N. 00058/2014REG.PROV.COLL. N. 06861/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6861 del 2013, proposto da: Paola Crivelli, Francesca Occhiuzzi, Barbara Occhiuzzi e Simona Occhiuzzi, rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Sartorio e Pierpaolo Acone, con domicilio eletto presso Giuseppe Sartorio in Roma, via Luigi Luciani n.1; contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro; per la ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III n. 06628/2013 Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Sartorio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1
1. Il dottor Sergio Occhiuzzi, dipendente medico ortopedico della ASL Napoli 1 con qualifica di dirigente medico di I livello in servizio presso la divisione ortopedia e traumatologia dell ospedale Pellegrini di Napoli in qualità di operatore della sala operatoria, adiva il Tar Campania, Napoli, chiedendo l annullamento degli atti con cui la Asl Napoli 1 aveva negato il riconoscimento del diritto a beneficiare della indennità di rischio radiologico nella misura di 200.000 lire e del congedo aggiuntivo annuale di 15 giorni (riposo biologico) di cui al dpr 25.6.1983. A tale proposito esponeva che l esercizio della propria attività professionale aveva comportato la permanente e continuativa esposizione a pericolo di radiazioni ionizzanti poiché le sue prestazioni si erano sempre svolte in zone controllate, e, per la maggior parte, in sala operatoria, e che la Asl Napoli 1 aveva riconosciuto precedentemente, sino al 1998, al ricorrente sia il congedo ordinario aggiuntivo che l indennità di rischio radiologico nella misura di.50.000. Sottolineava altresì che l esposizione al rischio radiologico non doveva intendersi come saltuaria, bensì continuativa e abituale e pertanto allo stesso spettava l indennità nella misura piena di.200.000. 1.1. Questo Consiglio di Stato, adito a seguito della pronunzia di inammissibilità del Tar Campania, con la sentenza in epigrafe, pronunziata nei confronti delle attuali ricorrenti, eredi del dottor Sergio Occhiuzzi deceduto nel 2009, accoglieva l appello rilevando che il defunto sanitario, non rientrando tra il personale medico di radiologia, era stato sottoposto agli accertamenti della apposita commissione che, con il verbale n.5 dell 11/2/1997, aveva esaminato le posizioni relative al personale della divisione di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero Pellegrini in cui rientrava anche il ricorrente, ma che tuttavia l accertamento non poteva ritenersi satisfattivo sul piano formale e sostanziale degli obblighi posti in capo alla amministrazione dall art. 120 co.5 del dpr 28.11.1990 n.384, che implicavano una specifica indagine delle condizioni di rischio cui era sottoposto ciascun medico. Il verbale non indicava nemmeno i nominativi dei singoli dipendenti della divisione ortopedia del presidio essendosi la commissione limitata a prendere in considerazione, genericamente e approssimativamente, distinte posizioni relative al suddetto personale; pertanto la commissione non aveva eseguito uno specifico accertamento per verificare se il sanitario fosse in via di fatto esposto in maniera continua e permanente al rischio radiologico avendo viceversa basato il proprio giudizio su una indagine, presumibilmente, a campione. Mancava quindi una esatta ricognizione del tipo di attività lavorativa impegnata, dei relativi ambienti di lavoro e della conducibilità degli stessi nell ambito delle zone sottoposte a controllo radiologico, della durata, nell arco della giornata, delle prestazioni lavorative rese in ambienti controllati con la indicazione delle dosi annuali di esposizione individuale a radiazioni ionizzanti. 2
