Gruppo di lavoro fiscalità immobiliare IMU/TASI CASISTICHE PARTICOLARI Federica MARCHESE 30 maggio 2018
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO Sono previste due ipotesi di riduzione: una prima ex lege prevede la riduzione del 25% dell aliquota. Unica condizione è la locazione a canone concordato: contratti di durata 3+2, transitori e per studenti universitari. una seconda, a discrezione dei comuni, ex art.2 L.431/98, a condizione che il conduttore destini l immobile a propria abitazione principale. N.B. I comuni possono chiedere apposite comunicazioni per fruire dell agevolazione. 2
CANONE CONCORDATO COMUNE DI TORINO Occorre presentare, entro la data i pagamento del saldo, il Modello 8-bis allegando, per usufruire dell aliquota agevolata del 4,31 per mille, il contratto di locazione registrato dal quale deve risultare che l'immobile locato è utilizzato dal locatario quale abitazione principale, il trasferimento della residenza non è obbligatorio che gli studenti universitari. 3
AREE EDIFICABILI Art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92 La base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, ovvero alla data di acquisto se successiva, determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi: la zona territoriale di ubicazione; l'indice di edificabilità; la destinazione d'uso consentita; gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento; i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe. Solitamente i comuni determinano dei valori di riferimento per la valutazione delle aree edificabili. 4
COMUNE DI TORINO Reg. IMU. Comune di Torino - art. 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili Valore dei fabbricati in caso di interventi edilizi: Se l immobile è oggetto di interventi edilizi di cui all art. 31 della L. 457/78, lett.c-d-e (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), l IMU verrà pagata: sul valore commerciale dell area, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera, dalla data di inizio dei lavori fino alla loro ultimazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. 5
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI Riduzione del 50% della base imponibile dell IMU per le unità immobiliari abitative e loro pertinenze (escluse le cat. A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale. Requisiti: Il contratto di comodato deve essere registrato; il comodante deve possedere in tutta ITALIA un solo immobile ad uso abitativo o in alternativa il comodante può essere proprietario solo di un altro immobile nello stesso comune adibito a sua abitazione principale (escluse le cat. A/1, A/8 e A/9); il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune dell'immobile in comodato; il comodatario deve risiedere anagraficamente e dimorare nell'immobile in comodato. 6
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO Il comodato può essere verbale o redatto per iscritto e la sua registrazione deve avvenire: entro 20 giorni dalla data dell'atto se il contratto è redatto in forma scritta; probabilmente entro 20 giorni dalla sua conclusione per i contratti verbali previa presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69). 7
CONTRATTO DI COMODATO Alcune precisazioni: il possesso da parte del comodante di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo; il trattamento di favore alle pertinenze concesse in comodato unitamente all'abitazione (si veda art. 13 co. 2 del DL 201/2011); l ipotesi del comodante che sia nudo proprietario di una terza abitazione; il rispetto dei requisiti in caso di comproprietà dell'immobile da parte dei due coniugi; il comodante proprietario di due abitazioni e titolare del diritto di abitazione come ex coniuge di una terza abitazione. 8
CONTRATTO DI COMODATO Attestazione del possesso dei requisiti Il comodante deve attestare il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU. per il comune di Torino in alternativa: modello 8 bis entro la data di scadenza del saldo dell'anno in cui viene richiesta l'agevolazione oppure dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo. In ogni caso occorre allegare la copia del contratto di comodato. 9
CONTRATTO DI COMODATO Comune di Torino il caso in cui non siano rispettati tutti i requisiti del comodato 10
TASI IMMOBILI LOCATI In capo al conduttore la TASI è dovuta con una PERCENTUALE DETERMINATA DAL COMUNE TRA IL 10% E IL 30% dell'ammontare complessivamente dovuto. La parte restante deve essere pagata dal proprietario. Il proprietario e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria (devono quindi effettuare versamenti separati). 11
MANCATO VERSAMENTO DELLA TASI DA PARTE DELL'INQUILINO Il proprietario non è responsabile del mancato pagamento, in quanto: ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria; la responsabilità solidale è prevista solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore. 14
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA La TASI complessivamente dovuta: deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario; successivamente, deve essere ripartita tra quest'ultimo e il conduttore sulla base della percentuale stabilita dal Comune. Ciascun Comune ha comunque la facoltà di prevedere particolari detrazioni a favore dell'occupante. 13
UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destini ad abitazione principale (escluse le cat. A/1, A/8 e A/9): il proprietario versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune l inquilino non versa nulla. 13