LO SVILUPPO DELL INNOVAZIONE BIOTECH IN ITALIA Finanziamenti pubblici e privati e creazione di valore attraverso le partnership



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Transcript:

LO SVILUPPO DELL INNOVAZIONE BIOTECH IN ITALIA Finanziamenti pubblici e privati e creazione di valore attraverso le partnership FISCO E INNOVAZIONE: DETASSAZIONE DEI BREVETTI E ALTRI INCENTIVI A cura di DANIELE CARLO TRIVI STUDIO LEGALE UGHI E NUNZIANTE con STUDIO LEGALE BERNASCONE E SOCI

Fino ad oggi buoni propositi ma scarsi interventi Diffidenza da parte dell Amministrazione Finanziaria per paura che possano essere incluse tra le spese di ricerca e sviluppo le spese di manutenzione e sostituzione dello standard tecnologico aziendale in un ottica di puro mantenimento 2

Storicamente ai fini delle Imposte Dirette: LIMITI OGGETTIVI La deducibilità delle erogazioni liberali era limitata alle sole università, agli enti di ricerca pubblici,, agli enti di ricerca vigilati aventi ad oggetto lo svolgimento di attività rivolte alla ricerca scientifica e/o sanitaria; LIMITI SOGGETTIVI La deducibilità delle erogazioni liberali era limitata a determinate percentuali del proprio reddito. 3

Solo recentemente si è avuta invece una prima timida inversione di tendenza, che si spera possa essere mantenuta con il nuovo Governo. In linea generale, le principali aree di intervento dell amministrazione fiscale sono identificabili nelle: concessioni di maggiori deduzioni dall imponibile fiscale ai fini delle imposte dirette; concessioni di particolari detrazioni o incentivazioni alle spese per innovazione tecnologica sempre ai fini delle imposte dirette; e; concessioni di crediti di imposta ad hoc; riduzioni o esenzioni nel campo delle imposte indirette; esenzione nell applicazione dell IVA. 4

Primi segnali di attenzione arrivano con la TECNOTREMONTI (art.1 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269) Intendeva premiare per il solo 2004 gli incrementi di spesa di Ricerca e Sviluppo; Meccanismo analogo alla Tremonti; De facto maggior deduzione delle spese minor carico fiscale Fase attuativa improntata ad un eccessivo rigore formalistico 5

Art. 1 comma 347 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 2005) Deducibilità dalla base imponibile IRAP dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo; Spetta in relazione a tutti i costi sostenuti per il personale addetto a alla ricerca, sia di base che applicata compresi quelli che operano sulla base di contratti collaborazione; Attestazione del costo da parte del Presidente del Collegio Sindacale o della società di revisione e perizia concernente la descrizione dell attività di ricerca attuata e relativi costi sostenuti. stenuti. 6

Le novità più interessanti arrivano però con la Finanziaria 2006 (commi 337/340, 341, 351, 352, 353/355). Il comma 337 dell articolo 1, Legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto, a titolo iniziale e sperimentale per il solo anno 2006,, la facoltà di destinazione di un 5 5 dell IRPEF a sostegno del volontariato, della ricerca scientifica e sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente. 7

Più in particolare la quota pari al 5 5 dell IRPEF è destinata: a) al sostegno del volontariato e delle ONLUS, delle associazioni di d promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico; delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano a tutela, promozione e valorizzazione delle cose d interesse artistico e storico, della natura e dell ambiente, della promozione della cultura e dell arte e della tutela dei diritti civili; b) al finanziamento della ricerca scientifica e dell università; c) al finanziamento della ricerca sanitaria; d) ad attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente. nte. 8

Adempimenti dei soggetti possibili destinatari del 5 per mille Per poter accedere ai fondi del 5 5 si doveva presentare apposita domanda (che per il periodo d imposta 2005 è scaduto il 20 febbraio 2006) esclusivamente in via telematica all Agenzia delle Entrate,, al Ministro dell Istruzione Università e Ricerca ed al Ministro della la Salute rispettivamente se rientrano nella categoria dei soggetti a sostegno del volontariato, che si occupano di ricerca scientifica o sanitaria. Entro il 30 giugno 2006, poi, i legali rappresentanti dei soggetti ti iscritti nell elenco definitivo sono tenuti a spedire alla Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell atto l atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti, che qualificano il soggetto richiedente tra quelli contemplati nella presente disposizione sizione di legge. Alla dichiarazione sostitutiva è allegata la copia della ricevuta telematica dell avvenuta trasmissione e la copia del documento di d identità del legale rappresentante. La presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovviamente, è condizione necessaria per l ammissione al riparto della quota. 9

