AUTOLIQUIDAZIONE PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI



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AUTOLIQUIDAZIONE PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI Edizione del 12 gennaio 2011 1

GUIDA ALL AUTOLIQUIDAZIONE PAG. Autoliquidazione premi e contributi associativi 2 Informazioni generali 3 Riduzioni contributive 4 Modulistica e modalità di compilazione Modulo per la comunicazione delle basi di calcolo dei premi e dei contributi associativi 6 Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 1031 (fac-simile) 7 Compilazione del modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 1031 8 Modulo supplementare per la dichiarazione delle retribuzioni 1131 (fac-simile) 11 Compilazione del modulo supplementare per la dichiarazione delle retribuzioni 1131 12 Guida al calcolo Calcolo del premio infortuni e malattie professionali 13 Calcolo del premio silicosi ed asbestosi 14 Dettaglio del calcolo del premio speciale artigiani 15 Premio speciale artigiani casi particolari 16 Calcolo degli sconti contributivi - regolazione 17 Calcolo degli sconti contributivi - rata 18 Riepilogo delle somme da pagare 19 Criteri di arrotondamento 20 Guida al calcolo dei contributi associativi 20 Calcolo dei contributi associativi 21 Pagamento dei premi INAIL - modello F24 22 Pagamento dei premi INAIL - modello F24-EP (Enti Pubblici) 23 Servizi telematici per l Autoliquidazione 24 Invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni descrizione dei tracciati record 25 Preparazione del file per l invio telematico 25 Informazioni relative ai tracciati record 26 AUTOLIQUIDAZIONE PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI Con l autoliquidazione del premio il datore di lavoro entro il 16 febbraio di ogni anno: comunica le retribuzioni effettivamente corrisposte nell anno precedente; calcola il premio anticipato per l anno in corso (rata) e il conguaglio per l anno precedente (regolazione); conteggia il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; paga il premio di autoliquidazione utilizzando il Modello di pagamento unificato F24 o il Modello di pagamento F24 Enti Pubblici. Per l autoliquidazione l INAIL rende disponibili ogni anno i seguenti servizi telematici sul sito www.inail.it - Punto Cliente: visualizzazione e stampa delle basi di calcolo; richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico; Invio telematico dichiarazione salari ; AL.P.I. on line (AutoLiquidazione Premi INAIL on line) per effettuare con procedura guidata tutte le operazioni per l autoliquidazione compreso il conteggio dei premi. Le dichiarazioni delle retribuzioni telematiche possono essere presentate entro il 16 marzo anziché entro il 16 febbraio fermo restando che i premi devono essere comunque pagati entro il 16 febbraio. 2

INFORMAZIONI GENERALI DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (modello 1031) La dichiarazione delle retribuzioni deve essere effettuata con il modello 1031 cartaceo o telematico nel quale devono essere indicati i dati retributivi per calcolare il premio. Sono esonerate dall obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista. La violazione dell obbligo di comunicare all'inail nei termini previsti l'ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo è punita con la sanzione amministrativa di.77000 (misura ridotta:.25000; misura minima:.12500) se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del D.P.R. n. 1124/65). In caso di PAT ponderate le retribuzioni devono essere suddivise per singola voce di tariffa in base alla percentuale di ponderazione. Se sul modello delle basi di calcolo sono indicati più periodi (colonna DAL e colonna AL ) per lo stesso anno le retribuzioni devono essere indicate per singolo periodo. Se nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 1031 prestampato (campi 1-13 e 47-53) sono presenti dati errati o non aggiornati gli stessi devono essere segnalati alla sede INAIL. CASI PARTICOLARI Le aziende artigiane senza dipendenti per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2010 comprensiva di premio artigiani e premio dipendenti e le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell anno precedente devono indicare il valore zero nel campo Retribuzioni complessive. Le aziende artigiane senza dipendenti che intendono pagare il premio in quattro rate per la prima volta devono ugualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni barrando la casella SI relativa alla rateazione legge n. 449/97 e legge n. 144/99. Le aziende artigiane senza dipendenti per usufruire della riduzione prevista dall art. 1 commi 780 e 781 della legge n. 296/2006 che sarà applicata nella misura prevista dai decreti ministeriali che saranno eventualmente emanati a partire dalla regolazione 2011 devono ugualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni barrando la casella appositamente presente da quest anno nel modulo 1031 recante la dicitura Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006 art. 1 commi 780 e 781. RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE Il datore di lavoro che presume di erogare per l anno di rata un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto per l anno precedente deve inviare all INAIL entro il 16 febbraio 2011 un apposita comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata anticipata. Nella comunicazione devono essere riportate le retribuzioni riferite alle singole voci di rischio e alle eventuali quote di retribuzioni parzialmente esenti. La comunicazione può essere presentata all INAIL in formato cartaceo o telematico utilizzando l apposito servizio disponibile sul sito www.inail.it nella sezione Punto Cliente. PRIMO PAGAMENTO DEL PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE In caso di attività iniziata nel corso dell anno precedente il premio anticipato dovuto per l anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte riportate nella sezione rata del modulo per la comunicazione delle basi di calcolo dei premi. RATEAZIONE DEL PREMIO DA AUTOLIQUIDAZIONE (art. 59 c. 19 L.449/97 e art. 55 c. 5 L. 144/99) Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere effettuato in quattro rate trimestrali con applicazione di interessi. Il datore di lavoro dovrà manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione barrando la relativa casella SI presente nel modulo solo se accede per la prima volta a tale beneficio e comunque se non ha già espresso tale volontà nella precedente Autoliquidazione; nel caso in cui il datore di lavoro non intenda più usufruire del pagamento rateizzato in quattro rate dovrà barrare la casella NO. Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2011 versando il 25% 3

