Dichiarazione di Prestazione e marcatura CE di finestre e porte pedonali esterne secondo la CPR



Documenti analoghi
La marcatura CE secondo CPR

Dichiarazione e marcatura CE

Le certificazioni, la dichiarazione di prestazioni, la marcatura CE. Dario Agalbato, Direttore IGQ, Presidente GNB CPR

Monza, 16 aprile Piero Ricci I.I.P. S.r.l. Istituto Italiano dei Plastici

Dal 1 febbraio 2010 la marcatura CE dei serramenti sarà obbligatoria.

MARCATURA CE (prodotti da costruzione) Direttiva europea 89/106/CE.

Passaporto delle prestazioni del prodotto Schüco Sistemi scorrevoli in alluminio

FORUM DI PREVENZIONE INCENDI

3) Non sono certificato ISO 9000 e non voglio impiegare migliaia di euro per farlo, posso ugualmente marcare CE i miei serramenti?

TAU S.r.l. Linee guida per le automazioni, secondo le nuove norme europee EN , EN ed EN 12453

GUIDA ALLA MARCATURA CE PER IL COSTRUTTORE DI SERRAMENTI BUROCRAZIA FACILE

EN 14342:2005+A1:2008: Marcatura CE per PAVIMENTAZIONI IN LEGNO A partire da MARZO Obbligatoria a partire da MARZO 2010

Come cambiano gli obblighi per le strutture metalliche a partire dal 1 luglio 2014

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO

Marcatura CE. Controllo di produzione in fabbrica - FPC. Segnaletica stradale. Caratteristiche energetiche prodotti per edilizia

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

La certificazione del professionista: ultimo atto della marcatura CE e della corretta installazione dei prodotti. Rimini 10 aprile 2015

Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE

La nuova UNI EN

REGOLAMENTO PARTICOLARE

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione.

UNI EN : Marcatura CE per PORTE E FINESTRE ESTERNE A partire da febbraio Obbligatoria a partire da Febbraio 2009

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO

Qualità e Certificazione certificazione di prodotto - Marcantonio Catelani Facoltà di Ingegneria Firenze

Procedura n. 03 (Ed. 02) TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI

BULLONERIA ADATTA A PRECARICO (EN )

IL NUOVO REGOLAMENTO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 305/2011: COSA CAMBIA PER I SERRAMENTISTI? Relatore: Ing. Sergio Botta STUDIO BOTTA & ASSOCIATI

Newsletter del MARZO In sintesi:

A cura dell'ufficio Tecnico UNCSAAL [ing. Ippolito Abelli - ing. Lara Bianchi - ing. Paolo Rigone]

SCHEMA. Mandato CEN M/120 - Prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Sistema europeo di regolamentazione per i dispositivi medici

LA MARCATURA CE DEI SERRAMENTI NOVITA, ADEGUAMENTI, OPPORTUNITA

Sistema di gestione. Criteri di acquisto e di controllo dell acciaio per opere. in carpenteria metallica pagina 1 di 7

Il Punto di vista dell Organismo notificato

Marcatura CE Cancelli

Giovanni Marino ICMQ S.p.A. L importanza delle certificazioni di prodotto EN 124 per regolamentare il mercato delle costruzioni

LA MARCATURA NELLE CHIUSURE OSCURANTI:

SISTEMI PER SCORREVOLI

Domanda di Certificazione CE Insiemi/Attrezzature Direttiva PED

Dichiarazioni CE di conformità per le macchine e dichiarazioni di incorporazione per le quasi-macchine - Esempi

VADEMECUM MARCATURA CE SERRAMENTI (UNI EN ) Sommario:

Marcatura CE di finestre e di porte esterne pedonali secondo la norma EN

Reg. 305/2011/UE: il nuovo sistema per la marcatura CE dei prodotti per le costruzioni in vigore dal 1 luglio 2013

MARCATURA CE DELLE APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA MEDICA CONFORMI ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

La marcatura CE per le pietre naturali

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Direttiva Macchine e Sicurezza in Cantiere

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Gruppo di prodotto Piattaforme di lavoro mobili elevabili

LA MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI RICICLATI LA MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI RICICLATI

CPR 305 / Focus sulla Dichiarazione di Prestazione e sulla Documentazione di Accompagnamento. Consulenza aziendale e servizi d ingegneria

I futuri obblighi di marcatura dei manufatti Dalla Iso3834 alla EN 1090

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

rispetto a... La normativa Quadro normativo Quadro normativo Regolamento dell'unione Europea Regolamento rintracciabilità sicurezza

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO 0.2 DOCUMENTI IGQ DI RIFERIMENTO

INTRODUZIONE AL MANUALE DELLA QUALITA

La Marcatura CE di finestre e porte esterne UNI EN

Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione

La sicurezza nell ambiente di lavoro nelle imprese delle materie plastiche e gomma

MARCATURA CE DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITA AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA 94/25/CE

Evoluzione normativa dalla CPD (Direttiva 89/106/CEE) al CPR (Regolamento n. 305/2011/UE) e al Regolamento Delegato (UE) n.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

La marcature CE della Calce da Costruzione

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE

STRUTTURE METALLICHE IN ACCIAIO

Norme in materia di dimensionamento energetico

GESTIONE DELLA FORMAZIONE E

Dichiarazione di conformità per caldaie a carica manuale

Antincendio: resistenza e reazione al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi Verifiche e controlli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Marcatura CE Cancelli

LINEA GUIDA PER L APPROVIGIONAMENTO DI GAS IN BULK DI QUALITA FU

TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI

Presentazione del software per la marcatura ce dei cancelli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

LA CERTIFICAZIONE COGENTE: LA MARCATURA CE DEI SERRAMENTI

Le nuove tecnologie: Opportunità tra innovazione e sicurezza. BOLOGNA : 28 OTTOBRE 2014 Roberto Cavenaghi: - Certificazione prodotto IMQ

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

CHE COSA CAMBIA CON LA NUOVA NORMA EUROPEA PER PROFILI IN PVC UNI EN 12608

LE NORMATIVE EUROPEE E LA LORO VALENZA LE NORME DI BUONA TECNICA LE DIRETTIVE DI PRODOTTO

Manuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative

Fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità

Direttiva Macchine2006/42/CE

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Capitolo 4

La Marcatura CE. Normativa CPD (Costruction Production Directive)

[Come riconoscere una porta tagliafuoco]

i rapporti di classificazione Dossier/16034 Chiusure tagliafuoco e tagliafumo 416 NUOVAFINESTRA

Nuove NTC-Regolamento 305/2011-Marcatura CE

REGOLE PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI PLASTICI IN POLIPROPILENE CON CONTENUTO RICICLATO

Domande Frequenti Autorizzazioni gas serra

DISPOSITIVI PER LE USCITE ANTIPANICO E PER LE USCITE DI EMERGENZA

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

NOTA: scegliere il numero di punti di chiusura facendo riferimento a quanto indicato nel certificato ITT del serramento

Pannelli Fotovoltaici Serie ASP 60 MONTAGGIO Pannelli Fotovoltaici ASP GUIDA DI MONTAGGIO. Pannelli Fotovoltaici X 60

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

Transcript:

