Notiziario settimanale 18-24 settembre 2000. Revoca di delibere comunali e ricorso al Garante. Trasmissione ÒGrande FratelloÓ



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Newsletter Notiziario settimanale Revoca di delibere comunali e ricorso al Garante Trasmissione ÒGrande FratelloÓ Dati trattati dallõarma dei Carabinieri Guardatevi da chi vuole farvi del bene 1

Newsletter 2000 RICORSI AL GARANTE PER TUTELARE SPECIFICI DIRITTI, NON PER MODIFICARE UN ATTO COMUNALE RIGUARDANTE UN TRIBUTO Per chiedere la revoca o lõannullamento di una delibera comunale che fissa lõammontare di un tributo non si pu ricorrere al Garante. Il ricorso pu essere presentato, infatti, solo per la tutela di uno degli specifici diritti (accesso ai dati, rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione al loro trattamento ecc.) previsti dalla legge sulla riservatezza dei dati. Il principio stato ribadito dal Garante che ha respinto il ricorso di un cittadino che, in proprio e nella sua qualitˆ di legale rappresentante di una societˆ, aveva avanzato richiesta ad un Comune per ottenere lõannullamento di una delibera della giunta comunale, affissa nellõalbo comunale, nella quale in maniera a suo avviso illegittima erano stati riportati alcuni dati riguardanti la sua persona e la societˆ, relativi al mancato pagamento di alcuni tributi e ad un credito vantato nei suoi confronti dallõamministrazione. In particolare, il ricorrente aveva chiesto la revoca della delibera sostenendo che il Comune avrebbe dovuto procedere secondo altre modalitˆ, ad esempio con la redazione di un atto interno e con comunicazione riservata agli interessati, anzichž con un atto soggetto ad affissione e consultabile da chiunque nel periodo di pubblicazione. La diffusione di notizie e dati personali sarebbe, dunque, avvenuta ledendo il diritto alla riservatezza sia suo che della societˆ rappresentata. Non avendo ricevuto soddisfazione dal Comune, lõinteressato si era rivolto al Garante che ha per dichiarato inammissibile il ricorso. LÕAutoritˆ ha innanzitutto osservato che la richiesta di revoca o di annullamento di un atto amministrativo improponibile se avanzata allõautoritˆ Garante, anche nellõambito di una procedura come quelle del ricorso. Con il ricorso al Garante non si pu, infatti, lamentare qualsiasi violazione di un diritto della personalitˆ, ma solo quelli previsti dallõart.13 della legge n. 675 del 1996 (accesso ai dati, rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione al loro trattamento ecc.). La pura e semplice richiesta di revoca non 2

Newsletter 2000 poteva, dunque, essere considerata esercizio dei diritti tutelati dallõart.13, trattandosi, piuttosto, di una istanza rivolta allõamministrazione comunale. Nel merito della questione, comunque, lõautoritˆ non ha ravvisato violazioni delle norme in materia di pubblicitˆ degli atti comunali nž lõinosservanza dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati inseriti negli atti pubblicati. La legge sulla riservatezza dei dati, infatti, non prevede il consenso degli interessati quando, come nel caso in esame, la diffusione di informazioni personali da parte delle pubbliche amministrazioni prevista da leggi o da regolamenti. TRASMISSIONE ÒGRANDE FRATELLOÓ In riferimento alla notizia apparsa nei giorni scorsi su un quotidiano, lõautoritˆ Garante per la protezione dei dati personali rende noto di non aver avviato alcun procedimento nei confronti del programma ÒGrande fratelloó dal momento che, dalle modalitˆ con cui il programma realizzato, non sembrano evidenziarsi violazioni alle norme della legge sulla protezione dei dati personali. DATI DALLÕARMA DEI CARABINIERI (comunicato stampa del 20 settembre) LÕAutoritˆ Garante per la protezione dei dati personali rende noto di aver avviato, nei primi giorni di settembre, un ulteriore supplemento di indagine rispetto agli accertamenti avviati in passato a seguito di segnalazioni riguardo ad alcuni trattamenti di dati effettuati dallõarma dei carabinieri, tema sul quale aveva disposto approfondimenti nello scorso mese di giugno. Gli accertamenti riguardano le modalitˆ di svolgimento della raccolta dei dati personali effettuata dallõarma anche su richiesta di altre amministrazioni, la loro conservazione e circolazione. LÕAutoritˆ, contestualmente, ha segnalato al Parlamento e al Governo la necessitˆ di integrare la disciplina in materia di trattamento dei dati 3

