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Transcript:

Padova, 14 gennaio 2016 Circolare n 2/2016 Alla Spett.le Clientela Oggetto: Legge di Stabilità 2016. Gentili Clienti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 la Legge di Stabilità 2016, contenente le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. La legge è in vigore dal 1 gennaio 2016 e qui di seguito riassumiamo le novità che più interessano i datori di lavoro e i loro dipendenti. ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO commi 110 e 178-181 Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2016, analogamente a quanto avvenuto con la Legge di Stabilità 2015, introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016. L esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 risulta più basso di quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015 sia per quanto riguarda la durata del beneficio (biennale, anziché triennale), sia per quanto concerne l importo massimo annuo di cui si può beneficiare (3.250 euro, anziché 8.060 euro). Datori di lavoro interessati Possono beneficiare dell esonero contributivo i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal settore di appartenenza. L esonero spetta, con misure e condizioni diverse rispetto alla generalità dei datori di lavoro, anche ai datori di lavoro del settore agricolo, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori che nell anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all anno 2015. Esclusivamente con riferimento al settore agricolo, l esonero contributivo è riconosciuto dall INPS in base all ordine cronologico di presentazione delle relative domande, fino a concorrenza delle risorse stanziate. Rapporti di lavoro agevolati L esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1 gennaio 2016 e con riferimento ai contratti stipulati e decorrenti entro il 31 dicembre 2016. Esclusioni L esonero contributivo non spetta: Per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e di lavoro domestico; Relativamente ai lavoratori: o Che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; o Per i quali il beneficio in oggetto, nonché quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015 (esonero contributivo triennale) sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato; o Con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1 gennaio 2016 (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016) hanno già in essere con il datore di lavoro un

contratto a tempo indeterminato. A tal fine, vanno considerate le società controllate o collegate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Durata del beneficio L esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 24 mesi. Misura dell agevolazione Il beneficio consiste nell esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3.250 euro annui. Cumulabilità L esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti. Premi INAIL L esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 non si applica ai premi e contributi dovuti all INAIL. Estensione dell esonero contributivo al Mezzogiorno La Legge di Stabilità 2016 prevede, al comma 110, che, con un apposito DPCM adottato entro il 30 aprile 2016 in collaborazione con il Ministero del Lavoro ed il MEF, venga: Determinato l ammontare delle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all articolo 5 della Legge n. 183/1987; Disposto l utilizzo delle stesse per l estensione dell esonero contributivo biennale alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell anno 2017 dai datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, eventualmente rimodulando la durata temporale e l entità dell esonero e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. DETASSAZIONE PER L INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ commi 182 189 Viene reintrodotta l applicazione dell imposta sostitutiva dell Irpef e delle relative addizionali, pari al 10% sulle somme premiali, di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa, la cui verifica e misurabilità dovrà essere effettuata secondo criteri stabiliti da un Decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016. I beneficiari dell agevolazione fiscale sono i lavoratori dipendenti del settore privato che non abbiano rinunciato per iscritto all applicazione dell agevolazione, con un reddito da lavoro dipendente (comprensivo di eventuali somme premiali detassate) percepito nel precedente periodo d imposta non superiore a 50.000,00 euro nel limite di un imponibile detassabile pari a 2.000,00 euro. Il limite assoggettabile ad imposta sostitutiva sale a 2.500,00 euro qualora le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell organizzazione del lavoro, secondo modalità anch esse da definirsi nel citato Decreto ministeriale da emanare. Le somme oggetto di detassazione dovranno essere contenute in accordi collettivi di secondo livello (aziendali e territoriali) firmati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Infine, viene disposto che per la quantificazione

