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GRUPPO DI LAVORO INTERNO ALLE AMMINISTRAZIONI: PIERANGELA Zizzi, MIRTA BARCHI ESTERNO: CARLO LAZZARI, SANDRA VECCHIETTI, ALESSANDRA CARTA, FRANCESCA CASU, GIULIA TANSINI, MARCO CARPANETA 2 Norme Rue Allegato 1 Verghereto

SOMMARIO PARTE I ORGANI E STRUTTURE... 5 TITOLO I COMMISSIONE PER LA QUALITA ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO... 5 Art. 1.1 Definizione e compiti... 5 Art. 1.2 Composizione e nomina... 5 Art. 1.3 Funzionamento... 6 TITOLO II COMMISSIONE UNICA PER LA QUALITA ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO... 6 Art. 1.4 Definizione e compiti... 6 Art. 1.5 Composizione e nomina... 7 Art. 1.6 Funzionamento... 7 TITOLO III SPORTELLO UNICO... 9 Art. 1.7 Definizione e costituzione... 9 Art. 1.8 Ambito di applicazione... 9 Art. 1.9 Finalità e istituzione... 10 Art. 1.10 Attribuzioni del Responsabile dell Ufficio SUE e del Responsabile del procedimento... 10 Art. 1.11 Organizzazione dello Sportello unico per l edilizia... 10 Art. 1.12 Dotazioni tecnologiche e accesso all archivio informatico e controllo sulle dichiarazioni sostitutive... 11 Art. 1.13 Rapporto con lo Sportello Unico per le Attività Produttive... 11 PARTE II TITOLI ABILITATIVI... 12 TITOLO I VALUTAZIONE PREVENTIVA... 12 Art. 2.1 Valutazione preventiva (art. 16 lr31/2002)... 12 TITOLO II TITOLI ABILITATIVI... 12 Art. 2.2 Attività edilizia libera... 12 Art. 2.3 Opere pubbliche... 12 Art. 2.4 Titoli abilitativi... 13 Art. 2.5 Soggetti legittimati a richiedere i titoli abilitativi... 13 Art. 2.6 Comunicazione di inizio lavori (CIL)... 14 Art. 2.6.1 Disciplina della comunicazione di inizio lavori (CIL)... 16 Art. 2.6.2 Verifiche a seguito della comunicazione di inizio lavori... 16 Art. 2.6.3 Documentazione da allegare alla comunicazione di inizio dei lavori... 17 Art. 2.7 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)... 18 Art. 2.7.1 Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)... 19 Art. 2.7.2 Controllo sulle opere eseguite con SCIA... 20 Art. 2.7.3 Documentazione da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività... 20 Art. 2.8 Procedura abilitativa semplificata (PAS)... 24 Art. 2.8.1 Disciplina procedura abilitativa semplificata (PAS)... 24 Art. 2.8.2 Controllo sulle opere eseguite con PAS... 25 Art. 2.8.3 Documentazione da allegare alla PAS... 26 Art. 2.9 Permesso di costruire... 29 Art. 2.9.1 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire... 29 Art. 2.9.2 Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire... 30 Art. 2.9.3 Permesso di costruire in deroga... 30 Art. 2.9.4 Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire... 30 Art. 2.9.5 Documentazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire... 31 Art. 2.10 Richiesta di riesame dei titoli abilitativi... 34 Art. 2.11 Trasferibilità... 34 Art. 2.12 Autorizzazione amministrativa... 35 Art. 2.13 Definizione dei contenuti di alcuni elaborati... 36 Art. 2.14 Tabella riepilogativa dei principali interventi... 39 PARTE III NORME PROCEDURALI DURANTE L ESECUZIONE ED ALLA FINE DEI LAVORI... 42 TITOLO I ESECUZIONE DEI LAVORI... 42 Art. 3.1 Comunicazione di inizio dei lavori... 42 Art. 3.2 Conduzione del cantiere... 42 Norme Rue Allegato 1 Verghereto 3

Art. 3.3 Vigilanza durante l esecuzione delle opere... 43 Art. 3.4 Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici... 43 Art. 3.5 Occupazione temporanea di suolo pubblico... 43 TITOLO II VARIAZIONI IN CORSO D OPERA... 43 Art. 3.6 Modifiche progettuali soggette ad ulteriore titolo abilitativo... 43 Art. 3.7 Variazioni essenziali... 43 Art. 3.8 Variazioni minori in corso d opera... 44 TITOLO III CONCLUSIONE DEI LAVORI VERIFICA DI CONFORMITA EDILIZIA E AGIBILITA... 44 Art. 3.9 Comunicazione di fine lavori... 44 Art. 3.10 Scheda Tecnica Descrittiva... 44 Art. 3.11 Certificato di conformità edilizia e agibilità... 45 Art. 3.12 Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità... 46 Art. 3.13 Verifiche analitiche a campione... 47 Art. 3.14 Dichiarazione di inagibilità... 47 TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE... 47 Art. 3.15 Tolleranze... 47 Art. 3.16 Tabella di cantiere... 48 PARTE IV CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE... 49 TITOLO I CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI... 49 Art. 4.1 Contributo di costruzione... 49 Art. 4.2 Oneri di urbanizzazione... 49 Art. 4.3 Costo di costruzione... 50 Art. 4.4 Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione... 50 Art. 4.5 Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza... 51 PARTE V PIANI URBANISTICI ATTUATIVI... 52 TITOLO I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI... 52 Art. 5.1 Piani urbanistici attuativi (PUA)... 52 Art. 5.2 Documenti costitutivi dei piani urbanistici attuativi (PUA)... 52 Art. 5.3 Esame preliminare... 55 Art. 5.4 Procedimento di approvazione del PUA di iniziativa pubblica... 55 Art. 5.5 Domanda e procedura di approvazione dei PUA di iniziativa privata... 55 Art. 5.6 Progetti e programmi per settori specifici... 56 Art. 5.7 Elementi costitutivi dei piani di investimento in azienda agricola (PIAA)... 57 4 Norme Rue Allegato 1 Verghereto