Per esprimere la scelta, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro appositamente previsto in dichiarazione corrispondente ad una soltanto delle quattro finalità destinatarie ie della quota del 5 5 dell IRPEF ma non è alternativo alla destinazione dell 8. Vi è altresì la facoltà di indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare la quota. L Agenzia delle Entrate ha predisposto l elenco dei soggetti ammessi al beneficio e riscontrabile sul sito. Gli aderenti risultano però essere 29.165 complicando la scelta dell eventuale beneficiario. 10

Ripartizione dei contributi: In base alle adesioni perfezionate dai contribuenti, Ai soggetti specificamente individuati attraverso l indicazione del codice fiscale; Il residuo (per le adesioni senza individuazione specifica) la ripartizione avviene: nell ambito delle medesime finalità (a, b, c, d); in proporzione al numero delle destinazioni dirette espresse mediante apposizione del codice fiscale (art. 5, DPC del 20/01/2006) L ammontare complessivo dei contributi in caso di adesione totale potrebbe corrispondere a circa 680/700 milioni di Euro (gettito IRPEF circa 138 miliardi di Euro) 11

I commi 353, 354 e 355 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 del medesimo articolo 1, prevedono l integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante (prima limitata al 2% ex articolo 100 del Testo Unico delle Imposte sui redditi) per i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o di liberalità, ità, dalle società e dagli altri soggetti passivi IRES (ovvero dell imposta sulle società); La norma si applica alle erogazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2006 12

I contributi/liberalità devono essere erogati a favore di: 1. università, fondazioni universitarie, di istituzioni universitarie ie pubbliche; 2. degli enti di ricerca pubblici; 3. delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con apposito posito decreto; 4. enti di ricerche vigilati dal Ministero dell Istruzione Università e Ricerca, ivi compresi ISS e ISPEL; 5. enti parco regionali e nazionali. 13

Gli atti relativi al trasferimento a titolo gratuito delle erogazioni a titolo di contributo o liberalità sono: esenti da tasse e imposte indirette diverse da quelle sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione sono ridotti i del 90%. La norma altresì prevede che sono abrogate le precedenti disposizioni che disciplinano la deduzione per oneri di utilità sociale a favore della ricerca scientifica 14

Il comma 341 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha autorizzato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a costituire una Fondazione allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca nel campo delle le biotecnologie nell ambito degli negli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d America indicandone le relative risorse. La norma è subordinata all emanazione di appositi Decreti attuativi non ancora ad oggi emanati 15

Il comma 351 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha abolito, a decorrere dal 1 gennaio 1 2006, le tasse sulla CC. GG. dagli articoli 9 e 10 del D.M. 28 dicembre 1995. previste L esenzione riguarda: i brevetti di invenzione; i brevetti per modello di utilità; i brevetti per modelli e disegni; i brevetti europei validati in Italia. 16

Restano invece invariate le tasse sulle CC.GG.. per: le nuove varietà vegetali (art. 9 bis); i marchi d impresa (art. 11); le topografie per prodotti e semiconduttori (art. 12); i coefficienti complementari di protezione (art. 13). 17

L esenzione si applica a partire dal 1 1 gennaio 2006. per le privative non è quindi più necessario assolvere la tassa a partire da detta data le maturazioni avvenute entro il 31/12/2005 sono però dovute, così come le annualità scadenti entro detta data. 18

Il comma 352 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha esteso l esenzione dall imposta di bollo di cui alla Tabella B del D.P.R. 642 del 26/10/1972 alle istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni. 19

La nuova disposizione va riferita: alle domande di concessione di brevetto per invenzione e di registrazione di modello; al deposito cartaceo a mezzo A/R o via telematica; al rilascio dei relativi attestati; alle istanze di proroga quinquennale della durata di protezione dei disegni e modelli. 20

La nuova riforma non si applica agli ulteriori atti, istanze e provvedimenti connessi alle procedure amministrative attivabili presso l Ufficio Italiano Marchi e Brevetti in relazione alle vicende giuridiche riguardanti i brevetti stessi quali: le istanze di annotazione a e trascrizione, gli atti di costituzione, modifica ed estinzione di diritti gravanti su tali titoli, secondo quanto previsto dal citato decreto eto legislativo. Tali atti, infatti, non sono direttamente finalizzati ati al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni e di registrazione per modelli e disegni quanto, piuttosto, a documentare le diverse modifiche intervenute sulla titolarità degli stessi e, in quanto tali, restano esclusi dall esenzione prevista dal legislatore. 21