EPW/FEMIB/UEMV Guidance Sheet CE.02 June 2013 Dichiarazione di Prestazione e marcatura CE di finestre e porte pedonali esterne secondo la CPR Edizione Giugno 2013 Linee Guida CE.02 Supersedes CE.02: 2007-12 EPW - European Plastic Window Association FEMIB - Federation of the European Building Joinery Associations UEMV - European Glaziers Association I dati tecnici e le raccomandazioni fornite sono basate sulle migliori informazioni disponibili alla data di pubblicazione e non sono giuridicamente vincolanti. Pubblicata da: EPW - European Plastic Window Association FEMIB - Federation of the European Building Joinery Associations UEMV - European Glaziers Association EPW/FEMIB/UEMV 2013

La precedente edizione è stata pubblicata da EuroWindoor nel 2007. Questa revisione è opera di EPW e FEMIB. La presente versione italiana è stata resa pubblica il 28 giugno 2013 Page 2 of 29

Contenuti 1 Introduzione 03 2 Campo di applicazione 04 2.1 Distinzione tra finestre e facciate continue 04 2.2 Distinzione tra porte pedonali e porte industriali, commerciali e da garage 05 3 Il Regolamento sui Prodotti da Costruzione (305/2011/EU) 06 4 Caratteristiche dei prodotti finestre e porte esterne pedonali 07 4.1 Le caratteristiche essenziali 07 4.2 Ulteriori caratteristiche di porte e finestre 09 4.3 Capacità di rilascio per porte in vie di fuga 09 5 La dichiarazione di prestazione 10 5.1 Informazioni generali sulla dichiarazione di prestazione 10 5.2 Contenuto della dichiarazione di prestazione 11 6 Marcatura CE per finestre e porte esterne pedonali 12 7 Obblighi degli importatori e distributori 13 8 Valutazione e verifica della costanza della prestazione 14 8.1 Compiti dei produttori e degli organismi notificati 14 8.2 Determinazione delle caratteristiche essenziali (Prove iniziali di tipo ITT) 14 9 Documentazione tecnica 18 10 Identificazione del prodotto 18 11 Altra documentazione 18 Allegato 1 Esempi di dichiarazioni di prestazione e marcatura CE 19 Allegato 2 Il percorso di marcatura CE per finestre, porte esterne pedonali, finestre da tetto in conformità con il sistema 3 di valutazione e verifica della costanza della prestazione 24 Allegato 3 Selezione opzionale di campioni rappresentativi e campo di applicazione 25 Allegato 4 Bibliografia 28 1 Introduzione Una dichiarazione di prestazione e la marcatura CE autorizzano il costruttore a rendere il proprio prodotto disponibile sul mercato in tutta la Comunità Europea (EEA). Entrambe mostrano al cliente che il prodotto è conforme a tutti i requisiti della relativa norma di prodotto europea oppure allo specifico Benestare europeo. Un quadro condiviso viene creato per il produttore utilizzando i seguenti strumenti: - Prove generali e procedure di prova valide in tutta Europa - La verifica per l'intera Europa. La marcatura CE di finestre e porte esterne pedonali è obbligatoria dal 1 febbraio 2010. La marcatura CE è valida per i prodotti conformi agli standard e non si riferisce a installazione/montaggio in opera. La marcatura CE è obbligatoria ed è un sistema giuridicamente vincolante per le parti che desiderano vendere le loro finestre o porte esterne pedonali nella UE. Quando la Direttiva prodotti da costruzione (CPD) viene sostituita dal Regolamento prodotti da costruzione (CPR) ovvero dal 01.07.2013, il produttore conferma mediante marcatura CE che si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione con le caratteristiche specificate nella dichiarazione di prestazione. Il Regolamento prodotti da costruzione - CPR - distingue tra "immissione sul mercato", come il primo lancio di un prodotto da costruzione sul mercato dell'unione Europea (o di importazione per l'europa) e di "messa a disposizione sul mercato", sia a pagamento o gratuitamente, cioè la consegna di un prodotto da costruzione per la vendita o uso all interno del mercato dell'unione europea, nel quadro di un'attività commerciale (commercio entro i confini dell'unione europea). Questo dà anche origine a prove e requisiti di adeguato comportamento per gli importatori ed i commercianti. Obiettivo e finalità del dichiarazione di prestazione e marcatura CE La marcatura CE per finestre e porte La Direttiva Prodotti da Costruzione diventa il Regolamento Prodotti da Costruzione I requisiti sono destinati a fabbricanti, importatori e rivenditori. Page 3 of 29

2 Scopo Questo foglio informativo illustra le indicazioni previste nel Regolamento Prodotti da Costruzione e nella norma di prodotto EN 14351-1 per finestre e porte pedonali esterne. Non è da utilizzare a fini di prova e certificazione. Le informazioni sono applicabili indipendentemente dal materiale per le finestre (e porte con ante a battente), porte esterne pedonali, compresi quelli che sono sulle vie di fuga, finestre per tetti (comprese quelle che sono resistenti al fuoco proveniente dall esterno) e le finestre a nastro (più finestre consecutive). Finestre e porte esterne pedonali possono avere, tra le altre caratteristiche, una o più ante, a battente, bilico o aperture scorrevoli, con aperture verso interno od esterno od aperture (manuali o motorizzate) e/o elementi fissi. Esse hanno vetrazioni o altri materiali e possono avere tapparelle integrate, cassonetti o chiudiporta. Questo foglio informativo non è valido per i prodotti esclusi dalla norma EN 14351-1: - Finestre e porte esterne pedonali con caratteristiche relative alla resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo [in futuro secondo EN 16034 - Facciate continue senza incollaggio di lastre di vetro [EN 13830] - Costruzioni vetrate incollate [ETAG 002] - Porte industriali, commerciali e da garage [EN 13241-1] - Porte pedonali interne [in futuro secondo EN 14351-2] - Chiusure esterne (oscuranti) [EN 13659] - Finestre da tetto (EN 1873) e le lucernari a cupola (EN 14963) di plastica - Porte girevoli - Finestre per vie di fuga. CPR UE e EN 14351-1 Finestre e porte esterne pedonali Questi prodotti da costruzione sono esclusi 2.1 Distinzione tra le finestre e facciate continue Le definizioni per le finestre (EN 12519) e facciate continue (EN 13830, vedi foglio CE.01) non sono sufficientemente dettagliate per fare una chiara distinzione tra i due prodotti fissati in posizione verticale. Le definizioni sono le seguenti: Finestra (EN 12519: 2004-06): Componente edilizio per la chiusura di un'apertura in una parete o tetto spiovente che fa entrare luce e può fornire ventilazione Facciata continua(en 13830: 2003-11): Facciata esterna di edificio realizzata con telaio di supporto fatto principalmente di metallo, legno o PVC, di solito costituito da elementi strutturali verticali e orizzontali, collegati insieme e fissata alla struttura portante dell'edificio, che fornisce, da sola o in combinazione con la struttura dell edificio, tutte le normali funzioni di una parete esterna, ma che non contribuisce alle caratteristiche portanti della struttura dell'edificio. Le definizione date nelle norme non sono sufficientemente dettagliate Page 4 of 29