PARTE I ORGANI E STRUTTURE TITOLO I COMMISSIONE PER LA QUALITA ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO Art. 1.1 Definizione e compiti 1. La Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) è l organo tecnico consultivo del Comune nel settore urbanistico ed edilizio al quale spetta l emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti. La Commissione può essere costituita anche in forma associata con altri Comuni; in questo caso i compiti e le funzioni sono definiti dai Comuni interessati con apposito regolamento integrativo del presente RUE. 2. Nel settore urbanistico la CQAP esprime il proprio parere in ordine all aspetto morfologico della struttura urbana e territoriale ed agli aspetti a questa connessi sui seguenti piani, regolamenti e progetti: a) strumenti urbanistici generali (PSC, RUE, POC) e relative varianti; b) strumenti urbanistici attuativi PUA; c) progetti di opere pubbliche, di competenza comunale o sovracomunale. 3. Nel settore propriamente edilizio la CQAP esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro inserimento nel contesto urbano ambientale e paesaggistico riguardanti: a) interventi su aree tutelate per legge ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.lgs n. 42/2004 e soggette a rilascio di autorizzazioni paesaggistiche previste dall articolo 146 dello stesso Decreto Legislativo; b) interventi su beni soggetti a dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.lgs n. 42/2004 e soggette a rilascio di autorizzazioni previste dall articolo 21 dello stesso Decreto Legislativo; c) interventi edilizi o opere pubbliche che riguardino gli ambiti di conservazione (centri storici, strutture insediative storiche non urbane, edifici storici isolati in ambito urbano e rurale) con esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria; d) valutazione preventiva, se riferita ad interventi soggetti a parere della Commissione; e) collocazione insegne pubblicitarie nei Centri storici, inserimento di elementi di arredo negli spazi pubblici o di uso pubblico, qualora non conformi al Regolamento comunale; f) interventi edilizi o opere pubbliche di particolare complessità, o che incidono sul territorio e sul paesaggio, compresi i progetti di installazione impianti per la produzione di energia; g) nuovi interventi edilizi in ambito rurale, ripristino edilizio e tipologico. Art. 1.2 Composizione e nomina 1. La CQAP è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da n. 5 (cinque) componenti, nominati in qualità di esperti con elevata competenza e specializzazione in materia edilizia ed urbanistica, beni culturali e paesaggio, ambiente, geologia, agricoltura pianificazione territoriale ed urbanistica, restauro e storia dell architettura. 2. All atto del suo insediamento la CQAP nomina il presidente e il vice presidente. 3. La CQAP resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta: i membri che non partecipano a tre sedute consecutivamente, senza giustificati motivi, decadono dalla carica; in caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della Commissione, la Giunta Comunale provvede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata di carica della Commissione; partecipa alle sedute il Responsabile del Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio il quale svolge funzione di Segretario o può delegare tale funzione ad altro personale del Settore. Norme Rue Allegato 1 Verghereto 5

Art. 1.3 Funzionamento 1. La CQAP si riunisce nella Sede Comunale di norma una volta al mese. La convocazione deve essere comunicata per iscritto (anche mail), sentito il Presidente, dal Responsabile del Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio e pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. Le riunioni della CQAP sono valide in prima convocazione, se interviene la metà più uno dei componenti (quattro), in seconda convocazione, la quale deve essere fissata a non meno di un ora dalla prima, se intervengono almeno tre componenti. Nel caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vicepresidente. 2. L ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l ordine di presentazione. I pareri sui progetti posti all ordine del giorno debbono essere espressi entro il termine inderogabile di 30 gg. dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine senza la formulazione del parere della CQAP, il responsabile del procedimento formula la proposta motivata per l emanazione del provvedimento precisando il mancato parere al Sindaco. 3. La CQAP esprime i seguenti pareri: a) parere favorevole; b) parere favorevole con eventuali prescrizioni; c) parere contrario motivato. E valido il parere che sia stato approvato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 4. La CQAP, qualora lo ritenga necessario per l espressione del parere, può: a) richiedere elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative; b) convocare il progettista; c) effettuare sopralluoghi. Il progettista può chiedere di essere sentito dalla CQAP, una sola volta ogni progetto. Il parere della CQAP è espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d atto degli ulteriori elementi di valutazione, e comunque entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa. 5. E di norma presente ai lavori della CQAP il responsabile del procedimento che ha curato l istruttoria dei progetti o degli atti da valutare. 6. Delle adunanze della CQAP viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da un Commissario, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all ordine del giorno. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni del progetto la dicitura: Esaminato nella seduta del... dalla CQAP completata dalla data e dalla vidimazione del Presidente e di un Commissario. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare all Albo pretorio. 7. In tutti i casi nei quali, le determinazioni conclusive del dirigente competente risultano non conformi, anche in parte, al parere della CQAP viene data immediata comunicazione al Sindaco per l'eventuale esercizio del potere di annullamento di cui all art. 24 della Lr 31/2002. TITOLO II COMMISSIONE UNICA PER LA QUALITA ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO Art. 1.4 Definizione e compiti 1. La Commissione Unica per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CUQAP) è l organo tecnico consultivo dei Comuni della Comunità montana Unione dei Comuni dell Appennino Cesenate nel settore urbanistico ed edilizio al quale spetta l emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti. 2. Nel settore urbanistico la CUQAP esprime il proprio parere in ordine all aspetto morfologico della struttura urbana e territoriale ed agli aspetti a questa connessi sui seguenti piani, regolamenti e progetti: d) strumenti urbanistici generali (PSC, RUE, POC) e relative varianti; e) strumenti urbanistici attuativi PUA; f) progetti di opere pubbliche, di competenza comunale o sovracomunale; 6 Norme Rue Allegato 1 Verghereto