L esenzione non va, inoltre, riferita alle lettere di incarico ex articolo 201 del decreto legislativo 30/2005 già ricadenti nelle previsioni dell articolo 2 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72 secondo cui l imposta di bollo deve essere applicata a qualsiasi documento, compreso le scritture private, avente rilevanza giuridica e con il quale si costituiscono, regolano, modificano o estinguono e dichiarano rapporti giuridici. Analogamente continua ad applicarsi l imposta di bollo per il rilascio di copie autentiche o di copie conformi di qualsiasi tipo di atto, in quanto la nozione di copia è giuridicamente e autonomamente ben definita e la stessa costituisce, ai fini dell imposta di bollo, autonomo presupposto di imposizione rispetto al documento originale. 22

L esenzione tuttavia è stata oggetto di rilevanti critiche da una a parte della stampa specializzata e non in quanto si è ravvisato che: l esenzione introdotta in Italia complica gli sforzi della Comunità Europea volti ad omogeneizzare l intero sistema brevettuale europeo; è prevedibile una riduzione della qualità dei brevetti registrabili in Italia connessi alla mancanza di verifiche eseguibili dal UIBM causa la carenza di fondi al contrario di quanto avviene per i brevetti europei. Attualmente sono già allo studio una serie di proposte atte a mitigare gli effetti della norma introdotta con la Finanziaria 2006, tendendo endo a ripristinare il pagamento seppure di forma ed importi differenziati. Allo stato attuale non è comunque prevedibile l evoluzione della normativa. 23

La recente presa di posizione in materia di IVA sulla ricerca da parte dell amministrazione fiscale italiana Un ultima annotazione merita una recente presa di posizione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell Agenzia delle Entrate la quale, con risoluzione n. 50/E del 4 aprile 2006, ha finalmente confermato la non imponibilità ai fini IVA dei contratti di fornitura dei soggetti privati o pubblici impegnati nella ricerca, quando tuttavia la committenza o il finanziamento sia comunque di origine comunitaria, ia, ai sensi dell articolo 72, comma 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633. In particolare, il Ministero per la prima volta affronta la formulazione letterale dell articolo 72, comma 3, punto 3), del D.P.R. n. 633/72 3/72 e cioè se i contratto di ricerca e associazione debbano essere intesi nella sola ristretta accezione dell art. 1321 del c.c. o se sono suscettibili di abbracciare anche rapporti ascrivibili ad altri modelli giuridici. i. 24

In proposito è stato riconosciuto che il fatto che gli Organismi Comunitari, nel perseguimento delle loro finalità istituzionali, utilizzano, per il coinvolgimento di soggetti terzi, schemi in prevalenza diversi rispetto r al modello contrattuale definito dal nostro codice civile. Ciò ha portato a ritenere, al fine di consentire il perseguimento o della ratio di cui all articolo 72, comma 3, punto 3) del D.P.R. n. 633/1972,, che il regime dallo stesso previsto sia applicabile per l acquisto di beni b e servizi necessari per l esecuzione dei programmi di ricerca, anche nel caso in cui siano stipulati con l Unione Europea accordi di promozione ozione della ricerca, aventi natura tendenzialmente collaborativa, ma inquadrabili nella categoria dei contratti di ricerca, intesa in senso lato. 25

Secondo l Agenzia delle Entrate, la ratio della disposizione in argomento deve essere ravvisata nell esigenza di garantire che gli organismi comunitari non debbano subire l onere dell imposta sul valore aggiunto giunto allorché acquistano beni e servizi, direttamente o a mezzo di soggetti ad essi legati da vincoli di associazione o di ricerca. Conseguentemente la Risoluzione n-n 50/E ha riconosciuto l applicazione dell esenzione di cui all art. 72 del D.P.R. 633 ai rapporti commerciali merciali che risultino funzionali all esecuzione dei contratti di ricerca e di associazione intesi in senso lato,, salvaguardando così la ratio della norma che era ed è quella di far giungere i fondi investiti dall Unione Europea ai settori beneficiari senza che siano decurtati dal prelievo di IVA. Si tratta quindi di un concreto diretto risparmio di risorse pari i al 20% dell ammontare degli acquisti di beni e servizi necessari per l esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con la Comunità Europea. 26