Tre diverse conformazioni di base di finestre possono essere identificate: 1. Finestra: - Solo un telaio chiuso - Con o senza inglesine - Con o senza anta apribile - I carichi sono trasmessi lateralmente ed inferiormente direttamente alla struttura dell opera - Normalmente fissata tra le pareti, pavimento e soffitto 2. Finestra a nastro verticale: - Solo un telaio chiuso - Con o senza inglesine - Con o senza anta apribile - I carichi sono trasmessi completamente lateralmente alla struttura dell'edificio - Fissata tra due pareti - Diverse finestre sono disposte uno sull'altra. Esse non - devono avere una connessione portante orizzontale e non devono trasferire i carichi tra di loro 3. Finestra a nastro orizzontale: - Solo un telaio chiuso - Con o senza inglesine - Con o senza anta apribile - I carichi sono completamente trasferiti alla struttura dell'edificio nella parte inferiore o superiore - Fissata tra pavimento e soffitto - Diverse finestre disposte una accanto all'altro non possono avere una connessione portante verticale e non possono trasferire i carichi tra di loro. Figura 1: Finestra Figura 2: Finestra a nastro verticale Figura 3: Finestra a nastro orizzontale Tutti gli altri tipi di finestra o facciate, che non sono uno dei i tre tipi di finestre di cui sopra, devono essere considerate come facciate continue secondo EN 13830; Facciate continue - Vetrazioni fissate davanti a pavimento e parete o pilastri, o - Vetrazioni con più di un'unità telaio orizzontale e verticale - Vetrazioni con uno o più collegamenti portanti tra unità di supporto (telaio) - La vetrazione può includere finestre. La facciata continua può anche essere usata come una finestra. Figura 4: Facciata continua Porte finestre, porte finestre scorrevoli in verticale od orizzontale e porte pieghevoli-scorrevoli sono classificate come finestre ai fini di prove e di classificazione. 2.2 Distinzione tra porte pedonali e porte industriali, commerciali e da garage Porta (EN 12519: 2004-06 per porte pedonali): Componente edilizio per chiudere un'apertura in una parete che consente l'accesso e può trasmettere la luce quando è chiusa. Porta (EN 12433-1: 2000-02 per usi industriali, commerciali e da garage): Dispositivo di chiusura e di apertura che è previsto per il passaggio dei veicoli e persone Secondo queste definizioni la differenza è la seguente: Le porte pedonali sono destinate ad essere utilizzate esclusivamente da persone, mentre le porte industriali commerciali e da garage sono destinate ad essere utilizzate da veicoli e persone. La dimensione non è rilevante per la distinzione. Page 5 of 29

3 Il Regolamento sui Prodotti da Costruzione CPR (305/2011/UE) Dal 1 luglio 2013, il Regolamento prodotti da costruzione (CPR) sostituisce la Direttiva Prodotti da Costruzione. Esso definisce le condizioni per mettere i prodotti da costruzione sul mercato in Europa e si applica immediatamente in tutti gli Stati membri dell'ue. Per prodotto da costruzione si intende qualsiasi prodotto che viene prodotto per l'installazione permanente in una costruzione sopra o sotto terra. Ogni prodotto da costruzione che è incluso in una norma europea armonizzata o è stato immesso sul mercato sulla base un Benestare Tecnico Europeo ETA, deve avere una dichiarazione di prestazione e marcatura CE Per quanto riguarda alcuni dettagli, il testo del CPR richiede chiarimenti. A tal fine, la Commissione UE emetterà un atto giuridico delegato dopo il 1 luglio 2013 (vedi articolo 60). Applicando la marcatura CE o permettendo di essere apposta su di un prodotto, il produttore si assume la responsabilità della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione e per la conformità con i requisiti del CPR. Il produttore è personalmente responsabile (o lo è il suo rappresentante con sede nella Unione Europea UE), per l'applicazione del marchio CE sul prodotto stesso, su un'etichetta allegata, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. Con il rilascio della dichiarazione di prestazione, il produttore si assume la responsabilità per la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione. Se non vi è alcuna evidenza oggettiva in senso contrario, gli Stati membri assumono che la dichiarazione di prestazione rilasciata dal produttore è corretta ed affidabile (art. 4 (3) CPR). La marcatura CE è obbligatoria per i prodotti che rispondono in primo luogo a uno dei seguenti requisiti: Conformità alla norma EN armonizzata (hen), il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea. La conformità con il Benestare Tecnico Europeo (ETA), che viene rilasciata sulla base di linee guida (Documento per la Valutazione Europea EAD). Le norme europee armonizzate sono sviluppate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) ed i Documenti per la Valutazione Europea sono sviluppati da EOTA (Organizzazione Europea per il Benestare Tecnico). L'obiettivo del Regolamento sui prodotti da costruzione è permettere la libera circolazione delle merci e la loro commercializzazione all'interno dell'unione europea. La presenza di una dichiarazione di prestazione/marcatura CE non significa che il prodotto da costruzione può essere utilizzato per ogni applicazione. E' possibile che le caratteristiche essenziali indicate nella dichiarazione di prestazione, vengono dichiarati con "NPD" (nessuna prestazione determinata) o dichiarato di avere prestazioni insufficienti. La conformità ai requisiti indicati nel progetto deve essere controllata prima dell'uso specificato (vedere Figura 5). Il CPR è un requisito legale dal 01.07.2013 Rischi di interpretazione Il produttore in primo piano Marcatura CE e il ruolo delle specifiche tecniche Usabilità dei prodotti marcati Page 6 of 29

Figura 5: Commerciabilità e uso adeguato. 4 Caratteristiche di finestre e porte esterne pedonali 4.1 Le caratteristiche essenziali La norma di prodotto armonizzata europea (hen) stabilisce il modo in cui le caratteristiche prestazionali dei prodotti devono essere determinate e dichiarate. In conformità con le specifiche generali della Commissione Europea e degli Stati membri dell'ue, alcune o tutte queste caratteristiche sono considerate "caratteristiche essenziali ", che devono essere prese in considerazione nella dichiarazione di prestazione e per la marcatura CE. Queste caratteristiche essenziali sono elencate nell'allegato ZA della norma di prodotto applicabile (vedere Tabella 1). Allegato ZA della norma di prodotto Page 7 of 29

Le norme di prodotto armonizzate sono definite sulla base dei requisiti tecnici (cogenti) di tutti gli Stati membri dell'ue. Quando il fabbricante mette un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, non è tenuto a indicare tutte le caratteristiche essenziali nella dichiarazione di prestazioni. La voce "NPD" (Nessuna Prestazione Determinata), può essere utilizzata nella dichiarazione di prestazione per la marcatura CE. Tuttavia, almeno una caratteristica essenziale deve essere dichiarata. I regolamenti devono essere considerati in riferimento all'uso previsto del prodotto. Se un livello di soglia (soddisfatto/non soddisfatto) deve essere rispettato per una caratteristica essenziale, la voce "NPD" non è consentita. Voce "NPD" (nessuna prestazione determinata) Tabella 1: Caratteristiche essenziali secondo la norma EN 14351-1 Nota L area ombreggiata è considerata con riferimento al mandato, ma non è coperta dalla EN 14351-1. Page 8 of 29

4.2 Ulteriori caratteristiche di porte e finestre Le seguenti prestazioni, aggiuntive, sono elencate nella EN 14351-1 norma europea di prodotto: - Forze di azionamento - Resistenza meccanica - Comportamento a rottura (per porte a vetro senza telaio) - Resistenza ai proiettili - Resistenza all'esplosione - Durabilità meccanica (resistenza ai cicli di apertura e chiusura) - Resistenza all'effrazione - Comportamento tra climi differenti [solo per porte esterne pedonali] - Ventilazione [solo per le unità di ventilazione integrate] - Sicurezza in uso [per finestre motorizzate] Caratteristiche non essenziali nella norma di prodotto Anche se queste caratteristiche possono essere importanti dal punto di vista tecnico, esse non appartengono alle "caratteristiche essenziali", in termini di libera circolazione delle merci e non sono riportate nella dichiarazione di prestazione e marcatura CE, in quanto attualmente non ci sono requisiti di legge nei Paesi europei che possono essere considerati (ai fini predetti). 4.3 Capacità di rilascio/sgancio per porte su vie di fuga Le porte su vie di fuga con caratteristiche per la capacità di rilascio/sgancio sono soggette al sistema 1 di valutazione e verifica della costanza della prestazione (ad oggi: sistema di attestazione della conformità), che non è descritto in dettaglio in questo foglio informativo. Se una porta è fornita con la capacità di rilascio - sgancio secondo EN 14351-1, la porta deve essere fabbricata con ulteriori criteri di verifica. Un organismo di certificazione di prodotto notificato deve essere consultato ed è richiesto il controllo di una terza parte. Le porte su vie di fuga Page 9 of 29

