi. In caso affermativo, l importo utilizzato in compensazione deve essere indicato nel quadro IMU, unitamente all importo che il contribuente intende utilizzare in compensazione per l'eventuale pagamento dell IMU. D.6 IL MODELLO 730-SITUAZIONI PARTICOLARI PUÒ ESSERE PRESENTATO ANCHE COME 730 INTEGRATIVO? R.6 No. La dichiarazione 730/2013 "situazioni particolari" non può essere presentata per integrare una precedente dichiarazione validamente presentata, per cui non è possibile barrare la casella "730 integrativo". Per la stessa ragione, successivamente alla presentazione del "modello 730 situazioni particolari" non è possibile presentare un modello 730 integrativo. Come chiarito dalla Circolare n. 28/E/2013, se il contribuente ha già presentato la propria dichiarazione dei redditi (modello UNICO PF), prima di presentare il "730-Situazioni particolari", è opportuno annullare la precedente dichiarazione, laddove possibile (tale operazione può essere effettuata soltanto dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione, sia esso il professionista, il CAF o il contribuente stesso, con le modalità descritte nella specifica sezione dei Servizi telematici del sito internet dell Agenzia delle entrate). D.7 IL MODELLO 730-SITUAZIONI PARTICOLARI PUÒ ESSERE PRESENTATO ANCHE IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA? R.7 Sì. In tal caso, per il secondo dichiarante non rileva che venga indicato almeno un reddito nei righi da C1 a C3 e da C6 a C8. D.8 QUALI SONO I POSSIBILI MOTIVI DI SCARTO DEL MODELLO 730-SITUAZIONI PARTICOLARI? R.8 Come precisato nell'allegato 1 del provvedimento 22.08.20133, costituisce motivo di scarto della dichiarazione "mod. 730 situazioni particolari" il mancato rispetto anche di uno solo dei seguenti criteri: Pag. 13

valorizzazione della casella Situazioni particolari con il codice 1 indicazione della sequenza numerica 20137302013 nel campo riservato al codice fiscale del sostituto d imposta che effettua il conguaglio casella 730 integrativo non valorizzata (rigo 152 mod. 730-3 - rigo 151 col. 2 mod. 730-3) maggiore o uguale a zero casella di colonna 1 del rigo I1 del quadro IMU non valorizzata presenza dei dati relativi al modello 730-4 in conformità alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche del mod. 730/2013 presenza di redditi nel quadro C (sezione I righi da C1 a C3 e/o sezione II righi da C6 a C8) assistenza fiscale prestata da un Caf, professionista abilitato o associazione tra professionisti campo situazioni particolari impostato anche nella parte riservata ai dati del mod. 730-4 D.9 COME AVVIENE L'EROGAZIONE DEI RIMBORSI A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730-SITUAZIONI PARTICOLARI? R.9 In caso di presentazione del modello 730 - situazioni particolari, sarà direttamente l'agenzia delle Entrate a rimborsare al contribuente le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730. L'Agenzia, in ogni caso, non provvede a rimborsi di importo non superiore a 12 euro (per il rimborso, quindi, l'importo minimo è di 13 euro). Tuttavia, il soggetto che presta l assistenza fiscale potrà indicare tale credito nel quadro IMU, in modo da consentirne il riporto nella successiva dichiarazione. I contribuenti che vogliono ottenere l accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerandone così i tempi di erogazione, possono comunicare il proprio codice IBAN e farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare - Richiedere - Rimborsi - Accredito rimborsi su conto corrente Il modello per comunicare il codice IBAN deve essere presentato dal contribuente direttamente: in via telematica, se il contribuente è in possesso di Pincode, tramite la specifica applicazione a disposizione sul sito dell Agenzia delle entrate; presso un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente. In questo caso, anche al fine di evitare errori di trascrizioni del codice, è opportuno che il contribuente porti con sé un documento della propria banca (estratto conto, libretto di conto corrente) dal quale risulti in modo intellegibile l IBAN. Pag. 14

Le modalità sopra descritte sono le uniche previste per comunicare il codice IBAN all Agenzia delle entrate. In assenza di tale comunicazione da parte del contribuente, l erogazione dei rimborsi sarà effettuata con le altre modalità previste dal D.M. 29.12.2000. Pag. 15