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La presente polizza è stipulata tra A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Via Trento 6 46100 Mantova MN P. IVA 01838560207 e Compagnia di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24,00 del 30.06.2007 Alle ore 24,00 del 31.12.2010 Con scadenza annuale al 31.12. Pagina 1

La presente Polizza è un contratto di responsabilità nella forma claims made. Ciò significa che la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell Assicurato e notificati alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato: ASSICURAZIONE: POLIZZA: CONTRAENTE: il contratto di Assicurazione. il documento che prova l'assicurazione. l Azienda Sanitaria della Provincia di Mantova ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. SINISTRO: SOCIETÀ: DANNO: DANNI MATERIALI: PERDITE PATRIMONIALI: RESPONSABILITÀ CIVILE: comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l Assicurazione L'Impresa assicuratrice qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali. la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull Assicurato nell esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell art. 2043 e s.s. del C.C. e dell art. 28 della Costituzione; la responsabilità Pagina 2

civile conseguente alla lesione dell interesse legittimo derivante dall esercizio dell attività amministrativa RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: la responsabilità che incombe sull Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. RESPONSABILITÀ AMMI- NISTRATIVA -CONTABILE: PREMIO: INDENNIZZO: MASSIMALE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: la responsabilità che implica l esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto agente contabile ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. la somma dovuta dall Assicurato alla Società. la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. la massima esposizione della Società per ogni Sinistro. Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, Pagina 3

e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. ENTE DI APPARTENENZA: BROKER: l Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato. AON SpA quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle Coassicuratrici Pagina 4

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano. Art. 2 - Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società 1'esistenza e la successive stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso alla Società, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Art. 3 - Pagamento del Premio - Durata dell'assicurazione. L'assicurazione avra'effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2007 ed efficacia fino alle ore 24:00 del 31.12.2010 (scadenza anniversaria al 31.12 di ogni anno) e cessera'automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 30.06.2007 al 31.12.2007 e successivamente sarà da corrispondere al 31.12 di ogni annualità. Il contratto potrà essere disdetto dal Contraente a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale. Si conviene tra le parti che, ove ritenuto conveniente in relazione a proprie valutazioni tecnico-economiche e semprechè consentito dalle norme di legge, il Contraente e la Società hanno facoltà di chiedere la proroga del contratto, previo assenso da parte di entrambi, per un periodo non superiore ad un anno, con lettera raccomandata da inoltrarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo di polizza originale e/o di qualunque estensione concordata. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art.1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo Pagina 5

giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del 60 giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Nel caso di modifiche e/o integrazioni della presente assicurazione per le quali la Società richieda integrazioni di premio, la modifica e/o integrazione avrà effetto dalla data in cui la Società avrà comunicato al broker incaricato l accettazione della modifica e/o integrazione richiesta, se il pagamento sarà effettuato dal Contraente/Assicurato entro le ore 24 del sessantesimo giorno successivo a quello della relativa richiesta della Società. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l effetto della modifica/integrazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza. Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza. A tale scopo, entro centoventi giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società ovvero al ricevimento dell appendice di regolazione da parte del Contraente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Pagina 6

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro In caso di Sinistro, il Contraente/l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze: (a) ricevimento di informazione di garanzia; (b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc..); (c) ricevimento di notifica dell avvio del procedimento di responsabilità contabile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.) Né l Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto della Società. Pagina 7

Art. 8 Cessazione del contratto La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato. Art. 10 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente. Art. 11 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 8

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 12 Oggetto dell'assicurazione 12.1. - Responsabilita Civile verso Terzi a)l'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge; b)la garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina c)si conviene che in caso di decesso dell'assicurato rimane l'obbligo della Società a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per Sinistro verificatosi durante il tempo di validità dell Assicurazione, sulla base di quanto previsto all art.18, ferme le prescrizioni previste dalla legge. Si precisa che, se è stata corrisposta la quota individuale di Premio a carico dell Assicurato su base volonataria, la garanzia di Responsabilità Civile, per patto espresso, deve ritenersi estesa alle Perdite Patrimoniali involontariamente causati a terzi per colpa grave di cui l Assicurato stesso, ai sensi di legge, debba rispondere. 12.2 - Responsabilita Amministrativa e Amministrativa-Contabile a) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'ente di Appartenenza e/o all'erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pagina 9

Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. b) La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente provocati dall'assicurato stesso, in proprio od in concorso con altri. c) Si conviene che in caso di decesso dell'assicurato rimane l'obbligo della Società a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'ente di Appartenenza, per Sinistro verificatosi durante il tempo di validità dell Assicurazione, sulla base di quanto previsto all art.18, ferme le prescrizioni previste dalla legge. Relativamente alle garanzie Responsabilità Amministrativa, e Amministrativa- Contabile viene espressamente convenuto che la relativa quota di Premio, resterà ad intero ed esclusivo carico di ciascun Assicurato, che potrà aderire su base volontaria Art. 12.3 Qualifica di Assicurato all Ente di Appartenenza L Assicurazione si intende prestata anche a favore dell Ente di Appartenenza/Contraente in caso di Sinistro causato nell esercizio dell attività di ufficio e/o servizio dalle persone fisiche assicurate per la quale l Ente medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti assicurati o a seguito della pronuncia della Corte dei Conti in merito alla sussistenza o meno della Responsabilità Amministrativa Contabile dei medesimi. Relativamente a tale garanzia prestata nei confronti dell Ente di Appartenenza/Contraente la franchigia è fissata in Euro 25.000,00 per singolo Sinistro. Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'assicurato. Pagina 10

Art. 14 Perdite Patrimoniali per l attività connessa all assunzione del Personale L Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l attività connessa all assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo Assicurato e per anno Assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'assicurato. Art. 15 Legittimazione Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente Polizza viene stipulata dall Ente a favore degli Assicurati indicati nel frontespizio giusti provvedimenti validamente assunti ed esecutivi ai sensi di legge. La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall Assicurazione stessa, ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli Assicurati che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato. Art. 16 - Limiti di Indennizzo L'Assicurazione per singolo Assicurato è prestata fino alla concorrenza del Massimale di Euro 2.000.000 per ciascun Sinistro, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, la Società per tale Sinistro è obbligata sino ad un massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) complessivamente fra tutti gli Assicurati. Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a: a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio; Pagina 11

b) Danni Materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all Articolo 12 1 (b) della presente Polizza); c) attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall art. 23; d) atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilità in Polizza; e) responsabilità assunte volontariamente dall Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell ente; f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi; g) azioni od omissioni imputabili all Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell autorità competente; h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; i) calunnia, ingiuria, diffamazione; l) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell Assicurato; m) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato cosi come definito alla presente Polizza; n) il possesso, la custodia o l uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969; o) l attività di levata protesti, salvo che la stessa sia stata specificatamente accordata come condizione speciale e dietro pagamento del relativo sovrapremio; p) le responsabilità incombenti sull Assicurato e previste dagli artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile Pagina 12

nonché per i Danni: p1) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; p2) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; Art. 18 - Inizio e termine della garanzia L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima dalla data di stipula della presente Polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all Assicurato neppure all'ente di Appartenenza dell'assicurato. Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara, per conto degli Assicurati e dopo approfondite indagini, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell Assicurazione. L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente Polizza, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. Per i Sinistri denunciati alla Società durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni. Pagina 13

Art. 19 - Estensione territoriale L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'unione Europea. Art. 20 - Persone non considerate terzi Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'assicurato e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all Art 23 che segue. Art. 21 - Cessazione dell Assicurazione Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all Art.18 della presente Polizza, l Assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell'assicurato per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi, dall'incarico istituzionale. Art. 22 - Vincolo di solidarietà L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso. Art. 23 Attività di rappresentanza A parziale deroga di quanto stabilito dall Art. 17 c) si precisa che l Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell Ente di Appartenenza in altri organi collegiali Art. 24 Danni di serie In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell Assicurazione. Art. 25 - Copertura sostituti Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell Assicurato, l Assicurazione s intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro Pagina 14

incarico e l ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l Assicurato sostituito. Art. 26 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso con l assenso dell Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 27 - Clausola Broker Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all AON SpA di Milano, in qualità di Broker, ai sensi del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui agli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Gli Assicuratori, inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l Assicurato/Contraente.. Pagina 15