dell'importo complessivamente dovuto comprensivo di ANMIL. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio agosto e novembre 2011 e devono essere maggiorate degli interessi. Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell Economia e Finanze in tempo utile per il versamento della 2 3 e 4 rata ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell anno precedente (v. www.debitopubblico.it voce principali tassi di interesse tasso medio di interesse dei titoli di Stato). REGIME IMPONIBILE AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI La base imponibile previdenziale deve essere calcolata con riferimento alla normativa fiscale relativa ai redditi di lavoro dipendente (Testo Unico delle Imposte sul Reddito come modificato dal D.Leg.vo n. 314/1997). Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi le somme e i valori indicati dall articolo 29 commi 4 e 6 T.U. n. 1124/1965. LAVORATORI CON CONTRATTO PART TIME La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time non è la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore bensì la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (vedi circolari INAIL n. 11/2010 e 43/2010). RIDUZIONI CONTRIBUTIVE RIDUZIONE PER IL SETTORE EDILE (D.M. 4/10/2010) La riduzione contributiva per il settore edile per l anno 2010 è fissata nella misura dell 1150% e si applica alla sola regolazione 2010. La riduzione si applica ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori esercenti attività edili a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL INPS e Casse Edili. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. RIDUZIONE DEI PREMI SPECIALI UNITARI PER LE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE AUTOTRASPORTO (D.M. 2/8/2010) Ai premi speciali unitari dovuti per l anno 2010 dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123 si applica la riduzione del 1450%. RIDUZIONE PER IL SETTORE DELLA PESCA (art. 2 c. 2 legge n. 203/2008) La riduzione è fissata nella misura dell 80% del premio sia per la regolazione che per la rata e si applica alle imprese con o senza dipendenti (autonomi cooperative) che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. REIMPIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (art. 20 legge n. 266/1997) La riduzione contributiva è pari al 50% del premio assicurativo dovuto per il dirigente reimpiegato. L agevolazione si applica alle aziende che occupano meno di 250 dipendenti e ai consorzi tra di esse che assumano anche con contratto di lavoro a termine dirigenti privi di occupazione per un periodo non superiore a dodici mesi. L agevolazione si applica a condizione che le aziende siano in possesso dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ed è concessa dalle Agenzie per l impiego a seguito di istanza da parte delle aziende interessate. INCENTIVI PER L INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI (art. 13 legge n. 68/1999 testo previgente all art. 1 c. 37 della legge n. 247/2007) Il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) dei premi si applica esclusivamente alle aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007. 4

INCENTIVI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO (art. 4 D. Lgs. n. 151/2001) Lo sgravio contributivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione che alla rata a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il DURC. RIDUZIONI PER I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO (art. 86 comma 9 D.Lgs. n. 276/2003) I contratti di formazione e lavoro continuano a trovare applicazione esclusivamente nei confronti della Pubblica amministrazione. Sono applicabili le riduzioni del 25% e del 50% a seconda che il datore di lavoro pubblico operi rispettivamente nel centro-nord o nel mezzogiorno. RIDUZIONI PER I CONTRATTI DI INSERIMENTO (artt. 54-59 del D.Lgs. n. 276/2003) Ai datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25% 40% 50% e 100% in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 276/2003 e dal regolamento CE n. 2204/2002. RIDUZIONE PER I DATORI DI LAVORO OPERANTI A CAMPIONE D ITALIA (art. 1-quater della L. 11/1986) Anche per l autoliquidazione 2010/2011 ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri si applica la riduzione del 50% sia in regolazione che in rata. RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE COOPERATIVE E LORO CONSORZI OPERANTI IN ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE A favore delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici sono previste specifiche riduzioni contributive. La legge di stabilità per l anno 2011 (legge n. 220/2010 art. 1 comma 45) stabilisce che siano applicate a decorrere dal 1 agosto 2010 le percentuali del 75 % alle zone montane e del 68 % alle zone svantaggiate già previste per il periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2010. RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE IMPRESE ARTIGIANE AI SENSI DELLA LEGGE N. 296/2006 (art. 1 commi 780 e 781 legge n. 296/2006 e art. 1 c. 23 legge n. 247/2007) L articolo 1 commi 780 e 781 della legge n. 296/2006 con effetto dal 1 gennaio 2008 ha previsto in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato in possesso di determinati requisiti una riduzione del premio da determinarsi con decreti ministeriali. Fermo restando quanto sopra a partire dall anno 2011 la riduzione sarà applicata in presenza dei requisiti previsti e nella misura che sarà fissata dai relativi decreti ministeriali a condizione che gli interessati abbiano preventivamente presentato richiesta di ammissione al beneficio. Al fine di semplificare le modalità di presentazione la richiesta si considera presentata se l impresa artigiana certifica nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni relativo all Autoliquidazione dell anno precedente di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Per usufruire della riduzione che sarà eventualmente applicata alla regolazione 2011 (Autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 16/2/2012) sia per i premi ordinari che per i premi speciali unitari in occasione dell Autoliquidazione 2010/2011 (scadenza 16.2.2011) gli artigiani devono barrare la casella appositamente inserita nel modulo di dichiarazione delle retribuzioni recante la dicitura Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006 art. 1 commi 780 e 781. La riduzione al momento si applica alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio condizione questa che sarà verificata dall Istituto rilevando gli infortuni denunciati escluse le franchigie. Il biennio nel quale non devono risultare infortuni è quello che precede l annualità cui si riferisce il premio di regolazione (es. per la riduzione da applicare alla regolazione 2011 il biennio di osservazione è il 2009-2010). 5

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLE BASI DI CALCOLO DEI PREMI E DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI Nel modulo inviato ogni anno dall INAIL sono indicati gli elementi per il calcolo della regolazione e della rata del premio di autoliquidazione e dei contributi associativi ed è riportato anche il codice PIN per i servizi telematici. Nel modulo inoltre sono riportate le seguenti agevolazioni: - 03 Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'italia; - 05 Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone montane; - 25 Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone svantaggiate. 6

