PIANO DEGLI INTERVENTI



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COMUNE DI MUSSOLENTE Provincia di Vicenza P.R.C. Elaborato Scala PIANO DEGLI INTERVENTI Atto di Indirizzo Criteri perequativi per il Piano degli Interventi IL SINDACO Maurizio Chemello IL SEGRETARIO Maria Teresa Consoli IL PROGETTISTA ing. Mario Garbino Approvato: Deliberazione del C.C. n. del PROGETTISTA: ing. Mario Garbino Elaborazione dati e realizzazione grafica Studio Garbino Largo Parolini, 131 Bassano del Grappa (VI) tel. 0424521137 fax 0424521037 E mail. studiogarbino@libero.it DATA:

COMUNE DI MUSSOLENTE PROVINCIA DI VICENZA Piano degli Interventi Atto di Indirizzo - Criteri perequativi per il Piano degli Interventi - Il P.A.T. assume come principio fondamentale della pianificazione urbanistica a scala comunale la perequazione urbanistica intesa come equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio e ne promuove l attuazione con il Piano degli Interventi, nei Piani Urbanistici Attuativi, nei Programmi Complessi, nei comparti urbanistici e negli atti di programmazione negoziata. In tal senso tutte le aree di trasformazione urbanistica, indipendentemente dal loro grado di trasformazione, devono contribuire anche alla realizzazione delle dotazioni territoriali in termini di cessione di aree a servizi e/o di realizzazione di opere pubbliche commisurate al valore della edificabilità concessa. L art. 38 delle Norme Tecniche del P.A.T. demanda al Piano degli Interventi il compito di definire i criteri e le modalità per l applicazione della perequazione urbanistica a partire dagli indirizzi in esso contenuti con esplicito riferimento al valore dell edificabilità concessa dal P.I. medesimo. In tal senso le Direttive dell art. 38 precisano che la perequazione potrà attuarsi attraverso: a) la cessione al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie da utilizzare prioritariamente: - per realizzare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale; - per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; - per la compensazione di soggetti interessati da provvedimenti di esproprio; - per la formazione di sistemi ecologici (fasce boscate, bacini di laminazione, ) anche ad integrazione di analoghi sistemi esistenti. b) la realizzazione diretta e/o il contributo per la realizzazione di opere pubbliche programmate all esterno della zona interessata o la cessione di aree a standard eccedenti i limiti di dimensionamento stabiliti dal P.A.T. In alternativa il P.I. potrà consentire la monetizzazione di tutta o parte della quota perequativa a favore del Comune secondo un principio di equivalenza del valore economico delle stessa determinato sulla base delle apposite tabelle deliberate dal Consiglio Comunale.

Modalità perequative diverse potranno essere definite nel contesto degli accordi tra soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n.11/2004. E proprio alla luce ed in applicazione delle disposizioni richiamate contenute nel P.A.T. si provvede a definire di seguito i criteri perequativi, omogenei per le diverse classi di trasformazione, da applicarsi nell ambito del Piano degli interventi. 1. Valori economici di riferimento Considerato che le Direttive del P.A.T. riferiscono la quota perequativa al valore dell edificabilità concessa dal P.I., si provvede innanzitutto a definire tale quota nella misura di 15 /mc da aggiornare annualmente con riferimento agli indici ISTAT. Nell ambito degli Accordi tra soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n.11/2004 potranno essere in ogni caso sempre concordati valori economici diversi risultanti da una stima analitica sia dei valori di mercato (iniziale e finale) dell area che degli effettivi costi di trasformazione previsti (demolizioni con eventuali bonifiche preliminari, costi di realizzazione, oneri urbanizzazione, costi per le opere di mitigazione, spese tecniche, ). 2. Modalità di determinazione della quota perequativa in rapporto alle categorie intervento In conformità agli indirizzi definiti dall art. 38 delle Norme Tecniche del P.A.T. si provvede a dettagliare di seguito la quota perequativa che dovrà essere corrisposta al Comune in rapporto alle specifiche classi di trasformazione urbanistica previste dall art. 6 delle N.T.O. del P.I. 2.1 Nuove edificazioni in aggiunta a quanto già ammesso dal P.R.G. Nel caso di trasformazione di terreni agricoli, aree a verde privato o comunque non edificabili in zone residenziali con attuazione diretta ovvero di incremento degli indici fondiari previsti dal P.R.G., la quota perequativa da corrispondere al Comune è determinata moltiplicando la volumetria riconosciuta (indipendentemente da suo effettivo utilizzo) eccedente i 600 mc, per il valore di riferimento di 15 /mc. - Quota perequativa = Volumetria concessa (> 600 mc) x 15 /mc 2.2 Zone di espansione dell edificato individuate in aggiunta a quelle già previste dal P.R.G. vigente Nel caso di trasformazione di terreni agricoli, aree a verde privato, o comunque non edificabili in zone residenziali subordinate a P.U.A., la quota

