Diritto penale dello sport Padova, 14 aprile 2012

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Rischio consentito e responsabilità penale Diritto penale dello sport Padova, 14 aprile 2012 Studio Guardamagna e associati Avv. Laura La Rosa Riconoscimento dell'importanza dello sport e del diritto allo sport Art. 32 Cost.: diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività L. 91/81 riconosce diritto allo sport L. 80/2007 riconosce valore culturale dello sport Limiti di punibilità della violenza sportiva Limiti di punibilità della violenza sportiva Ricorso a cause di giustificazione Cod. Pen. Consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p. Esercizio del diritto ex art. 51 c.p. Cass. 1951/99 individua linea demarcazione tra illecito sportivo e fatto penalmente rilevante nell'osservanza delle regole del gioco e nel rispetto del dovere di lealtà Esercizio attività sportiva diviene causa di giustificazione non codificata Il rischio consentito Limite alla scriminante Il rischio consentito Limite alla scriminante Rispetto delle regole del gioco Obbligo di non esporre l'avversario ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica sportiva ed accettato dal partecipante medio Principio di lealtà e di rispetto dell'avversario codificato in tutti i regolamenti delle federazioni sportive Nozione di illecito sportivo 6 1

Il Doping Termine della lingua inglese che si riferisce all'assunzione di sostanze non consentite, farmacologiche o fisiologiche in quantità anomala, per incrementare le prestazioni dell'organismo Lo sviluppo delle tecniche e delle scoperte in campo farmacologico portarono dall'inizio del secolo scorso ad un eclatante aumento dei casi di doping dalle conseguenze drammatiche Difficile coordinamento di fonti: ambito sportivo, statale e internazionale Evoluzione normativa in materia di doping Fonti in ambito europeo ed internazionale Risoluzione 12/72 intervento di natura programmatica del Consiglio europeo per ridurre ed eliminare il fenomeno del doping, inteso come manipolazione chimica o fisiologica dell'atleta, al fine di aumentarne la prestazione 1976: Carta europea dei diritti dello sport ove si indicano le linee guida per la repressione del doping e viene sancito il valore educativo dello sport 7 Evoluzione normativa in materia di doping Fonti in ambito europeo ed internazionale Evoluzione normativa in materia di doping Fonti in ambito europeo ed internazionale Raccomandazione 19/84 con cui la conferenza dei ministri europei richiede intervento urgente presso le organizzazioni sportive 1988 Prima conferenza mondiale permanente sul doping ad Ottawa con rappresentanti delle nazioni, del CIO, delle federazioni sportive per elaborare la Carta olimpica internazionale contro il doping Convenzione europea di Strasburgo contro il doping del 16/11/1989 vincolante per gli stati membri sottoscrittori (ratificata con L. 522/95) 19/10/05 Assemblea generale dell'unesco adotta Convenzione Internazionale Antidoping, il "codice wada" (ratificata con l. 230/07) Evoluzione normativa in materia di doping Fonti in ambito europeo ed internazionale 19/10/05 Assemblea generale dell'unesco adotta Convenzione Internazionale Antidoping, il "codice wada" (ratificata con l. 230/07) Fonti dell'ordinamento italiano L. 426/42 istitutiva del CONI stabilisce che l'assunzione di sostanze farmacologiche o chimiche è contraria a regole di correttezza e probità sportiva L. 1099/71 punisce l'assunzione di sostanze nocive per la salute idonee ad alterare le prestazioni agonistiche. Non dà una definizione di doping rinviando a decreti ministeriali per individuazione delle sostanze. Sanziona con la sola ammenda: no deterrenza 2

Fonti dell'ordinamento italiano L. 376/00 (cd. "legge sul doping") L. 401/89 (cd. "calcio-") pur non presentando alcuna disposizione sul doping, è stata utilizzata dagli interpreti per colmare la lacuna normativa. Si fa leva sulla nozione di "atti fraudolenti" Art. 445 c.p. "somministrazione di medicinali pericolosi per la salute pubblica". Limite: il nucleo di disvalore é la cessione dell'aliud pro alio in cui risiede la frode 13 Art. 1 Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping 1. L attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l integrità psicofisica degli atleti. L. 376/00 (cd. "legge sul doping") L. 376/00 (cd. "legge sul doping") 2. Costituiscono doping la somministrazione o l assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti 3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2. L. 376/00 (cd. "legge sul doping") 4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica. Presupposti Tutela della salute individuale e collettiva Tutela del "fair play" (lealtà correttezza e regolarità delle competizioni) 3