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (1031) 7

COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (1031) Attenzione: tutti gli importi delle retribuzioni devono essere indicati arrotondati all unità di euro CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 CAMPO 5 CAMPO 6 CAMPO 7 CAMPO 8 CAMPO 9 CAMPO 10 CAMPO 11 CAMPO 12 CAMPO 13 ANNO = 2010 (prestampato) Indica l anno cui si riferisce la dichiarazione. CODICE DITTA (prestampato) Codice numerico assegnato dall INAIL alla ditta. C.C. (prestampato) Codice di controllo relativo al codice ditta assegnato dall INAIL alla ditta CODICE FISCALE (prestampato) Il codice fiscale alfanumerico o numerico è già prestampato se presente negli archivi INAIL. Se non risulta prestampato o se il dato prestampato fosse errato la ditta deve inviare apposita comunicazione di variazione alla sede INAIL astenendosi dal compilare tale campo. RAGIONE SOCIALE (prestampato) Qualora la ragione sociale stampata non fosse corretta la ditta deve provvedere ad inviare apposita comunicazione di variazione alla sede INAIL astenendosi dal compilare tale campo. SEDE INAIL (prestampato) Codice amministrativo della sede INAIL competente per sede legale della ditta. POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE (prestampato) E il numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.). C.C. (prestampato) Codice di controllo relativo al numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.). VOCE DI TARIFFA (prestampato) E la voce di tariffa corrispondente all attività lavorativa svolta nell ambito della relativa P.A.T. GEST. INQ. (prestampato) E la gestione ai fini tariffari relativa ad uno dei quattro settori di inquadramento riferito al tipo di attività svolto dalla ditta. SIL/ASB (prestampato) Il numero 1 indica la presenza del rischio silicosi e/o asbestosi. In tal caso è obbligatorio indicare le retribuzioni per lo specifico rischio nel campo 16. DAL (prestampato) E prestampato nella forma GGMM e corrisponde al primo giorno da cui decorrono le retribuzioni da denunciare utili per la regolazione del premio. In caso di due periodi classificativi è prestampato anche il campo 52 con l indicazione della data di inizio del secondo periodo classificativo. AL (prestampato) E prestampato nella forma GGMM e corrisponde all ultimo giorno del periodo assicurativo. In caso di due periodi classificativi è prestampato anche il campo 53 con l indicazione della data di fine del secondo periodo classificativo. 8

CAMPO 14 CAMPO 15 CAMPO 16 CAMPO 17 CAMPO 18 RETRIBUZIONI COMPLESSIVE In questo campo vanno indicate le retribuzioni erogate ai dipendenti con esenzione inferiore al 100% (esempio dipendenti assunti in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità con riduzione del 50% ecc.) i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi e ai collaboratori a progetto nonché le retribuzioni (convenzionali o di ragguaglio) dei soci familiari associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane. Non vanno incluse in tale campo le retribuzioni: degli apprendisti; del titolare dei soci e dei collaboratori familiari di ditte artigiane; dei dipendenti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro fruisce dell esenzione totale del premio. QUOTE DI RETRIBUZIONE PARZIALMENTE ESENTI In questo campo va indicata la somma complessiva delle quote di retribuzione parzialmente esenti da contribuzione quali ad esempio: CFL/Contratti di inserimento con esenzione al 25%; CFL con applicazione della regola del de minimis ; Contratti di inserimento con esenzione al 40%; CFL/Contratti di inserimento con esenzione al 50% ed equiparati al 50% (es. contratti stipulati ai sensi della legge n. 407/1990 art. 8 comma 9). Questo campo non deve essere compilato dalle imprese che hanno un esenzione del 100% (vedi CAMPI da 39 a 40). RETRIBUZIONI SPECIFICHE SIL/ASB In questo campo vanno segnalate le retribuzioni dei dipendenti esposti al particolare rischio di silicosi e/o asbestosi già incluse nel CAMPO 14. Le retribuzioni relative ai rapporti di lavoro per i quali il datore di lavoro fruisce dell esenzione parziale del premio devono essere incluse in tale campo nella misura del 100%. RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO - REGOLAZIONE In questo campo vanno indicate le retribuzioni soggette a sconto relative a: sconto edile; sconto settore della pesca; sconto reimpiego di personale con qualifica dirigenziale; sconto inserimento lavorativo dei disabili; sconto sostegno della maternità e paternità. TIPO - REGOLAZIONE Indicare il tipo sconto: 1 se la ditta è soggetta allo sconto per il settore edile; 3 se la ditta è soggetta allo sconto per il settore della pesca; 4 se la ditta è soggetta allo sconto per il reimpiego di personale con qualifica dirigenziale; 5 se la ditta è soggetta allo sconto per l inserimento lavorativo dei disabili (fiscalizzazione parziale); 6 se la ditta è soggetta allo sconto per l inserimento lavorativo dei disabili (fiscalizzazione totale); 7 se la ditta è soggetta allo sconto per il sostegno della maternità e paternità. CAMPI 19 22 CAMPI 23-28 RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO - REGOLAZIONE Per i presenti campi vedi quanto indicato rispettivamente per i campi 17 e 18. RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO ANNO DI RATA Per i presenti campi vedi quanto indicato rispettivamente per i campi 17 e 18. 9

