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S E T T O R E A M B I E N T E E D E C O L O G I A La Provincia di Cremona, (visto il D.P.R. n. 915/'82, vista la L.R. n. 94/'80, visto il D.L. n. 99/92, vista la L. n. 475/88, vista la L. n. 748/'84, vista la D.G.R. n. 6943/'91) emana le seguenti note esplicative, da intendersi come vincolanti ai fini dell'interpretazione circa l'applicazione delle incombenze previste dalle norme vigenti in materia di smaltimento fanghi. NORME DI INDIRIZZO ART. 1 Definizioni Ai fini di quanto riportato nelle presenti norme di indirizzo si intendono: a) Fanghi: fanghi derivanti da processi di depurazione biologica di reflui di scarico o di processo idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e/o correttivo del terreno agricolo. b) Fanghi trattati: fanghi sottoposti, a trattamenti atti a ridurne la putrescibilità e/o a ridurne in modo rilevante gli inconvenienti igienico-sanitari e di impatto ambientale. c) Fanghi condizionati fanghi sottoposti a trattamenti, anche esternamente all'impianto produttore, atti a facilitarne le attidudini all'utilizzo in agricoltura. d) Smaltimento in agricoltura: si intende l'insieme di tutte le fasi connesse all'attività di recupero dei fanghi in agricoltura, che comprendono quindi il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione. e) Trasporto fanghi: come trasporto fanghi è intesa l'operazione di raccolta presso i produttori e trasporto ad altri centri e/o utilizzatori con mezzi muniti della prescritta autorizzazione regionale ove prevista. f) Distribuzione dei fanghi: si intende quel complesso di operazioni atte alla distribuzione nel terreno agricolo dei fanghi. Nella distribuzione è compreso il prelievo del fango, pronto allo spandimento, presso luogo di produzione e/o condizionamento e/o stoccaggio effettuato con mezzi agricoli omologati, deputati alla distribuzione sul campo ed al trasporto della sola quantità smaltibile in ogni singola operazione. g) Utilizzatore: soggetto autorizzato all'utilizzo agricolo dei fanghi in terreni propri o di terzi. h) Stoccaggio colturale dei fanghi: per stoccaggio colturale dei fanghi si intende l'operazione di

accumulo di fanghi, pronti alla distribuzione sul terreno, in quantità non superiore al fabbisogno colturale della singola azienda agricola per ogni singola operazione di spandimento, eseguito in strutture fisse atte ad evitare ogni possibile disperdimento nell'ambiente dei fanghi o del loro eluato. Non è considerato stoccaggio colturale, ma deposito,la conservazione, per il tempo strettamente necessario alla distribuzione del prodotto, in contenitori chiusi. i) Stoccaggio dei fanghi: si definisce stoccaggio dei fanghi l'operazione di accumulo di prodotto in quantità superiori al fabbisogno di una singola operazione di distribuzione per una singola Azienda Agricola. Tali stoccaggi sono soggetti ad autorizzazione se superano le 1OO tonnellate oppure se effettuati al di fuori dell'insediamento che produce fanghi. l) Registro di utilizzazione: ogni utilizzatore (vedi precedente punto g) deve conservare un registro di utilizzazione con pagine numerate progressivamente e vidimato presso gli Uffici Provinciali sul quale dovranno essere registrati i dati secondo l'allegato III B del D.L. 99/'92. Il registro deve essere conservato presso l'utilizzatore per almeno sei anni dall'ultima registrazione. m) Liquami zootecnici: si intendono per liquami le deiezioni animali raccolte in vasche. Art. 2 Autorizzazione Lo smaltimento in agricoltura dei fanghi è consentito esclusivamente se autorizzato dalla Regione. Si intende autorizzata la persona fisica o giuridica a cui sia stata notificata la relativa delibera regionale di autorizzazione e che abbia posto in essere le eventuali ottemperanze cui è subordinata la validità dell'autorizzazione per quanto attiene alle operazioni svolte o da svolgere sulla base della stessa. Art. 3 Quantità Le quantità da rispettare come smaltimento in agricoltura totale annuo sono quelle indicate in autorizzazione. In ogni trasmissione di dati e/o registrazione di quantità dovrà essere indicato il peso; laddove indicato il volume dovrà essere precisato il peso specifico. Art. 4 Adempimenti precedenti all'utilizzazione