5 La dichiarazione di prestazione 5.1 Informazioni generali sulla dichiarazione di prestazione Dal 1 luglio 2013 la dichiarazione di prestazione del Regolamento prodotti da costruzione sostituisce la Dichiarazione di conformità emessa dal produttore (secondo la CPD finora in vigore). La dichiarazione di prestazione descrive le prestazioni del prodotto ed è la base per la marcatura CE. La figura 6 mostra se la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE associata è richiesta. Dichiarazione di prestazione sostituisce dichiarazione di conformità Figura 6: Processo decisionale per verificare se è necessaria una dichiarazione di prestazione. Una copia della dichiarazione di prestazione deve essere fornita ad ogni cliente, quando il prodotto viene reso disponibile sul mercato. La dichiarazione di prestazione può essere fornita con il prodotto, oppure può essere resa disponibile in un altro modo, ad esempio per posta o per e- mail. Un atto giuridico delegato della Commissione UE regolerà l'utilizzo di siti web. Se un prodotto è fabbricato in cantiere (facciata), la dichiarazione di prestazione deve essere consegnata con la marcatura CE con il completamento finale. La dichiarazione di prestazione implica che il prodotto è già stato realizzato. Di solito non può pertanto essere fornito al momento dell offerta. Tempistica della dichiarazione di prestazione I requisiti per il contenuto della dichiarazione di prestazione sono derivati dall articolo 6 e dall'allegato III del CPR e dell'allegato ZA della norma armonizzata (EN 14351-1). Quest'ultima definisce le caratteristiche essenziali da elencare singolarmente per ogni prodotto in relazione alla destinazione d'uso. La figura 7 è un esempio di una dichiarazione di prestazione. Sulla base della documentazione tecnica (vedere capitolo 9), il costruttore emette la dichiarazione di prestazione nelle lingue ufficiali del Paese Membro nel quale sarà messo a disposizione sul mercato il prodotto da costruzione. Le informazioni sono disponibili tramite i punti di contatto dei Paesi Membri della UE (vedere anche 5.2). Concorso del Regolamento prodotti da costruzione con la norma di prodotto armonizzata A differenza della dichiarazione di conformità, al cliente, se richiesto, deve essere rilasciata una copia elettronica della dichiarazione di prestazione, o, se richiesto, essa deve essere stampata. Se un acquirente riceve un lotto dello stesso prodotto, solo una copia della dichiarazione di prestazione deve essere fornita con il lotto. Una copia della dichiarazione di prestazione va al cliente, l originale deve essere conservato per 10 anni Page 10 of 29

Per i prodotti che vengono ripetutamente fabbricati, la prima dichiarazione di prestazione è sufficiente, a condizione che i prodotti successivi siano conformi alle prestazioni dichiarate. Si può anche fare riferimento a più marcature CE e non è necessaria in ogni caso la riemissione per ogni lotto. La dichiarazione di prestazione deve essere conservata dal produttore per 10 anni dopo che il prodotto è stato reso, per l ultima volta, disponibile sul mercato. L'allegato III del CPR include un modello per la dichiarazione di prestazione. La Commissione UE pianificherà un formato elettronico della dichiarazione di prestazione attraverso un atto giuridico delegato. L'allegato 1 contiene esempi della dichiarazione di prestazione e di marcatura CE. Figura 7: Combinazione del CPR e della norma (Tabella ZA 1.1) nel contenuto della Dichiarazione di prestazione. 5.2 Contenuto della dichiarazione di prestazione Tutte le caratteristiche essenziali (vedere capitolo 4.1) devono essere elencate nella dichiarazione di prestazione. La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali deve essere dichiarata (classe o valore). Se non sono richieste alcune caratteristiche per la destinazione d'uso prevista, può essere inserita la dizione "NPD" (nessuna prestazione determinata). Se un valore di soglia deve essere rispettato per una caratteristica di base, la dizione "NPD" non può essere utilizzata. Caratteristiche non essenziali che sono incluse nella norma (vedere 4.2) possono essere dichiarate solo al di fuori della dichiarazione di prestazione e della marcatura CE (ad esempio, nel libretto di uso e manutenzione) I requisiti di base delle opere da costruzione, dettagliati in allegato I al CPR, come "facile accesso" o "uso sostenibile delle risorse naturali", devono prima essere convertiti in caratteristiche essenziali per i singoli prodotti tramite la norma di prodotto. Fino a quando tali requisiti di base non sono specificati nella norma revisionata, nessuna informazione su questi requisiti è richiesta nella Dichiarazione di prestazione o marcatura CE. Informazioni sulle caratteristiche essenziali, ad esempio in pubblicità o documentazione del prodotto, sono consentite solo se queste caratteristiche sono dichiarate nella Dichiarazione di prestazione. Dichiarare solo le "caratteristiche essenziali" nella Dichiarazione di prestazione La norma di prodotto costituisce la base Le informazioni sul prodotto devono corrispondere alla Dichiarazione di prestazione Page 11 of 29

I contenuti richiesti nella Dichiarazione di prestazione sono: 1. Il tipo di prodotto per il quale è emessa la Dichiarazione di prestazione 2. Il tipo, di lotto, numero di serie o altra marcatura o codifica di identificazione 3. La destinazione d'uso del prodotto da costruzione (descrizione in conformità con la norma/eta) 4. Il nome/denominazione commerciale o il marchio depositato del fabbricante e indirizzo per il contatto 5. Il sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto edilizio in conformità dell'allegato V del CPR (precedentemente denominato Attestato di Conformità) 6. Descrizione e la data di pubblicazione della norma armonizzata 7. Se del caso, la fonte della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti soddisfatti dal prodotto in conformità con le specifiche del costruttore. 8. Se, in conformità con i sistemi, sono stati coinvolti organismi notificati nella valutazione e verifica della costanza della prestazione (in precedenza: Attestato di conformità), devono essere indicati il nome, il numero e il ruolo di questi organismi. 9. L'elenco delle caratteristiche essenziali, come definite in conformità alla tabella 1.1 dell'allegato ZA per l uso dichiarato/previsto. 10. Le prestazioni del prodotto edilizio per almeno una delle caratteristiche essenziali, o per tutte le caratteristiche che sono obbligatorie per l'uso previsto dal costruttore. http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/a12/index.cfm?fuseaction=a12.menucontacts L allegato ZA della EN 14351-1 afferma quanto segue, come possibili specifiche per l'impiego previsto, conformemente alla norma EN 14351-1: - "Finestre in ambienti residenziali e commerciali" - "Finestre per tetti in luoghi residenziali e commerciali" o - "Porte esterne pedonali in luoghi residenziali e commerciali". L'allegato 1 contiene esempi di Dichiarazione di prestazione e marcatura CE. Componenti della Dichiarazione di Prestazione Specifiche per l'uso previsto 6 Marcatura CE per finestre e porte esterne pedonali I requisiti per l'apposizione della marcatura CE sono dati dall articolo 9 del CPR e dal contenuto della dichiarazione di prestazione. Una dichiarazione di prestazione del prodotto è un prerequisito per la marcatura CE. Le seguenti informazioni devono essere presenti con la marcatura CE: - Simbolo CE (logo) - Le ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura è stata apposta per la prima volta - Nome e indirizzo registrato del produttore - Descrizione della norma armonizzata o ETA - Destinazione d'uso (come dettagliato nella hen o ETA) - Codice unico di identificazione del tipo di prodotto - Numero di riferimento della corrispondente dichiarazione di prestazione - Codice unico di identificazione dell organismo/i notificato/i - Elenco delle caratteristiche essenziali dichiarate che il prodotto soddisfa. Queste indicazioni differiscono da quelle presenti nell allegato ZA della corrente edizione della EN 14351-1, perché la norma è precedente al CPR e potrà considerare i requisiti del CPR dopo la prossima revisione. I requisiti del CPR UE devono essere rispettati. Solo le caratteristiche essenziali per le quali i valori o le classi sono iscritte Nessuna marcatura CE senza Dichiarazione di prestazione Contenuto della marcatura CE secondo CPR I requisiti del CPR UE devono essere soddisfatti, anche se EN 14351-1 non considera (per il momento) la dichiarazione di prestazione e la nuova marcatura CE Page 12 of 29

