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Dott. Claudio Belcastro Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Dott. Franco Chiudino Rag. Sandra Macrì Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta Dott. Francesco Strangio 116 Via Marconi 89044 Locri (Rc) tel 0964 21530 fax 0964 22151 claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it CIRCOLARE INFORMATIVA N. 02/2009 DEL 08/02/2009 009 SINTESI DELLE NOVITA DEL DECRETO LEGGE ANTI-CRISI Il cosiddetto decreto anti-crisi (d.l. n. 185/2008) è stato definitivamente convertito in legge ed ha apportato diverse modifiche normative operative per i contribuenti, alcune delle quali anche di particolare interesse per imprese e lavoratori autonomi. Di seguito si prendono in esame le principali novità che abbiamo ritenuto essere più significative e di immediato impatto per le famiglie e per le aziende: 1) Bonus straordinario per le famiglie Con l obiettivo di favorire i nuclei familiari a basso reddito è stato confermato il riconoscimento del bonus straordinario. La novità introdotta in sede di conversione riguarda lo spostamento di un termine di presentazione della richiesta dello stesso al datore di lavoro o al sostituto d imposta, utilizzando il modello approvato con provvedimento dell Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2008. Tale termine, inizialmente previsto per lo scorso 31 gennaio 2009, è stato differito al 28 febbraio 2009 per le richieste che riguardano l anno di imposta 2007, mentre è stato confermato al 31 marzo 2009 il termine ultimo per procedere alla presentazione della richiesta inerente al bonus in relazione alle condizioni esistenti nel 2008. 2) Sanzioni sulla portabilità dei mutui Per l inosservanza da parte delle banche delle norme sulla portabilità dei mutui (che sono state introdotte per agevolare il passaggio dei mutui da una banca ad un'altra e quindi per incentivare una sana concorrenza tra gli istituti di credito) sono state previste specifiche sanzioni pecuniarie da irrogare a carico delle banche inadempienti.

3) Clausole di massimo scoperto Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto le commissioni di massimo scoperto normalmente applicate da quasi tutti gli istituti di credito qualora lo il saldo del conto corrente risulti a debito (se non affidato) o fuori fido (se affidato) per un periodo inferiore a trenta giorni. 4) Detassazione premi di produttività Per l anno di imposta 2009 è stata confermata la proroga dell assoggettamento all imposta sostitutiva nella misura del 10% delle somme erogate a titolo di «premi produzione». La particolare agevolazione riguarda: un entità massima complessiva lorda di 6.000 euro; i soli lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate, nel corso del medesimo anno, ad imposta sostitutiva (premi e straordinari). Non è stata, invece, prorogata l agevolazione inerente agli straordinari. 5) Deducibilità IRAP ai fini reddituali Con decorrenza dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2008, sia per i soggetti Ires che per i soggetti Irpef, si rende deducibile la quota del 10% dell Irap che risulta corrisposta (per cassa e non per competenza) nel corso del periodo d imposta. Per i periodi di imposta precedenti è prevista invece la possibilità di richiedere il rimborso della maggiore imposta Ires o Irpef versata; più precisamente si potrà richiedere il rimborso della quota di Ires o Irpef (versata nei precedenti 48 mesi) corrispondente alla quota di Irap riferita agli interessi passivi e oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente o assimilato fino ad un ammontare massimo pari al 10% dell IRAP dell anno di competenza riferita forfetariamente ai suddetti componenti di reddito. Con un provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso nonché ogni altra disposizione attuativa. 6) Esigibilità differita dell IVA E stata confermata a regime la possibilità di applicare l esigibilità differita dell iva alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di altri soggetti iva. 2

L imposta è comunque dovuta allo scadere di un anno dal momento in cui è stata effettuata l operazione. Sono state espressamente escluse le operazioni: effettuate dai soggetti che applicano regimi speciali; poste in essere nei riguardi di soggetti che assolvono l IVA con applicazione del reverse charge. Tuttavia, pur essendo stata eliminata la natura sperimentale della nuova disposizione, per la sua coerente applicazione è necessario attendere l autorizzazione dell Unione europea e l emanazione del previsto decreto ministeriale attuativo. 7) Acconto Ires ed Irap: riduzione Per i soggetti Ires è prevista la riduzione dell acconto 2008 nella misura del 3% (dal 100% al 97%) sia per l Ires che per l Irap. Ai soggetti che durante l anno 2008 hanno provveduto a versare i predetti acconti in misura piena compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista. 8) Soppressione di adempimenti È stata prevista la definitiva soppressione dei seguenti adempimenti: a) invio telematico dei corrispettivi per il settore commercio, b) onere di comunicare in via preventiva le compensazioni nel modello F24 eccedenti l entità di 10.000 euro, c) obbligo di memorizzare, su supporto elettronico, le operazioni effettuate tramite distributori automatici. 9) Ravvedimento operoso E stata confermata la riduzione del costo del ravvedimento operoso e le sanzioni ridotte in caso di regolarizzazione spontanea da parte del contribuente sono ora determinate secondo il quadro sinottico che segue: Art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 lettera a) Violazione Omesso o insufficiente versamento Termine per il ravvedimento Riduzione sanzione previgente Riduzione sanzione attuale 30 giorni 1/8 1/12 3