Possono essere oggetto di utilizzo in agricoltura (da intendersi come serie di distribuzioni relative ad un ciclo colturale) i fanghi ed i terreni dei quali siano state trasmesse contestualmente a Regione, Provincia, Comune e USSL, almeno trenta giorni prima, le seguenti indicazioni: - dati catastali dei terreni (Comune, foglio, mappale con relativa mappa catastale); - titolo di disponibilità dei terreni; - analisi dei terreni (secondo i parametri chimici di controllo richiesti dall'autorizzazione, ivi compresi ph, C.S.C. e contenuto in sabbia); dati analitici chimici e biologici dei fanghi da smaltire (per tipi omogenei di qualità e provenienza) indicati attraverso le previste unità di misura; relazione circa i cicli produttivi e le materie prime impiegate da cui i fanghi provengono (per i fanghi di depurazione indicare i cicli a monte dall'impianto depurativo nonchè il tipo di depurazione che li genera); dimostrazione dell'avvenuta stabilizzazione ed igienizzazione. Dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di anticipo a Provincia e Comune le opere da realizzare nell'ambito di quanto autorizzato: quando inizieranno gli spandimenti; il tempo previsto per completare le operazioni; il quantitativo di fanghi di cui è previsto l'utilizzo. Nel caso di necessità (maltempo, scioperi, eventi non prevedibili) potrà essere non rispettata la data d'inizio segnalata, ma sarà necessario farne pervenire comunicazione a Provincia, Comune entro le ore 9,00 della giornata interessata. Art. 5 Analisi dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura Le analisi dei fanghi devono essere rinnovate e inviate alla Provincia con la cadenza indicata nell'atto autorizzativo o qualora vi sia cambiamento sostanziale nella composizione dei fanghi o nei cicli produttivi da cui derivano i fanghi. Nel caso in cui il soggetto autorizzato sia anche il produttore del fango (ad esclusione dei soli centri di trattamento per il condizionamento dei fanghi destinati all'agricoltura), le analisi dei fanghi possono essere inviate semestralmente, purchè l'eventuale maggiore cadenza prevista dall'autorizzazione sia coperta con dichiarazioni da cui risulti che i rifiuti hanno le medesime caratteristiche di cui

all'ultima certificazione. Analoga dichiarazione può sostituire la relazione circa i cicli produttivi e le materie prime utilizzate. Resta salva la facoltà della Provincia di richiedere analisi più aggiornate di campioni che non dovranno risalire ad oltre 60 giorni la data di trasmissione. Ai fini della prima certificazione saranno ritenute valide le analisi già agli atti di questa Provincia ed inerenti l'istanza autorizzativa, fermo restando che i relativi campionamenti non risalgano ad oltre un anno dai primi smaltimenti effettuati e che non siano intervenute variazioni nel ciclo di produzione originante i fanghi. Per i centri di trattamento (miscelazione, stabilizzazione, igienizzazione e/o stoccaggio) di fanghi prodotti da terzi da destinare all'agricoltura le analisi relative ai fanghi ed i dati circa i cicli produttivi dovranno essere rinnovate e trasmesse obbligatoriamente almeno ogni 6 mesi, o con maggiore frequenza se così previsto dalla delibera autorizzativa. Per tali soggetti l'invio dei dati analitici (e non) è comunque obbligatorio se prevede il trattamentostoccaggio-smaltimento di particolari tipi o partite omogenee di fanghi. Il test di fitossicità dovrà essere inviato a questa Provincia con frequenza annuale, fermi restando i termini sopra indicati circa i tempi di campionamento ed esame. Le analisi sui fanghi dovranno evidenziare i seguenti parametri: SUL TAL QUALE N totale (N) % ss Fosforo totale (P) % ss Potassio totale (K) g/kg ss Carbonio organico g/kg ss Residuo secco 105 C % Residuo secco 600 C % ph unità Grado di umidificazione % Conducibilità estratto acquoso us/cm 20 C Tensioattivi a Grassi ed olii animali e vegetali a Olii minerali a Solventi organici clorurati a Pesticidi organici clorurati a SUL SECCO Cromo totale Cromo esavalente Cadmio Nichel Piombo