Presupposti Art. 1, co. 1 L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l integrità psicofisica degli atleti Definizione di doping concetto funzionalmente qualificato di doping Art. 1 co. 2 Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Co. 3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2. Può entrare in conflitto con alcuni regolamenti dall'ordinamento sportivo DOPING ipotesi di reato (art. 9) Doping ipotesi di reato (art. 9) 1. Chi procura ad altri, somministra o favorisce l'assunzione di farmaci dopanti o che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche o che siano idonee a modificare l'esito dei controlli 2. Chi adotta o si sottopone a pratiche mediche non giustificate dalle condizioni psicofisiche al fine di alterare le prestazioni agonistiche 3. Commercio di farmaci in luoghi diversi dalle farmacie e altri perimetri autorizzati Concetto di atleta: chi partecipa abitualmente ad attività sportive organizzate Non si distingue tra professionismo e dilettantismo Elemento soggettivo: dolo specifico 22 Eterointegrazione normativa Oggetto materiale delle condotte: farmaci e sostanze biologicamente e farmacologicamente attive Non è individuato dalla legge Doppio rinvio: l'art. 9 rinvia all'art. 2 che rinvia a fonti secondarie di natura amministrativa (decreto del Ministro della sanità da adottarsi d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping) Si tratta di norma penale in bianco: problema di compatibilità con la riserva di legge ex art. 25, co. 2, Cost. Sezioni Unite 3087/05 Chiarisce che i decreti hanno natura meramente ricognitiva e classificatoria, non costitutiva Difatti, la ripartizione in classi demandata al decreto ministeriale non può escludere farmaci, sostanze e pratiche mediche già vietate dalla Convenzione di Strasburgo, ratificata con l. 29 novembre 1995, n. 522 e dalle Organizzazioni internazionali Ne consegue che le ipotesi di reato previste sono configurabili anche per i fatti commessi prima dell'emanazione del d.m. del 15 ottobre 2002, con il quale sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping 4

Eterodoping Le fattispecie di procacciamento, somministrazione, favoreggiamento dell'impiego di farmaci e sostanze e adozione di pratiche mediche vietate Reato comune: "chiunque" Reato di pericolo astratto Elemento psicologico: dolo specifico (fine di alterare le prestazioni o modificar i risultati dei controlli) Clausola di riserva: impedisce il concorso di reati, trova applicazione la fattispecie punita più gravemente Circostanze aggravanti Art. 9, co. 3: aumento di pena sino a 1/3 se: A. Danno alla salute dell'atleta (nozione ampia, danno biologico) B. Atleta minorenne C. Agente membro del CONI o di una federazione sportiva o di un ente riconosciuto dal CONI Art. 9, co. 6: Confisca obbligatoria con sentenza di condanna 25 26 Autodoping Riguarda i fenomeni autogeni di doping Assenza di specifiche esigenze terapeutiche Reato proprio: atleta (solo competizioni agonistiche) Elemento soggettivo: dolo specifico definizione di "Frode sportiva": art. 2 c.1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC atti e comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica disciplina positiva: l. 401/89 (in seguito allo scandalo degli anni '80 di "calcio-") La normativa previene poi il fenomeno della violenza negli stadi, innovata recentemente dal d.l. 8/07 Daspo 27 28 Art. 1 l. 401/89.. Comma 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall Unione italiana per l incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. Elementi costitutivi del reato: 1 Bene giuridico tutelato: il corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive 2 Elemento materiale (2 condotte): A. corruzione sportiva: DELITTO DI MERA CONDOTTA, a consumazione anticipata, che si perfeziona col compimento dell azione indicata B. frode generica (può assumere qualsiasi forma, purchè sia connotata dalla finalità di incidere sul risultato della gara, alterandolo) 3 Elemento psicologico: dolo specifico consistente nella coscienza e volontà che l accordo/gli atti fraudolenti possano realizzare la finalità di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione 5