CAMPI 29 e 30 DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B) In questi campi vanno indicate le quote di retribuzione parzialmente esenti e le relative tipologie di esenzione così codificate: A = CFL / Contratti di inserimento con esenzione al 25%; B = CFL con applicazione della regola del de minimis ; D = Contratti di inserimento con esenzione al 40%; F = CFL / Contratti di inserimento ed equiparati con esenzione al 50% (es. contratti stipulati ai sensi della legge n. 407/1990 art. 8 comma 9). CAMPI 31-38 Per i campi dal 31 al 38 vedi quanto indicato rispettivamente per i campi 29 e 30. Nel caso in cui non siano sufficienti i campi presenti nella sezione Dettaglio quote di retrib. parzialmente esenti campo B" del modello di dichiarazione delle retribuzioni 1031 si dovrà utilizzare il modulo supplementare 1131 pubblicato nel sito www.inail.it o reperibile presso qualsiasi sede dell Istituto. CAMPI 39 e 40 DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100% In questi campi vanno indicate le retribuzioni esenti al 100% che attualmente riguardano solo i contratti di inserimento con esenzione totale del premio da indicare con il codice C (es. contratti stipulati ai sensi della legge n. 407/1990 art. 8 comma 9). CAMPI 41-46 CAMPI 47-86 CAMPO 87 CAMPO 88 Per i campi dal 41 al 46 vedi quanto indicato rispettivamente per i campi 39 e 40. Questi campi devono essere compilati relativamente all eventuale ulteriore periodo e alla diversa voce di tariffa come i campi da 7 a 46 se i campi dal 47 al 53 sono prestampati. FOGLIO N (prestampato) Indica il numero progressivo del foglio del modulo 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni. DI N (prestampato) Indica il numero complessivo dei fogli del modulo 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni. CAMPO 89 RATEAZIONE IN QUATTRO RATE (L. 449/97 - L. 144/99) Barrare la casella SI solo se si vuole accedere per la prima volta alla rateazione e comunque se non si è già espressa tale volontà nella precedente autoliquidazione. Barrare la casella NO se non si intende più pagare in quattro rate nel 2011. CAMPO 90 CERTIFICO DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI EX LEGE 296/2006 ART. 1 COMMI 780 E 781 Barrare la casella per richiedere l ammissione al beneficio per l autoliquidazione 2011/2012 qualora ricorrano i requisiti di legge. CAMPO 91 FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA Spazio per apporre la firma del responsabile della ditta. 10

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MODULO SUPPLEMENTARE (1131) DETTAGLIO RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI 11

COMPILAZIONE DEL MODULO SUPPLEMENTARE PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (1131) CAMPO 1 ANNO Indicare l anno cui si riferisce la dichiarazione (2010) CAMPO 2 CODICE DITTA Indicare il codice numerico assegnato dall INAIL alla ditta. CAMPO 3 C.C. Indicare il codice di controllo relativo al codice ditta assegnato dall INAIL alla ditta. CAMPO 4 CODICE FISCALE Indicare il codice fiscale alfanumerico o numerico relativo alla ditta. CAMPO 5 RAGIONE SOCIALE Indicare la ragione sociale della ditta. CAMPO 6 SEDE INAIL Indicare il codice amministrativo della sede INAIL competente per sede legale della ditta. CAMPO 7 POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE Indicare il numero della posizione assicurativa territoriale della ditta (P.A.T.). CAMPO 8 C.C. Indicare il codice di controllo relativo al numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.). CAMPO 9 VOCE DI TARIFFA Indicare la voce di tariffa corrispondente all attività lavorativa svolta nell ambito della relativa P.A.T. CAMPO 10 GEST. INQ. Indicare la gestione ai fini tariffari relativa ad uno dei quattro settori di inquadramento riferito al tipo di attività svolto dalla ditta. CAMPO 11 SIL/ASB Indicare il numero 1 se è presente il rischio silicosi e/o asbestosi. CAMPO 12 DAL Indicare nella forma GGMM il primo giorno da cui decorrono le retribuzioni da denunciare utili per la regolazione del premio. CAMPO 13 AL Indicare nella forma GGMM l ultimo giorno del periodo assicurativo nel quale sono ricomprese le retribuzioni da denunciare. CAMPI 14 e 15 RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI In questi campi vanno indicate le quote di retribuzione parzialmente esenti e le relative tipologie di esenzione così codificate: A = CFL/Contratti di inserimento con esenzione al 25%; B = CFL con applicazione della regola del "de minimis"; D = Contratti di inserimento con esenzione al 40%; F = CFL/Contratti di inserimento con esenzione al 50% ed equiparati (es. contratti stipulati ai sensi della legge n. 407/1990 art. 8 comma 9). CAMPI 16 45 Per questi campi vedi quanto indicato rispettivamente per i campi 14 e 15. CAMPI 46-84 Per questi campi vedi quanto indicato per i campi dal 7 al 45 relativamente all eventuale ulteriore periodo e alla diversa voce di tariffa. CAMPO 85 FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA Spazio per apporre la firma del responsabile della ditta. 12

CALCOLO DEL PREMIO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI Regolazione retribuzioni denunciate nel campo A della 1ª colonna del mod. 1031 meno le retribuzioni del campo B della 1ª colonna del mod. 1031 uguale retribuzioni utili al calcolo del premio 1 per il tasso indicato nelle Basi di calcolo (colonna 'Tasso applicato inf' della sezione Regolazione anno 2010) relativamente alla stessa PAT e voce del corrispondente periodo diviso 1.000 uguale premio infortuni e M/P (o quota parte del premio della PAT in caso di più voci oppure di più periodi a parità di voce) (*) 0 2 Agevolazioni (**) valore del campo 2 per percentuale di riduzione diviso 100 uguale importo dell'agevolazione (***) Rata retribuzioni pari all'importo del campo 1 o del minore importo comunicato all'inail entro il 16 febbraio dell'anno di rata o per le posizioni di nuova emissione quello indicato alla colonna 'Presunto' della corrispondente voce nella sezione Rata anno 2011 delle Basi di calcolo per il tasso indicato nelle Basi di calcolo (colonna 'Tasso applicato inf' della sezione Rata anno 2011) per la stessa PAT e voce del corrispondente periodo diviso 1.000 0 uguale premio infortuni e M/P (o quota parte del premio della PAT in caso di più voci o di più periodi a parità di voce) (*) 3 Agevolazioni(**) valore del campo 3 per percentuale di riduzione diviso 100 uguale importo dell'agevolazione (***) (*) Ripetere il calcolo del premio per regolazione e per rata per ciascuna delle colonne prestampate dei modelli di dichiarazione delle retribuzioni.. La sommatoria dei singoli importi così ottenuti per l'anno di regolazione e per l'anno di rata vanno riportati rispettivamente nei campi (1) e (2) del Prospetto di riepilogo delle somme da pagare. (**) Le seguenti agevolazioni sono riportate nel modulo per la comunicazione delle basi di calcolo. - 03 Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'italia; - 05 Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone montane - 25 Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone svantaggiate (***) La somma degli importi delle agevolazioni calcolati per i singoli periodi voci o P.A.T. a titolo di regolazione e rata vanno riportati rispettivamente nei campi (1d) e (2d) del Prospetto di riepilogo delle somme da pagare. 13