Rame Zinco Mercurio Arsenico SULL'ELUATO Olii minerali mg/l Solventi clorurati mg/l Solventi organici aromatici mg/l Solventi organici azotati mg/l Tensioattivi mg/l Pesticidi clorurati mg/l Pesticidi fosforati mg/l BIOLOGICHE Salmonelle MPN/g ss Coliformi fecali MPN/g ss Uova di elementi N/g Test di fitotossicità a) solo per impianti di depurazione urbana al servizio di oltre 5.000 abitanti equivalenti, per impianti di depurazione biologica industriali, e per fanghi uscenti da centri di trattamento fanghi prodotti da terzi. Per quanto attiene le analisi, nonchè per quanto attiene i relativi campionamenti, dovranno essere seguite le metodologie indicate nel D.L. n. 99 del 27.1.1992. Le certificazioni analitiche (anche in copia) dovranno essere altresì accompagnate dall'indicazione della data dei campionamenti effettuati. Le analisi dovranno essere svolte presso laboratori pubblici, ovvero presso qualificati laboratori privati Art. 6 Analisi dei terreni Le analisi dei terreni dovranno essere rappresentative di aree pari a 5 Ha secondo le modalità di cui alla Direttiva CEE 86/278 del 12.6.86. Questa Provincia potrà, a proprio insindacabile giudizio, accettare soluzioni diverse ove ritenga siano opportunamente motivate. Le analisi dei terreni dovranno essere trasmesse a questa Provincia almeno ogni 2 anni e comunque ogni qual volta vengano espressamente richieste da questo Ente. In tal caso le analisi dovranno essere relative a campionamenti effettuati non oltre 6O giorni prima della data di trasmissione. I campionamenti periodici dovranno essere almeno successivi di 3 mesi dall'ultimo spandimento di fanghi. Le analisi dei terreni dovranno evidenziare i seguenti parametri: Cadmio ss

Rame ss Nichel ss Piombo ss Zinco ss Mercurio ss Test rapido di Bartlett e James um(crvi) ph unità Capacità scambio cationico meq/100g Per quanto attiene le analisi, nonchè per quanto attiene i relativi campionamenti, dovranno essere seguite le metodologie indicate nel D.L. n. 99 del 27.1.1992. Le certificazioni analitiche (anche in copia) dovranno essere altresì accompagnate dall'indicazione della data dei campionamenti effettuati. Le analisi dovranno essere svolte presso laboratori pubblici, ovvero presso qualificati laboratori privati Art. 7 Documentazione che il soggetto autorizzato deve tenere per la distribuzione dei fanghi In riferimento alle operazioni svolte nell'ambito della autorizzazione allo smaltimento fanghi in agricoltura dovrà essere tenuta la seguente documentazione: registro di carico e scarico: deve essere vidimato dall'ufficio del Registro e da questa Provincia (alla quale in alternativa possono essere comunicati gli estremi di vidimazione all'ufficio del Registro entro 1O giorni); per quanto attiene alle registrazioni di scarico (conferimento a spandimento) dovranno essere indicati alla voce "destinazione" i dati relativi all'azienda Agricola corrispondente (ragione sociale - indirizzo - Comune). Il registro è da tenere presso la sede dell'insediamento autorizzato allo smaltimento;qualora esistanto centri di trattamento e/o stoccaggio fanghi,esterni all'insediamento che produce i fanghi medesimi, dovrà essere tenuto presso tali centri. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 14 del D.L. 99/'92, nel caso di smaltimenti in conto proprio o di fanghi aventi singola ed unica provenienza, al registro possono essere allegate le analisi svolte sui fanghi, nonchè le schede descrittive del Catasto Regionale dei Rifiuti Speciali (ex L.R. n. 94/'8O e R.R. 3/'82). Copie dei fogli riportanti le registrazioni di scarico con destinazione in territorio di questa provincia dovranno essere inviate semestralmente a questo Ente (entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno); registri di utilizzazione (ex art. 15 D.L. n. 99/'92) vidimati da questa Provincia per il territorio di