perequativa da corrispondere al Comune è stabilità nella misura del 13% della superficie territoriale dell area: - Quota perequativa = 13% x S.T. dell area 2.3 Cambio d uso di edifici non più funzionali alla conduzione del fondo Per il recupero a fini residenziali (o ad usi comunque compatibili previsti dal P.I.) degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo puntualmente individuati dal P.I. e ricadenti in zona agricola, la quota perequativa da corrispondere al Comune è determinata moltiplicando la volumetria dell edificio di cui viene consentito il cambio d uso per il valore di riferimento di 15 /mc e per i parametri correttivi di seguito evidenziati. Oltre all epoca di costruzione del fabbricato, rapportata all entrata in vigore delle disposizione legislative di riferimento emanate dalla Regione, si ritiene in fatti di tener conto anche della destinazione ammessa dal P.I.. PARAMETRI CORRETTIVI 1. EPOCA COSTRUZIONE 2. DESTINAZIONE prima del 18.09.1978 (L.R. n. 58/78) dopo il 18.09.1978 e prima del 23.03.1985 (L.R. n. 24/85) dopo il 23.03.1985 e prima del 22.10.2004 (L.R. n. 11/04) dopo il 22.10.2004 ma prima del 30.11.2011 (adozione del P.A.T.) COEFFICIENTI 0,2 0,4 0,8 1,0 Residenziale 1,0 Altro 0,7 - Quota perequativa = Volumetria x 15 /mc x Parametri correttivi 2.4 Cambio d uso di edifici produttivi o rustici Per il recupero a fini residenziali (o ad usi comunque compatibili previsti dal P.I.) di fabbricati produttivi o degli annessi rustici ricompresi dal P.I. in zona residenziale, la quota perequativa da corrispondere al Comune è determinata moltiplicando la volumetria dell edificio di cui viene consentito il cambio d uso eccedente i 600 mc, per il valore di riferimento di 15 /mc. - Quota perequativa = Volumetria (> 600 mc) x 15 /mc 2.5 Interventi di ampliamento dei fabbricati residenziali esistenti Nel caso di interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti la quota perequativa da corrispondere al Comune è determinata moltiplicando la volumetria riconosciuta (indipendentemente da suo effettivo utilizzo) eccedente i 600 mc, per il valore di riferimento di 15 /mc. - Quota perequativa = Volumetria concessa (> 600 mc) x 15 /mc

2.6 Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente Considerato che il P.A.T. persegue come obiettivo prioritario il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, non è previsto alcun contributo perequativo per gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti, né per le modifiche dei gradi di protezione degli edifici oggetto di tutela. Analogamente gli interventi di recupero con riconversione in loco delle opere incongrue non sono soggetti a perequazione ritenendosi compensato l'interesse pubblico con il recupero parziale delle volumetrie esistenti e la riqualificazione delle aree pertinenziali. Qualora la trasformazione producesse un credito edilizio, annotato nell'apposito registro, il contributo perequativo è determinato in rapporto al valore I.M.U. corrispondente alla zona di atterraggio del credito. Qualora gli interventi di recupero prevedano, previa predisposizione di uno specifico P.U.A., una complessiva ristrutturazione urbanistica mediante la demolizione e ricomposizione dei volumi preesistenti, la riorganizzazione delle aree di pertinenza e/o il cambio di destinazione d uso dei fabbricati, andrà corrisposta una quota perequativa da concordare con il Comune in relazione alle trasformazioni previste secondo le modalità definite al punto successivo. 3. Modalità di corresponsione della quota perequativà Qualora sia prevista la monetizzazione della quota perequativa determinata ai sensi dei punti precedenti, l importo corrispondente dovrà essere corrisposto al Comune di Mussolente secondo le modalità previste per gli oneri concessori. 4. Note conclusive Nell ambito degli Accordi tra soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 6 e 7 della L.R. n. 11/2004 le modalità individuate dal Comune nei punti precedenti, potranno assumere anche declinazioni differenti rispetto a quelle illustrate, in rapporto alle diverse realtà territoriali e alle specifiche strategie definite dal P.A.T. e dal P.I. ma, in ogni caso, dovranno essere assicurate le finalità e le funzioni proprie di ciascuno strumento, oltre al rispetto dei principi di trasparenza, di partecipazione e di efficacia delle azioni della pubblica amministrazione, secondo l'esplicito dettato dell'art. 2 della L.R. n. 11/2004.