nella Dichiarazione di prestazione possono essere incluse nella marcatura CE. Caratteristiche addizionali (vedere capitolo 4.2) possono essere date solo se sono chiaramente separate dalla marcatura CE, ad esempio in un riquadro separato. La marcatura CE è apposta in modo permanente al prodotto o su un'etichetta fissata sul prodotto in modo che sia chiaramente visibile e leggibile. Può anche essere apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento (bolla di consegna /documento di accompagnamento). Il requisito della marcatura CE di essere durevole significa che deve essere chiaramente leggibile per il tempo di vita utile. Per le finestre porte pedonali esterne la marcatura CE può essere inserita nei documenti di accompagnamento (bolla di consegna/documento di accompagnamento), a causa della vasta gamma di prestazione delle caratteristiche. Esempi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE sono stati realizzati sulla base del CPR UE (vedere allegato 1). Il CPR UE richiede che sia indicato l'anno in cui la marcatura è stata apposta per la prima volta. Per la produzione di un modello, questo può essere l anno in cui il prodotto è stato immesso sul mercato la prima volta con la relativa marcatura CE, basata sulla Dichiarazione di prestazione o Dichiarazione di conformità preesistente. Per consegne di prodotti realizzati sulla base di specifico progetto, l anno di produzione può essere indicato nella marcatura CE. Una versione condensata può anche affissa sul prodotto. Questo include la marcatura CE e il riferimento alla norma di prodotto. Questa versione condensata comporta che la marcatura CE completa sia disponibile in altro luogo. 7 Obblighi di importatori e distributori Le importazioni avvengono sempre da un paese al di fuori della UE. Le eccezioni sono gli Stati EFTA (ad esempio, Svizzera e Norvegia) e dei paesi candidati all'adesione all'ue (Turchia, Montenegro, Macedonia, Islanda), a condizione che i loro regolamenti nazionali siano conformi al CPR EU. Gli importatori possono mettere sul mercato EU solo prodotti conformi al CPR. Essi devono pertanto verificare che il prodotto da costruzione sia conforme ad una norma armonizzata o che un Benestare Tecnico Europeo ETA sia stato emesso per il prodotto considerato. Essi devono verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione e verifica della costanza della prestazione (ITT e FPC), che abbia rilasciato la documentazione tecnica (vedere capitolo 9) e una dichiarazione di prestazione (vedere capitolo 5), e che il prodotto abbia la marcatura CE (vedere capitolo 6), istruzioni per l'uso e di sicurezza (vedi capitolo 11) nella lingua nazionale richiesta. Gli importatori devono indicare il proprio nome, marchio registrato e indirizzo di contatto sul prodotto, se possibile. Se ciò non è possibile, deve essere indicato sulla confezione o sui documenti di accompagnamento. Essi devono inoltre conservare una copia della dichiarazione di prestazione per l'autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e di garantire che, qualora ciò venga richiesto, sia fornita anche la documentazione tecnica. I distributori devono inoltre garantire che i prodotti che vendono rechino la marcatura CE e abbiano i documenti necessari (dichiarazione di prestazione, istruzioni e informazioni sulla sicurezza). Tali documenti dovranno inoltre recare l'indirizzo di contatto del produttore o del fabbricante e dell'importatore. Gli importatori e i distributori devono cooperare quando richiesto con i re- Apposizione della marcatura CE Anno di marcatura CE. Versione breve possibile. Importazioni da "paesi non EU Requisiti per gli importatori Requisiti per i distributori Page 13 of 29

sponsabili di vigilanza del mercato e fornire loro tutti i documenti necessari per dimostrare che il prodotto da costruzione è conforme alla Dichiarazione di prestazione, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità Se l'importatore/distributore modifica il prodotto fabbricato o vende il prodotto con il proprio marchio, si assume gli obblighi del produttore e deve soddisfare tutti i requisiti imposti ai produttori. Si raccomanda che ciò sia regolato contrattualmente, al fine di garantire l'accesso alla documentazione tecnica del produttore originario. Gli importatori/distributori devono anche garantire di fornire la Dichiarazione di prestazione nella lingua richiesta. Distributori/importatori che diventano produttori 8 Valutazione e verifica della costanza della prestazione 8.1 Compiti per i produttori e degli organismi notificati Le specifiche di cui all'allegato ZA della norma di prodotto armonizzata utilizzano sistemi diversi da 1+ a 4 per dare indicazioni a hi deve sviluppar le attività per la valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP che sostituisce l Attestato di conformità AoC). Questo ha due elementi fondamentali: uno è la "Determinazione del tipo di prodotto", che prevede la determinazione delle caratteristiche essenziali del prodotto, e l'altro è di controllo della produzione in fabbrica e la sua sorveglianza (la sorveglianza di terza parte solo in sistemi 1+, 1 e 2 +). Il produttore è responsabile della Dichiarazione di prestazione e di effettuare il controllo della produzione di fabbrica. A seconda del sistema, il produttore, o un organismo autorizzato ("organismo notificato"), hanno compiti diversi per la determinazione delle caratteristiche del tipo di prodotto ed il monitoraggio del controllo della produzione di fabbrica (la sorveglianza di terza parte solo nei sistemi 1+, 1 e 2 +). Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (ACVP) Responsabilità del produttore 8.2 Determinazione delle caratteristiche essenziali (Prove iniziali di tipo ITT) A seconda delle specifiche della norma, le caratteristiche del prodotto devono essere determinate dagli stessi produttori tramite prove iniziali di tipo, calcoli di tipo, valori tabellari o documenti di descrizione del prodotto, o da un organismo notificato (vedere tabella 4). Prove iniziali di tipo (ITT) Le tabelle 2 e 3 forniscono un quadro delle possibili caratteristiche (prestazioni) di finestre e porte esterne pedonali. Page 14 of 29

