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Anno 2013 N. RF163 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO SISMA DEL MAGGIO 2012- NUOVO MODELLO ENTRO IL 31 OTTOBRE RIFERIMENTI PROVV. 85616 DEL 12/07/2013; ART. 11 DL 174/2012; ART. 6 DL 43/2013 CIRCOLARE DEL 15/07/2013 NUOVO MODELLO PER L ISTANZA DI FINANZIAMENTO Con recente Provvedimento, l Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello che i contribuenti colpiti dal sisma dello scorso maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, devono presentare per poter accedere al finanziamento dei pagamenti (senza sanzioni) di tributi, contributi previdenziali/assistenziali e premi Inail dovuti fino al 15 novembre 2013. Le domande vanno presentate entro il 31 ottobre 2013. EXCURSUS NORMATIVO DL 174/2012: a favore dei soggetti aventi sede legale/operativa nei Comuni colpiti dal sisma lo scorso di maggio 2012, il DL 174/2012 ha previsto la possibilità di richiedere alle banche, tramite un apposito modello da presentare alle Entrate, un finanziamento: assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di 2 anni al fine di far fronte al pagamento: dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL sospesi fino al 17/12/2012 nonché di quelli dovuti dall 1/12/2012 al 30/06/2013. DL 43/2013: aveva inizialmente prorogato: al 15/06/2013: il termine entro il quale va effettuata la presentazione telematica del modello per la richiesta di finanziamento da parte dei soggetti interessati dal 1/07/2013 al 30/09/2013: il periodo collegato alla scadenza dei versamenti dovuti. con l approvazione del relativo modello da utilizzare per l accesso al finanziamento. Nota: con Comunicato stampa del 10/05/2013, l Agenzia aveva provveduto a sospendere le comunicazioni di irregolarità dell IRAP 2011 inviate ai soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma lo scorso di maggio 2012. LEGGE N. 71/2013: la legge di conversione del DL 43/2013, nel modificare l art. 6, ha infine prorogato: al 31/10/2013: il termine entro il quale va effettuata la presentazione telematica del modello per la richiesta di finanziamento da parte dei soggetti interessati dal 1/07/2012 al 15/11/2013: il periodo collegato alla scadenza dei versamenti dovuti. l Agenzia, ha approvato il nuovo modello utilizzabile per l accesso al finanziamento. Possono presentare la documentazione utile per accedere al finanziamento: sia i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l originario termine del 30/11/2012 sia i soggetti che vi hanno già provveduto entro tale termine. SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO Sono attualmente ammessi al finanziamento:

Redazione Fiscale Info Flash 163/2013 Pag. 2 / 5 Titolari di reddito d impresa Lavoratori autonomi Esercenti attività agricole Lavoratori dipendenti proprietari di abitazione principale (cat. B, C, D, E ed F class. AeDES) Titolari di reddito d impresa Lavoratori autonomi Esercenti attività agricole con sede operativa/domicilio fiscale e mercato di riferimento nei Comuni colpiti dal sima limitatamente ai danni subiti in relazione alla propria attività in presenza dei requisiti necessari per l accesso ai contributi (artt. 3, DL 74/2012 ovvero 3 bis, DL 95/2012) per il pagamento di: tributi, contributi e premi da versare entro il 17/12/2012 altri importi dovuti tra il 01/12/2012 ed il 30/09/2013 per il pagamento dei tributi dovuti dal 17/12/2012 al 30/09/2013 che dimostrano di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici (possesso di requisiti diversi da quelli suddetti per accedere al beneficio) Per tali soggetti, l utilizzo del modello è subordinato all emanazione di apposito DM del MEF con il quale viene comunicato il via libera da parte dei competenti organi della UE. Società e imprese familiari: l accesso al finanziamento è consentito anche (CM 45/2012): ai soci/associati persone fisiche di società/associazioni trasparenti (soci di società di persone, di srl trasparenti, associati di associazioni professionali) ai collaboratori di imprese familiari. RIMBORSO DEL PRESTITO: si rammenta che: Beneficiario del finanziamento Istituto erogatore del finanziamento CONDIZIONI PER DIMOSTRARE IL DANNO è tenuto alla restituzione unicamente della quota capitale gli interessi relativi al finanziamento nonché le spese accessorie sono rimborsati mediante un credito d imposta utilizzabile in compensazione Il danno economico subito da tali contribuenti è dimostrabile mediante la sussistenza di almeno 2 delle seguenti condizioni (art. 1 c. 373 L. n. 228/2012 modif. dall art. 6 septies c. 1 lett. c) DL 43/2013): 1 2 3 4 DIMINUZIONE VOLUME D AFFARI PERSONALE CONSUMI COSTI VARIABILI diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20% rispetto alla variazione rilevata dall'istat dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011 utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30/04/2012 riduzione, superiore di almeno il 20% rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal MISE dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugnonovembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici contrazione superiore del 20%, registrata nel periodo giugno novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili (quali materie prime, provvigioni, semilavorati, prodotti destinati alla vendita