competenza. Tali registri dovranno essere intestati al soggetto autorizzato e controfirmati, per la parte di competenza, dalle Aziende Agricole ove è avvenuto lo spandimento. Le registrazioni dovranno essere effettuate in ordine cronologico. I registri saranno tenuti presso l'impianto dal quale i fanghi sono conferiti all'utilizzo agricolo. scheda di accompagnamento da numerarsi a cura del produttore dei fanghi destinati all'agricoltura e da compilarsi via via da parte dei soggetti che successivamente prendono in carico il fango; qualora il fango venga miscelato o trattato unitamente ad altri fanghi si dovrà compilare una nuova scheda di accompagnamento (in tal caso il "produttore o detentore" è il centro che ha trattato il fango). presso l'utilizzatore dovranno essere tenute le analisi periodiche effettuate sui fanghi stessi (già pronti per l'utilizzo agricolo). Durante le fasi di trasporto dei fanghi destinati ad uso agricolo, questi dovranno essere accompagnati da apposita bolla, dalle "schede descrittive di rifiuto speciale" e dalle "schede di accompagnamento". Art. 8 Divieti relativi ai terreni Vige il divieto di utilizzare fanghi in agricoltura sui terreni: nelle zone che non siano di fatto destinate ad uso agricolo; nei giorni di pioggia; allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto; con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca < al 30%; con ph minore di 5; con C.S.C. non minore di 8 meq/100 gr; destinati a pascolo, prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio; destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; destinati all'orticoltura, ad eccezione delle colture arboree; quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente; soggetti a vincolo idrogeologico; ricoperti di neve oppure gelati; in località aride non recuperabili ai fini agronomici;

destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico; in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m; nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte; per una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti e per una fascia di almeno 200 m dai pozzi autorizzati di captazione di acqua potabile certificata ai sensi delle normative vigenti; nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, nei sentieri e strade interpoderali; nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica; qualora i terreni presentino il superamento dei seguenti limiti di elementi in tracce nel terreno ( di terreno secco) Cadmio (Cd) 1,5 Rame (Cu) 100 Nichel (Ni) 75 Piombo (Pb) 100 Zinco (Zn) 300 Mercurio (Hg) 1 (limitatamente a fanghi contenenti Cromo) qualora i terreni, sottoposti al test rapido di Bartlett e James (allegato IIA, rif. 3) per l'identificazione della capacità del suolo ad ossidare CrIII a CrVI, producano quantità uguali o superiori a 1uM di CrVI; nel caso in cui non si sia provveduto nei tempi sopra stabiliti all'invio della prevista documentazione ed alle previste segnalazioni. Art. 9 Divieti relativi ai fanghi E' vietato smaltire i fanghi che non rispettino i seguenti limiti massimi di accettabilità di sostanze inquinanti: NELLA SOSTANZA SECCA Cadmio (Cd) 20 ss Rame (Cu) 1000 ss Nichel (Ni) 300 ss Piombo (Pb) 750 ss Zinco (Zn) 2500 ss Cromo (CrVI) 10 ss Cromo (Cr III) 750 ss Mercurio (Hg) 10 ss Arsenico (As) 10 ss

NELL'ELUATO Olii minerali mg/l 10 Solventi organici aromatici mg/l 0,4 Solventi organici azotati mg/l 0,2 Solventi clorurati mg/l 2 Tensioattivi mg/l 4 Pesticidi clorurati mg/l 0,05 Pesticidi fosforati mg/l 0,1 (determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato n. 3 del R.R. n. 3/'82) o che comunque contengano sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale (idoneo test di fitossicità, di germinazione o di vegetazione, positivo); nel caso in cui i fanghi non siano stabilizzati (che non abbiano cioè perso le caratteristiche originarie di putrescibilità tramite applicazione di trattamenti di digestione anaerobica od aerobica - con abbattimento minimo di sostanze solide volatili del 20% - od in alternativa di trattamenti chimici o fisici) o non siano igienizzati (agenti patogeni oltre i seguenti limiti: - coliformi fecali (MPN/g ss) < 10.000 - uova di elminti vitali assenti - salmonelle (MPN/g ss) < 100 dopo specifici trattamenti) o siano tossici e nocivi; - nel caso che i fanghi non raggiungano le caratteristiche agronomiche sottoriportate (limiti inferiori di concentrazione): Carbonio organico % ss 20 Fosforo totale % ss 0,4 Azoto totale % ss 1,5 E' ammessa l'utilizzazione in deroga alla caratteristica di cui sopra per i fanghi provenienti dall'indudtria agro-alimentare e per i fanghi aventi composizione analoga a quella dei fertilizzanti, ammendati e correttivi di cui alla Legge n. 748/'84. Art. 1O Modalità e limitazioni all'impiego dei fanghi in agricoltura L'impiego dei fanghi in agricoltura dovrà sottostare alle seguenti limitazioni e modalità d'uso: dovranno essere applicati seguendo le buone pratiche agricole, deve essere evitata la formazione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto dei fanghi al di fuori delle aree interessate alla somministrazione; l'interramento dovrà essere effettuato di norma contestualmente o immediatamente dopo lo spandimento;

nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 giorni prima delle inondazioni; lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con la lavorazione del terreno e interramento; è vietata altresì l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia; lo spargimento dei fanghi pompabili potrà avvenire solamente prima della semina ed essi verranno immessi nel terreno attraverso l'immissione diretta; lo spargimento dei fanghi non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, nè sulle colture in vegetazione; lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con la lavorazione del terreno ed interramento; le quantità di fanghi smaltibili annualmente in funzione delle caratteristiche dei terreni sono le seguenti (espresse in tonnellate/ettaro di sostanza secca): CSC > 15 meq/100g 6 _ ph _ 7.5 5 CSC > 15 meq/100g 5 < ph < 6 3.7 CSC _ 15 meq/100g 5 < ph < 6 2.5 CSC _ 15 meq/100g 6 _ ph _ 7.5 3.7 === ph > 7.5 7.5 Nel caso di utilizzo di fanghi provenienti da industrie agroalimentari i quantitativi suindicati possono essere triplicati se i valori delle concentrazioni dei metalli sono pari ad un quinto dei limiti stabiliti; i fanghi possono essere utilizzati quali componenti dei substrati artificiali di colture floricole su bancali, nel rispetto delle vigenti norme, della tutela ambientale e della salute degli operatori del settore. In particolare: i fanghi utilizzati devono essere disidratati ed il loro contenuto di umidità non deve superare il limite di 80% espresso sul tal quale; i fanghi devono avere una composizione analitica che rientri nei limiti previsti; il substrato artificiale di coltura deve contenere un quantitativo di fango non superiore al 20% del totale. Art. 11 Stoccaggio colturale Si ammette lo stoccaggio colturale presso le Aziende Agricole ove è prevista la distribuzione dei fanghi purchè siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

i quantitativi siano limitati all'utilizzo realizzabile in una giornata di lavoro sui terreni di competenza della sola Azienda Agricola interessata; non si sia potuto procedere all'immediato spandimento dei fanghi sul terreno a causa di eventi imprevedibili (pioggia, guasti, ecc.); lo stoccaggio sia effettuato in cisterne o contenitori idonei; non devono esservi perdite; i mezzi usati per lo stoccaggio dovranno essere accuratamente bonificati se utilizzati per contenere materiali diversi da concimi e/o fertilizzanti (non potranno comunque contenere prodotti destinati all'alimentazione); deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo; lo stoccaggio non si prolunghi per oltre 15 giorni. Dello stoccaggio di cui sopra dovrà essere fatta menzione sulla "scheda di accompagnamento" con una nota in calce. Art. 12 Centri di stoccaggio e/o trattamento Se il centro coincide con l'insediamento che produce i fanghi: il soggetto autorizzato deve rispettare quanto contenuto nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione (o in caso di rinnovo, nella documentazione tecnica allegata all'ultima istanza di autorizzazione, se non successivamente modificata) ed in particolare quanto stabilito dalla L.R. n. 94/'80 agli artt. 19, 20, 21 del R.R. n. 3/'82 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984; come misure di ripristino dell'area interessata dopo la chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato deve provvedere allo smaltimento degli eventuali fanghi stoccati ed alla bonifica dell'area e delle strutture utilizzate nel centro di trattamento e stoccaggio. I materiali di risulta della bonifica saranno considerati fanghi e quindi da inviare a smaltimenti autorizzati; durante la movimentazione dei fanghi deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo; la raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente. In particolare durante la fase di raccolta deve essere evitata la formazione di aerosoli;