delle somme premiali legate alla produttività, va considerato anche il periodo di astensione obbligatoria per la maternità. Si ritiene che con tale inciso il Legislatore intenda riferirsi a quegli importi premiali la cui quantificazione è legata anche ad un periodo della prestazione lavorativa: in tal caso andrà considerato anche il lasso temporale nel quale la lavoratrice/lavoratore risulti in astensione obbligatoria. REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: FRINGE BENEFIT comma 190 Con riferimento alle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente sono introdotte alcune modifiche alle previsioni contenute nell art. 51 del TUIR, concernenti l estensione delle prestazioni di welfare aziendale concesse ai lavoratori per finalità socio-assistenziali che non concorrono alla formazione del reddito. In particolare, con la sostituzione delle lettere f) ed f-bis) del comma 2 dell art. 51 del TUIR, viene stabilita, rispettivamente, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (le parti in grassetto rappresentano la novità nei confronti della normativa precedente): Dell utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell articolo 100 (oneri di utilità sociale); Delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari indicati nell art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore degli stessi familiari (in precedenza alla lettera f-bis) erano comprese solo le somme datoriali erogate per frequenza di asili nido, colonie climatiche e borse di studio). Tra le erogazioni agevolate con finalità assistenziale, escluse dalla concorrenza alla formazione del reddito, sono ora inserite anche le somme e le prestazioni corrisposte alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi per l utilizzo dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell art. 12 (nuova lett. fter), comma 2 dell art. 51 TUIR). Infine, all art. 51 del TUIR viene inserito il nuovo comma 3- bis secondo cui, rispetto a prima: Ai fini dell applicazione dei commi 2 e 3, l erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS comma 203 L aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016 è confermata nella misura del 27%. Considerato l aumento dello 0,72% l aliquota contributiva è quindi pari al 27,72%. CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEI PADRI LAVORATORI comma 205 La Legge di Stabilità 2016 proroga, in via sperimentale, per l anno 2016 le disposizioni contenute nell articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012 che disciplinano il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente. Più precisamente, in relazione alle nascite avvenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario), entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, Deve astenersi dal lavoro per 2 giorni (per gli anni 2013, 2014 e 2015 era previsto 1solo giorno), che possono essere goduti anche in via non continuativa;

Può astenersi dal lavoro per ulteriori 2 giorni (frazionati o continuativi), anche contemporaneamente all astensione della madre. Tuttavia, l utilizzo delle ulteriori giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni (uno o due), del congedo di maternità della madre, con conseguente anticipazione del termine finale dell astensione post partum. Di conseguenza, l utilizzo delle giornate facoltative del padre (in sostituzione di altrettante giornate di congedo obbligatorio della madre) presuppone un accordo tra i genitori e la scelta, da parte della madre, di anticipare il termine finale del proprio congedo. VOUCHER (O CONTRIBUTI) PER LE MAMME LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME commi 282 e 283 La Legge di Stabilità 2016 proroga per l anno 2016 le disposizioni contenute nell articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012 che disciplinano i voucher (o contributi) per le mamme lavoratrici. Si ricorda che la madre lavoratrice può richiedere dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi, in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale (c.d. maternità facoltativa), un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati accreditati. Tale contributo sarà erogato: Per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher); In caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati accreditati, tramite un pagamento diretto, da parte dell INPS, alla struttura prescelta, previa esibizione da parte di quest ultima della documentazione attestante l effettiva fruizione del servizio. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio in esame (voucher/contributo) può essere richiesto, in via sperimentale, per l anno 2016, nel limite delle risorse stanziate, anche dalle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Le modalità di richiesta e di utilizzo di tale agevolazione saranno stabiliti con un apposito decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016. Si attendono indicazioni, a riguardo, anche dall INPS. RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE comma 284 Viene introdotta una misura che incentiva la riduzione dell orario di lavoro per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. In tali casi spetta al lavoratore un beneficio, a carico dell INPS, pari alla somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Possono accedere al beneficio in parola i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima che abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia e, d intesa con il datore di lavoro, riducano l orario di lavoro di una misura compresa tra il 40% e il 60%, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per l accesso alla pensione. La predetta somma: È anticipata mensilmente dal datore di lavoro; Non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Ai fini dell individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote

retributive della pensione, in relazione ai predetti periodi svolti a part-time, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole. Il beneficio è concesso previa domanda, nei limiti delle risorse stanziate (60 milioni di euro per l anno 2016, 120 milioni di euro per l anno 2017 e 60 milioni di euro per l anno 2018), previa autorizzazione della DTL. Un successivo decreto stabilirà, tra l altro, gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro che, in relazione al lavoratore interessato dalla riduzione d orario è tenuto a informare l INPS e la DTL in ordine: Alla stipulazione del contratto a tempo parziale; Alla cessazione del contratto stesso. Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirvi il supporto che riterrete necessario e porgiamo. Cordiali Saluti Il Cdl Alessio Bertagnin