CALCOLO DEL PREMIO SILICOSI ED ASBESTOSI Regolazione retribuzioni specifiche sil/asb denunciate nel campo C della colonna del modello di dichiarazione delle retribuzioni per 100 diviso retribuzioni complessive denunciate nel campo A della colonna del modello di dichiarazione delle retribuzioni uguale percentuale di incidenza con due cifre decimali (con troncamento della 3^ cifra) 1 tasso corrispondente alla fascia in cui ricade l'incidenza del campo 1 (ved. Tabella in calce) 2 tasso di tariffa (campo 2) diviso 100 0 per % oscillazione (riportata nelle Basi di calcolo) uguale oscillazione tasso di tariffa più o meno l'oscillazione (a seconda che nelle basi uguale tasso di calcolo sia riportato Aumento o Diminuzione) applicabile (*) 3 per le retribuzioni complessive al netto delle retribuzioni esenti (campo A meno campo B della colonna del modello di dichiarazione delle retribuzioni) diviso 1000 4 uguale premio silicosi relativo al periodo o alla voce Rata retribuzioni pari all'importo del campo 4 o al minore importo comunicato all'inail entro il 16 febbraio dell'anno di rata o per le posizioni di nuova emissione quello indicato alla colonna 'Presunto' della corrispondente voce nella sezione Rata anno 2011 delle Basi di calcolo per tasso applicabile in vigore al 31/12 dell'anno da regolare uguale premio silicosi per rata Ripetere il calcolo del premio sil/asb per regolazione e per rata per ciascuna delle colonne dei modelli di dichiarazione delle retribuzioni che riportino l'indicatore della presenza del rischio sil/asb valorizzato a 1: la somma degli importi così ottenuti per l'anno di regolazione e per l'anno di rata vanno riportati rispettivamente nei campi (1a) e (2a) del Prospetto di riepilogo delle somme da pagare. N.B.: Per le PAT in ponderazione si deve indicare la somma delle retribuzioni specifiche silicosi relative alle voci soggette a tale rischio; il calcolo deve essere effettuato considerando le retribuzioni complessive di tutte le voci ricomprese nella PAT in ponderazione. tabella delle incidenze e dei tassi % di incidenza % di incidenza % di incidenza % di incidenza tasso tasso tasso da a da a da a da a tasso 001 200 2251 2500 2550 4751 5000 4850 7251 7500 7150 002 250 450 2501 2750 2750 5001 5250 5050 7501 7750 7350 251 500 700 2751 3000 3000 5251 5500 5300 7751 8000 7600 501 750 900 3001 3250 3200 5501 5750 5500 8001 8250 7800 751 1000 1150 3251 3500 3450 5751 6000 5750 8251 8500 8050 1001 1250 1400 3501 3750 3700 6001 6250 6000 8501 8750 8300 1251 1500 1600 3751 4000 3900 6251 6500 6200 8751 9000 8500 1501 1750 1850 4001 4250 4150 6501 6750 6450 9001 9250 8750 1751 2000 2050 4251 4500 4350 6751 7000 6650 9251 9500 8950 2001 2250 2300 4501 4750 4600 7001 7250 6900 9501 10000 9200 (*) Il valore del campo 3 va troncato alla seconda cifra decimale 14

DETTAGLIO DEL CALCOLO DEL PREMIO SPECIALE ARTIGIANI Il premio speciale unitario dovuto per ciascun artigiano sia per l'anno di regolazione che per l'anno di rata è indicato nel modulo di comunicazione delle basi di calcolo dei premi inviato ogni anno dall'inail. Il premio di autoliquidazione è dato dalla somma dei singoli premi speciali unitari ciascuno maggiorato dell'addizionale 1% (art. 181 T.U.). A titolo di esempio si riporta il calcolo del dovuto per premio speciale artigiani in regolazione 2010 (valido anche come esempio di calcolo del premio speciale artigiani in rata 2011). BASI DI CALCOLO SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE CODICE FISCALE REGOLAZIONE ANNO 2010 DAL RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U. 085658856 NDLGPP88G96H501M 01/01/2010 31/12/2010 13.13700 7440 085658856 NTNDGL55F36R525B 01/01/2010 31/12/2010 13.13700 7440 085658856 MSSPPT45F54G525J 01/01/2010 31/12/2010 13.13700 7440 AL ESEMPIO DI CALCOLO Premio speciale artigiani = 7440 + 1% = 7440 + 1% = 7440 + 1% = Totale 7514 7514 7514 22542 Il premio speciale artigiani così determinato va riportato nel Prospetto di riepilogo delle somme da pagare nel campo (1g ) per la regolazione e (2g) per la rata.. 15