lettera b) lettera b) lettera c) Altre violazioni Altre violazioni Dichiarazione omessa Presentazione dichiarazione dell anno in cui è commessa la violazione Un anno se non è prevista la dichiarazione 1/5 1/10 1/5 1/10 90 giorni 1/8 1/12 10) Obbligo della Posta elettronica certificata Le società di nuova costituzione saranno obbligate ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Le società che viceversa risultano già costituite alla data del 29 novembre 2008 devono procedere a segnalare l indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall entrata in vigore del decreto. Tale obbligo si rende operativo anche nei riguardi dei professionisti iscritti in Albi ed Elenchi. Questi ultimi sono tenuti a segnalare ai rispettivi Ordini o Collegi l indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29 novembre 2009. La trasmissione di ogni documento informatico effettuata in via telematica mediante la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) equivale alla notificazione per mezzo della posta, come una raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutte le comunicazioni che transiteranno per questa casella di posta elettronica certificata saranno "senza oneri". 11) Registri contabili e sociali: conservazione elettronica Ai sensi del nuovo art. 2215-bis del Codice civile., viene ammessa - anche a livello civilistico - la possibilità di procedere alla tenuta con mezzi e/o strumenti informatici, oltre che dei libri contabili, anche di quelli sociali. Ogni tre mesi la marcatura temporale accompagnata dalla firma digitale dell imprenditore o di un delegato costituirà l aggiornamento obbligatorio, mentre la comunicazione all ufficio delle entrate degli obblighi dell importo e degli estremi dell avvenuto pagamento assolveranno agli obblighi della bollatura della documentazione informatica. Al riguardo, si segnala che espressamente è stata anche attribuita efficacia probatoria ai predetti mezzi di riferimento (ex articoli 2709-2710 c.c.). 4

12) Imprenditoria giovanile Viene istituito un Fondo di sostegno per l occupazione e l imprenditoria giovanile; l età per accedere ai finanziamenti agevolati viene innalzata a 35 anni e le regole di dettaglio sono rimesse ad un decreto del Consiglio dei ministri da emanare entro 180 giorni. 13) Accertamento con adesione (imposte dirette) E ampliata la possibilità di fruire dell accertamento con adesione: è infatti ora possibile prestare adesione direttamente ai contenuti dell invito a comparire inviato dall ufficio a all azienda oggetto di controllo. L invito dovrà essere motivato, dovrà contenere l indicazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi, nonché delle sanzioni e degli interessi riferibili al contribuente. Se il contribuente aderisce direttamente all invito, le penalità sono ridotte ad 1/8 del minimo e l adesione deve avvenire entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e deve essere accompagnata dal versamento dell unica rata o della prima rata (con espressa esclusione dell obbligo di prestare garanzie in caso di pagamento rateale). Tuttavia, tale modalità di definizione agevolata si deve ritenere comunque non applicabile: nei casi in cui gli inviti ricevuti dal contribuente siano stati preceduti da regolari processi verbali di contestazione (autonomamente definibili nella misura di 1/8 del minimo delle sanzioni ivi contestate) per i quali non sia stata prestata adesione; in relazione alle maggiori imposte e altre somme inerenti alle violazioni evidenziate nei processi verbali che permettono all ufficio l evasione di accertamenti parziali (ex art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, comma 5, D.P.R. n. 633/1972). Le nuove disposizioni si applicano in relazione agli inviti emessi dall Agenzia delle Entrate dal 1 gennaio di quest anno. 14) Accertamento con adesione (imposte indirette) Oltre all introduzione dell istituto della definizione agevolata degli inviti al contraddittorio in materia di imposte dirette e di iva (beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo), con il decreto legge in esame, i benefici risultano estesi anche in materia di altre imposte indirette (imposta di registro, imposta sulle successioni, imposte ipotecarie, etc.), con gli stessi criteri e con le medesime modalità procedurali. 5

