LE MODIFICHE ALLA L.R. 27/2003:

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LE MODIFICHE ALLA L.R. 27/2003: LA L.R. 20 LUGLIO 2007, N. 17 B.U.R. N. 65 DEL 24 LUGLIO 2007 IN VIGORE DALL 8 AGOSTO 2007 VICENZA 9 NOVEMBRE 2007

- I DUE FILONI DELLA RIFORMA - NECESSITÀ DI SUPERARE LE CENSURE COMUNITARIE IN MATERIA DI: affidamento di servizi relativi all architettura e all ingegneria nonché delle attività di collaudo; determinazione del prezzo nella concessione; procedure ristrette; procedura negoziata; varianti in corso d opera; finanza di progetto; dialogo competitivo e accordo quadro. 2

- I DUE FILONI DELLA RIFORMA - I: aggiornamenti alle novità normative statali e regionali di settore; disciplina ex novo di alcuni istituti; interventi correttivi e di adeguamento; interventi di razionalizzazione e semplificazione 3

- adeguamento ai principi comunitari - Fin dall entrata in vigore della legge 27/2003 fu manifestata a Bruxelles, su iniziativa degli Uffici regionali, l esigenza di ricalibrare alcuni istituti della legge 27/2003 ai più recenti orientamenti del diritto comunitario 4

- adeguamento ai principi comunitari- considerato anche il possibile avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione UE nei confronti delle legislazioni regionali (cfr. la vicenda della legge regionale F. V. Giulia) 5

- adeguamento ai principi comunitari- Queste modifiche assicurano pertanto, anche in ambito regionale, per gli appalti cd. sottosoglia (che costituiscono l ambito prevalente di operatività delle legge 27/2003) l ottemperanza ai noti principi comunitari di: non discriminazione - parità di trattamento - proporzionalità - trasparenza 6

- adeguamento ai principi comunitari- Con nota in data 12 febbraio 2006, indirizzata all Amministrazione regionale (prot. n. 109120/58.00 del 17 febbraio 2006), il Capo Unità della DG Mercato Interno e Servizi, sottolineava, esprimendo una valutazione positiva, come i propri servizi avessero constatato con soddisfazione come le modifiche proposte dalla Regione del Veneto tenessero conto dei rilievi critici formulati dal medesimo e recepissero in larga misura le indicazioni fornite al fine di eliminare i profili di incompatibilità con la normativa comunitaria riscontrati. 7

- adeguamento ai principi comunitari - APPALTI DI SERVIZI TECNICI SOTTO SOGLIA 8

- APPALTI DI SERVIZI TECNICI - L.R. 27/2003 DISCIPLINA PREVIGENTE ART. 8, COMMA 1: affidamento fiduciario, senza gara formale per incarichi sotto soglia ART. 9, COMMI 1 e 2: forme di pubblicità, distinguendo tra incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro e incarichi di importo compreso tra detta somma e la soglia comunitaria 9

- APPALTI DI SERVIZI TECNICI - D.G.R. N. 2119 DEL 2 AGOSTO 2005 in adeguamento alla L. 62/2005 (legge comunitaria 2004) che aveva codificato nella legge Merloni i principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha reinterpretato in senso conforme gli artt. 8 e 9 della L.R. 27/2003, individuando adeguate forme di pubblicità e criteri di affidamento dei servizi tecnici. 10

- APPALTI DI SERVIZI TECNICI - LE NOVITÀ DELLA L.R. 17/2007 PER INCARICHI COMPORTANTI UN COMPENSO COMPRESO TRA 40.000,00 EURO E LA SOGLIA COMUNITARIA 11

- APPALTI DI SERVIZI TECNICI - ART. 9, COMMA 1, L.R. 27/2003: codificati nel corpo della legge i principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 12

- APPALTI DI SERVIZI TECNICI - ART. 9, COMMA 1, L.R. 27/2003: demandata ad apposito provvedimento della Giunta regionale la definizione sul piano operativo delle forme di pubblicità e dei criteri di affidamento con cui dare attuazione in concreto a detti principi generali. 13