PREMIO SPECIALE ARTIGIANI - CASI PARTICOLARI Se uno o più artigiani indicati nel modulo di comunicazione delle basi di calcolo dei premi ha cessato l'attività nel corso dell'anno da regolare e la relativa data di cessazione non é riportata nella colonna "AL" delle basi di calcolo la cessazione non é stata acquisita negli archivi dell'inail in tempo utile per la stampa delle basi di calcolo stesse. In questo caso il premio speciale unitario può essere calcolato sul numero dei mesi di lavoro effettivo anziché sull'intero periodo indicato nelle basi di calcolo. Se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese il premio é dovuto per tutto il mese. Si ricorda che la cessazione dell'attività da parte dell'artigiano deve essere comunicata entro 30 giorni dalla cessazione stessa (art. 12 T.U. n. 1124/1965). Si riportano di seguito i casi che possono verificarsi e le relative modalità di calcolo. Determinazione del premio complessivo per l'anno da regolare - cessazione di uno o più soggetti autonomi artigiani tra il 1.1 ed il 30.11 dell'anno da regolare per ognuno di essi il calcolo sarà così effettuato: premio unitarioannuoindicatosulle basi di calcolo diviso 12 uguale premio unitario mensile per numero dei mesi di lavoro effettivo uguale nuovo importo del premio unitario add.le 1% art. 181T.U. importo complessivo del premio unitario più uguale Determinazione del premio complessivo per l'anno di rata - cessazione dell'attività di uno o più soggetti autonomi artigiani entro il 31.12 dell'anno da regolare se la cessazione è avvenuta entro il 31.12 dell'anno da regolare il premio relativo all'artigiano cessato non é dovuto e non va inserito tra gli addendi del calcolo del premio speciale complessivo relativo alla rata 2011. - cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra il 1.1 ed il 16.02 dell'anno di rata premio complessivo annuo dato dalla somma dei premi unitari indicati sulle basi di calcolo per l'anno di rata diviso 12 uguale premio complessivo mensile per numero dei mesi di lavoro effettivo (1 o 2) uguale nuovo importo del premio unitario più add.le 1% art. 181T.U. uguale importo complessivo del premio unitario 16

CALCOLO DEGLI SCONTI CONTRIBUTIVI - REGOLAZIONE - Edili: 1150% - Settore della pesca: 80% - Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale: 50% - Inserimento lavorativo dei disabili: 50% - Inserimento lavorativo dei disabili: 100% - Sostegno maternità e paternità: 50% Regolazione gestione infortuni quota parte delle retribuzioni imponibili soggette a sconto contributivo (al netto di eventuali quote esenti) tasso infortuni del periodo da regolare diviso 1000 0 per uguale premio infortuni soggetto a riduzione contributiva per percentuale di riduzione contributiva (immettere la percentuale di % uguale importo della riduzione da riportare sommato agli eventuali importi di sconto relativi ad altri periodi nel Prospetto di riepilogo delle somme da pagare nel campo (1c). 1 gestione silicosi quota parte delle retribuzioni imponibili soggette a sconto contributivo (al netto di eventuali quote esenti) tasso silicosi del periodo da regolare diviso 1000 premio silicosi soggetto a riduzione contributiva 0 per uguale per percentuale di riduzione contributiva (immettere la percentuale di % uguale importo della riduzione da riportare sommato all'importo di cui al campo 1 nel Prospetto di riepilogo delle somme da pagare nel campo (1c) 17

CALCOLO DEGLI SCONTI CONTRIBUTIVI - RATA - Settore della pesca: 80% - Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale: 50% - Inserimento lavorativo dei disabili: 50% - Inserimento lavorativo dei disabili: 100% - Sostegno maternità e paternità: 50% Rata gestione infortuni quota parte delle retribuzioni imponibili soggette a sconto contributivo (al netto di eventuali quote esenti) tasso infortuni dell'anno di rata anticipata diviso 1000 0 per uguale premio infortuni dell'anno di rata anticipata soggetto a riduzione contributiva per percentuale di riduzione contributiva (immettere la percentuale di % uguale importo della riduzione da riportare sommato agli eventuali importi di sconto relativi ad altri periodi nel Prospetto di riepilogo delle somme da pagare nel campo (2c). 1 gestione silicosi quota parte delle retribuzioni imponibili soggette a sconto contributivo (al netto di eventuali quote esenti) tasso silicosi dell'anno di rata anticipata diviso 1000 premio silicosi dell'anno di rata anticipata soggetto a riduzione contributiva 0 per uguale per percentuale di riduzione contributiva (immettere la percentuale di % uguale importo della riduzione da riportare sommato all'importo di cui al campo 1 nel Prospetto di riepilogo delle somme da pagare nel campo (2c). 18

RIEPILOGO DELLE SOMME DA PAGARE Avvertenza: tutti gli importi intermedi vanno riportati con cinque cifre decimali Regolazione dei premi premio infortuni e malattie professionali (1) più premio silicosi/asbestosi (1a) uguale totale (1b) meno sconti contributivi importo agevolazioni (1c) (1d) meno uguale totale (1e) più addizionale art. 181 T.U. 1% dell'importo di cui al campo (1e) premio speciale artigiani già comprensivo di (1f) (1g) più uguale importo della rata anticipata richiesta per l'anno 2010 (riportato sulle Basi di calcolo) totale (1h) (1i) meno uguale IMPORTO DELLA REGOLAZIONE DEI PREMI 2010 negativo = a favore Ditta positivo = a favore INAIL segno più/meno (1L) Rata dei premi premio infortuni e malattie professionali premio silicosi/asbestosi (2) (2a) più uguale totale (2b) meno sconti contributivi importo agevolazioni (2c) (2d) meno uguale totale (2e) addizionale art. 181 T.U. 1% dell'importo di cui al campo (2e) (2f) premio speciale artigiano già comprensivo di addizionale 1% art. 181 T.U. (2g) più più uguale IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA 2011 IMPORTO TOTALE PREMI (REGOLAZIONE 2010 E RATA 2011) somma algebrica di (1L) e (2H). (2h) (3) 19