15) Accertamento presuntivo e studi di settore: limitazioni Se l adesione agli inviti al contraddittorio riguarda accertamenti basati sugli studi di settore inerenti al periodo d imposta 2006 e successivi, il contribuente usufruisce di una particolare copertura già prevista per i contribuenti congrui rispetto ai risultati di Gerico. Infatti, se l invito è definito, non possono essere effettuati accertamenti basati su presunzioni semplici quando: l entità delle attività non dichiarate non superi il 40% dei ricavi o compensi definiti, tenendo presente, in alternativa procedurale, che l ammontare delle attività non dichiarate non deve essere superiore, in valore assoluto, a 50.000 euro; nei modelli dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, inerenti al periodo d imposta interessato dall invito, non risultano presenti irregolarità (come, a titolo meramente indicativo, omissioni, infedeltà, indicazioni di cause di inapplicabilità/esclusione inesistenti). 16) Accertamento con adesione per i soci di s.r.l. in trasparenza Viene esteso alle società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale il disposto già operativo nei riguardi delle società di persone, delle associazioni professionali e dell azienda coniugale non gestita in forma societaria. In pratica, l Ufficio competente all accertamento ha la possibilità di procedere alla definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all altro coniuge, con unico e solo atto e, ovviamente, in loro contraddittorio. 17) Avviso di accertamento non preceduto da invito Infine, per uniformità di opportunità offerte al contribuente, qualora lo stesso riceva un avviso di accertamento e/o liquidazione non preceduto dal citato invito al contraddittorio, avrà la stessa facoltà prevista per chi ha regolarmente ricevuto l invito al contraddittorio. In pratica, le sanzioni ivi comminate si dovranno considerare ridotte alla metà (1/8) qualora il contribuente: rinunci ad impugnare l avviso notificatogli, rinunci a formulare istanza di accertamento con adesione, provveda a corrispondere - entro e non oltre il termine per la proposizione del ricorso - le somme che si rendono complessivamente dovute. 6

18) Indebito utilizzo in compensazione di crediti d imposta E stata confermata l introduzione di specifiche disposizioni che permettono all Amministrazione finanziaria di porre in essere maggiori controlli sulla reale sussistenza e sulla coerente utilizzazione dei crediti compensati. In particolare: è stato previsto l ampliamento del termine entro il quale l Ufficio ha la possibilità di provvedere all eventuale notificazione dell atto con il quale tende a recuperare i crediti considerati inesistenti, nell ipotesi in cui sono stati utilizzati in compensazione (il recupero può avvenire, infatti, entro il 31 dicembre dell ottavo periodo d imposta successivo a quello in cui risulta perfezionato l utilizzo); la sanzione per l avvenuta compensazione di crediti d imposta considerati inesistenti è stabilita nella misura compresa tra il 100% e il 200% dell ammontare dei crediti medesimi. 19) Detrazione 55% Chi vuole usufruire della detrazione Irpef o Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici effettuati durante l anno 2008, dovrà rispettare gli stessi adempimenti previsti nel 2007, senza inviare domande o comunicazioni all Agenzia delle Entrate. Per quanto invece attiene alla detrazione del 55% per le spese da sostenere durante il corrente anno 2009 per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, sono state previste nuove modalità operative. Infatti, per le spese che risultano sostenute con decorrenza dal 2009, è stato previsto che: i contribuenti interessati usufruiscono del beneficio in via automatica ma devono presentare un apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate, che sostituisce, in quanto non più prevista, l istanza preventiva cui era subordinato il beneficio della detrazione; il D.M. 19 febbraio 2007 verrà «aggiornato» con l obiettivo di ridurre e semplificare gli adempimenti amministrativi attualmente richiesti per poter usufruire della detrazione in argomento; non è previsto alcun tetto di spesa; la detrazione d imposta deve risultare ripartita in 5 quote annuali di pari ammontare (anziché in tre o dieci anni per come avviene oggi). 20) Riscossione tramite ruolo e condoni fiscali Confermata l iniziativa che prevede l inasprimento delle sanzioni nei riguardi dei contribuenti che, pur avendo aderito ai condoni fiscali previsti dalla legge n. 289/2002, non hanno poi provveduto al versamento delle somme dovute. 7

21) Libro soci delle S.r.l.: abrogazione Per effetto dell abrogazione del n. 1, comma 1, dell art. 2478 del Codice Civile, deve considerarsi venuto meno l obbligo della tenuta del libro soci delle società a responsabilità limitata. Conseguentemente, tutti i termini prima facenti riferimento alla data di iscrizione del trasferimento nel libro soci devono ora intendersi facenti riferimento alla data del deposito dell atto di cessione di quota presso il Registro delle imprese. E pertanto venuto meno anche l adempimento-obbligo di procedere a depositare l elenco dei soci al Registro delle Imprese unitamente al deposito del bilancio dell esercizio. Tali disposizioni trovano applicazione dal 60 giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione. Entro tale termine, gli amministratori delle S.r.l. devono procedere a depositare presso il Registro delle Imprese un apposita dichiarazione integrativa dei dati in possesso della Camera di Commercio con quelli presenti nel libro soci. ALLEGATI Scadenzario tributario di Febbraio 2009 PRECEDENTI CIRCOLARI 2009 Numero Del Argomento 01/2009 11.01.2009 Interessi passivi e redditi di impresa I contributi in conto capitale 8