VIOLENZA SULLE DONNE E TRIBUNALI SPECIALI DI GENERE (FEMMINILE)



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VIOLENZA SULLE DONNE E TRIBUNALI SPECIALI DI GENERE (FEMMINILE) BREVE NOTA SULL ESPERIENZA SPAGNOLA, TRA NORME REGIONALI E LEGGE STATALE Serena Manzin (Avvocato in Milano) 28 luglio 2005 1. Le attuali linee di sviluppo dell ordinamento giuridico spagnolo sono caratterizzate da un opera di concretizzazione, per via legislativa e giurisprudenziale, dei valori di libertà, democrazia e solidarietà sanciti nel testo costituzionale del 1978, che ha portato ad una fervente stagione di riforme legislative. Tutto ciò ha potuto avvenire attraverso l apporto costante di idee profuso da una dottrina assai aperta alle comunicazioni culturali. Grazie infatti ai suggerimenti dottrinali e ad una atmosfera incline all innovazione, molte delle riforme introdotte nel sistema spagnolo sono caratterizzate una certa tonalità di avanguardia anche rispetto ai trends evolutivi dei sistemi occidentali 1. In questo quadro d insieme si inserisce l entrata in vigore, il 29 giugno 2005, della parte sicuramente più innovativa della legge spagnola contro la violenza di genere, e cioè quella che attiene alle deroghe al diritto processuale comune. 2 La LEY ORGÁNICA n. 1 del 28 dicembre 2004 sui Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 3, ha, infatti, introdotto una serie di misure atte a combattere e reprimere il fenomeno della violenza intrafamiliare, definito nel preambolo come un problema che non può essere confinato nella sfera privata e la più brutale conferma del persistente stato di ineguaglianza nella società spagnola 4... Il Preambolo prosegue affermano che si tratta di una violenza diretta contro le donne per il mero fatto di essere donne, considerate dai propri aggressori come soggetti privi dei più elementari diritti di libertà, di rispetto e di potere decisionale. 1 Cfr. A. Gambaro R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, Torino, 2004, p. 404 2 Si tratta di un avvenimento che ha avuto notevole risonanza sui media. Cfr., ad esempio, El País 29/6/06 3 Pubblicata in BOE, pubblicata in BOE num. 313/2004 4 Zapatero aveva fatto di questo tema una delle priorità del proprio programma elettorale. federalismi.it numero 15/2005

L introduzione nell ordinamento giuridico di norme sulla violenza intrafamiliare non costituisce, in realtà, una novità assoluta per l ordinamento spagnolo. Negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad una serie di interventi legislativi contro le violenze domestiche, sia a livello regionale, sia a livello statale 5. 2. Proprio per ciò che attiene alla legislazione regionale, si ricorda che i Legislativi di alcune Comunità autonome, lavorando sulle competenze a queste ultime attribuite dai rispettivi Statuti, soprattutto in materie quali la sanità, l assistenza, la formazione, l istruzione e la sicurezza, hanno approvato leggi rivolte alla tutela della donna nei confronti di atti di violenza, anche intrafamiliare, prevedendo misure di prevenzione e di aiuto. La prima normativa regionale in materia fu costituita dalla legge 5 maggio 2001 n. 5 della Comunidad Autonoma de Castilla La Mancha de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas» 6 La legge, tuttora in vigore, si rivolge espressamente ai docenti, personale sanitario, alle forze dell ordine e alla polizia locale, stabilendo altresì un piano di aiuti, anche economici, ai movimenti associativi e campagne di sensibilizzazione. L anno successivo fu approvata la Legge 8 aprile 2003 della Comunidad Autonoma de Canarias, anch essa tuttora vigente, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género 7, che ha creato il Sistema Canario de Intervención Integral contra la Violencia hacia las Mujeres con la previsione di forme integrate e multisettoriali di servizi e prestazioni di carattere sociale e educativo, sanitario e di sicurezza per la prevenzione e lo sradicamento delle forme di violenza di genere. Si tratta di una normativa in larga parte di organizzazione di strutture socio sanitarie, che contempla un esteso coinvolgimento delle associazioni di volontariato. La più recente normativa regionale è costituita dalla Legge 1 aprile 2004, n. 1 della Comunidad Autonoma de Cantabria para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas. 8 La legge della Cantabria è senza dubbio più ampia e articolata delle due precedenti. 5 Ci si riferisce, in primo luogo, alla Ley Orgánica n. 11 del 29 settembre 2003 sui Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros ; alla Ley Orgánica n. 15 del 25 novembre 2003, di modifica della Ley Orgánica 10/ 1995, della Legge n.27 del 31 luglio 2003, sulla Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica., oltre a numerose leggi approvate dalle Comunità Autonome nell ambito delle loro competenze. 6 (BOE núm. 148, Jueves 21 junio 2001). 7 Cfr. BOE num. 162, dell 8 luglio 2003 8 Cfr. BOE, num. 101, del 26 aprile 2004 www.federalismi.it 2