g) progetti sottoposti a screening in quanto rientranti nei siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 3. Nel settore propriamente edilizio la CUQAP esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro inserimento nel contesto urbano ambientale e paesaggistico riguardanti: a) interventi su aree tutelate per legge ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.lgs n. 42/2004 e soggette a rilascio di autorizzazioni paesaggistiche previste dall articolo 146 dello stesso Decreto Legislativo; b) interventi su beni soggetti a dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.lgs n. 42/2004 e soggette a rilascio di autorizzazioni previste dall articolo 21 dello stesso Decreto Legislativo; c) interventi edilizi o opere pubbliche che riguardino gli ambiti di conservazione (centri storici, strutture insediative storiche non urbane, edifici storici isolati in ambito urbano e rurale) con esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria; d) valutazione preventiva, se riferita ad interventi soggetti a parere della Commissione; e) collocazione insegne pubblicitarie nei Centri storici, inserimento di elementi di arredo negli spazi pubblici o di uso pubblico, qualora non conformi al Regolamento comunale; f) interventi edilizi o opere pubbliche di particolare complessità, o che incidono sul territorio e sul paesaggio, compresi i progetti di installazione impianti per la produzione di energia; g) nuovi interventi edilizi in ambito rurale, ripristino edilizio e tipologico. Art. 1.5 Composizione e nomina 1. La CUQAP, previo assenso del Comitato di pianificazione associata e delle Giunte Comunali, è nominata dalla Giunta della Comunità Montana ed è composta da n. 5 (cinque) componenti, scelti per curriculum scientifico e professionale e individuati in qualità di esperti con elevata competenza e specializzazione in materia edilizia ed urbanistica, beni culturali e paesaggio, ambiente, geologia, agricoltura, pianificazione territoriale ed urbanistica, restauro e storia dell architettura. 2. La Giunta della Comunità Montana stabilisce le modalità di acquisizione, mediante avviso pubblico, e di selezione dei curricula dei candidati a componente, secondo criteri di pubblicità e di trasparenza. 3. All atto del suo insediamento la CUQAP nomina il presidente e il vice presidente, eventualmente applicando il criterio della rotazione. 4. La CUQAP resta in carica quattro anni, nei termini della convenzione della gestione associata e qualora la gestione venga rinnovata, i componenti della CUQAP potranno essere confermati consecutivamente una sola volta: i membri che non partecipano a tre sedute consecutivamente, senza giustificati motivi, decadono dalla carica; in caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della Commissione, la Giunta della Comunità Montana provvede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata di carica della Commissione; partecipa alle sedute il Responsabile di Settore del Comune competente per territorio o suo delegato. 5. L indennità spettante ai componenti della CUQAP, in misura corrispondente all attività di consulenza loro richiesta, è stabilita con delibera dalla Giunta della Comunità Montana. Art. 1.6 Funzionamento 1. La CUQAP si riunisce in media due volte al mese e di norma nella Sede della Comunità Montana per i Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, nella sede del Comune di Sogliano al Rubicone per i Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, applicando in merito alle sedi di riunione il principio della turnazione e contestuale valutazione delle esigenze dettate dall efficacia, dall efficienza ed economicità del servizio. La convocazione, di norma concordata al termine di ogni seduta, deve essere comunicata dal Responsabile della gestione associata individuato dalla Comunità montana per iscritto (anche mail), sentito il Presidente della CUQAP, in accordo fra i Responsabili di Settore dei Comuni interessati e pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. La convocazione può contenere la previsione di un suo eventuale aggiornamento ad un giorno Norme Rue Allegato 1 Verghereto 7

successivo predeterminato. Le riunioni della CUQAP sono valide in prima convocazione, se interviene la metà più uno dei componenti (quattro), in seconda convocazione, la quale deve essere fissata a non meno di un ora dalla prima, se intervengono almeno tre componenti. Nel caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vicepresidente. 2. L ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse, entro il termine utile, dal responsabile del procedimento di ogni Comune, secondo l ordine di presentazione. I pareri sui progetti posti all ordine del giorno debbono essere espressi comunque entro il termine di conclusione dell istruttoria del procedimento. In assenza del parere della CUQAP, il responsabile del procedimento formula la proposta motivata per l emanazione del provvedimento precisando il mancato parere al Sindaco e al Presidente della Comunità montana. 3. La CUQAP esprime i seguenti pareri: a) parere favorevole, con eventuali motivazioni; b) parere favorevole con eventuali prescrizioni; c) parere contrario motivato. E valido il parere che sia stato approvato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 4. La CUQAP, qualora lo ritenga necessario per l espressione del parere, può: a) richiedere elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative; b) convocare il progettista; c) effettuare sopralluoghi. Il progettista può chiedere di essere sentito dalla CUQAP, una sola volta per ogni progetto. Il parere della CUQAP è espresso nella prima riunione successiva alla presa d atto degli ulteriori elementi di valutazione. 5. E di norma presente ai lavori della CUQAP il responsabile del procedimento che ha curato l istruttoria dei progetti o degli atti da valutare. 6. Delle adunanze della CUQAP viene redatto apposito verbale, da parte del Responsabile del procedimento, che svolge il ruolo di Segretario. Il verbale viene firmato dal Presidente, dal Segretario e da un Commissario e riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all ordine del giorno. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni del progetto la dicitura: Esaminato nella seduta del... dalla CUQAP completata dalla data e dalla vidimazione del Presidente e di un Commissario. I pareri della Commissione possono essere resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da rendere pubblici. 7. In tutti i casi nei quali, le determinazioni conclusive del dirigente competente risultano non conformi, anche in parte, al parere della CUQAP viene data immediata comunicazione al Sindaco, per l'eventuale esercizio del potere di annullamento di cui all art. 24 della legge regionale n. 31/2002. Tale comunicazione è inviata per conoscenza al Presidente della Comunità montana. 8 Norme Rue Allegato 1 Verghereto

