COMUNE DI PIEVE DI CADORE

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COMUNE DI PIEVE DI CADORE PROVINCIA DI BELLUNO MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE Città Veneta della Cultura 2004 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA ALPINA "GIOVANNI DE POLO" DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Il presente regolamento, amministrativo ed interno, disciplina, nel rispetto delle leggi e dello Statuto Comunale, l ordinamento ed il funzionamento della Casa di Riposo Alpina Giovanni De Polo di Tai di Cadore. Art. 2 La Casa Alpina è un servizio residenziale atto ad ospitare persone autosufficienti o parzialmente tali, che non possono o non intendono gestire in modo autonomo la propria vita, neppure con il sostegno della famiglia o dei servizi territoriali. L ospite della casa gode della massima libertà di movimento, PREVIO ACCORDO CON IL PERSONALE SANITARIO, ed ha diritto di vivere nel rispetto della propria fede religiosa e politica. La libertà d azione è limitata solamente dalle proprie condizioni di salute, dal rispetto della libertà degli altri e dall adeguamento alle norme comunitarie, previste nel regolamento interno. Art. 3 La Casa Alpina, limitatamente alla capienza della struttura, è aperta come centro diurno a coloro che abbisognano di servizi particolari quali ristorante, IGIENE personale, servizi infermieristici, e spirituali. REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO Art. 4 La gestione globale della Casa di Riposo Alpina Giovanni De Polo è affidata, tramite appalto, ad una Cooperativa sociale o di servizi che ne garantisce la Direzione, il servizio infermieristico, il personale addetto, i servizi economali, e quanto altro verrà di volta in volta richiesto dall Amministrazione Comunale in sede di appalto di gestione, fatta eccezione per l esazione delle rette relative ai servizi erogati. E compito del Comune: Art. 5 - proporre le rette per i servizi sociali erogati dalla Casa; - occuparsi dei problemi inerenti la struttura e vigilare sul buon andamento della gestione. REGOLAMENTO INTERNO PRATICHE D'INGRESSO 1

Art. 6 La Casa Alpina "Giovanni De Polo" ospita persone anziane, invalidi civili e del lavoro, che si trovino in condizioni di incapacità a condurre una vita autonoma e che siano, al momento dell entrata, autosufficienti. Art. 7 Per essere ospitati è necessario rivolgere istanza all'ente tramite richiesta da presentare alla Direzione della Casa Alpina o rivolgendosi al servizio sociale del proprio comune. L accoglimento viene deciso dopo un incontro conoscitivo con l interessato dalla direzione in accordo con il Comune di Pieve. Art. 8 Il richiedente deve presentare, debitamente compilato dal proprio medico, lo stampato fornito dall Ente riguardante le condizioni fisiche e psichiche. In casi particolari dovranno essere presentati anche specifici esami clinici. Art. 9 L'accoglimento presso la Casa diverrà definitivo alla fine di un periodo di prova di 30 giorni. Art. 10 L'ospite, all'atto dell'ingresso, deve disporre di corredo personale e da bagno sufficiente; a suo piacimento potrà dotarsi di piccoli arredi. Ogni capo dovrà portare il numero di identificazione che la Casa indicherà. In caso di prolungata degenza detti indumenti dovranno essere periodicamente sostituiti. L'ospite al momento dell'entrata si impegna a: NORME E PRESCRIZIONI Art. 11 - osservare le regole di igiene dell'ambiente; - osservare le regole di igiene personale; - mantenere in buono stato la camera, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano istallate ed adeguarsi alle richieste della Casa al fine di garantirne il perfetto utilizzo; - segnalare alla Direzione l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche della camera. E' vietata la riparazione o la manomissione da parte di persone non autorizzate dalla Direzione; - consentire al personale di servizio e a ogni altra persona incaricata dalla Direzione di entrare nella camera per provvedere a pulizie, controlli e riparazioni. Art. 12 L'ospite o chi per lui è tenuto a risarcire l'amministrazione per i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza. Art. 13 Il vitto è a carattere familiare, richieste particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante. La colazione, il pranzo, il the o il caffè del pomeriggio e la cena sono serviti in sala da pranzo. Il menù viene concordato con il reparto di dietologia dell azienda sanitaria che periodicamente controlla l adeguatezza dei pasti. In caso di accertata indisponibilità dell'ospite saranno serviti in camera. 2