Tabella 2 Classificazione delle caratteristiche per le finestre. Caratteristica /valore/dimensione Classificazione/Valore Classificazione standard Resistenza al carico di vento 1 2 3 4 5 E Pressione di prova P1 NPD (400) (800) (1 200) (1 600) (2 000) ( 2 000) (Pa), EN 12211 Flessione del telaio NPD A B C EN 12210 ( 1/150) ( 1/200) ( 1/300) Resistenza al carico di neve e NPD Declared value carichi permanenti (solo per lucernari) Reazione al fuoco NPD F E D C B A2 A1 (solo per lucernari) EN 13501-1 Resistenza al fuoco di origine NPD e.g. B roof, (t1) esterna (solo per lucerna- ri) EN 13501-5 Tenuta all acqua secondo EN 12208 Non schermata (A) NPD 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A E Pressione di prova (Pa) (0) (50) (100) (150) (200) (250) (300) (450) (600) (>600) Schermata (B) NPD 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B Pressione di prova (Pa) (0) (50) (100) (150) (200) (250) (300) Sostanze pericolose - Come richiesto dalla regolamentazione Portanza dei dispositivi di - Valore soglia sicurezza (secondo EN 948) (se presenti) Prestazione acustica secondo Valore dichiarato EN ISO 140-3 e EN ISO 717-1 Isolamento acustico R w (C,C tr) (db) NPD 25 30 35 40 45 Trasmittanza termica secondo Valore dichiarato EN ISO 12567 o EN ISO 10077 U W (W/m 2 K) NPD 2,9 2,1 1,7 1,4 1,2 1,0 0,8 Proprietà radianti secondo NPD Valore dichiarato EN 410 o EN 13363-1 Fattore solare g NPD Trasmittanza luce v NPD Permeabilità all aria secondo EN 12207 NPD 1 2 3 4 Pressione di prova max (Pa) (150) (300) (600) (600) Page 15 of 29

Tabella 3: Classificazione delle caratteristiche per le porte esterne pedonali Caratteristica Classificazionen/valore /valore/dimensione Classificazione standard Resistenza al carico di vento 1 2 3 4 5 E Pressione di prova P1 (Pa) secondo EN 12211 NPD (400) (800) (1 200) (1 600) (2 000) ( 2 000) Flessione del telaio secondo EN 12210 Tenuta all acqua secondo EN 12208 Non schermata (A) Pressione di prova (Pa) Schermata (B) Pressione di prova (Pa) NPD A ( 1/150) B ( 1/200) C ( 1/300) NPD 1 A (0) 2 A (50) 3 A (100) 4 A (150) 5 A (200) 6 A (250) 7 A (300) 8 A (450) 9 A (600) NPD 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B (0) (50) (100) (150) (200) (250) (300) Sostanze pericolose - Come richiesto dalla regolamentazione Resistenza all urto secondo EN 13049 Altezza di caduta (mm) NPD 200 300 450 700 950 E (>600) Portanza dei dispositivi di - Valori soglia sicurezza (se presenti) (EN 948) Altezza (mm) NPD Valore dichiarato EN 12519 Paragrafo 3.1 Capacità di rilascio (porte su NPD Accessorio approvato vie di fuga)) Secondo EN 179, EN 1125, EN 13633 o EN 13637 Prestazione acustica secondo Valore dichiarato EN ISO 140-3 e EN ISO 717-1 Isolamento acustico R w (C,C tr) (db) NPD 25 30 35 40 45 Trasmittanza termica secondo Valore dichiarato EN ISO 12567 o EN ISO 10077 U D (W/m 2 K) NPD 2,9 2,1 1,7 1,4 1,2 1,0 0,8 Proprietà radianti secondo EN NPD Valore dichiarato 410 o 13363-1 Fattore solare g NPD Trasmittanza luce v NPD Permeabilità all aria EN 12207 NPD 1 2 3 4 Pressione di prova max (Pa) (150) (300) (600) (600) Se un fornitore di sistemi ha incaricato un organismo notificato di svolgere la prove iniziali di tipo ed ha permesso al produttore di utilizzare il rapporto di prova, il produttore può utilizzare questi rapporti di prova per la dichiarazione di prestazione e marcatura CE senza necessità di provare nuovamente presso un organismo notificato, nell'ambito degli ITT (vedi allegato 2). La valutazione delle prestazioni viene eseguita solo una volta, prima dell'inizio della produzione. Comunque il produttore del serramento deve fare in modo che la qualità dei prodotti (prestazioni) resti la stessa di quella determinata inizialmente sul campione provato. Ciò può essere assicurato per mezzo di un adeguato FPC. Per i prodotti classificati sotto i sistemi 1+, 1 o 2+, il produttore deve essere verificato da un organismo notificato. Le prove iniziali di tipo possono essere effettuate in qualsiasi Paese europeo da parte di organismi che sono notificati (secondo le regole previste) a parte degli Stati membri dell'unione europea. Un elenco degli organismi notificati è stato pubblicato da NANDO nel sito http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/. Utilizzo di risultati di prova di un fornitore di sistemi ("cascading ITT") Un test per l'europa Organismi notificati Page 16 of 29

Tabella 4: Assegnazione dei compiti di valutazione di conformità per i prodotti sottoposti al sistema 3 (Fonte: EN 14351-1: 2006+A1:2010, Tabella ZA.3b) essen- Caratteristiche ziali Compiti sotto la responsabilità del produttore (incluso il campionamento) Prova iniziale di tipo del prodotto da Prova iniziale di tipo del prodotto da FPC da parte del produttore parte di ente notificato parte del produttore W D RW W D RW W D RW Resistenza al carico di vento Y Y N N N Y Y Y Y Resistenza al carico di neve e carichi permanenti - - N - - Y - - Y Reazione al fuoco** - - Y - - N - - Y Prestazioni al fuoco da esterno - - Y - - N - - Y Tenuta all acqua Y Y Y N N N Y Y Y Sostanze pericolose Y Y - N N - Y Y - Resistenza all urto - N Y - N - Y Y Y (Porte in vetro con rischio di ferite) Portanza dei dispositive di sicurezza Y Y Y N N N Y Y Y Altezza - N - - Y - - Y - Forze operative (solo per sistemi automatici) - Y - - N - - Y - Prestazione acustica Y Y Y N N N Y Y Y Trasmittanza termica Y Y Y N N N Y Y Y Proprietà radianti N N N Y Y Y Y Y Y Permeabilità all aria Y Y Y N N N Y Y Y Legenda W: Finestre D: Porte RW: Finestre per tetti FPC: Controllo produzione in fabbrica Y: Il compito/i indicato si esegue sul prodotto/caratteristiche in oggetto N: Non si richiede che il compito indicato sia compiuto sul prodotto/caratteristica in oggetto -: Il compito indicato non si applica per il prodotto/caratteristica in oggetto ** Prodotti/materiali per cui la prestazione di reazione al fuoco non è suscettibile di cambiare nel processo di produzione. Nota: Il termine "Organismo notificato" è usato solo per istituti notificati in base all articolo 39 della CPR (enti di certificazione di prodotto, organismi di ispezione del FPC e laboratori di prova). Il produttore ha la responsabilità e deve decidere se modifiche al prodotto influenzano le caratteristiche essenziali e, pertanto, richiedono di ripetere alcune prove iniziali di tipo. La tabella 5 mostra l'influenza che deve essere prevista. Modifiche non essenziali. Tabella 5: Interdipendenza fra le caratteristiche e i componenti. (Fonte: EN 14351-1: 2006+A1:2010, Table A.1) Caratteristiche Componenti Telaio, battente, pannello, anta Accessorio a Guarnizione b Materiale c Profilo d Vetrazione e Resistenza al vento (Y) (Y) Y Y Y Resistenza al carico di neve N N N N Y Reazione al fuoco (Y) Y Y (Y) N Resistenza al fuoco da esterno (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) Tenuta all acqua (Y) Y (Y) Y N Sostanze nocive (Y) (Y) (Y) N (Y) Resistenza all urto (Y) N (Y) (Y) Y Portanza dei dispositivi di sicurezza Y N Y Y N Capacità di rilascio (sgancio) Y (Y) (Y) (Y) N Prestazione acustica N (Y) (Y) Y Y Trasmittanza termica N (Y) (Y) Y Y Proprietà radianti N N N N Y Permeabilità all aria (Y) Y (Y) Y N Legenda: Y la modifica del componente cambia il valore della prestazione (Y) la modifica del componente può cambiare il valore della prestazione N la modifica del componente non cambia il valore della prestazione a b c Numero, posizione, fissaggio: in caso di sostituzione di accessori Numero, materiale modulo di Young, conducibilità termica, densità d e area e forma delle sezioni, assemblaggio, dispositivi di ventilazione Tipo, massa, coating, intercapedine, gas, installazione, guarnizioni Page 17 of 29