Newsletter 2000 personali, in particolare attraverso il rinnovo della delega, da tempo in esame al Senato, che prevede anche lõemanazione di un decreto legislativo sui trattamenti di dati effettuati dalle forze di polizia. GUARDATEVI DA CHI VUOLE FARVI DEL BENE (intervista pubblicata sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung del 13 settembre) Le biotecnologie sfruttano i dati genetici di intere popolazioni: Spyros Simitis invoca unõascesi informativa Mai come oggi il cittadino stato cos esposto ad occhi estranei desiderosi di conoscere i suoi dati personali. Su questo punto Spiros Simitis, incaricato per la protezione dei dati del Land Hessen dal 1975 al 1991, non lascia alcun dubbio. In Islanda, dove la ditta DeCode analizza i dati genetici dellõintera popolazione, Simitis vede minacciato lo Stato di diritto. A suo giudizio, lõattuale situazione islandese viola i principi della protezione dei dati. LÕuomo di vetro, messo a nudo in tutte le sue componenti genetiche, giˆ divenuto realtˆ? Senza alcun dubbio. é difficile diventare ancora pi trasparenti. Solo che quando per la prima volta, negli anni Õ70, si parl dellõuomo di vetro, si pensava soprattutto allõonnipotenza dellõapparato statale. Oggi, invece, si tratta in primo luogo dei rischi derivanti dalla raccolta di dati operata da soggetti privati. LÕesperienza islandese mostra quali passi siano giˆ stati compiuti in questa direzione. La DeCode (ossia lõimpresa che analizza i dati genetici della popolazione islandese) sta concludendo accordi di licenza con cliniche ed altre strutture sanitarie in base ai quali si riconosce alla DeCode il diritto esclusivo di disporre dei dati in questione. Le conseguenze di ci sono particolarmente evidenti nellõaccordo relativo alla popolazione delle isole Faroer: agli interessati fatto divieto di sottoporsi ad analisi genetiche presso altri soggetti. In sostanza, nessun altro ha il diritto di 4

Newsletter 2000 accedere ai dati genetici, neppure per finalitˆ puramente scientifiche. Gli abitanti delle Faroer sono divenuti il capitale della DeCode, che lõunica a poterlo sfruttare. Le cartelle cliniche della popolazione islandese confluiscono in un computer centrale. Quali sono i pericoli di una trasparenza di questo tipo? é un problema che non riguarda soltanto gli islandesi. Anche in altri casi i dati relativi alle cartelle cliniche di singoli pazienti sono oggetto di trattamenti sempre pi approfonditi e per finalitˆ sempre diverse. LÕesempio classico rappresentato dalla cartella clinica elettronica, che costituisce il punto di raccolta di tutte le informazioni cliniche disponibili e, al tempo stesso. il fondamento di una interconnessione sistematica di tutti i soggetti responsabili del trattamento sanitario del singolo. A questi ultimi si aggiunge un numero crescente di compagnie assicurative e istituzioni competenti in materia di politica sanitaria, interessate a ridurre i costi relativi. Tutti questi soggetti ricavano benefici economici dal confronto dei profili sanitari. In America sempre pi stretta la collaborazione fra compagnie assicurative e imprese farmaceutiche: lõobiettivo non soltanto il controllo del consumo di medicinali, ma anche la possibilitˆ di mettere a punto farmaci che, dal punto di vista delle compagnie assicurative, garantiscano il miglior rapporto costi/benefici. Ma allora ogni banca di dati rappresenta un pericolo? Naturalmente non si possono fare generalizzazioni. Ad esempio, lõimpiego di dati genetici in procedimenti penali o per il riconoscimento della paternitˆ pu risultare utile anche agli interessati. Inoltre si tende spesso a dimenticare che le tecnologie dellõinformazione facilitano lõutilizzo per gli scopi pi diversi dei dati inizialmente memorizzati, e quindi permettono di sfruttare i dati genetici in ampia misura anche per definire misure preventive di carattere generale. é piuttosto istruttiva, al riguardo, la proposta inglese di memorizzare a scopo preventivo i dati relativi a tutti i soggetti maschili per poter iden- 5