RETTA Art. 14 Il pagamento della retta dovrà essere effettuato presso il Comune di Pieve entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo. La retta iniziale potrà essere aumentata annualmente in relazione alla variazione del costo della vita. Art. 15 La retta dà il diritto a godere di vitto, alloggio, riscaldamento, e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dalla Casa. Art. 16 Qualora l'ospite si assenti per ricovero in luogo di cura, la retta sarà corrisposta al 75%. In caso di temporaneo rientro in famiglia, tale riduzione verrà applicata fino ad un massimo di 60 giorni, fruibili in due o più periodi all'anno. Tale riduzione viene applicata anche all atto della prenotazione del posto letto fino all ingresso effettivo in struttura. Art. 17 La retta non comprende l acquisto dei farmaci, che rimangono in carico al singolo ospite. DIMISSIONI Art. 18 L'ospite che disdetta l'alloggio per rientro a domicilio deve dare un preavviso di almeno 15 giorni, per iscritto, alla Direzione. In mancanza di tale preavviso la retta verrà comunque addebitata fino alla scadenza del 15 giorno. In caso di valutazione per non autosufficienza e accoglimento in altra struttura la retta è dovuta fino al trasferimento di tutti gli oggetti personali. ORARI Art.19 L'ospite può entrare, uscire e ricevere visite in ogni ora del giorno, salvaguardando il riposo e i diritti degli altri ospiti. E' comunque tenuto ad osservare l'orario dei pasti e il rientro serale fissato di norma alle ore 20.00 (mesi estivi ore 20.30). Rimane l obbligo di avvertire il personale della Casa ad ogni uscita, dichiarando l orario di rientro ed eventuali accompagnatori. Art. 20 L'ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari: - nelle sale di soggiorno dalle ore 21.30 alle ore 7.00; - nelle camere dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00. ASSISTENZA MEDICO - INFERMIERISTICA 3

Art. 21 La Casa mette a disposizione dei medici il proprio ambulatorio. Al momento dell ingresso, in caso di indisponibilità del proprio medico curante, l ospite dovrà scegliere tra uno dei medici che accedono alla struttura. Le prestazioni di carattere infermieristico sono affidate a personale qualificato; il personale infermieristico è tenuto a: - chiamare in caso di necessità il medico dell'ospite; - prestare all'ammalato le cure necessarie su prescrizione del medico curante; - occuparsi della provvista, distribuzione o somministrazione dei medicinali prescritti dal medico; - organizzare il trasporto dell'ammalato al Pronto Soccorso quando ne accerti l'urgenza; - interessarsi affinché l'ammalato segua la dieta prescritta dal medico; - avvertire la Direzione o i parenti in caso di pericolo di vita o di gravi infermità che richiedono provvedimenti urgenti. Al fine di limitare eventuali danni o complicazioni sanitarie, l ospite è tenuto a segnalare tempestivamente alle infermiere, se presenti, o al personale qualsiasi variazione del proprio stato di salute. ASCENSORE Art. 22 L'uso dell'ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti. In particolare: - non si deve bloccare il pulsante quando segna "occupato"; - non si deve entrare in cabina in numero superiore alla portata; - non si deve tentare di aprire la porta prima della fermata; - è sconsigliato l'uso dell'ascensore a persone che non siano in grado di compiere le manovre necessarie, se non accompagnate. RAPPORTI CON IL PERSONALE Art. 23 L'ospite non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio, né fare pressioni per ottenere trattamenti di favore; deve mantenere col personale rapporti di reciproco rispetto e considerazione. Nel caso in cui l'ospite lamenti inadempienze nel servizio o debba avanzare richieste particolari deve rivolgersi alla Direzione. REGOLE DI INTERESSE GENERALE - DIVIETI Art. 24 L'ospite deve adeguarsi alle decisioni dell'ente prese nell'interesse generale della comunità. All'ospite è fatto divieto di: Art. 25 - tenere cibo o bevande in camera, ad eccezione di qualche dolce o snack, qualora consentiti dalla dieta personale e, comunque, in accordo con le infermiere; - stendere alle finestre o sui poggioli capi di biancheria; - tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali, qualora siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto; 4

- utilizzare fornelli o stufe di qualsiasi genere; - usare apparecchi rumorosi che possano recare disturbo agli altri ospiti; - gettare rifiuti o acqua dalle finestre o dai poggioli; - vuotare nei sanitari qualsiasi materia solida o grassa, tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture; - fumare, salvo nell area esterna alla struttura sita al piano terra. E' pertanto vietato fumare nelle terrazze; - entrare nelle camere altrui in assenza dell ospite occupante. È del tutto sconsigliato tenere valori nelle proprie camere. Art. 26 La Direzione non assume alcuna responsabilità per i valori conservati dagli ospiti nelle stanze, gli stessi possono essere riposti presso la cassaforte della Casa; declina inoltre ogni responsabilità per danni che possano derivare agli ospiti o alle loro cose senza sua colpa. ALLONTANAMENTO DELL'OSPITE Art. 27 La Direzione, sentito il Comune, può allontanare l'ospite qualora questi: - divenuto non autosufficiente, non possa più essere adeguatamente accudito presso la struttura; - tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria; - commetta gravi infrazioni al presente regolamento; - sia inadempiente nel pagamento della retta da almeno tre mesi. Art. 28 Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e leggi regolanti la materia. 5