- APPALTI DI SERVIZI TECNICI - LE NOVITÀ DELLA L.R. 17/2007 PER INCARICHI COMPORTANTI UN COMPENSO INFERIORE A 40.000,00 14

- APPALTI DI SERVIZI TECNICI - ART. 9, COMMA 2, L.R. 27/2003: mantenuta nella sostanza invariata, alla luce anche una più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Coname, del 21 luglio 2005, nella causa C-231/03), la previsione della norma regionale che individua una forma di pubblicità successiva (comunicazione del provvedimento di affidamento all Osservatorio regionale degli appalti e pubblicazione sul sito Internet della Stazione Appaltante) 15

- APPALTI DI SERVIZI TECNICI - Ambito di applicazione nuove disposizioni: ART. 6, COMMA 6, L.R. 27/2003: Affidamento attività di supporto al RUP (ART. 6, C. 3); Nomina responsabile lavori geologici (ART. 6, C. 4); Affidamento funzioni RUP a professionista esterno (ART. 6, C. 4). 16

- APPALTI DI SERVIZI TECNICI - Ambito di applicazione nuove disposizioni: ART. 8, COMMA 1, L.R. 27/2003: Affidamento servizi relativi all architettura e all ingegneria. 17

- APPALTI DI SERVIZI TECNICI - Ambito di applicazione nuove disposizioni: ART. 10, COMMA 2, L.R. 27/2003: Affidamento attività di verifica e di validazione dei progetti. 18

- APPALTI DI SERVIZI TECNICI - Ambito di applicazione nuove disposizioni: ART. 48, COMMA 1 BIS, L.R. 27/2003: Affidamento incarichi di collaudo. 19

- CONCESSIONI - ART. 27, COMMA 4, L.R. 27/2003 (Determinazione del prezzo nella concessione): stralciata la parte nella quale si riconosceva che il prezzo potesse coincidere con l intero costo dell opera 20

- LICITAZIONE PRIVATA - ART. 31, COMMA 4, L.R. 27/2003 (criteri di selezione delle imprese da invitare): sostituito il criterio localistico dell ubicazione dell impresa con un criterio non discriminatorio, basato sulla specifica esperienza operativa degli operatori da invitare alla gara (avvio iter regolamento sospeso) 21

- LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA - ART. 32 L.R. 27/2003 (criteri di selezione delle imprese da invitare): rimossa la criticità presente nel riferimento a criteri localistici; rinvio alla procedura delineata dalla normativa statale; mantenuta invariata la più elevata soglia individuata per i lavori pubblici di interesse regionale. 22

- PROCEDURA NEGOZIATA - ART. 33 L.R. 27/2003 richiamo ad adeguate forme di pubblicità preventiva (tramite la pubblicazione dell Elenco annuale dei lavori); eliminate le ipotesi di trattativa privata non giustificabili nell ottica del diritto comunitario; aggiunti presupposti circostanziati volti a rendere giustificabili le ipotesi individuate dal legislatore regionale. 23

- PROCEDURA NEGOZIATA - ART. 33 L.R. 27/2003 Al contempo: elevate le soglie entro cui è ammesso il ricorso alla procedura negoziata per l affidamento di lavori pubblici di interesse regionale. da 300.000,00 a 500.000,00 euro; da 750.000,00 a 1.000.000,00 di euro nei casi previsti. 24

- VARIANTI - ART. 37 L.R. 27/2003 eliminate le ipotesi di variante non giustificabili nell ottica del diritto comunitario; aggiunti presupposti circostanziati volti a rendere giustificabili le ipotesi individuate dal legislatore regionale. 25

- FINANZA DI PROGETTO - ART. 44, COMMA 5, L.R. 27/2003 modifica più formale che sostanziale, avente lo scopo di chiarire che la procedura negoziata per l affidamento delle opere deve essere preceduta dalla pubblicazione di un bando 26

- DIALOGO COMPETITIVO E ACCORDO QUADRO - ARTT. 63 E 64 L.R. 27/2003 abrogata la disciplina regionale di tali istituti in quanto anteriore a quella delineata dalle Direttive e pertanto ad esse difforme diviene conseguentemente applicabile ai lavori di interesse regionale la norma statale di recepimento delle Direttive medesime 27