TITOLO III SPORTELLO UNICO Art. 1.7 Definizione e costituzione 1. La responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio viene affidata ad una unica struttura chiamata Sportello Unico per l Edilizia (SUE), che potrà essere costituita anche in forma associata con altri Comuni. 2. Lo Sportello Unico per l Edilizia svolge tutte le funzioni previste dal Dpr 6 giugno 2001 n 380 e dalla Lr 31/2002 (e successive modifiche ed integrazioni), sia in tema di rilascio dei titoli abilitativi che del certificato di conformità edilizia ed agibilità, nonché dei relativi controlli. 3. La Giunta comunale, titolata all istituzione del SUE, può far confluire in un unica struttura le funzioni di Sportello Unico per le attività produttive di cui al Dpr 447/1998 e successive modifiche e integrazioni., regolando lo svolgimento di compiti, funzioni e organizzazione di detta struttura. 4. I compiti e le funzioni dello Sportello unico per l edilizia e la sua eventuale unificazione con lo Sportello Unico per le Attività Produttive è definito dal Comune (o dai Comuni) interessato con apposito regolamento integrativo del presente RUE, che ne individua anche il.responsabile del procedimento amministrativo. Art. 1.8 Ambito di applicazione 1. Lo Sportello unico per l edilizia è competente: a) alla ricezione delle Segnalazioni Certificate di Inizio attività (SCIA) e delle domande per il rilascio di Permessi di Costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il Certificato di Agibilità, nonché dei progetti soggetti al parere della Soprintendenza ai sensi e per gli effetti dell art. 146 del D.lgs 42/2004; b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante l archivio informatico che consente l accesso alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento. All elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; c) all adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque ne abbia interesse ai sensi dell art. 22 e seguenti della L 241/1990, nonché delle Norme Comunali di Attuazione; d) al rilascio dei Permessi di Costruire, dei Certificati di Agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; e) alla cura dei rapporti tra l amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all intervento edilizio oggetto dell istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all applicazione della parte seconda del Testo Unico; f) alla acquisizione diretta, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire o del Certificato di Agibilità, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente; g) alla predisposizione della modulistica da mettere a disposizione degli interessati per lo svolgimento delle pratiche edilizie: - il parere dell Azienda USL-ARPA nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell art. 20, comma 1 del Dpr 380/2001; - il parere dei vigili del fuoco, ove necessario in ordine al rispetto della normativa antincendio; h) agli incombenti necessari ai fini dell acquisizione, anche mediante conferenza dei servizi ai sensi degli art. 14, 14/bis, 14/ter, 14/quater della L 241/1990, degli art. di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell intervento edilizio. i) Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare: 1) le autorizzazioni e certificazioni del competente Ufficio Tecnico della Regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli art. 61, 62 e 94 del Dpr 380/2001; 2) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte II, Titolo I del D.lgs 42/2004, nonché gli immobili di cui all art. 142 del medesimo D.lgs, fermo restando che, in caso di assenso Norme Rue Allegato 1 Verghereto 9

manifestato dall amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell art. 25 del D.lgs 42/2004; 3) il parere dell autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici. Art. 1.9 Finalità e istituzione 1. Lo Sportello Unico comprendente lo Sportello Unico per le attività produttive persegue le finalità di: - valorizzare il territorio; - migliorare le relazioni tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini; - ridurre i costi ed i tempi necessari allo svolgimento delle pratiche edilizie. L Ufficio SUE è istituito presso il Settore Edilizia e Urbanistica. Art. 1.10 Attribuzioni del Responsabile dell Ufficio SUE e del Responsabile del procedimento 1. Al Responsabile dell Ufficio SUE compete il rilascio dei provvedimenti conclusivi. Il Responsabile dell Ufficio SUE, ai sensi della L 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dell art. 20 del Dpr 380/2001, individua, per le procedure relative ai vari interventi facenti capo allo Sportello Unico, il responsabile del procedimento. 2. Il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell articolo precedente, svolge tutte le funzioni assegnante dalla legge e dai regolamenti Comunali ed in particolare: - cura l istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli Uffici Comunali, nonché i pareri di cui all art. 5, comma 3, del Dpr. 380/2001, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente; - cura la comunicazione di avvio al procedimento ex art. 7 e seguenti della L 241/1990; - in relazione alle richieste di Permesso di Costruire, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell intervento richiesto; - qualora ritenga che ai fini del rilascio del Permesso di Costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nel termine previsto dalla legge, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni e fissando un termine per la pronuncia dell interessato; - interrompere il termine per il rilascio del Permesso di Costruire per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente; - convoca, avvalendosi dello sportello unico, una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14, 14/bis, 14/ter, 14/quater della L 241/1990 e successive modificazioni, nell ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all art. 5 comma 3 del Dpr 380/2001; - dispone con motivata risoluzione il raddoppio dei termini previsti dalla legge nel corso dell istruttoria del permesso di costruire per casi particolarmente complessi a giudizio del responsabile del procedimento stesso; - cura, coordina gli atti istruttori in relazione ai procedimenti relativi a Segnalazioni certificate di inizio attività, all attività di vigilanza edilizia e ogni altra attività attinente procedimenti edilizi. Art. 1.11 Organizzazione dello Sportello unico per l edilizia 1. Il SUE è strutturato secondo i criteri del regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Al fine di assicurare il più rapido ed efficace funzionamento dello Sportello unico per l edilizia nonché il miglior svolgimento delle procedure di competenza dello Sportello unico per l edilizia stesso, sono adottati, nel rispetto della normativa in materia e dei criteri risultanti dal presente regolamento, i necessari atti di organizzazione da parte del responsabile dell ufficio SUE. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità perseguite, secondo i programmi definiti dall Amministrazione Comunale. 3. L Ufficio dello Sportello Unico è formato da personale Tecnico e da personale amministrativo. Per la conclusione dei procedimenti, per specifiche fasi e attività istruttorie, possono essere stipulate apposite convenzioni. 10 Norme Rue Allegato 1 Verghereto