Nel Titolo I si trattano diffusamente alcuni concetti generali e si opera un richiamo specifico alle diverse tipologie di violenza già oggetto di risoluzioni di organismi internazionali. Nel Titolo II si dà vita ad una serie di interventi relativi ad attività di ricerca. Nel Titolo III sono previsti mezzi di sensibilizzazione sociale. Di un certo interesse sono i successivi Titoli IV, V e VI, in cui si istituiscono attività di carattere preventivo e assistenziale, interventi di protezione alle vittime e provvidenze di tipo economico. Nel Titolo VII si ritrovano interventi specifici per donne con figli minori a carico e la previsione di accordi interistituzionali. 3. A livello statale, la Legge organica del 2004, citata in apertura di questa nota, nel Preambolo, si richiama espressamente, in primo luogo, all art. 15 della Costituzione che tutela il diritto di tutti alla vita e alla integrità fisica e morale e afferma il divieto di torture e di pene e trattamenti inumani e degradanti, nonchè ai principi sanciti dalla IV Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite del 1995. Il Preambolo continua affermando che la violenza di genere costituisce uno degli attacchi più pericolosi ai diritti fondamentali quali la libertà, l uguaglianza, la vita, la sicurezza e la non discriminazione tutelate a livello costituzionale e che proprio l art. 9.2 Cost. impone ai pubblici poteri l obbligo di adottare azioni positive per rendere reali ed effettivi tali diritti, rimuovendo gli ostacoli che impediscono o rendono difficoltoso il loro esercizio. La Legge inoltre vuole dare attuazione alle raccomandazioni degli organismi internazionali, quali la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull eliminazione della violenza sulle donne, del dicembre 2003, le Risoluzioni dell ultima Conferenza internazionale sulla Donna di Pechino del 1995 e, soprattutto la Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento Europeo, che ha approvato un programma di azione comunitario (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza esercitata sull infanzia, i giovani e le donne (programma Daphne II). 4. L interesse della normativa spagnola, sotto il profilo comparatistico, è da ricercare innanzitutto nel fatto che siamo di fronte sicuramente al primo testo legislativo europeo, in questa materia, caratterizzato da un approccio integrato e multidisciplinare. I cinque titoli della legge descrivono infatti le misure da adottarsi che vanno dalla sfera educativa (obbligo di educare le nuove generazioni al rispetto della dignità delle donne e dell uguaglianza dei sessi artt. 4 7 Legge organica cit.) alla comunicazione (obbligo del rispetto della dignità femminile e il divieto del ricorso a stereotipi discriminatori- Preambolo, www.federalismi.it 3

parte III, e artt.10-14 n. 1 Legge Organica cit.), alle misure sanitarie e ai protocolli di intervento, alla previsione di misure economiche di sostegno (artt.15-16 Legge organica cit.). 5. La parte più innovativa della Legge organica in commento è comunque sicuramente quella in cui si è stabilita la costituzione di Tribunali per la violenza di genere, competenti a istruire e decidere le cause per omicidi, lesioni, violazioni della libertà, sessualità dell integrità morale o di ogni altro reato che comporta violenza o intimidazione commesso contro una persona che è o è stata moglie o ha o ha avuto una relazione sentimentale, con o senza convivenza, con l aggressore 9. 9 Artículo 44. Competencia. Se adiciona un artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos: a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, cúratela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado. 2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos: a) Los de filiación, maternidad y paternidad. b) Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales. d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar. e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores. f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. 3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo. b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 a) del presente artículo. c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. 4. Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá inad-mitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente. 5. En todos estos casos está vedada la mediación.» www.federalismi.it 4