9 Documentazione tecnica Come base per la dichiarazione di prestazione, il produttore della finestra raccoglie la documentazione tecnica, che contiene i risultati delle prove iniziali di tipo (ITT) ed il contenuto del controllo di produzione in fabbrica (FPC). L'approvazione del prodotto da parte di un organismo notificato può essere usato come documentazione delle prove iniziali di tipo. Deve essere indicata la conformità dei documenti (usati per FPC) con i requisiti dell FPC secondo la norma di prodotto armonizzata da utilizzare (vedi capitolo 7.3 della norma EN 14351-1). Se il fabbricante utilizza rapporti di prova come parte del cosiddetto "sistema condiviso" (shared) o del sistema a cascata (cascading) condiviso con il fornitore dei componenti o dell intero sistema come descritto nell art. 36 del CPR, la documentazione tecnica è denominata "documentazione tecnica appropriata ". In aggiunta ai documenti di cui sopra (che sono parte del sistema del fornitore e del produttore), si deve avere anche un accordo scritto tra fornitore di sistema e produttore del serramento, che permette al produttore di utilizzare i certificati di prova. Se, in casi particolari (articolo 37 e 38 del CPR ), il produttore utilizza semplificazioni delle specifiche della norma di prodotto armonizzata, è necessario redigere "documentazione tecnica specifica" (STD). Questo specifica descrive le procedure (della norma) che sono state sostituite con altre per la determinazione e la verifica della costanza della prestazione, e dimostra che i risultati ottenuti sono di pari valore rispetto alle procedure descritte nella norma. Contenuti della documentazione tecnica Documentazione tecnica appropriata Documentazione tecnica specifica (STD) 10 Identificazione del prodotto Il produttore deve identificare il loro prodotto con un codice di tipo, numero di lotto o di serie o altro criterio di identificazione, e con il suo nome, nome commerciale o marchio se applicabile, e indirizzo per i contatti da parte del cliente - utilizzatore (punto di contatto, se è applicabile). Identificazione dei prodotti L'obbligo di identificazione è considerato soddisfatto mediante le informazioni presenti nella dichiarazione di prestazione e nella marcatura CE. Una identificazione addizionale volontaria e permanente del tipo di prodotto può essere vantaggiosa per la verifica a fronte di reclami. 11 Altra documentazione Il fabbricante deve allegare al prodotto le informazioni di funzionamento e di sicurezza. Queste informazioni devono essere redatte nella lingua del paese di destinazione. Le istruzioni operative sono essenziali Queste informazioni di uso e manutenzione devono considerare quelle relative all uso normale, manutenzione, pulizia, pulizia periodica, lubrificazione, posizionamento di parti mobili e istruzioni per la sostituzione di componenti e rivestimenti che fossero danneggiati o usurati. Per componenti edilizi che sono importanti per la sicurezza, come ad esempio le porte in vie di fuga, ci possono essere ulteriori requisiti nella norma di prodotto per gli accessori, quali le registrazioni da effettuare degli interventi di manutenzione. Page 18 of 29

Allegato 1: Esempi di dichiarazione di prestazione e di marcatura CE Dichiarazione Di Prestazione DoP No. 001/CPR/2013-07-01 1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: HM-4711 2. Numero di commessa di produzione.: 130701/HM-4711/743 3. Uso previsto: Finestre per uso in ambienti domestici e commerciali 4. Produttore: SERRAMENTISTA srl Via... Cap.. Città Tel Fax Email 5. Mandatario: (nessuno) 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP): Sistema 3 7. Norma armonizzata: EN 14351-1:2006+A1:2010 8. Organismo notificato: Istituto xxx organism notificato N.ro 9999 ha effettuato: prove iniziali di tipo per sistema 3 ed ha emesso il rapporto di prova e classificazione; 9. Prestazioni dichiarate: Caratteristiche essenziali Tenuta all acqua Prestazioni Sostanze pericolose - Resistenza al carico del vento Capacità portante dei dispositive di sicurezza 7A C3/B4 Prestazione acustica 32 db (-1; -5) Trasmittanza termica Proprietà radianti - Fattore solare - Trasmissione luminosa - 1.3 W/(m²K) 0.55 0.75 Permeabilità all aria 4 Specifica tecnica armonizzata EN 14351-1:2006 + A1:2010 10. Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato in nome e per conto del produttore: (luogo, data di emissione e firma ) Figura 8: Esempio di una dichiarazione di prestazione per una finestra secondo CPR allegato III Page 19 of 29

Dichiarazione Di Prestazione (second CPR 305 del 2011) N.ro xx del 2013 1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: 900TA 2. Numero di commessa di produzione 130701/900TA/743 (ai sensi dell art. 11, paragrafo 4) 3. Uso previsto: Porta sterna pedonale per uso in ambienti residenziali e commerciali 4. Nome e indirizzo del produttore: Serramentista srl Via Cap Città Tel Fax Email 5. Mandatario: (nessuno) 6. Sistema di valutazione e verifica Sistema 3 della costanza delle prestazioni (AVCP) 7. Norma armonizzata: EN 14351-1:2006+A1:2010 8. Organismo notificato: Istituto xxx organism notificato N.ro 9999 9. Prestazioni dichiarate Vedere tabella seguente ha effettuato: Prove iniziali di tipo per sistema 3 ed ha emesso il rapporto di prova per le caratteristiche 9.1, 9.3, - 9.4, da 9.6 a 9.10. Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata Tenuta dell acqua 1A 4.5; EN 14351-1:2006 + A1:2010 Sostanze pericolose - 4.6; EN 14351-1:2006 + A1:2010 Resistenza al carico del vento B2 4.2; EN 14351-1:2006 + A1:2010 Resistenza all urto 2 4.7; EN 14351-1:2006 + A1:2010 Capacità portante dei dispositive di - 4.8; EN 14351-1:2006 + A1:2010 sicurezza Altezza 2100 mm 4.9; EN 14351-1:2006 + A1:2010 Prestazione acustica 32 db (-1; -5) 4.11; EN 14351-1:2006 + A1:2010 Trasmittanza termica 1.8 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006 + A1:2010 Proprietà radianti - Fattore solare 0.55 4.13; EN 14351-1:2006 + A1:2010 - Trasmissione luminosa 0.75 Permeabilità all aria 1 4.14; EN 14351-1:2006 + A1:2010 10. Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato in nome e per conto del produttore: (luogo, data di emissione e firma) Page 20 of 29