CRITERI DI ARROTONDAMENTO L arrotondamento deve essere effettuato: - al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (es.: 2.0433651 va arrotondato a 2.04337); - al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 2.043 3641 va arrotondato a 2.04336). E ammessa anche la possibilità di arrotondare l importo finale all unità di Euro e più precisamente: - all unità di Euro superiore se le prime due cifre decimali sono superiori a 49 centesimi (es.: 1.24351 si arrotonda a 1.244 Euro); - all unità di Euro inferiore se le prime due cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi (es.: 1.24347 si arrotonda a 1.243 Euro). In entrambi i casi nei due campi predisposti per i decimali dovranno essere indicati due zeri. GUIDA AL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI I contributi associativi con forma di esazione 51 53 e 57 non sono soggetti ad autoliquidazione ed il loro importo è prestampato nelle colonne "TOTALE CONTRIBUTO" delle basi di calcolo contributi associativi tabelle "regolazione anno 2010" e "rata anno 2011". Riportare tali importi negli appositi campi di pagina 21. SISTEMI DI CALCOLO forma 1 - aliquota pro mille da applicarsi sulle retribuzioni dei dipendenti e su quelle convenzionali dei soggetti autonomi artigiani relative a tutte le PAT con lo stesso codice identificativo del contributo - eventuale applicazione del minimo e massimo - eventuale addizione della quota fissa (da applicarsi una volta sola anche in caso di più PAT con lo stesso codice identificativo del contributo) forma 3 - aliquota pro mille da applicarsi sulle sole retribuzioni dei dipendenti relative a tutte le PAT con lo stesso codice identificativo del contributo - eventuale applicazione del minimo e massimo - eventuale addizione della quota fissa (da applicarsi una volta sola anche in caso di più PAT con lo stesso codice identificativo del contributo) forma 7 - quota fissa per azienda (da applicarsi una volta sola anche in caso di più PAT con lo stesso codice identificativo del contributo) L'AUTOLIQUIDAZIONE I contributi in forma di esazione 1 3 e 7 rientrano nel regime di autoliquidazione. Le istruzioni per effettuare tutti i calcoli necessari sono riportate nella pagina seguente. La guida al calcolo prevede i campi necessari alle situazioni più complesse. Per forme di esazione più semplici i campi non necessari dovranno essere lasciati in bianco. Per il calcolo dei contributi dell'anno da regolare per ciascuna delle PAT con stesso codice identificativo del contributo le retribuzioni dei dipendenti sono date dalla somma degli importi dei campi A delle colonne del Modello di dichiarazione delle retribuzioni relative ad una stessa P.A.T. mentre quelle convenzionali dei soggetti autonomi artigiani sono uguali alla somma degli importi della colonna "RETRIBUZIONE CONVENZIONALE" del modulo per la comunicazione delle Basi di calcolo relative ai soggetti autonomi artigiani tabella "Regolazione anno 2010" relative ad una stessa P.A.T. ancorché i soggetti ai quali le retribuzioni si riferiscono non siano presenti per l'intero anno. Per il calcolo dei contributi della rata anticipata per ciascuna delle PAT con stesso codice identificativo del contributo le retribuzioni dei dipendenti sono date dalla somma degli importi dei campi A delle colonne del Modello di dichiarazione delle retribuzioni oppure dagli importi ridotti comunicati all'inail entro il 16 febbraio dell'anno di rata oppure per le posizioni di nuova emissione da quelli indicati alla colonna 'Presunto' delle corrispondenti P.A.T. nella sezione Rata anno 2011 delle Basi di calcolo mentre quelle convenzionali dei soggetti autonomi artigiani sono uguali alla somma degli importi della colonna "RETRIBUZIONE CONVENZIONALE" del modulo di comunicazione delle Basi di calcolo relative ai soggetti autonomi artigiani tabella "Rata anno 2011" relativi ai soggetti presenti al 1 gennaio dell'anno di rata. 20

CALCOLO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI Contributo associativo contraddistinto dal codice Regolazione totale delle retribuzioni per dipendenti retribuzioni complessive dei soggetti autonomi artigiani totale retribuzioni aliquota (viene stampata nella colonna "ALIQUOTA" del modulo per la comunicazione delle Basi di calcolo Contributi Associativi tabella "Regolazione anno 2010") uguale più uguale per totale del contributo base calcolato Applicazione del minimo o del massimo (confrontare le colonne "IMPORTO MINIMO" e "IMPORTO MASSIMO" del modulo per la comunicazione delle Basi di calcolo Contributi Associativi tabella 'Regolazione anno 2010' ): - se il valore del campo (1) è inferiore al minimo scrivere il minimo (solo se valorizzato); - se il valore del campo (1) è superiore al massimo scrivere il massimo (solo se valorizzato); - scrivere il valore del campo (1) se è compreso tra minimo e massimo. quota fissa (se valorizzata) totale contributo dovuto per anno di regolazione importo pagato in anticipo (colonna "ANTICIPO" del modulo di comunicazione delle Basi di calcolo Contributi Associativi tabella "Regolazione anno 2010") (1) più uguale meno uguale importo del contributo dovuto a titolo di regolazione (da riportare nel prospetto riepilogativo dei Contributi associativi a fondo pagina). più/meno Rata totale delle retribuzioni per dipendenti retribuzioni complessive dei soggetti autonomi artigiani più uguale totale retribuzioni aliquota (viene stampata nella colonna "ALIQUOTA" del modulo per la comunicazione delle Basi di calcolo Contributi Associativi tabella "Rata anno 2011") uguale per totale del contributo base calcolato (2) Applicazione del minimo o del massimo (confrontare le colonne "IMPORTO MINIMO" e "IMPORTO MASSIMO" del modulo per la comunicazione delle Basi di calcolo Contributi Associativi tabella "Rata anno 2011"): - se il valore del campo (2) è inferiore al minimo scrivere il minimo (solo se valorizzato); - se il valore del campo (2) è superiore al massimo scrivere il massimo (solo se valorizzato); - scrivere il valore del campo (2) se è compreso tra minimo e massimo. più quota fissa (se valorizzata) importo del contributo dovuto a titolo di rata (da riportare nel prospetto riepilogativo dei Contributi associativi a fondo pagina). uguale In caso di importo di regolazione a credito per la Ditta questo può essere compensato (nell'ambito dello stesso codice) con quanto dovuto a titolo di rata. Regolazione e rata dei contributi associativi La compensazione di contributi tra importi a credito per regolazione e per rata può essere eseguita solo con riferimento allo stesso codice e in nessun caso con i premi dovuti all'inail. In presenza di importi a credito per regolazione di uno o più contributi sia perchè la rata è uguale a zero sia perchè la differenza tra rata e regolazione è negativa devono essere lasciati in bianco tutti i campi della riga. Riportare nello schema che segue gli importi calcolati nel presente prospetto. codice contr. importo della rata più/meno importo della regolazione importo del contributo totale della rata più/meno totale della regolazione 21