Se il soggetto accetta: art.1 c.2 (reato di mero pericolo) Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa Ratio legis art.1: contrastare le forme di corruzione che provengono dall esterno ed incidono all interno della competizione sportiva alterandone il risultato Trattamento sanzionatorio: reclusione (da un mese a un anno) e multa (da 258 a 1032 euro) Circostanza attenuante: lieve entità del fatto Art. 1 c.3 aggravante ad effetto speciale: Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni (maggiore potenzialità lesiva degli interessi pubblici in gioco). Ambito di applicazione: circoscritto alle competizioni sportive agonistiche (organizzate da federazioni ed enti riconosciuti) 31 I reati da stadio Pene accessorie: DASPO e interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle società sportive Art. 2 "L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi". applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e di quello statale CARATTERISTICHE COMUNI AI REATI PREVISTI DALLA L. 401/89. - Questi reati hanno carattere residuale, in quanto trovano applicazione, per espressa volontà del legislatore, solo se il fatto non costituisce un reato più grave. - Bene tutelato: da un lato l integrità fisica di tutti coloro che intervengono e partecipano alla manifestazione sportiva, dall altro il regolare svolgimento della manifestazione sportiva. - Sono reati comuni, commissivi, di pericolo, e a dolo generico. 33 I reati da stadio I reati da stadio GLI ARTT. 6 E SEGUENTI DELLA L. 401/89 I reati da stadio previsti dalla l. 401/89 sono i seguenti: Lancio di materiale pericoloso (art. 6bis c.1) Scavalcamento di recinzione o altri mezzi di separazione degli impianti sportivi (art. 6bis c.2) Invasione di campo (art. 6bis c.2) Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive (art. 6ter) Violenza o minaccia o resitenza, ex art. 336-337 cp, nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive (art. 6quater c.1). Vi sono poi altri reati/illeciti amministrativi non inseriti nella l. 401/89, che rientrano tuttavia tra i Reati da stadio, e reati comuni aggravati dal fatto di essere commessi in occasione di manifestazioni sportive. Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce (d.l. 8/07) Danneggiamento aggravato di strutture ed impianti sportivi (art. 635 cp) 6

I reati da stadio Lesioni personali a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 583 quater cp) Violenza, resistenza e minaccia ad un pubblico ufficiale, mediante il lancio o l utilizzo di corpi contundenti o di altri oggetti atti ad offendere (art. 339 cp) Porto d armi ed oggetti atti ad offendere nel corso o in occasione di manifestazioni sportive (l. 110/75). ART. 6 BIS C.1: LANCIO DI MATERIALE PERICOLOSO Il fatto deve perfezionarsi nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o adiacenze legate da nesso di funzionalità. I fatti possono avvenire anche nelle 24 ore precedenti/successive la gara. Si ha un PERICOLO CONCRETO PER LE PERSONE (basta il pericolo dunque) 37 38 Pena: reclusione da uno a quattro anni L art. 6 bis c.1 prevede poi due circostanze aggravanti speciali: 1) pena aumentata fino ad un terzo se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell inizio, la sospensione, l interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva; 2) pena aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone. ART. 6 BIS C.2: SCAVALCAMENTO DELLE RECINZIONI O SEPARAZIONI DEGLI IMPIANTI ED INVASIONE DEL TERRENO DI GIOCO Ambito spaziale: SOLO il campo di gioco, NO estensioni Pena: arresto fino ad un anno e ammenda da 1.000 a 5.000 euro (reato contravvenzionale). Se vi è ritardo RILEVANTE dell inizio ecc il reato diventa un delitto, e la pena è la reclusione da 6 mesi a 4 anni. 39 40 ART. 6 TER: POSSESSO DI ARTIFIZI PIROTECNICI O DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE Il fatto deve perfezionarsi nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o adiacenze legate da nesso di funzionalità. I fatti possono avvenire anche nelle 24 ore precedenti/successive la gara. Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni congiunta a multa da 1.000 a 5.000 euro ART. 6 QUATER C.1 VIOLENZA O MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE. Gli steward sono stati equiparati agli incaricati di un pubblico servizio, quindi beneficiano di una tutela penale analoga a questi ultimi (da qui il richiamo agli artt. 336-337 cp) Art. 336 cp: violenza o minaccia al fine di costringere gli steward a compiere atti contrari ai propri doveri. 41 42 7