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro: 1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure: 2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso. La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2. Nel caso in cui la Società eccepisca l accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l onere di provare l insussistenza di quanto deciso dalla Società graverà sull Assicurato. Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola Pagina 16

CONDIZIONI SPECIALI a) Estensione leggi 626/94 e 494/96 Sempre che l Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di Polizza, l'assicurazione di cui alla presente Polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: 1)"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni; 2)"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura. Pagina 17

APPENDICE 1 CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI Nel caso l Assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un Dipendente Tecnico come di seguito definito, l esclusione di cui all Articolo 17 (b) viene interamente abrogata, e le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche si applicheranno: 1. Definizione Addizionale Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l affidamento dell incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell opera, nonchè il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell interesse dell Amministrazione Pubblica. 2. Clausola addizionale all Art.12 Oggetto dell Assicurazione La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, compreso l'ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito. La garanzia si intende altresi estesa per coprire la Responsabilità Amministrativa Contabile derivante all Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati all Ente di appartenenza, allo Stato, e alla \ in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi Pagina 18

nell esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito. 3. Esclusioni Addizionali La garanzia di cui alla presente Polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da: q) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell Ente di Appartenenza; r) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti; s) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l erezione, e/o l installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata,o amministratore; t) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività prevista in polizza u) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l uso di amianto; 4. Condizioni Speciali Aggiuntive L Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). L Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 109/94 e dal regolamento di attuazione. L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: 1)"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni; 2)"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Pagina 19

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura. L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell Assicurato, alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell 11.02.94, modificata dal D.L.101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la cosiddetta Legge Merloni ), nel qual caso la Società si impegna a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni, a conferma della validità della copertura per l intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto cosi coperto. Pagina 20

TABELLA N 1 PREMI A CARICO DELL AZIENDA SCHEDA PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO Preventivo emolumenti annui lordi Euro 30.000.000,00 Sono compresi i compensi e/o emolumenti lordi percepiti da: lavoratori parasubordinati e collaborazioni coordinate e continuative personale sanitario convenzionato, dipendenti che esercitano l attività libero professionale INTRAMURARIA, personale non dipendente che percepisce compensi dall Azienda TASSO LORDO DI POLIZZA : promille PREMIO ANNUO LORDO (al netto della regolazione premio) Preventivo emolumenti annui lordi per il tasso lordo pro mille Euro.... Pagina 21

TABELLA N 2 PREMI PER RINUNCIA ALLA RIVALSA L indicazione di tali premi ha il solo scopo di fornire un informazione e pertanto, non ne sarà tenuto conto ai fini dell aggiudicazione della gara. Si invitano i concorrenti, ai fini della formulazione del premio, a prendere atto di quanto previsto dai CCNLL. L adesione dei singoli dipendenti, si ribadisce, ha carattere volontario. Nessuna pretesa potrà essere azionata nei confronti dell Ente appaltante ove non dovessero pervenire adesioni. Parametri Riferimenti Premio Annuo Lordo pro capite (a carico degli aderenti) Direttori Aziendali (Generale, Amministrativo, N. 4 Sanitario e Sociale) Dirigenti Amministrativi o equiparati N. 6 Dirigenti del ruolo sanitario e professionale che esplicano funzioni amministrative N. 130 Funzionari amministrativi e della prevenzione N. 231 Dirigenti tecnici N. 11 Funzionari Ufficio Tecnico N. 10 I numeri del personale di cui sopra hanno carattere indicativo Pagina 22