Art. 1.12 Dotazioni tecnologiche e accesso all archivio informatico e controllo sulle dichiarazioni sostitutive 1. Lo Sportello unico per l edilizia è dotato di archivio informatico che garantisce le informazioni relative alla propria pratica. Le informazioni relative alle singole pratiche sono disponibili solo ai soggetti coinvolti nei procedimenti nei limiti di quanto ammesso dalla L 241/1990. Sono disponibili a chiunque le informazioni relative agli adempimenti previsti dai procedimenti edilizi. 2. Con determinazione del Responsabile dello Sportello unico per l edilizia le modalità e l entità dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive. Quando dal controllo emerge, la falsità delle stesse, il Responsabile dello Sportello unico per l edilizia provvede alla denuncia penale e alla decadenza dei benefici o comunque all annullamento degli atti ai sensi del Dpr 445/2000 e del Dpr 380/2001. Art. 1.13 Rapporto con lo Sportello Unico per le Attività Produttive 1. Il referente dello SUAP è il medesimo dello Sportello unico per l Edilizia. Norme Rue Allegato 1 Verghereto 11

PARTE II TITOLI ABILITATIVI TITOLO I VALUTAZIONE PREVENTIVA Art. 2.1 Valutazione preventiva (art. 16 lr31/2002) 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della SCIA o al rilascio del permesso di costruire può chiedere preliminarmente allo Sportello unico per l edilizia una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato contenente indici urbanistici, parametri edilizi, categoria d intervento, destinazione d uso, vincoli gravati nonché elaborati progettuali. 2. La valutazione preventiva è rilasciata dallo Sportello unico per l edilizia entro 45 giorni dalla presentazione, trascorso tale termine si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata. 3. I contenuti della valutazione preventiva sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della SCIA a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva. La stessa conserva la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche agli strumenti urbanistici generali o ai piani attuativi, con riferimento all ambito territoriale interessato dall intervento. 4. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento corrispondente ai diritti di segreteria corrispondenti al titolo abilitativo richiesto. TITOLO II TITOLI ABILITATIVI Art. 2.2 Attività edilizia libera 1. In conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs 42/2004, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma planivolumetrica dell'edificio (possono essere realizzati unicamente nel caso in cui siano a favore di portatori di handicap); c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; f) l installazione di elementi di arredo a carattere temporaneo e di dehors secondo quanto disposto dall appendice E alle Norme del RUE. Art. 2.3 Opere pubbliche 1. Non sono inoltre soggetti a titolo abilitativo: a) le opere da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell articolo 40 della Lr 20/2000; 12 Norme Rue Allegato 1 Verghereto

b) le opere pubbliche, da eseguirsi da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale; c) le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale; d) le opere pubbliche dei comuni. 2. I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 sono comunque approvati previo accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica. Art. 2.4 Titoli abilitativi 1. I titoli abilitativi sono: - la Comunicazione di inizio lavori (CIL); - la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Procedura abilitativa semplificata (PAS) - il Permesso di Costruire. Sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei terzi. 2. I titoli abilitativi possono essere: a) gratuito; b) oneroso; c) convenzionato. Art. 2.5 Soggetti legittimati a richiedere i titoli abilitativi 1. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o la Comunicazione di inizio dei lavori (CIL) i seguenti soggetti, nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi: a) il proprietario dell'immobile; b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie; c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi; d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria; e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo; f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'art. 1577 del Codice Civile o eventualmente rientranti nel contratto; g) l'affittuario agrario (L 11/1971 e L 203/1982) ed il concessionario di terre incolte (dl 279/1944), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali; h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali: il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario; il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza; per i beni dello Stato, gli aventi titolo al godimento del bene, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione statale; colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice; i) le aziende erogatrici di pubblici servizi (Enel, Telecom, Hera, ecc..) anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali, purché sia stato sottoscritto un accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento; l) in luogo del titolare possono presentare domanda: il delegato, procuratore o mandatario; il curatore fallimentare; il commissario giudiziale; l'aggiudicatario di vendita fallimentare. Norme Rue Allegato 1 Verghereto 13

2. Il titolo deve essere attestato nei casi su indicati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nei casi in cui il titolo derivi da un contratto, lo stesso deve essere attestato dalla copia autentica del contratto o da certificazioni delle Associazioni di categoria. Nei casi in cui la facoltà derivi da poteri atipici conferiti dal titolo o compresi nei punti precedenti, è fatto obbligo di allegare alla domanda, oltre all atto notorio, copia conforme del contratto. Art. 2.6 Comunicazione di inizio lavori (CIL) 1. In conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs 42/2004, previa Comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria: 1 ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che: - non riguardino le parti strutturali dell'edificio, - non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, - non implichino incremento dei parametri urbanistici; 2 gli impianti solari fotovoltaici nei seguenti casi: - (riferimento art. 123 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001) impianti in edifici ed impianti industriali esistenti, in quanto assimilati alla manutenzione straordinaria di cui all articolo 6, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 380 del 2001, in cui gli impianti hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, fino a 200 Kw; (Per ulteriori specifiche si fa espresso riferimento alla normativa della materia) b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare al di fuori degli ambiti di conservazione individuati dal PSC, nei seguenti casi: 1 impianti solari fotovoltaici rispondenti alle seguenti caratteristiche: a) (riferimento D.lgs. 115/2008) impianti a servizio degli edifici: devono essere rispettati contemporaneamente le seguenti condizioni: i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene iii. realizzato; gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008; b) (riferimento D.P.R. 380/2001) impianti a servizio degli edifici: devono essere rispettati contemporaneamente le seguenti condizioni: i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; ii. iii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, fino a 200 Kw; realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 2 impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas rispondenti alle seguenti caratteristiche: a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009): i. operanti in assetto cogenerativo; 14 Norme Rue Allegato 1 Verghereto

ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kwe (microgenerazione); b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell art. 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380 del 2001): i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità ii. immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, fino a 200 Kw; 3 impianti eolici rispondenti alle seguenti caratteristiche: a) impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115): i. installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008; b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; ii. iii. iv. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi; entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi; 4 impianti idroelettrici e geotermici rispondenti alle seguenti caratteristiche: a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell articolo 6, comma1, lettera a) del D.P.R. n. 380 del 2001): i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. 5 impianti solari termici rispondenti alle seguenti caratteristiche: a) (ai sensi dell articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008) devono essere rispettati contemporaneamente le seguenti condizioni: i. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. iii. la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni. b) (ai sensi dell articolo 6, comma 2, lettera a) e dell articolo 123, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001) devono essere rispettati contemporaneamente le seguenti condizioni: i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; ii. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 6. Sono altresì soggetti a PAS gli impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ai sensi dell articolo 7 del D.lgs. n. 28 del 2011, da realizzare al di fuori degli ambiti di conservazione individuati dal PSC: a) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diverse da quelle solare e geotermica: Norme Rue Allegato 1 Verghereto 15

(ai sensi dell articolo 6, comma 2, lettera a) e dell articolo 123, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001) impianti negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l utilizzo nei medesimi edifici. (Per ulteriori specifiche si fa espresso riferimento alla normativa della materia) e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo, nel rispetto delle tipologie indicate nel relativo Regolamento, delle aree pertinenziali degli edifici. Art. 2.6.1 Disciplina della comunicazione di inizio lavori (CIL) 1. La realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria che presentano i requisiti di cui al precedente art. 2.6 richiede la preventiva trasmissione allo Sportello Unico per l edilizia di: a) comunicazione di inizio lavori sottoscritta dal proprietario dell immobile oggetto dell intervento o di altro soggetto avente titolo, b) elaborati predisposti da un tecnico abilitato, c) eventuale documentazione richiesta dalla normativa di settore, secondo quanto disposto al successivo art. 2.17, inclusa la dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell art. 481 del Codice Penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati (PSC, RUE, POC e PUA). 2. La Comunicazione di inizio lavori è corredata dall indicazione del direttore dei lavori e dell impresa cui si intende affidare i lavori (con allegazione del DURC) ed è sottoposta al termine massimo di validità pari a tre anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa. L interessato è tenuto a comunicare la data di inizio e quella di conclusione dei lavori. 3. La realizzazione della parte dell intervento non ultimata nei termini è soggetta a nuova comunicazione di inizio attività. 4. Qualora l immobile oggetto dell intervento sia sottoposto ad un vincolo, il nulla osta o il parere devono essere allegati alla comunicazione. Art. 2.6.2 Verifiche a seguito della comunicazione di inizio lavori 1. Lo Sportello unico per l edilizia, sulla base della documentazione e delle informazioni a propria disposizione: a) verifica la corrispondenza dell intervento da realizzare agli interventi di cui al precedente art. 2.6; b) controlla la completezza e regolarità formale della comunicazione di inizio lavori e della documentazione allegata (elaborati del tecnico abilitato o documentazione richiesta dalla normativa di settore). 2. Nel caso di rilevata incompletezza o irregolarità formale della comunicazione di inizio lavori o della documentazione allegata, lo Sportello unico per l edilizia chiede le necessarie integrazioni. Qualora la documentazione integrativa non sia trasmessa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, lo sportello dell edilizia inserisce la relativa pratica nel campione degli interventi sottoposti a controllo di merito. 3. L accertamento della mancanza di un autorizzazione o di altro atto di assenso richiesto dalla normativa di settore quale presupposto necessario all inizio dei lavori, comporta l adozione dei provvedimenti, cautelari o definitivi, previsti dalla normativa di settore che risulti non rispettata. 4. L accertamento della mancata corrispondenza indicata al precedente comma 1 lettera a) (tra cui l assenza dei requisiti di cui al precedente art. 2.6 lo sportello dell edilizia ordina la sospensione dei lavori. 5. Lo Sportello unico per l edilizia può inoltre effettuare il controllo di corrispondenza del progetto e dell opera in corso di realizzazione a quanto asseverato dal professionista abilitato. Tale controllo 16 Norme Rue Allegato 1 Verghereto