Redazione Fiscale Info Flash 163/2013 Pag. 3 / 5 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO Per accedere al finanziamento è necessario che il contribuente presenti al finanziatore (banca): operante nei territori individuati colpiti dal sisma, ossia nei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo (art.1, DL 74/2012) aderente alla convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l ABI la seguente documentazione: A) autocertificazione (art. 47, DPR 445/2000) attestante: il possesso dei requisiti per accedere ai contributi statali che i danni subiti in occasione del terremoto, come comprovati da apposita perizia prevista per accedere all agevolazione, sono stati di entità tale da condizionare ancora una piena ripresa dell attività d impresa PERIZIA: può essere redatta successivamente alla presentazione dell autocertificazione, purché nei tempi coerenti per la richiesta dei predetti contributi (CM 45/2012). Nota: tale autocertificazione va presentata: - dai titolari di reddito d impresa - dai lavoratori autonomi - dagli imprenditori agricoli Per questi ultimi è precisato che nella parte riguardante la ripresa piena dell attività, vanno riportati i dati relativi all attività di lavoro autonomo o agricola. Diversamente, i lavoratori dipendenti nonostante debbano presentare l autodichiarazione, non devono indicare la parte relativa alla ripresa dell attività. B) copia del modello di comunicazione presentato telematicamente, nel quale sono distintamente indicati i versamenti sospesi fino al 30/11/2012 e l importo da pagare dal 01/12/2012 al 15/11/2013, nonché la ricevuta che attesti la corretta trasmissione dello stesso C) alle rispettive scadenze, copia dei modelli di pagamento relativi agli altri importi dovuti nel periodo dal 01/12/2012 al 15/11/2013. Pagamenti: la delega di versamento non deve essere obbligatoriamente cartacea (come previsto dal Provv. dell Agenzia del 19/11/2012); se l istituto di credito garantisce la tempestiva e corretta imputazione al conto corrente vincolato, è possibile utilizzare la forma telematica. MODELLO PER ACCESSO AL FINANZIAMENTO Il modello da presentare alle Entrate al fine dell accesso al finanziamento, e la cui copia va successivamente consegnata alla banca, è stato recentemente aggiornato mediante il provvedimento delle Entrate del 12/07/2013. Entro il prossimo 15/06/2013, fermo restando i requisiti soggettivi ed oggettivi nonché le condizioni richieste, il finanziamento può essere richiesto: per il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi dovuti dal 01/07/2012 al 15/11/2013 sia dai contribuenti che hanno già provveduto all invio della richiesta entro il termine del 30/11/2012, che dai soggetti che non hanno provveduto entro l originaria scadenza.

Redazione Fiscale Info Flash 163/2013 Pag. 4 / 5 MODALITÀ COMPILAZIONE Il modello in esame si compone di 2 pagine di cui: la prima contenente l informativa sul trattamento dei dati personali la seconda contenente: i dati identificativi, la sottoscrizione del contribuente o del rappresentante, l impegno alla presentazione telematica il quadro A, in cui indicare i dati relativi ai pagamenti sospesi. Ai fini della compilazione della sezioni I e II del quadro A vanno rispettivamente indicati: SEZIONE I SEZIONE II in corrispondenza di ciascun rigo, gli importi presunti relativi ai pagamenti sospesi dal 20/05 al 30/11/2012, ripartiti in base alle sezioni presenti nel mod. F24. Nel rigo Altri pagamenti va indicato l importo complessivo presunto da versare con modalità di pagamento diverse dal modello di versamento F24. gli importi presunti riferiti ai pagamenti dall 1/12/2012 al 15/11/2013, avendo cura di riportare l ammontare mensile complessivo dei pagamenti Nota: gli importi da indicare nella comunicazione vanno espressi in euro con arrotondamento all unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è > 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56); per difetto, se inferiore a detto limite (es.: 55,49 diventa 55). TERMINI DI PRESENTAZIONE La comunicazione per l ammissione al finanziamento deve essere trasmessa dal contribuente: esclusivamente in via telematica (direttamente o mediante intermediari abilitati) utilizzando l apposito software denominato SIS2012, disponibile sul sito web dell Agenzia entro il prossimo 31/10/2013. Nota: si rammenta che gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al contribuente: - l impegno alla trasmissione dei dati - un esemplare del modello unitamente a copia della comunicazione attestante l avvenuta presentazione alle Entrate. In ogni caso, il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione dell istanza a conferma dei dati ivi indicati.

Redazione Fiscale Info Flash 163/2013 Pag. 5 / 5