Il Daspo Art. 337 cp: violenza o minaccia finalizzata all opporsi all adempimento dei compiti affidati al personale addetto ai controlli. Pena: reclusione da 6 mesi a 5 anni. Il c.2 dell art. 6 quater responsabilizza le società sportive nella scelta del personale addetto al controllo ed alla sicurezza degli impianti sportivi (sanzione pecuniaria irrogata dal prefetto, da 20.000 a 100.000 euro). Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive è una misura di prevenzione Finalità: prevenire fenomeni di violenza 43 44 Il Daspo Il Daspo riferimenti normativi: Risoluzione CE 11/7/85 prevede tra l'altro interdizione dagli stadi Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le competizioni sportive (invita gli Stati membri ad adottare politiche comuni) L. 401/89 (di attuazione della Convenzione) introduce la facoltà per l'autorità di ps di vietare, a determinate categorie di soggetti, l'accesso ai luoghi delle competizioni agonistiche 45 L. 45/95 obbligo di comparizione personale presso il comando di polizia L. 336/01 aggiunge la fattispecie di lancio di materiale pericolo ed invasione di campo D.lgs. 162/05 coordinamento con direttive europee, introduce possibilità di installare impianti di videosorveglianza e la vendita dei biglietti nominativi D.l.n8/07 convertito in l. 41/07 modifica la disciplina ampliando le fattispecie (introdotto d'urgenza a seguito degli scontri avvenuti in occasione della partita Catania-Palermo in cui perse la vita l'ispettore Raciti) Il Daspo Il Daspo Ambito di applicazione soggettivo: art. 6 l. 401/89 Soggetti con denunce o condanne (anche non definitive) per reati previsti da leggi speciali quali: porto abusivo di armi; divieto di usare caschi o altri oggetti che rendano difficoltosa l'identificazione; introduzione di emblemi o simboli razzisti Soggetti che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione di eventi sportivi o abbiano incitato o indotto alla violenza Il d.l. 8/07 ampliato il novero dei soggetti anche a chi, in base ad elementi oggettivi, hanno tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa di manifestazioni sportive (cd Daspo preventivo) 47 Ambito oggettivo di applicazione: Art. 2 bis d.lgs. 336/01 ogni competizione che si svolge nell'ambito di attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti o dalle organizzazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale CONI le amichevoli di squadre che giocano a livello professionistico 48 Ipotesi previste da leggi speciali ( bagarinaggio, reati relativi a discriminazione razziale, soggetti a misure di prevenzione per reati concernenti la pubblica sicurezza) 8

Procedimento applicativo e provvedimenti del giudice penale L autorità competente per l'emanazione del Daspo è il Questore del luogo dove si sono svolte le manifestazioni sportive che hanno dato origine agli episodi di violenza Si tratta di provvedimento amministrativo: Forma scritta Motivazione (che dia conto della ragionevolezza della misura) Specificità (indica per quali manifestazioni è vietato l'accesso) Notifica al destinatario con avviso della facoltà di prendere 49 visione e presentare scritti difensivi entro 48 ore Procedimento applicativo e provvedimenti del giudice penale Durata della misura: Art. 6, co. 5 L. 401/89 Prevede il limite minimo di 1 anno e massimo di 5 anni Le leggi speciali che dispongono il Daspo possono prevedere periodi diversi Art. 6, co. 7 (introdotto con il Decreto del 2007) stabilisce che con la sentenza di condanna per i resti commessi in occasione di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti verso i luoghi in cui si svolgono, il Giudice dispone il Daspo da un minimo di 2 a un massimo di 8 anni 50 Quadro normativo penale disomogeneo e stratificato nel tempo. Principali riferimenti: art. 88 e 100 Tulps art. 718 e 721 cp art. 4 l. 401/89 51 Riunite le varie disposizioni legislative in un unico testo: art. 4 l. 401/89 Chiunque esercita abusivamente l organizzazione del giuoco del lotto o di o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall Unione italiana per l incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l organizzazione di pubbliche su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l arresto da tre mesi ad un anno e con l ammenda non inferiore a lire un milione. 52 DEFINIZIONE: Gioco e scommessa. Sono manifestazione di uno stesso fenomeno: il giocare, inteso come più ampia eccezione. GIOCO: competizione o partita che si svolge tra giocatori che, all esito della gara, si vedranno riconosciuta la vittoria o la posta; SCOMMESSA: laddove le regole prevedono che i giocatori non partecipino alla determinazione causale dell evento dal quale dipende l attribuzione patrimoniale. Si differenziano perché nel primo i giocatori non partecipano alla determinazione causale dell evento cui dipende l attribuzione patrimoniale. ART. 4 LEGGE 401/89 Prevede una serie di ipotesi criminose, alcune delittuose, altre contravvenzionali. La norma colpisce l organizzazione dei giochi e delle e l intermediazione nelle. 53 54 9

SINGOLE PENE Comma 1 parte prima: reclusione da sei mesi a tre anni in tre differenti ipotesi. Come si differenza tale ipotesi delittuosa dal reato di esercizio di gioco d azzardo (art. 718 cp)? è il requisito dell organizzazione (gioco o scommessa non occasionali, ma strutturati in forma d impresa, con impiego di uomini e mezzi) Comma 1, parte seconda: Figure criminose CONTRAVVENZIONALI punite con arresto (da tre mesi a un anno) e ammenda (non inferiore a 512 euro). Differenza su avvenimenti sportivi e lotterie Comma 2: pubblicità di e giochi d azzardo (cenni) 55 56 Grazie per l'attenzione Studio Guardamagna e associati Avv. Laura La Rosa 10