deve essere effettuato in corso d opera, entro la scadenza del termine di tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori, ovvero entro la data di fine lavori indicata nella stessa comunicazione. Il controllo di corrispondenza è effettuato a campione e riguarda una percentuale del 30% degli interventi in corso di realizzazione o eseguiti mediante una procedura di sorteggio da effettuarsi trimestrale. Art. 2.6.3 Documentazione da allegare alla comunicazione di inizio dei lavori 1. Alla comunicazione di inizio lavori (CIL), presentate su apposito modello predisposto dal comune sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, devono essere allegati i documenti indicati nella tabella seguente. Sezione 1. Documentazione necessaria per la comunicazione di inizio lavori (CIL) (atto o elaborato) (quando occorre) Documentazione generale 1.1. Titolo ad intervenire 1 Per tutti gli interventi. 1.2. Documentazione catastale 2 Per tutti gli interventi. 1.3. Indicazione del direttore dei lavori e dell impresa Per tutti gli interventi cui si intendono affidare i lavori 1.4. DURC (documento unico di regolarità contributiva) e dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all art.90, comma 9, lettere a-b, D.lgs 81/2008 1.5. Copia della notifica preliminare ad ASL ed a direzione provinciale del lavoro, di cui all art. 99, D.lgs 81/2008 (relativa a coordinatori alla sicurezza ed imprese selezionate) Per tutti gli interventi che prevedano l esecuzione dei lavori da parte di impresa o lavoratore autonomo (art. 90, comma 9, lettera c, D.lgs 81/2008). Per tutti gli interventi per i quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, o un unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (art. 90, comma 9, lettera c, e art. 99, D.lgs 81/2008, mod. da D.lgs 106/2009). La trasmissione di questa documentazione al Comune è necessaria prima dell inizio dei lavori (art. 90, comma 9, lettera c, D.lgs 81/2008). In mancanza di notifica, la CIL è inefficace (art. 90, comma 10, D.lgs 81/2008). Qualora la copia della notifica non sia presentata contestualmente alla CIL, il titolare dichiara in essa di riservarsi la relativa presentazione prima della data di inizio dei lavori indicata nel titolo. 1.6. Elenco precedenti edilizi 3 Per tutti gli interventi su manufatto esistente. Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto 1.7. Documentazione fotografica dello stato di fatto 4 Per tutti gli interventi. 1.8. Relazione tecnico descrittiva 5 Per tutti gli interventi. 1.9. Asseverazione di conformità 6 Per tutti gli interventi (punto 5.2.2 lettera c), Regione Emilia- Romagna, Indicazioni applicative in merito all art. 6 del Dpr 380 del 2001 in merito all attività edilizia libera del 02-08- 2010). 1.10. Elaborati grafici comparativi tra stato di Per tutti gli interventi fatto e progetto (giallo e rosso) (1) Altra documentazione tecnica 1.11. Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989) o dichiarazione asseverata di intervento non soggetto - Gli elaborati grafici e la relazione di conformità occorrono nei casi di cui all art. 1, DM 14/6/1989 n. 236, all art. 24, L 104/1992, e di cui all art. 77, DPR 380/2001; - In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa per l eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. 1.12 Relazione sul rispetto dei requisiti di sostenibilità Nei casi previsti dal RUE, ai sensi dell art. 33, Lr 31/2002. 1.13 Progetto degli impianti a servizio degli edifici Per gli interventi che contemplino installazione, (DM 37/2008 - L 46/90) trasformazione o ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37). 1.14 Documentazione sul rispetto dei requisiti di Per gli interventi indicati nell articolo 3 dell Atto di indirizzo e 1 Vedi definizione dei contenuti nella sezione5. 2 Vedi definizione dei contenuti nella sezione 5. 3 Vedi definizione dei contenuti nella sezione5. 4 Vedi definizione dei contenuti nella sezione5. 5 Vedi definizione dei contenuti nella sezione5. 6 Vedi definizione dei contenuti nella sezione5. Norme Rue Allegato 1 Verghereto 17

rendimento energetico (DAL 156/2008) 1.15 Comunicazione e documentazione per la riduzione dell inquinamento luminoso e il risparmio energetico (Lr 19/2003 - DGR 2263/2005) 1.16 Relazione asseverata terre e rocce da scavo coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008 n. 156. Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata con DGR 2263/2005 vedi anche circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006) Per gli interventi che comportino la produzione di terre e rocce da scavo, esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (artt. 186 e 266, comma 7, D.lgs 152/2006). Richieste di autorizzazioni da allegare alla CIL Le occorrenti richieste di autorizzazioni/nulla-osta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate tramite lo sportello unico per l edilizia (SUE) contestualmente alla CIL. In caso di intervento per la realizzazione o la modifica di impianto produttivo le richieste di autorizzazione/nulla-osta/valutazione/pareri, comunque denominati, devono essere presentate, unitamente alla CIL, con domanda unica, allo portello unico per le attività produttive (SUAP). In tutti i casi è possibile presentare l eventuale atto già rilasciato. Tutte le richieste devono essere accompagnate dalla prevista documentazione. L inizio dei lavori è sempre subordinato al rilascio dell atto (autorizzazione, nulla-osta, valutazione o parere favorevole). (atti di competenza del Comune) 1.17 Richiesta di autorizzazione paesaggistica o richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (D.lgs 42/2004) 1.18 Richiesta di autorizzazione per modifica accessi su strade di competenza comunale 1.19 Richiesta di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (competenza Comune o Comunità montana) (RD 3267/1923 - Artt. 148-149-150, Lr 3/1999) 1.20 Richiesta di valutazione d incidenza SIC/ZPS (modulo compilato di pre-valutazione d incidenza di interventi) (competenza Comune o Ente Parco) ( atti di competenza di altre Amministrazioni ) 1.21 Richiesta di autorizzazione per modifica accessi su strade di competenza provinciale o statale (ANAS) 1.22 Richiesta di parere di conformità alla normativa sulla prevenzione incendi (competenza comando provinciale vigili del fuoco) o dichiarazione di intervento non soggetto (DM 16/2/1982 e DPR 37/1998) 1.23. Richiesta di autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del D.lgs 42/2004 1.24. Richiesta di parere integrato USL/ARPA (Lr 19/1982 e DGR 1446/2007) 1.25. Richiesta di autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a seconda della competenza sul corso d acqua) 1.26. Richiesta di nulla-osta in deroga all interno di fasce di rispetto di competenza Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del D.lgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143 comma 1, lett. d, e art. 157). Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strada di competenza comunale (D.lgs 285/1992 e DPR 495/1992). Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico, per gli interventi compresi nell elenco 1 di cui al punto 2.4.1 della direttiva approvata con DGR 1117 del 11/7/2000. Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 (esclusi gli interventi definiti non rilevanti dalla normativa: DPR 357/1997, Lr 7/2004 e DGR 1191/2007) Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di competenza provinciale o statale (D.lgs 285/1992 e DPR 495/1992). - Il parere è necessario in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato A del DM 16/2/1982. - In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi. Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 D.lgs 42/2004. Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della DGR 1446/2007. Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, D.lgs 112/1998, Lr 3/1999). Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture o zone militari. Art. 2.7 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 1. Sono soggetti a SCIA obbligatoria i seguenti interventi di trasformazione edilizia e urbanistica, secondo le definizioni formulate con riferimento agli ambiti di conservazione (articoli 3.14 delle Norme del PSC) e agli altri ambiti (art. 7.3 delle presenti Norme): a) gli interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi nel precedente art. 2.6; b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo; 18 Norme Rue Allegato 1 Verghereto