il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a gantire la massima sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario. I mezzi utilizzati per il trasporto dei fanghi liquidi o disidratati non possono essere utilizzati per il trasporto dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale o di materiali che possono venire a contatto in maniera diretta o indiretta con gli alimenti medesimi. In caso di trasporto di altri rifiuti i mezzi devono essere bonificati al fine del successivo trasporto. Qualora invece il centro riceva da altri insediamenti i fanghi che, dopo stoccaggio e/o trattamento, sono destinati all'uso agricolo, oltre al rispetto delle norme di carattere generale sopra indicate, il soggetto autorizzato dovrà altresì provvedere a tenere la seguente documentazione: "schede descrittive di rifiuto speciale" (del Catasto Regionale Rifiuti Speciali ex L.R. n. 94/'80 e R.R. n. 3/'82) dei fanghi conferiti al centro, integrate, ove necessario, con le relazioni circa i processi produttivi da cui derivano i fanghi e le materie prime ivi utilizzate; certificazione analitica dei fanghi conferiti al centro per il controllo di accettabilità degli stessi in rapporto al tipo di attività condotta nel centro medesimo. Saranno da evidenziare i seguenti parametri: SUL TAL QUALE N totale (N) % ss Fosforo totale (P) % ss Potassio totale (K) g/kg ss Carbonio organico g/kg ss Residuo secco 105 C % Residuo secco 600 C % ph unità Grado di umidificazione % Conducibilità estratto acquoso us/cm 20 C Tensioattivi a Grassi ed olii animali e vegetali a Olii minerali a Solventi organici clorurati a Pesticidi organici clorurati a Salmonelle MPN/g ss Coliformi fecali MPN/g ss Uova di elminti N/g SUL SECCO Cromo totale Cromo esavalente Cadmio

Nichel Piombo Rame Zinco Mercurio Arsenico a) solo per impianti di depurazione urbana al servizio di oltre 5.000 abitanti equivalenti, per impianti di depurazione biologica industriali. I campioni dei fanghi in arrivo, corrispondenti alle succitate certificazioni analitiche, per ogni singola partita omogenea dovranno essere tenuti per almeno 1 anno a disposizione degli organi di controllo; - "schede descrittive di rifiuto speciale" (del Catasto Regionale Rifiuti Speciali) dei fanghi uscenti dal centro; - registri di carico e scarico rifiuti speciali (ex L.R. 94/'8O, R.R. 3/'82 e L. 475/'88); a tali registri dovranno essere allegate le "schede descrittive"; - schede di accompagnamento (ex art. 15 del D.L. 27.1.992, n. 99); - tutta la documentazione richiesta per l'utilizzo agricolo dei rifiuti. Nel caso il centro di solo stoccaggio riceva fanghi di uno ed un solo insediamento produttivo non è necessario l'adempimento di cui al precedente paragrafo, secondo alinea (analisi fanghi in arrivo), qualora non vi siano sostanziali variazioni della composizione dei fanghi o dei processi dai quali essi derivano. Le documentazioni analitiche di cui sopra dovranno essere rinnovate e trasmesse alla Provincia con la frequenza indicata nell'autorizzazione e comunque almeno ogni 6 mesi. Per quanto attiene le analisi, nonchè per quanto attiene i relativi campionamenti, dovranno essere seguite le metodologie indicate nel D.L. n. 99 del 27.1.1992. Le certificazioni analitiche (anche in copia) dovranno essere altresì accompagnate dall'indicazione della data dei campionamenti effettuati. Le analisi dovranno essere svolte presso laboratori pubblici, ovvero presso qualificati laboratori privati Ai fini della prima certificazione saranno ritenute valide le analisi già agli atti di questa Provincia ed inerenti l'istanza autorizzativa, fermo restando che non risalgano ad oltre un anno dai conferimenti al centro e che non siano intervenute variazioni relative alle tipologie omogenee di fanghi o dei cicli da cui essi si originano.

Nella compilazione dei registri di carico e scarico per quanto attiene ai fanghi uscenti dal centro, il soggetto autorizzato dovrà indicare alla voce "origine" i dati rilevati dalla propria "scheda descrittiva" (codice rifiuto e/o numero scheda). Copie dei fogli dei registri dei centri siti in territorio di questa provincia dovranno essere inviate semestralmente a questo Ente (entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno). I vari soggetti che effettuano le diverse fasi di smaltimento (produzione, trasporto, stoccaggio, trattamento) sono soggetti alla denuncia annuale ex art. 3 L. n. 475/'88. Sono escluse le Aziende ove avviene la distribuzione dei fanghi, qualora questi non siano i soggetti autorizzati allo smaltimento in agricoltura. Art. 13 Richiesta documentazione Tutte le richieste relative all'invio di documentazione a questa Provincia contenute nelle presenti norme di comportamento, laddove non previste da norme già esistenti o contenute espressamente negli atti autorizzativi, sono da intendersi enunciate ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 1O.9.1982, n. 915.