730, Unico 2015 e Studi di settore



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730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 22 22.04.2015 Redditi di lavoro dipendente e assimilati La novità del Bonus Irpef Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Nel quadro riservato ai Redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno indicati: i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione, i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti all estero, e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (limitatamente a quelli per i quali spettano le detrazioni di cui all articolo 13, comma 1, TUIR), percepiti nell anno 2014. Una nuova sezione (Sezione V) è dedicata al bonus IRPEF, riservato ai lavoratori con reddito complessivo non superiore ad 26.000. Il nuovo rigo C14 dovrà essere compilato da tutti i lavoratori dipendenti, per permettere a chi presta l assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus. Premessa Nel quadro C vanno indicati: i redditi di lavoro dipendente; i redditi di pensione; i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti all estero; e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (limitatamente a quelli per i quali spettano le detrazioni di cui all articolo 13, comma 1, TUIR ); percepiti nell anno 2014. Nel quadro C del Mod. 730/2015 è stata inserita la nuova sezione V, relativa al bonus IRPEF riservato ai lavoratori con reddito complessivo non superiore ad 26.000 introdotto dal D.L. n. 66/2014; in particolare, il nuovo rigo C14 deve essere compilato da tutti i lavoratori dipendenti, per permettere a chi presta l assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus. Informat srl 1

L articolo 13 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati, delle detrazioni d imposta. Chi presta l assistenza fiscale dovrà calcolare, come previsto dall articolo sopra citato, l ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti. In base al risultato di detto calcolo, nel quale si tiene conto del reddito complessivo al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, tali detrazioni possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente. Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, questi redditi devono essere indicati nel quadro anche se il datore di lavoro o ente pensionistico ha prestato l assistenza fiscale. In questo caso i dati da riportare nel quadro sono quelli indicati nella Certificazione Unica 2015. Se il contribuente nel corso dell anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella CU rilasciata da quest ultimo. Il quadro C è diviso in sei Sezioni. Nella Sezione I vanno indicati: o i redditi di lavoro dipendente, o i redditi di pensione o i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell anno; o le somme percepite come compenso per premi di produttività e le relative ritenute per imposta sostitutiva; Nella Sezione II vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno segnalati nella sezione I; Nella Sezione III vanno indicate le ritenute Irpef e addizionale regionale all Irpef trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II; Nella Sezione IV va indicato l ammontare delle ritenute per l addizionale comunale all Irpef trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II; Nella Sezione V va indicato il Bonus Irpef; Nella Sezione VI vanno indicati altri dati (reddito al netto del contributo pensioni e contributo di solidarietà trattenuto) 2

La novità della riduzione del Cuneo Fiscale L art. 1, D.L. n. 66/2014, ha introdotto il cd. bonus 80 euro, ovvero la somma, al massimo pari, su base annua 2014, ad 640,00 da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati, di importo non superiore ad 26.000,00. Art. 1, D.L. n. 66/2014 Lavoratori dipendenti e alcuni assimilati Reddito non superiore a 26.000 Attribuzione del c.d. bonus 80 Euro Per il 2014 Art. 1, D.L. n. 66/2014 Dal 2015 Art. 1, comma 12, Legge di Stabilità 2015 LAVORATORI INTERESSATI Coloro che possono beneficiare del bonus sono i lavoratori che percepiscono: redditi di lavoro dipendente (ex art. 49, comma 1 del TUIR); le tipologie di redditi assimilati (ex art. 50 del TUIR). REDDITI ASSIMILATI ART. 50, TUIR INTERESSATI AL BONUS 80 EURO lett. a) - I compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; lett. b) - Le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità; lett. c) - Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale; lett. c-bis) - I compensi per l attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto; lett. d) - Le remunerazioni dei sacerdoti; lett. h-bis) - Le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs n. 124/1993, comunque erogate; lett. l) - I compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili. 3

LAVORATORI ESCLUSI Non possono invece beneficiare del bonus i soggetti che percepiscono: redditi di pensione [ex art. 49, comma 2, lett. a), TUIR]; alcuni redditi assimilati (ex art. 50 del TUIR). REDDITI ASSIMILATI ART. 50, TUIR ESCLUSI DAL BONUS 80 EURO lett. e) - I Compensi per l attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale; lett. f) e g) 1. Indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l esercizio di pubbliche funzioni; 2. indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; lett. h) - Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale; lett. i) - Altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro. Il riconoscimento del bonus in esame è subordinato al fatto che sia positiva l imposta: determinata sui redditi di lavoro dipendente del lavoratore, comprensivi delle somme percepite per incremento della produttività soggette ad imposta sostitutiva, al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR). Riconoscimento del credito Sono tenuti al riconoscimento del bonus in esame i sostituti d imposta, quali: - enti e società indicati nell art. 73, comma 1, TUIR; - società e associazioni indicate nell art. 5, TUIR; - persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell art. 55, TUIR; - imprese agricole; - persone fisiche che esercitano arti e professioni; - curatore fallimentare; - commissario liquidatore; - condominio; - amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, - amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale. 4