L appello veniva quindi accolto in tali ristretti termini, ai fini una riedizione, ora per allora, degli accertamenti da compiersi sul rischio radiologico da parte della apposita commissione. 2. Espongono le ricorrenti che la sentenza di cui sopra risulta passata in giudicato essendo stata notificata alla amministrazione non essendo stato interposto, né ricorso per revocazione, né per Cassazione, d altro canto che la amministrazione non ha ottemperato alla pronunzia del Consiglio di Stato non provvedendo a riconvocare la commissione al fine di effettuare gli accertamenti ora per allora sulla esposizione a rischio radiologico del dottor Occhiuzzi. Le ricorrenti espongono che il comportamento inerte della amministrazione è fonte di danni anche economici in relazione al ritardo nella esecuzione della sentenza. Al riguardo richiamano l art.112 co.3 del codice del processo amministrativo chiedendo il risarcimento dei danni in relazione alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale del giudicato o alla sua violazione o elusione. L amministrazione intimata non si è costituita. Alla camera di consiglio del 28.11.2013 il difensore delle ricorrenti ha insistito per l accoglimento del ricorso in ottemperanza. 3. Il ricorso merita di essere parzialmente accolto, nei sensi e limiti appresso indicati. Risulta che la sentenza di cui si chiede la esecuzione è passata in giudicato in quanto notificata in data 21.1.2013 e che non emergono motivi per giustificare la sua mancata esecuzione, né la amministrazione si è costituita al fine di giustificare le eventuali difficoltà, in ipotesi incontrate, in sede di esecuzione. Il solo decorso del tempo non determina la impossibilità della ricognizione di cui è questione da parte della commissione di rischio radiologico in ordine alla attività lavorativa del sanitario; deve infatti ritenersi, ragionevolmente, che la documentazione sia ancora rinvenibile nel fascicolo personale del sanitario o negli atti delle unità operative o strutture ove lo stesso ha operato. Del resto l amministrazione era al corrente del contenzioso in atto ed era tenuta a conservare i documenti relativi. Pertanto deve ordinarsi alla Asl Na 1 di dare corretta e tempestiva esecuzione alla sentenza riconvocando la commissione per il rischio radiologico al fine di esaminare, ora per allora, la specifica posizione del sanitario nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica a cura di parte. In caso di ulteriore inadempimento nel termine di cui sopra, verrà nominato un commissario ad acta con spese a carico della amministrazione inadempiente e trasmessi gli atti alla Procura della Corte dei Conti per la verifica delle eventuali responsabilità. 3
4. Quanto alle richieste risarcitorie rivolte ad ottenere il "risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione (art. 112, co. 3 cod. proc. amm.) osserva la Sezione che la relativa azione, in generale non è rivolta all' attuazione di una sentenza passata in giudicato, ma può essere esperita in caso di impossibilità di esecuzione della sentenza stessa là dove non si possa procedere, per motivi accertati ed oggettivi, al ripristino della posizione dei vantaggio pregiudicata dalla amministrazione, quale accertata dal giudicato. Si tratta, quindi, di un azione esperibile quando l'ottemperanza sia divenuta impossibile, ovvero ulteriori danni siano derivati alla parte vittoriosa per mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato. Nel caso in esame, in cui la amministrazione, per effetto del giudicato, deve riconvocare la commissione di rischio radiologico ai fini degli accertamenti del caso ed in ipotesi di esito positivo, liquidare la maggior somma per rischio radiologico nella misura piena e per congedo aggiuntivo, con relativi interessi e rivalutazione, non emerge nessuna impossibilità nella esecuzione in forma specifica del giudicato o della sua elusione; pertanto l azione ex art. 112 co.3 e la connessa richiesta di risarcimento non risulta esperibile. 5. In conclusione la sentenza deve essere accolta quanto all ordine alla amministrazione di riconvocazione della commissione di rischio radiologico nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica a cura di parte. 6. Spese ed onorari possono essere compensati. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie il ricorso di ottemperanza nei termini di cui in motivazione e per l effetto ordina alla Azienda Sanitaria Locale Napoli Centro di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica a cura di parte con l avvertenza che in caso di ulteriore inadempimento verrà nominato un Commissario ad acta con spese a carico della amministrazione e trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Pier Giorgio Lignani, Presidente Bruno Rosario Polito, Consigliere Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore 4
Dante D'Alessio, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/01/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 5