COMUNE DI BUSSERO COMBUSTIONI ALL APERTO



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COMUNE DI BUSSERO COMBUSTIONI ALL APERTO La materia della combustione all aperto è disciplinata a livello nazionale da d.lgs. 152/06 (TU Ambientale), sotto il profilo della gestione rifiuti. Lo smaltimento, senza autorizzazione, tramite fuoco di materiali è vietato in tutto il territorio nazionale. Anche la combustione all aperto dei soli scarti vegetali è vietata in generale. Il quadro normativo nazionale consolidato prevede infatti che bruciare scarti agricoli o selvicolturali, senza finalità di pratica agricole o procedimenti produttivi aziendali, concretizzi l intenzione di disfarsene e dunque tali scarti costituiscano rifiuti che vanno invece trattati seguendo le relative disposizioni di legge. A tale divieto generale è stata inserita la recente deroga nazionale, con il nuovo articolo 182, comma 6 bis, al T.U. ( come convertito con legge n. 116/14), che consente l attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli (inferiore a tre metri steri) dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale effettuate nel luogo di produzione. Tale attività di smaltimento deve quindi costituire una pratica agricola residuale rispetto ad una diversa e più corretta gestione dei residui vegetali. E prevista, inoltre, la possibilità che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale sospendano, differiscano o vietino tale attività per ragioni di tutela della salute umana (con particolare riferimento all inquinamento atmosferico). Nell ambito di tale facoltà, per ragioni di tutela della salute e della qualità dell aria, Regione Lombardia ha emanato la delibera n. 2525 del 17 ottobre 2014 la quale prevede di vietare, anche per i piccoli cumuli, la combustione in loco dei residui vegetali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno. Prevede tuttavia una deroga a tale divieto per soli due giorni all interno di tale periodo ma con modalità definite (comunicazione preventiva al Comune e dichiarazione di rispetto di criteri di tutela). L apertura a due giornate all interno del periodo di divieto è motivata dal poter consentire lo smaltimento, come pratica residuale, - per finalità di prevenzione dagli incendi, contenimento delle specie infestanti e prevenzione dell accumulo di materiali negli alvei - derivanti da terreni posti in situazioni disagiate per inaccessibilità dei luoghi dal punto di vista orografico. Solo questa fattispecie può essere consentita, proprio in ragione delle difficoltà oggettive allo smaltimento alternativo di questi residui, anche ai sensi di quanto disposto dall art.12 bis della LR n. 24/06.

Le ragioni che hanno portato ad introdurre il divieto di combustione anche dei piccoli cumuli durante il periodo invernale sono riconducibili agli impatti diretti, ormai riconosciuti in tutti gli ambiti scientifici, sulla qualità dell aria e sulla salute in relazione alla quantità di inquinanti emessi in atmosfera (con particolare riferimento al PM10) e, qualitativamente, all emissione di composti tossicologicamente rilevanti. Ne deriva che la combustione di quantitativi superiori a tali piccoli cumuli rimane vietata tutto l anno, senza possibilità di introdurre deroghe né a livello regionale né a livello locale. Si ritiene opportuno segnalare che dal punto di vista della tutela della qualità dell aria le combustioni all'aperto concorrono in modo significativo all emissione in atmosfera di inquinanti (i fattori di emissione per unità di sostanza legnosa bruciata sono molto elevati: basti pensare che un singolo falò di soli residui vegetali delle dimensioni di 24m 3, equivalenti ad un ingombro di 4 x 3 x 2 m, emette in atmosfera circa 8 volte il PM10 che un comune di 1.000 abitanti emetterebbe in un anno per poter riscaldare tutte le abitazioni con il metano). Dal punto di vista tossicologico, inoltre, le combustioni all aperto, anche solo di residui vegetali, secondo la letteratura scientifica, provocano, oltre ad emissioni di polveri e monossido di carbonio, anche emissioni di composti organici tossici, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF) e composti organici volatili (COV). Si precisa che eventuali residui vegetali derivanti da sfalci di giardini o da altre aree verdi urbane, rientrando nella fattispecie di rifiuti urbani (art.184 TUA), non può essere smaltita in loco tramite fuoco ai sensi del TUA ma deve essere conferita ai siti autorizzati. In allegato si riportano: - Estratto T.U. Ambiente - Delibera regionale n. 2525 del 17.10.14

TUA - D.Lgs. 152/06 256-bis. Combustione illecita di rifiuti (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 6 del 2014) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. 3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato. (comma così modificato dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014) 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: (comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014) a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. (comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014) 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. 255. Abbandono di rifiuti 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. (comma così modificato dall'art. 34 del d.lgs. n. 205 del 2010) 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550. 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3. 184. Classificazione 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

185. Esclusioni dall ambito di applicazione (articolo così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010) 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Art. 182. Smaltimento dei rifiuti 6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). (comma introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)