Il credito in esame: è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell ammontare del reddito complessivo, al netto del reddito da abitazione principale e delle relative pertinenze; BONUS 80 EURO SPETTANTE PER IL 2014 (D.L. N. 66/2014) Reddito annuo complessivo (*) Bonus potenzialmente spettante da 8.000 fino a 24.000 640 oltre 24.000 fino a 26.000 (*) Al netto del reddito dell abitazione principale e relative pertinenze. non concorre alla formazione del reddito; è rapportato al periodo di lavoro nell anno. 640 x (26.000 - reddito complessivo (*)) 2.000 oltre 26.000 0,00 La compilazione del modello Per consentire a chi presta l assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 a colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il nuovo rigo C14. L art. 1, D.L. n. 66/2014, ha introdotto il cd. bonus 80 euro, ovvero la somma, al massimo pari, su base annua 2014, ad 640,00 da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati, di importo non superiore ad 26.000,00. RIGO C14 colonna 1. Nella colonna 1 deve essere riportato il codice indicato nel punto 119 della CU 2015; in particolare, in tale campo è indicato: il codice 1, se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus, e lo ha erogato in tutto o in parte; in tal caso, nella colonna 2 del rigo C14 va indicato l importo di cui al punto 120, CU 2015 (importo del bonus erogato dal sostituto); il codice 2, se il datore di lavoro: - non ha riconosciuto il bonus; - ha riconosciuto il bonus, ma non lo ha erogato nemmeno in parte. In tali casi la colonna 2 del rigo C14 non va compilata. 5

Nel caso in cui il contribuente non è in possesso della CU, in quanto il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto di imposta, nella colonna 1 deve essere indicato il codice 2. colonna 2. Nella colonna 2 va riportato l importo del bonus erogato dal sostituto di imposta, indicato nel punto 120 della CU 2015. L importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 121 della CU 2015, non deve mai essere riportato nel Mod. 730/2015. Determinazione del bonus spettante Chi presta l assistenza fiscale dovrà ricalcolare l ammontare del bonus spettante, tenendo conto di tutti i redditi dichiarati; tale importo verrà indicato a rigo 66, Mod. 730-3. Il risultato del ricalcolo porterà a situazioni differenti, a seconda che: 1. il bonus sia stato erogato correttamente dal datore di lavoro. In tal caso l importo indicato nella colonna 2 del rigo C14 (bonus erogato dal datore di lavoro) coincide con l importo indicato a rigo 66, Mod. 730-3 (bonus effettivamente spettante). Pertanto il bonus è stato erogato correttamente, e dalla dichiarazione non emergerà né un debito, né un credito. Chi presta l assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato confermato il Bonus IRPEF erogato dal datore di lavoro. 6

Rigo C14 colonna 2 = Rigo 66 Mod. 730-3 Rigo 67 e rigo 68, Mod. 730-3 non compilati 2. vi sia stata mancata erogazione del bonus da parte del datore di lavoro. In tal caso, l ammontare spettante verrà riconosciuto da parte di chi presta l assistenza fiscale. L importo del bonus spettante, calcolato da chi presta l assistenza fiscale viene indicato al rigo 66, Mod. 730-3, e risulterà maggiore dell importo indicato dal contribuente a rigo C14, colonna 2. La differenza tra i due importi verrà riportata a rigo 67, Mod. 730-3, e costituirà un credito. Chi presta l assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato riconosciuto il Bonus IRPEF non erogato dal datore di lavoro per un determinato importo (importo di rigo 67). Rigo C14 colonna 2 < Rigo 66 Mod. 730-3 Mod. 730-3, rigo 67 = Rigo 66 - Rigo C14 3. il bonus sia stato erogato anche se in parte non spettava. In tal caso (ad esempio, perché il reddito complessivo è superiore ad 26.000,00), l ammontare non spettante viene recuperato, L importo del bonus spettante, calcolato da chi presta l assistenza fiscale verrà indicato al rigo 66, Mod. 730-3 e risulterà minore dell importo indicato dal contribuente a rigo C14, colonna 2. La differenza tra i due importi sarà riportata a rigo 68, Mod. 730-3, e costituirà un debito. Chi presta l assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato recuperato il Bonus IRPEF non spettante erogato dal datore di lavoro per un determinato importo (importo di rigo 68). Rigo C14 colonna 2 > Rigo 66 Mod. 730-3 Mod. 730-3, rigo 68 = Rigo C14 - rigo 66 7

4. il bonus sia stato erogato ma risulti totalmente non spettante. In tal caso l importo verrà completamente recuperato in dichiarazione. I righi 66 e 67 del Mod. 730-3 non saranno compilati, mentre a rigo 68 verrà riportato l importo indicato a rigo C14, colonna 2. Tale somma costituisce un debito che concorrerà alla liquidazione dell IRPEF. Chi presta l assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato recuperato il Bonus IRPEF non spettante erogato dal datore di lavoro per un importo corrispondente a quello di rigo 68. Bonus IRPEF totalmente non spettante Rigo 68 = Rigo C14, col. 2 5. il rapporto di lavoro si sia concluso prima del mese di maggio 2014. In tal caso il bonus spettante, non essendo stato erogato dal datore di lavoro, viene riconosciuto nel Mod. 730/2015. L importo calcolato da chi presta l assistenza fiscale, indicato a rigo 66, Mod. 730-3, andrà indicato a rigo 67, Mod. 730-3. La somma costituirà un credito che concorrerà alla liquidazione dell IRPEF. Chi presta l assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato riconosciuto il Bonus IRPEF non erogato dal datore di lavoro per un importo corrispondente a quello di rigo 67. Rapporto di lavoro concluso prima di maggio 2014 e bonus Rigo 67 = rigo 66 6. il datore di lavoro non sia il sostituto d imposta. In tale caso (ad esempio colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) il bonus spettante viene riconosciuto nel Mod. 730/2015. L importo calcolato da chi presta l assistenza fiscale, indicato a rigo 66, Mod. 730-3, va indicato a rigo 67, Mod. 730-3. La somma costituirà un credito che concorrerà alla liquidazione dell IRPEF. Chi presta l assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato riconosciuto il Bonus IRPEF non erogato dal datore di lavoro per un importo corrispondente a quello di rigo 67. 8

Datore di lavoro non sostituto e bonus spettante Rigo 67 = rigo 66 - Riproduzione riservata - 9