I giudici possono adottare in via di urgenza provvedimenti di protezione della vittima, allontanando l aggressore da casa, o vietandogli frequentazioni o contatti con la vittima, e assumendo provvedimenti definitivi di applicazione della pena. Nell ipotesi che vengano commessi reati, la legge inasprisce le pene e stabilisce speciali regimi e trattamenti rieducativi per l aggressore. I Tribunali di cui alla Legge organica citata si caratterizzano per una specifica formazione dei giudici e hanno una competenza territoriale non coincidente con quella dei Tribunali penali ordinari. Le norme di attuazione sono state adottate con il Real Decreto n. 233 del 4 marzo 2005, con il quale si è disposta la creazione e dei giudici di cui all art. 44 della Legge Organica n. 1\2004 10 e con l Acuerdo Reglamentario 1 del 27 aprile 2005 dell Adunanza Plenaria del Consiglio Generale del Potere Giudiziario di modifica del Regolamento 5\1995 11. Si tratta di circa 400 corti di primo grado (17 delle quali già operative dal 29 giugno 2005) e 98 Corti d Appello nonché di nuovi uffici della Procura, di cui 50 già costituiti, e trenta affidati a donne. 7. La peculiarità della legge organica del 2004 sta dunque nel fatto che si è, in buona sostanza, istituito un Tribunale speciale per la discriminazione positiva basata sul sesso di appartenenza della vittima. Anche se larghi sono i richiami, nel Preambolo, alle risoluzioni degli organismi internazionali, è comunque certo che nessun altro ordinamento ha operato una scelta simile a quella spagnola. La stessa Commissione Europea, che ha promosso importanti interventi per la repressione del fenomeno delle violenze domestiche, ha sempre avuto la tendenza ad impostare il problema come violenza intrafamiliare e non come violenza contro la donna. La previsione del Tribunale contro le violenze di genere ha suscitato non poche riserve da parte del Consiglio Generale del Potere Giudiziario e dell Associazione dei Magistrati spagnoli. 10 BOE 17-03-2005 «...En este sentido, en este Real Decreto se procede a la creación y constitución de 16 nuevas unidades judiciales (16 juzgados de violencia sobre la mujer), dentro de la programación correspondiente al año 2005, ajustada a los créditos disponibles y atendiendo a las prioridades expuestas por el Consejo General del Poder Judicial en función del volumen de asuntos». 11 La próxima entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuya disposición final cuarta habilita al CGPJ para, en el plazo de seis meses, dictar los reglamentos necesarios para la ordenación de los señalamientos, adecuación de los servicios de guardia a la existencia de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la coordinación de la Policía Judicial con los referidos Juzgados, www.federalismi.it 5

Le obiezioni sono sia di ordine strettamente costituzionale, sia di opportunità. In specie, durante i lavori preparatori 12, è stato fatto notare che la creazione di una nuova categoria di tribunali solo per le donne è oggettivamente scarsamente giustificabile, in quanto ciò, in sostanza porterebbe ad una sorta di giurisdizione speciale basata sull intenzione dell aggressore e sul sesso della vittima. In altri termini, se non si possono creare organi giudiziari per motivi di razza, ideologia, fede religiosa, non si capisce perchè ciò possa essere fatto per ragioni di sesso. Sarebbe stato meglio, a parere del Consiglio Generale, optare per una specializzazione funzionale dei Tribunali già esistenti Una ulteriore peplessità nasce dall inserimento dei Giudici della violenza nell ordine penale, in relazione all ampia competenza ad essi attribuita. Ciò porterebbe, infatti, inevitabilmente, a criminalizzare le cause civili attribuite ai Tribunali speciali, e non sarebbe da sottovalutare il rischio di una loro strumentalizzazione. In altri termini, a parere del Consiglio, le regole di competenza non dovrebbero essere basate sul sesso della vittima, nè sull intenzione dell aggerssore 13. Non si tratta di obiezioni di poca importanza, in quanto toccano i principi fondamentali dello stato di diritto. E perciò probabile che, prima o poi, la legge organica del 2004 sulla violenza sulle donne sia destinata ad essere impugnata davanti al Tribunale Costituzionale, in sede di ricorso incidentale. 12 C. Rodriguez Padròn, in http://www.noticias.info/archivo/2004/200406/20040626/20040626_27458.shtm 13 Ciò potrebbe portare a situazioni assurde in cui uno stesso fatto, con gli stessi protagonisti potrebbe essere di competenza di organi differenti a seconda dell elemento soggettivo: e ciò si potrà determinare solo alla fine e non all inizio del processo. Il principio costituzionalmente garantito del giudice naturale predeterminato per legge potrebbe essere di conseguenza compromesso dal momento che è largamente attribuito alla discrezionalità della donna la scelta del giudice competente in funzione della scelta dei mezzi di protezione offerti www.federalismi.it 6