ACCORDO TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI ZOCCA PER LA CONDIVISIONE DELLA FIGURA DI VICESEGRETARIO L anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di gennaio in Vignola nella sede dell Unione Terre di Castelli Via Bellucci n. 1, con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131, aventi le parti forza di legge a norma dell art. 1372 del Codice Civile, TRA l UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI (C.F. e P.IVA 02754930366), con sede in via Bellucci 1 a Vignola (MO), rappresentata dal Presidente pro tempore Emilia Muratori, nata a Marano sul Panaro il 04.09.1959, in esecuzione della delibera di Giunta Unione n. 003 del 10.01.2019; E il COMUNE DI ZOCCA (C.F. e P.IVA 00717780365), con sede in via Del Mercato 104 a Zocca (MO), rappresentata dal Sindaco pro tempore Gianfranco Tanari, nato a Porretta Terme il 12.11.1966, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 001 del 11.01.2019; PREMESSO - che l art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente 1
CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d obbligo mediante convenzione e previo assenso dell ente di appartenenza ; - che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo che la convenzione definisce, tra l altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione ; - che le Amministrazioni intendono definire e disciplinare, per le motivazioni esplicitate nei richiamati atti deliberativi, l utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Zocca del Vicesegretario dell'unione Terre di Castelli, dott.ssa Elisabetta Pesci, dipendente in forza a tempo pieno determinato quale Dirigente della Struttura Amministrazione all'unione Terre di Castelli; Si stipula e si conviene quanto segue: ART.1 - OGGETTO, FINALITA ED ENTE CAPOFILA 1. Il presente accordo ha per oggetto l utilizzo, nell ambito del normale orario di lavoro, ai sensi dell art. 14 del C.C.N.L. del 2004, della dipendente dott.ssa Elisabetta Pesci, in servizio a tempo determinato e pieno presso l'unione Terre di Castelli, quale Dirigente ex art. 110 co. 1 della Struttura Amministrazione, da parte del Comune di Zocca per lo svolgimento delle mansioni di vicesegretario. 2. Il presente accordo è finalizzato a soddisfare una temporanea ed 2
eccezionale esigenza del Comune di Zocca, sopperendo alla temporanea carenza di personale del Comune stesso e garantendo nel contempo l apporto professionale elevato e specialistico necessario al ruolo da ricoprire, nell ottica della valorizzazione delle professionalità e del contenimento della spesa di personale. 3. Al personale utilizzato in base al presente accordo si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto. 4. L utilizzo della succitata dipendente, in base al presente accordo, avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte dalla lavoratrice interessata che si è dichiarata disponibile ad assumere l incarico temporaneo di vicesegretario del Comune di Zocca, secondo gli specifici provvedimenti di conferimento che saranno adottati per competenza dall ente. 5. L'Unione Terre di Castelli è individuato quale ente capofila dell accordo e garantisce, ai fini in parola, la collaborazione al Comune di Zocca del proprio dipendente suindicato. ART. 2 DURATA, RINNOVO E RECESSO 1. La durata dell accordo è fissata in mesi 3 (tre mesi) a decorrere dal giorno 15 gennaio 2019, fatta salva la possibilità di rinnovo previa formale intesa tra gli enti sottoscrittori. 2. L accordo potrà parimenti essere sciolto per mutuo consenso, su conforme decisione dei competenti organi dei due Enti. 3. Rimane, inoltre, ferma ed impregiudicata la facoltà di ogni singolo Ente di recedere dall accordo prima della scadenza. In questa ultima ipotesi l Ente recedente dovrà formalmente comunicare tale volontà al 3
Segretario generale dell alto Ente con almeno due mesi di anticipo. ART. 3 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E SEDE DI LAVORO 1. La gestione, giuridica ed economica, del rapporto di lavoro della dott.ssa Elisabetta Pesci resta in capo all'unione Terre di Castelli, per il tramite del Servizio Risorse Umane dell Unione stessa; resta fermo che la medesima dipendente nell esercizio delle proprie funzioni presso il Comune di Zocca risponde funzionalmente al relativo Sindaco. 2. La sede lavorativa della dipendente nell orario dedicato al Comune di Zocca, trattandosi dello svolgimento delle funzioni di Vicesegretario e pertanto di assistenza agli organi, coincide normalmente con la sede comunale di Zocca fatte salve diverse e specifiche necessità e conseguenti intese di dettaglio stabilite tra gli enti. ART. 4 - FORME DI INDIRIZZO E CONSULTAZIONE 1. Le parti stabiliscono di provvedere ad attivare le forme necessarie di consultazione ogni qualvolta riterranno utile effettuare valutazioni e verifiche in merito all andamento dei servizi, con particolare riferimento alla modifica o interruzione dell accordo. ART. 5 - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI 1. Gli oneri finanziari rappresentati dal presente accordo sono quelli che derivano dalla nuova pesatura, effettuata dal nucleo di valutazione, della retribuzione di posizione e di risultato della dipendente dell'unione Terre di Castelli Elisabetta Pesci in ragione delle ulteriori attività espletate presso il Comune di Zocca. L'importo 4
a carico del Comune di Zocca è rappresentato dalla spesa derivante da tale incremento di pesatura della retribuzione di posizione e di risultato. 2. L'Unione Terre di Castelli provvede alla erogazione delle intere competenze economiche spettanti alla dipendente dott.ssa Elisabetta Pesci per l'attività espletata presso entrambi gli enti sottoscrittori del presente accordo ed al recupero della quota di spesa propria del Comune di Zocca, che provvede al rimborso a consuntivo. 3. Le spese di viaggio sostenute per accedere alla sede di lavoro di Zocca saranno a carico del Comune di Zocca che provvederà a rimborsare all'unione Terre di Castelli le spese documentate. ART. 6 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i due Enti, in relazione al presente accordo, saranno rimessi alla Giunta e ai Segretari generali dei Comuni sottoscrittori. In ogni caso verrà sempre esperita l azione di bonaria conciliazione. Solo nel caso in cui il tentativo di bonario componimento dovesse risultare infruttuoso l eventuale controversia sarà devoluta al Giudice Ordinario del Foro di Modena. ART. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell accordo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 5
Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell accordo. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell interessato. ART. 8 - NORME FINALI 1. Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia. ART. 9 - IMPOSTA DI BOLLO 1. Il presente atto è esente dall imposta di bollo ai sensi dell art. 16 Tabella B D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii.. Il presente atto composto da numero 6 (sei) pagine scritte per intero e numero 3 (tre) righe della pagina 7 (sette), viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità e sarà annotato nell apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale dell Unione Terre di Castelli. Letto, approvato e sottoscritto. Per l'unione Terre di Castelli 6
Emilia Muratori Per il Comune di Zocca Gianfranco Tanari Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.infocert.it). (Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. fogli, è conforme all originale firmato digitalmente. (luogo) (data) (qualifica) (cognome-nome) (firma) 7