STUDIO DOTT. BONVICINI n. 5 del 1 giugno 2003 LA DICHIARAZIONE ICI PER L'ANNO 2002 Obbligo della Dichiarazione ICI Per gli immobili siti nel territorio dello Stato, acquistati nel corso dell'anno 2002 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno, si sono verificate una delle seguenti circostanze: 1) modifica della titolarità del possesso; 2) modifica della struttura dell immobile; 3) modifica della destinazione dell immobile rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato Adempimenti una "dichiarazione iniziale" di possesso; una "dichiarazione di variazione" degli elementi dichiarati con la dichiarazione iniziali, dalle quali emerga un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione ICI per l anno 2002 deve essere utilizzata e compilata per dichiarare una delle seguenti circostanze accadute nel periodo d imposta 2002. titolarità del possesso: Immobili acquistati nel corso del 2002; Immobili per i quali durante il 2002 si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta (ad esempio, variazione del valore dell'area fabbricabile); Immobili per i quali durante il 2002 si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato al pagamento (ad esempio, gli immobili sono stati oggetto di alienazione, con mutamento del titolare del relativo diritto di proprietà). Trasferimento dell'immobile; Costituzione, modificazione, estinzione di diritti reali sull'immobile; Titolare di concessione su aree demaniali (cosiddetto concessionario di aree demaniali). Stipulazione nel corso dell'anno 2002 di un contratto di locazione finanziaria, relativo a fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell art.5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, poiché per tale caso la variazione della soggettività passiva si ha a partire dal 1 gennaio 2002.
una novità riguarda la disposizione introdotta dal comma 2 dell'art. 15 Legge n.383/2001 in virtù della quale, per le successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della predetta legge), gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell ICI. Ciò in quanto gli uffici locali dell'agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione sono tenuti a trasmettere una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati i suddetti immobili. struttura dell immobile: L immobile perde o acquisisce il diritto all'esenzione o all'esclusione dell imposta comunale; gli immobili interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale "D" e sforniti di rendita per i quali, nel corso dell'anno 2002, sia stata attribuita la rendita catastale oppure sia stata annotata negli atti catastali la "rendita proposta", oppure per i quali, sempre durante il 2002, siano stati contabilizzati costi incrementativi. destinazione dell immobile: L'immobile muta le sue caratteristiche (ad esempio, terreno agricolo che diviene edificabile, viene terminata la costruzione di un'area fabbricabile, si realizza un'area che risulta dalla demolizione di preesistenti fabbricati, il fabbricato perde i requisiti di ruralità, muta la rendita catastale a seguito di variazioni strutturali dell'edificio, la casa perde od acquisisce la caratteristica di abitazione principale). Cause di esclusione della presentazione della dichiarazione ICI La vendita (o la costituzione, modificazione od estinzione di diritti reali) inerente ad un immobile che per tutto il 2002 abbia avuto le caratteristiche di esclusione o di esenzione dall ICI; l'attribuzione od il cambiamento della rendita catastale relativa a fabbricati, la cui variazione non sia dovuta a seguito di mutamenti strutturali dell'edificio (ad esempio, fabbricati di categoria "A" con rendita presunta, ai quali viene attribuita la rendita definitiva); i terreni agricoli, la cui unica variazione sia quella del cambiamento del reddito dominicale; l'applicazione per un immobile di aliquote diverse da quelle applicate per il 2001; l'attribuzione nel corso dell'anno 2002 della rendita, oppure l'annotazione sempre in detto anno negli atti catastali della "rendita proposta" come pure la
contabilizzazione nel 2002 di costi aggiuntivi a quelli di acquisizione (dato che la rendita od i costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 2003) riguardante i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita; la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso del 2002 riguardante fabbricati di categoria "D", sforniti di rendita, il cui valore viene determinato sulla base delle scritture contabili; l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione dei predetti fabbricati di categoria "D" privi di rendita. Modalità di presentazione La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati. Tale dichiarazione deve essere prodotta, mediante utilizzo del modello ministeriale, solo nel caso in cui il comune non abbia stabilito nel proprio regolamento delle entrate l'eliminazione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione, prevedendo, così, l'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione della unità immobiliare interessata secondo le modalità ed i termini prescritti dal regolamento comunale approvato. La dichiarazione deve essere consegnata direttamente al Comune competente e detto ente locale deve rilasciare apposita ricevuta della consegna anche se non richiesta dal contribuente. La dichiarazione può egualmente essere presentata con sua spedizione a mezzo di raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente in busta chiusa contenente la dicitura "DICHIARAZIONE ICI 2002" (la spedizione può essere effettuata anche dall'estero). In tali casi la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. Termini di presentazione della Dichiarazioni ICI 2002 La dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi: relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, per la dichiarazione iniziale di possesso; relativa all'anno in cui si sono verificate le modificazioni, per la cosiddetta dichiarazione di variazione. Le persone fisiche, le società di persone devono presentare le suddette dichiarazioni: tra il 1 maggio ed il 31 luglio 2003, se per la presentazione della dichiarazione dei redditi ci si avvale di una banca o di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.; entro il 31 ottobre 2003, se l'invio della dichiarazione dei
redditi avviene per via telematica. I contribuenti soggetti IRPEG, con periodo d imposta coincidente con l anno solare, presentano la dichiarazione ICI 2002: entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (e, quindi, per i contribuenti con esercizio che coincide con l'anno solare, entro il 31 luglio 2003) se per la presentazione della dichiarazione dei redditi ci si avvale di una banca o di un ufficio delle Poste italiane S.p.A.; entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (e, quindi, per i contribuenti con esercizio che coincide con l'anno solare, entro il 31 ottobre 2003), se la presentazione della dichiarazione dei redditi avviene in via telematica; I contribuenti soggetti IRPEG, con periodo d imposta NON coincidente con l anno solare, presentano la dichiarazione ICI 2002 entro il termine di presentazione della dichiarzione dei redditi per il periodo d imposta che comprende il 31 dicembre 2002. NOVITA di compilazione della DICHIARAZIONE ICI 2002 Dati identificativi catastali immobili Le modifiche apportate alla dichiarazione ICI hanno principalmente la finalità di apportare più dati al fine di identificare con più precisione le proprietà immobiliare da dichiarare. La novità principale riguarda la sostituzione del riquadro Dati identificativi catastali fabbricati con il riquadro Dati identificativi catastali immobili ; al fine di recepire in tale quadro anche i terreni. Nell'ambito di tale riquadro vanno segnalate le seguenti novità: a) l'introduzione del campo particella (che rappresenta l unità minima inventariale) in sostituzione del campo numero. Poiché l obbligo di indicare la particella potrebbe comportare alcune difficoltà in sede di dichiarazione, il Dipartimento per le Politiche Fiscali è intervenuto con la Risoluzione 3.6.2003, n. 4/DPF ed ha precisato che: in luogo della particella, qualora il contribuente non sia in possesso di tale informazione poiché sprovvisto di dati catastali aggiornati, può continuare ad essere indicato il numero, elemento già conosciuto; nel caso di terreno composto da più particelle, non è necessaria la compilazione di tanti riquadri quante sono le particelle che lo formano; è sufficiente compilare un solo riquadro indicando nella sezione Annotazioni che trattasi di un "terreno composto da più particelle"; alla dichiarazione ICI può essere allegata una copia della visura catastale aggiornata, se disponibile.
b) la ridenominazione in categoria/qualità" del campo categoria. In tale campo va riportata: per i fabbricati, la categoria di appartenenza. Va ricordato che i fabbricati sono suddivisi in 5 gruppi catastali (A, B, C, D, E) in funzione della loro tipologia. Ogni gruppo è poi suddiviso in varie categorie (ad esempio, A/10, B/1, C/6, ecc.); per i terreni, la qualità posseduta e cioè il tipo di coltura sugli stessi praticata (ad esempio, seminativo, vigneto, seminativo arboreo, ecc.); c) l'obbligo di indicazione nel campo "classe" della classe di redditività delle singole particelle di terreno oltre che della classe dei fabbricati. Gli altri campi della dichiarazione ICI non hanno subito modifiche; i dati da indicare, infatti, sono gli nella precedente dichiarazione ATTENZIONE Non tutte le Amministrazioni Comunali hanno deliberato l obbligo della dichiarazione relativa all Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto i comuni potrebbero nei propri regolamenti aver disposto, in luogo della dichiarazione o denuncia di variazione, una più semplice "comunicazione" da presentare nei modi e nei termini pure indicati nel regolamento, in relazione a ciascuna unità immobiliare interessata. Dott. Bonvicini