Fit & Proper: il Regolamento MEF sui requisiti degli esponenti bancari ex art. 26 TUB... 3

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Transcript:

1 AGOSTO 2017

Sommario Fit & Proper: il Regolamento MEF sui requisiti degli esponenti bancari ex art. 26 TUB... 3 Modifiche alle disposizioni sulla trasparenza bancaria: attuazione PAD... 4 IVASS: semplificazione dell informativa precontrattuale dei rami danni... 5 MiFID II c è: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione ed adeguamento... 6 2

Fit & Proper: il Regolamento MEF sui requisiti degli esponenti bancari ex art. 26 TUB In data 4 Agosto 2017 il MEF ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi, ai sensi degli articoli, 26, 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, 96- bis.3, comma 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB). In particolare, lo schema di regolamento diffuso introduce profili del tutto nuovi rispetto al D.M. 18 marzo 1998, n. 161. Su tutti, i criteri di correttezza (che si aggiungono all onorabilità), competenza (che si aggiungono alla professionalità), indipendenza, adeguata composizione collettiva degli organi. In realtà, particolare attenzione è data anche alla nuova disciplina applicabile ai responsabili delle principali funzioni aziendali (solo per le banche maggiori) e alle norme sulla verifica di idoneità da parte degli organi aziendali. Ai requisiti sopra richiamati si aggiunge una disciplina relativa alla verifica della disponibilità di tempo allo svolgimento dell incarico e dei limiti al cumulo degli incarichi, volta ad evitare una eccessiva concentrazione degli stessi e un impegno non adeguato, in termini di tempo, dell esponente bancario designato. In dettaglio, nel testo del decreto si fa leva sul principio di proporzionalità per differenziare i requisiti di professionalità degli esponenti, le regole sui limiti al cumulo degli incarichi e sui requisiti dei responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché con riguardo all adeguata composizione del consiglio di amministrazione. Il principio di proporzionalità non riguarda l onorabilità e la correttezza, così come l indipendenza di giudizio: la scelta è imposta dal nuovo articolo 26 TUB, ed è in linea con le policy BCE e EBA. Da ultimo, nel decreto - in linea con le specifiche disposizioni del Testo unico bancario - sono previste regole differenziate per gli intermediari non bancari. Talvolta, si applicheranno le norme previste per le banche, in altri casi, disposizioni ad hoc destinate agli intermediari di maggiore dimensione. Nel complesso la bozza di regolamento rafforza significativamente gli standard di idoneità degli esponenti, in parte elevando i requisiti già previsti dalla disciplina vigente ma soprattutto attraverso l introduzione dei nuovi profili (correttezza, competenza, composizione collettiva, indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, limiti al cumulo degli incarichi), allineando la disciplina italiana agli orientamenti e alle linee guida dell EBA e della BCE sui requisiti degli esponenti. Il provvedimento non esaurisce l attuazione del nuovo articolo 26 TUB, in quanto modalità e tempi di verifica da parte dell autorità di vigilanza dovranno essere disciplinati dalla Banca d Italia con regolamentazione propria. La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 22 settembre 2017. 3

Modifiche alle disposizioni sulla trasparenza bancaria: attuazione PAD Il 3 agosto, la Banca d Italia ha pubblicato un Provvedimento recante integrazioni e modifiche alle disposizioni su Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, adottate con Provvedimento del 29 luglio 2009, come successivamente modificato, per dare attuazione agli articoli 126-quinquiesdecies, comma 10, e 126- vicies-quinquies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), con i quali è stata recepita in Italia la Direttiva 2014/92/UE (c.d. Payment account directive PAD). In particolare, le nuove norme sulla trasparenza (Sezioni I, III, IV e XI del Provvedimento ridetto) riguardano: la continuità dei servizi di pagamento nel caso di cessione di rapporti giuridici in blocco; il previsione di un «conto di base»; le informazioni che le banche devono trasmettere ai siti web per il confronto tra le offerte. Il Provvedimento di attuazione della c.d. PAD è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2017. Per completezza, le disposizioni in esso presenti entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 4

IVASS: semplificazione dell informativa precontrattuale dei rami danni Con Comunicato stampa del 30 Agosto 2017 l IVASS, al fine di una maggiore semplificazione e chiarezza nei rapporti tra imprese di assicurazione e consumatori, ha posto in consultazione i nuovi documenti informativi precontrattuali (ramo danni) da consegnare al cliente prima della sottoscrizione della polizza. Il progetto si fonda sui recenti sviluppi apportati dalla Direttiva UE 2016/97 (c.d. IDD) che ha previsto l introduzione dell IPID documento informativo precontrattuale standardizzato di 2/3 pagine il cui schema è definito dal Regolamento di Esecuzione UE 2017/1469 della Commissione. Proprio nell'interesse del consumatore, l IVASS propone, nelle more del recepimento della IDD previsto per il 23 febbraio 2018, una rilevante modifica del Regolamento n. 35/2010. In particolare, tra gli aspetti salienti del documento posto in consultazione: nuova composizione dell informativa precontrattuale fondata su due tipi di documenti. Il primo, DIP Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione dei rami danni, del tutto identico al format dell IPID europeo, da cui potrà essere agevolmente sostituito una volta che la IDD verrà recepita. Il secondo, DIP aggiuntivo, da fornire contestualmente al documento informativo principale (il DIP), che raccoglierà le informazioni aggiuntive ed eccedenti il formato predeterminato di quest ultimo, qualora ve ne siano in relazione alla complessità del prodotto. destinatari dell informativa precontrattuale. La nuova proposta di modifica, infatti, non prevede alcun esonero della consegna del DIP, salvo quello relativo ai «grandi rischi», in coerenza con la IDD; regime di consegna dell informativa precontrattuale (supporto cartaceo o, previo consenso del contraente, formato elettronico o sito internet dell impresa con indicazione del link esatto da consultare); eliminazione del fascicolo informativo; inammissibilità dei rinvii alle condizioni di polizza. 5

MiFID II c è: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione ed adeguamento Mifid II c è. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2017 il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. MiFID II) e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 (MiFIR), così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016. Il decreto entra in vigore a partire dal 26 agosto 2017. In sintesi, le disposizioni del D.lgs. n. 129/2017, ispirate al dovere di agire nel miglio interesse del cliente, contemplano le novità di seguito riportate: garantiscono una corretta informazione per gli investitori; regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti; richiedono un adeguata profilatura del risparmiatore; dettano regole più stringenti nei confronti delle imprese di investimento sì che i prodotti offerti ai clienti siano adeguati alle loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente prodotti. Inoltre, si introducono ulteriori previsioni prevedenti: la possibilità, per i regolatori comunitari e italiani di vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari; in particolare, tali autorità potranno valutare il merito dei prodotti offerti e potranno vietare su base temporanea la loro commercializzazione e lo svolgimento di qualunque altra attività qualora ritengano che essi possano compromettere la stabilità e l integrità dei mercati, l ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi degli investitori; l ampliamento degli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori he devono includere anche il costo della consulenza, il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d investimento ricevuto. Inoltre, le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall investimento; in tema di consulenza finanziaria, l introduzione della consulenza «indipendente» e con alcune specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di investimento; una disciplina unitaria nell ambito del sistema finanziario riguardo all istituto della segnalazione delle violazioni (c.d. «whistleblowing»). 6

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