c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma planivolumetrica dell'edificio; d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; e) gli interventi di ristrutturazione edilizia, con esclusione degli ambiti di conservazione; f) gli ampliamenti che non comportino un incremento di SUL superiore al 20%; g) gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla Lr 11/1988; h) i mutamenti di destinazione d uso senza opere qualora non comportino un incremento del carico urbanistico; i) le modifiche funzionali di impianti esistenti, già destinati ad attività sportive, senza creazione di nuova volumetria; j) l installazione o la revisione di impianti tecnologici e la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; k) le varianti in corso d opera a DIA/SCIA e le varianti non essenziali in corso d'opera a permessi di costruire ai sensi della Lr 31/2002; l) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della L. 122/1989, esclusi gli immobili compresi negli ambiti di conservazione; m) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione; n) i significativi movimenti di terra senza opere, non connessi all'attività agricola o ad opere edilizie, che non comportino scavi o riporti di profondità o altezza superiori a ml. 0,50; o) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; p) il recupero e risanamento delle aree libere fuori dagli ambiti di conservazione; q) la realizzazione di manufatti accessori in legno nelle aree a verde privato; r) le serre permanenti, di h. max. inferiore a 3,00 mt. e superficie coperta minore di 50 mq; s) le opere di arredo urbano e i dehors, non incluse nell allegato 3 alle Norme del PSC e nell Appendice D alle Norme del RUE; t) la collocazione di insegne pubblicitarie fatto salvo gli interventi realizzati in conformità a quanto disposto nel relativo Regolamento; u) tende parasole, nei casi non previsti dal regolamento. v) la demolizione di fabbricati, con esclusione degli ambiti di conservazione. 2. Nel caso di opere da effettuarsi in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ai sensi del D.lgs 267/2000, non è richiesta la SCIA per le sole opere ingiunte. Art. 2.7.1 Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 1. Il proprietario dell immobile o chi abbia titolo per presentare la SCIA presenta allo Sportello unico per l edilizia, la segnalazione, accompagnata dalla documentazione di cui all art. 2.17 La Segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione, dall atto di notorietà, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, da elaborati tecnici (indispensabili per dimostrare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell attività oggetto della SCIA). 2. L attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione all Amministrazione competente. 3. La SCIA è corredata dall indicazione del direttore dei lavori e dell impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di validità pari a tre anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella segnalazione stessa. L interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori. Su richiesta presentata prima della scadenza, il termine di ultimazione dei lavori, per fatti estranei alla volontà dell interessato, può essere prorogato per una sola volta con provvedimento motivato, per un periodo di un anno. 4. La realizzazione della parte dell intervento non ultimata nei termini è soggetta a nuovo titolo abilitativo. 5. Qualora l immobile oggetto dell intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela il parere o l atto di assenso comunque denominato deve essere allegato alla segnalazione. 6. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della segnalazione da cui risulti la data di ricevimento della stessa da parte dell amministrazione comunale, l elenco di quanto presentato a Norme Rue Allegato 1 Verghereto 19

corredo del progetto, l attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari. 7. Gli estremi della SCIA sono riportati nel cartello esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite dal RUE. 8. La realizzazione delle trasformazioni con SCIA è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per l esecuzione delle corrispondenti opere. Art. 2.7.2 Controllo sulle opere eseguite con SCIA 1. La Pubblica amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, ha a disposizione 30 giorni, per adottare un provvedimento di sospensione dell attività intrapresa e per ordinare la rimozione degli eventuali effetti dannosi, a meno che l interessato non si conformi alla normativa vigente, entro un termine fissato dalla stessa amministrazione che non può essere inferiore a 30 giorni. 2. Decorso il termine di 30 giorni di cui al precedente comma, l amministrazione può intervenire senza limiti di tempo solo in presenza di un pericolo di danno grave o irreparabile per il patrimonio artistico o culturale, per l ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell impossibilità di tutelare comunque tali interessi, mediante conformazione dell attività dei privati alla normativa vigente. 3. E fatto salvo il potere dall amministrazione di assumere, senza limiti temporali, in via di autotutela provvedimenti di revoca o annullamento d ufficio del titolo abilitativo, ove ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge 241/90. Art. 2.7.3 Documentazione da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività 1. Alla comunicazione di inizio lavori (CIL), alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed alla richiesta di permesso di costruire (RPC), presentate su apposito modello predisposto dal comune sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, devono essere allegati i documenti indicati nella tabella seguente. Sezione 2. Documentazione necessaria per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (atto o elaborato) (quando occorre) Documentazione generale 2.1. Titolo ad intervenire 7 Per tutti gli interventi. 2.2. Documentazione catastale 8 Per tutti gli interventi. 2.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria Per tutti gli interventi. 2.4. Indicazione del direttore dei lavori e dell impresa Per tutti gli interventi (art. 10, comma 3, Lr 31/2002). cui si intendono affidare i lavori 2.5. DURC (documento unico di regolarità Per tutti gli interventi che prevedano l esecuzione dei lavori contributiva) e dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all art.90, comma 9, da parte di impresa o lavoratore autonomo (art. 90, comma 9, lettera c, DLgs 81/2008). lettere a-b, D.lgs 81/2008 2.6. Copia della notifica preliminare ad ASL ed a direzione provinciale del lavoro, di cui all art. 99, D.lgs 81/2008 (relativa a coordinatori alla sicurezza ed imprese selezionate) Per tutti gli interventi per i quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, o un unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (art. 90, comma 9, lettera c, e art. 99, D.lgs 81/2008, mod. da D.lgs 106/2009). La trasmissione di questa documentazione al Comune è necessaria prima dell inizio dei lavori (art. 90, comma 9, lettera c, D.lgs 81/2008). In mancanza di notifica, la SCIA è inefficace (art. 90, comma 10, D.lgs 81/2008). Qualora la copia della notifica non sia presentata contestualmente alla SCIA, il titolare dichiara in essa di riservarsi la relativa presentazione prima della data di inizio dei lavori indicata nel titolo. 2.7. Elenco precedenti edilizi 9 Per tutti gli interventi su manufatto esistente. 7 Vedi definizione dei contenuti nella sezione 5. 8 Vedi definizione dei contenuti nella sezione 5. 20 Norme Rue Allegato 1 Verghereto