PAGAMENTI DEI PREMI INAIL (MODELLO F24) Il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e dei contributi associativi deve essere effettuato compilando la SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI - INAIL del modello di pagamento unificato F24. Istruzioni per la compilazione del modello F24 Codice sede: indicare il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio riportato sul modello di dichiarazione delle retribuzioni 1031. Il codice della sede composto sempre di cinque numeri è reperibile anche nel sito www.inail.it. L elenco dei Codici sede INAIL è pubblicato nel sito dell Agenzia delle Entrate all indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. Posizione assicurativa: indicare sempre il Codice ditta rilevabile dal modello di dichiarazione delle retribuzioni 1031. C.C: indicare il codice di controllo riportato nel modello di dichiarazione delle retribuzioni 1031. Numero di riferimento: occorre distinguere tra il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e il pagamento dei Contributi Associativi: Premio di autoliquidazione INAIL: riportare il numero 902011 che individua la richiesta di pagamento dell autoliquidazione 2010/2011; Contributi Associativi: riportare il numero di richiesta di pagamento del contributo associativo indicato nella colonna "CODICE PER F24" del modulo per la comunicazione delle basi di calcolo del premio sezione Contributi Associativi. Causale: indicare "P". Importi a debito versati: Premio INAIL: indicare l'importo del premio da versare (v. campo 3 del Riepilogo delle somme da pagare ). Contributi Associativi: indicare l importo da pagare utilizzando un rigo diverso per ciascun codice identificativo del contributo che è dato dalla somma algebrica del contributo dovuto per regolazione (al netto dell'anticipo) e del contributo dovuto per rata. Importi a credito compensati: Premio di autoliquidazione INAIL a credito del datore di lavoro: indicare l importo del premio di autoliquidazione da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24. Prima riga: indicare il numero di richiesta del premio di autoliquidazione da compensare inserendo l importo nel campo "importi a credito compensati ; Riga successiva indicare il numero di richiesta del debito preesistente e il relativo importo nel campo "importi a debito versati". Premio di autoliquidazione INAIL a debito del datore di lavoro: indicare l importo del credito preesistente da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24. Prima riga: indicare il numero di richiesta del credito preesistente da compensare inserendo l importo nel campo "importi a credito compensati ; Riga successiva: indicare il numero di richiesta del debito riferito al premio di autoliquidazione e il relativo importo nel campo "importi a debito versati". Si ricorda che il saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro deve essere utilizzato in tutto o in parte per compensare eventuali debiti pregressi per premi e accessori INAIL purché non iscritti a ruolo esattoriale. L eventuale credito rimanente può essere utilizzato per pagare quanto dovuto ad altre Amministrazioni. Il credito INAIL per premi ed accessori può essere utilizzato per il pagare i contributi associativi alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l Istituto. Non è invece possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL né effettuare compensazioni tra contributi associativi. Prima di effettuare qualsiasi compensazione il 22

datore di lavoro deve verificare presso la Sede INAIL l'effettiva sussistenza del credito stesso. Si ricorda che ai sensi dell'art. 37 comma 49 del decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006 i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i pagamenti esclusivamente con modalità telematiche anche servendosi di intermediari secondo i criteri forniti dall'agenzia delle Entrate con circolare n. 30 del 29 settembre 2006 (consultabile nel sito www.agenziaentrate.gov.it). PAGAMENTI DEI PREMI INAIL MODELLO F24 EP (ENTI PUBBLICI) Gli Enti e gli Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per Enti e Organismi pubblici) devono effettuare il versamento dei premi con modello di pagamento unificato F24 EP di cui si riporta il fac-simile: Istruzioni per la compilazione del modello F24 EP Sezione: indicare il valore N che identifica i versamenti dovuti all INAIL. Codice tributo/causale: per il pagamento del premio di autoliquidazione 2010/2011 indicare 902011. Codice: indicare il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio riportato sul modello di dichiarazione delle retribuzioni 1031. Il codice della sede composto sempre di cinque numeri è reperibile anche nel sito www.inail.it. L elenco dei Codici sede INAIL è pubblicato nel sito dell Agenzia delle Entrate all indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. Estremi identificativi: indicare il numero riportato nel campo Codice ditta del modello di dichiarazione delle retribuzioni 1031 senza l indicazione del Codice di controllo (es: codice ditta 1234567/41 indicare solo 1234567). Riferimento A: indicare il valore P che è la causale per il pagamento dei premi ed accessori INAIL. Riferimento B: IL CAMPO NON DEVE ESSERE COMPILATO. Importi a debito versati: indicare l importo del premio da versare. Per i versamenti disposti con il modello F24 EP non è possibile effettuare compensazioni tra importi a credito e a debito. Per effettuare compensazioni deve essere utilizzato il modello F24 ordinario in cui il saldo finale sarà pari a zero. 23