Newsletter 2000 tificare immediatamente i responsabili di violenze sessuali. Per quanto possa apparire illuminata la finalitˆ per cui si effettua in prima istanza la raccolta dei dati, questõultima si presta con grande facilitˆ ad essere utilizzata per obiettivi del tutto diversi e non pi accettabili, tali da calpestare i diritti fondamentali del singolo. Se il richiamo al pubblico interesse, al bene comune o a formule analoghe fa parte della routine giuridica, il singolo non pi in condizione di sapere che fine fanno i suoi dati. Quanto pi crescono le basi di dati ed aumenta il successo di nuove professioni come lõinfobroker, tanto pi deve aumentare anche la precisione delle informazioni sugli scopi ai quali i dati sono destinati. Quello di cui cõ bisogno la rinuncia consapevole alle informazioni proprio laddove queste sarebbero facilmente raggiungibili. Quale dovrebbe essere il ruolo delle autoritˆ di garanzia nellõinteresse della societˆ? Proprio lõesempio relativo alle biotecnologie indica che i divieti generali non servono a niente. Semmai fondamentale che vi sia un dibattito pubblico e permanente sugli sviluppi in atto e sulle potenziali conseguenze per i singoli e la societˆ nel suo complesso. Dal punto di vista delle autoritˆ di garanzia, ci significa che occorre chiedersi quali siano gli effetti della tecnologia sul singolo e sulla sua capacitˆ di partecipare allo sviluppo sociale. é necessaria unõascesi informativa, e quando non sia possibile evitare il ricorso a dati personali occorre rispettare rigidamente il principio di finalitˆ Ð un punto sul quale devono vigilare le autoritˆ di garanzia. In Islanda la comunicazione dei dati stata permessa laddove gli interessati non lo avessero vietato in modo espresso. E come ci si regola con i bambini che non sanno leggere, o con gli anziani? LÕesempio islandese mostra chiaramente che siamo di fronte ad unõinversione totale delle condizioni di trattamento che sono indispensabili per parlare di protezione dei dati. Invece di chiedere ai singoli se siano dõaccordo rispetto al trattamento dei dati che li riguardano, tocca ai singoli manifestare espressamente la propria obie- 6

Newsletter 2000 zione. Ma in questo modo lõimpresa a diventare padrona dei dati, mentre il singolo interessato si riduce a puro oggetto dellõinformazione. é una situazione particolarmente eclatante nel caso dei minori: come sappiamo da studi approfonditi condotti negli USA, i bambini vengono inondati di regali e sottoposti contemporaneamente a tutta una serie di domande sui genitori, i vicini e i conoscenti. Tuttavia, il cambiamento investe la societˆ nel suo complesso nella misura in cui lõindividuo viene considerato soltanto un oggetto. Aumenta la controllabilitˆ del singolo, e quindi anche la sua vulnerabilitˆ. é questo il nocciolo fondamentale della crescente commercializzazione delle informazioni, e proprio per questo motivo ormai tempo di fissare per legge una serie di limiti vincolanti alla commercializzazione. In Islanda le industrie farmaceutiche sono particolarmente interessate al materiale genetico relativo alla popolazione. Hoffmann-LaRoche ha concesso alla DeCode un finanziamento di 200 milioni di dollari. Qual la sua opinione su questo intreccio di politica ed economia di impresa? Nel progetto inizialmente elaborato dalla DeCode non ci si rivolgeva allo stato islandese, bens ad investitori privati. Nei documenti diffusi allõepoca si evidenziano in modo particolare i benefici economici attesi. Solo in un secondo momento stato tirato in ballo il governo islandese, e questõultimo ha dichiarato che lõislanda era un paese povero, privo di risorse petrolifere, ma la cui popolazione presentava una configurazione genetica assolutamente unica. Si trattava, in sostanza, di sfruttare questo patrimonio genetico per ricavarne un utile. Considerazioni analoghe si sentono oggi per lõestonia e questa o quella isola del Pacifico. In pratica, popolazioni che sono rimaste isolate per secoli subiscono una forma di ÒcolonialismoÓ scientifico e divengono oggetto di commercializzazione a vantaggio dellõindustria farmaceutica. Anche se la legislazione islandese stata migliorata, e Hoffmann-LaRoche si detta disposta a dare la precedenza agli islandesi nella fornitura dei medicinali eventualmente messi a punto grazie ai loro dati, di fatto non cambiato niente per 7

Newsletter 2000 quanto riguarda il problema fondamentale: la commercializzazione mirata dei dati del singolo interessato. Ci si limitati a cancellare il problema. Cosa succederebbe al progetto islandese se lõislanda entrasse a far parte dellõunione europea? Un approccio veramente serio in termini di protezione dati incompatibile con lõesperienza islandese. Ci vale, in particolare, alla luce della direttiva europea del 1995 relativa alla protezione dei dati, anche solo tenendo conto del principio di finalitˆ nellõutilizzazione dei dati che viene fissato nella direttiva. Peraltro, il principio di finalitˆ uno degli esempi utili a sottolineare lõurgenza di recepire anche nel diritto interno tedesco le disposizioni della direttiva in questione. LÕIslanda ci mostra che abbiamo bisogno di indicazioni precise sulla gestione dei dati genetici. E cõ unõaltra considerazione da fare: dinanzi ad Internet dobbiamo essere consapevoli dei limiti delle normative nazionali cos come dei deficit delle convenzioni internazionali. Solo in tal modo possibile utilizzare la tecnologia per assicurare la protezione dei dati, non in ultimo anche attraverso gli strumenti che essa ci mette a disposizione. Lo scontro su questi temi, che hanno importanza fondamentale ai fini del progresso della nostra societˆ democratica, divenuto sempre pi aspro, e sempre pi complesse sono le questioni da regolamentare. Tanto pi cõ bisogno, dunque, di fermezza. 8