Figura 9: Esempio di dichiarazione di prestazione per porta pedonale esterna secondo CPR Allegato III Declaration of performance Nr. DOEEI30GD001 External pedestrian doorsets Type XYZ AnyCo Ltd PO Box 21, B-1050, Brussels EN 14351-1:2006 + A1:2010 System 3 Notified Body No. 9999 Essential characteristics No. Watertightness Dangerous substances Resistance to wind load Impact resistance Load-bearing capacity of safety devices Height [mm] Acoustic performance RW (C; Ctr) [db] Thermal transmittance UD [W/m²K] Radiation properties g value [%] Light transmittance (τv) [%] 1 3A - B1 1-2200 NPD 1.8 60 72 1 2 3A - B1 1-2100 NPD 1.8 60 72 2 3 3A - B1 NPD - 2200 NPD 1.2 - - 2 4 3A - B1 NPD - 2100 NPD 1.8 60 72 1 5 6B - B1 NPD - 2150 NPD 1.8 60 72 1 LOGO Air permeability NPD = No Performance Determined The performance of the product identified by the unique ID code above conforms with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of AnyCo Ltd / PO Box 21, B -1050, Brussels Signed for and on behalf of the manufacturer by: Name and function Place and date of issue Signature 13 AnyCo Ltd PO Box 21, B-1050, Brussels No. DOEEI30GD001-4 EN 14351-1:2006+A1:2010 External pedestrian doorset Type XYZ Watertightness 3A Resistance to wind load B1 Height [mm] 2100 Thermal transmittance (U D ) [W/m²K] 1,8 g value [%] 60 Light transmittance (τ v ) [%] 72 Air permeability 1 Notified Body No. 9999 Figura 9: Esempio di dichiarazione di prestazione per più prodotti con marcatura CE (bozza) Page 21 of 29

13 Ditta... Via... CAP... Comune... Italia Finestra modello: HM-4711 DoP No.: xx del 2013 EN 14351-1:2006+A1:2010 Finestra per uso in ambienti residenziali e commerciali Tenuta all acqua Resistenza al carico del vento: 7A - Pressione di prova: C3 - Freccia del telaio: B4 Prestazione acustica 32 db (-1; 15) Trasmittanza termica Proprietà radianti - Fattore solare: 0.55 - Trasmissione luce: 0.75 1.3 W/(m²K) Permeabilità all aria Classe 4 Prove iniziali di tipo e rapporto di classificazione a cura dell organismo notificato NB No. 9999 Figura 10: Esempio di marcatura CE per finestre Page 22 of 29

13 Ditta Via... CAP... Comune... Italia Porta pedonale esterna Modello 900TA DoP No.: xx del 2013 EN 14351-1:2006+A1:2010 Porta pedonale sterna per usi residenziali e commerciali Tenuta all acqua 1A Resistenza al carico del vento B2 Resistenza all urto 2 Altezza 2100 mm Prestazione acustica 32 db (-1; -5) Trasmittanza termica U D 1.8 W/m2K Proprietà radianti - Fattore solare 0.55 - Trasmissione luce 0.75 Permeabilità all aria Classe 1 Prove iniziali di tipo e rapporto di classificazione a cura dell organismo notificato NB No. 9999 Figura 11: Esempio di marcatura CE per porte pedonali esterne Altri esempi possono essere trovati su CPR Guida per porte, finestre e facciate continue in alluminio preparata da EAA e FAECEF (vedere Appendice 4 [4]). Page 23 of 29

Allegato 2: Il percorso di marcatura CE per finestre, porte esterne pedonali e finestre datetto in conformità con il sistema 3 di valutazione e verifica della costanza della prestazione CE with Manufacturer ITT M Shared ITT M + P Cascading ITT S Initial Type Testing (ITT) S requests ITT NB tests S Owner of the ITT test report + M requests ITT M + P request ITT M uses ITT of S NB tests NB tests 1 Agreement between M and S 2 Fabrication and installation instructions of S are applicable for FPC of M Factory Production Control (FPC) M is the owner of the ITT/test reports M + P Owner of the ITT/test reports Task of M ITT of S can be used as proof for M = CE marking M is responsible for ensuring the product conforms with the declaration of performance Legenda: NB = Organismo notificato S = Sistemista M = Produttore P = Partner (es. Altro produttore), Industria (es. Produttore di accessori) o sviluppatore di sistemi Page 24 of 29

Allegato 3 Selezione opzionale di campioni rappresentativi e campo di applicazione Nel sistema 3, è responsabilità del produttore la selezione del campione di prova o campione da sottoporre alla prova iniziale di tipo (ITT). Quando si seleziona una finestra o porta pedonale come campione rappresentativo per le prove iniziali di tipo, il fabbricante deve valutare quanto segue: - Il tipo di prodotto più rappresentativo del maggior numero di modelli di finestre e porte pedonali esterne. L'allegato F della EN 14351-1 fornisce raccomandazioni per la selezione del tipo più rappresentativo (di finestra) che può essere selezionato (vedere tabella 6). Tuttavia, il produttore può selezionare un altro tipo di finestra e porta pedonale come un campione di prova se questo viene ritenuto più rappresentativo della gamma di prodotti o processo di fabbricazione Tabella 6: Selezione facoltativa di campioni di prova per le finestre (in conformità con la tabella F1 di EN 14351) Tipi di finestre e porte pedonali, alle quali può essere estesa la marcatura CE Finestra fissa Anta incernierata a lato (apertura verso l interno o l esterno) Antaribalta Anta incernierata in alto Battente incernierato in basso Due o più ante incernierati a lato (apertura verso l interno o l esterno) Anta scorrevole orizzontale singola/doppia Ante orizzontali singole/doppie scorrevoli e a antaribalta Ante verticali singole/doppie scorrevoli Battente a bilico verticale/orizzontale Finestra a lamelle ad asse orientabile verticale/orizzontale Finestra scorrevole e pieghevole (a libro) Finestra reversibile incernierata di testa o di lato Campioni di prova rappresentativi (i più sfavorevoli) Finestra ad antaribalta Finestra col massimo numero di battenti incernierati di lato, tutti in apertura all interno Finestra con doppia anta scorrevole orizzontale Finestra con telai orizzontali doppi scorrevoli e a anta/ribalta Finestra con ante verticali doppie scorrevoli Finestra con battente a bilico verticale o orizzontale Finestra col massimo numero di lamelle ad asse orientabile verticale o orizzontale Finestra col massimo numero di ante a libro Finestra con anta reversibile incernierata di testa o di lato La dimensione del campione deve corrispondere alla dimensione massima per la categoria di prodotto. Tuttavia, devono essere rispettate le dimensioni massime del laboratorio di prova e considerato il sistema di profilati selezionato. Il marchio CE può essere utilizzato su tutte le versioni più piccole della finestra o porta pedonale rispetto al campione di prova considerato. Con riferimento all isolamento termico, isolamento acustico e il comportamento tra due climi differenti, la EN 14351-1 stabilisce le dimensioni del campione di prova da utilizzare per le prove di laboratorio o su cui sono da effettuare prove semplificate (vedere Tabella 7). Le dimensioni specificate del campione di prova devono essere stabilite e concordate con il laboratorio di prova. I criteri che disciplinano l'estensione dei risultati di prova variano a seconda delle diverse caratteristiche. Questi criteri sono contenuti nell'allegato E della EN 14351-1, e sono riassunti nella Tabella 8 e Tabella 9 del presente documento. -La norma EN 14351-1 non impedisce che un prodotto con un elevato livello di prestazione in uso, sia usato anche se un livello di prestazioni più basso sarebbe sufficiente per la progettazione dell'edificio. Page 25 of 29