REGOLAMENTO PROVINCIALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2000, N. 21 SULLE STRADE DEL VINO



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Approvato con deliberazione consiliare n 5 del 24 febbraio 2010 In vigore dal 17 marzo 2010 REGOLAMENTO PROVINCIALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2000, N. 21 SULLE STRADE DEL VINO CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione previste dal Capo IV della L.r. 21/00 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle Strade del vino ) in materia di : - identificazione degli standard minimi di qualità; - linee guida per il disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione delle strade del vino e dei sapori; - attività informative, divulgative e promozionali; - criteri e modalità di concessione dei contributi. Art. 2 Caratteristiche delle Strade del vino 1. Le Strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell Unione europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. 2. Le Strade del vino sono un sistema integrato di offerta turistica e costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati sotto forma di offerta turistica. 3. La denominazione di una Strada del vino può identificarsi con il nome del territorio a vocazione vitivinicola, con il nome di un vino quando lo stesso

rappresenti significativamente la produzione del territorio evocandone l area geografica, ovvero, con il nome di qualsiasi elemento rappresentativo caratterizzante il territorio stesso, purchè non crei confusione negli utenti. 4. Una Strada del vino può articolarsi in più percorsi omogenei aventi diversa denominazione e può ricadere in più zone a denominazione di origine geografica, come pure nell ambito della stessa zona possono essere individuate e segnalate più Strade del vino. 5. La Strada del vino può avere anche un tracciato regionale, purchè il percorso per cui si richiede il riconoscimento ricada nel territorio provinciale. Art. 3 Caratteristiche delle Strade dei sapori 1. Come previsto dall art. 22 della L.R:21/00 possono essere costituite anche strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tradizionali, tipiche e di qualità, ricadenti nel territorio provinciale. 2. A tale fine si intendono produzioni di qualità e tipiche quelle che beneficiano di una denominazione protetta o di un indicazione geografica tipica ai sensi del reg. CEE 2081/92 e succ. modifiche. 3. Le Strade dei sapori costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione agricola e le relative produzioni tipiche e di qualità possono essere pubblicizzati sotto forma di offerta turistica. Art. 4 Soggetti promotori delle Strade del vino 1. Le Strade del vino sono promosse dalle aziende vitivinicole singole o associate unitamente agli Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, organizzazioni delle aziende vitivinicole singole o associate, associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, aziende agricole singole o associate, altri operatori economici, Enti e associazioni pubbliche o private operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati. 2. I comitati promotori per la costituzione, realizzazione e gestione delle Strade del vino si formano tra i soggetti di cui al comma 1 ed agli stessi devono aderire almeno: a) dieci aziende vitivinicole ubicate nel territorio provinciale; b) almeno cinque strutture ubicate nel territorio provinciale tra: - cantine di trasformazione agroindustriali singole e/o associate; 2

- imprese agroindustriali per produzioni a denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta - consorzi di tutela vini a D.O.C. e/o D.O.C.G. della provincia di riferimento; - enoteche e botteghe del vino - aziende agrituristiche di cui all art. 2 della L.R 25/96; - esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande; - imprese turistico-ricreative; - musei della vite e del vino o musei etnografici enologici. 3. Nella costituzione dei Comitati promotori le aziende vitivinicole devono in ogni caso rappresentare la maggioranza dei soggetti aderenti. Art. 5 Soggetti aderenti alla strada dei sapori 1. Le Strade dei sapori sono promosse dalle aziende produttrici di prodotti tipici e di qualità singole o associate unitamente agli Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, organizzazioni delle aziende singole o associate, associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio agricolo, aziende agricole singole o associate, altri operatori economici, Enti e associazioni pubbliche o private operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati. 2. I comitati promotori per la costituzione, realizzazione e gestione delle Strade si formano tra i soggetti di cui al comma 1 ed agli stessi devono aderire almeno: a) dieci aziende produttrici del prodotto interessato tradizionale, tipico o/e di qualità ubicate nel territorio provinciale; b) almeno cinque strutture ubicate nel territorio provinciale tra: - cantine di trasformazione agroindustriali singole e/o associate; - associazioni e consorzi di produttori tipici, tradizionali e di qualità; - aziende agrituristiche; - esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande; - imprese turistico-ricreative. 3. Nella costituzione dei Comitati promotori le aziende produttrici del prodotto interessato devono in ogni caso rappresentare la maggioranza dei soggetti aderenti. 3

4. La Strada del vino può denominarsi anche Strada dei sapori qualora vi partecipino almeno cinque aziende che producano prodotti tipici, tradizionali e di qualità come previsto dal comma 2 dell art. 3. CAPO II STARDARD MINIMI DI QUALITA Art. 6 Standard minimi di qualità comuni agli aderenti alle Strade del vino e dei sapori 1. I soggetti aderenti alle Strade del vino e/o dei sapori, con esclusione degli Enti ed organizzazioni di cui all articolo 2, devono soddisfare le seguenti caratteristiche qualitative minime: a) per gli aderenti alla Strada del vino : ubicarsi all interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 oppure, nel caso di aziende associate di vinificazione ovvero di vinificazione ed imbottigliamento, anche al di fuori della zona di produzione, purchè ciò sia previsto dalla normativa dei disciplinari di produzione dei relativi vini D.O.C. D.O.C.G, IGT.; b) per gli aderenti alla Strada dei sapori : ubicarsi all interno della zona di produzione prevista dalla DOP o dall IGP; c) dotarsi di aree attrezzate per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti; d) mettere a disposizione locali da adibirsi a luogo di accoglienza degli ospiti; e) esporre l orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1 gennaio di ogni anno, con il soggetto responsabile della Strada del vino; f) esporre la mappa del territorio della Strada del vino, con il percorso ben visibile e l indicazione dell offerta enogastronomica; g) offrire materiale informativo, approvato dal soggetto gestore, sulla Strada del vino e sulle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda. 2. I soggetti aderenti alle Strade del vino e/o dei sapori che non soddisfano le caratteristiche qualitative minime di cui al comma 1 e quelle specifiche di cui al successivo articolo 4, vengono esclusi dal novero degli aderenti alla Strada del vino e/o dei sapori. Detta esclusione viene revocata qualora il soggetto respinto provveda entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione al raggiungimento delle caratteristiche qualitative minime. 4

Art. 7 Standard minimi di qualità specifici ai soggetti aderenti alle Strade del vino 1. Le aziende vitivinicole devono: a) disporre di locali di degustazione attrezzati conformemente alle disposizioni di legge per l accesso al pubblico, con i servizi igienici ad uso visitatori; b) dare la possibilità di visite guidate alla cantina e ai vigneti; c) vendere al pubblico i propri vini in bottiglia etichettata e confezionata; d) produrre almeno un vino a D.O.C. o DOCG ovvero un vino proveniente da agricoltura biologica o da vitigno autoctono della Regione ricompreso nella classificazione delle varietà di viti prevista dall articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999; e) esporre in modo ben visibile nella sala di degustazione il prezzo dei vini in vendita ed organizzare degli assaggi-degustazione; f) indicare nella segnaletica apposta all ingresso dell azienda solo il nome della stessa, i numeri di telefono, fax e e-mail e sito internet, l orario, i giorni di apertura; g) esporre all ingresso del centro aziendale il logo comune ed il simbolo della Strada del vino; h) disporre di bicchieri in vetro da degustazione adeguati alle tipologie di vino da offrire; i) assicurare adeguata pulizia ai luoghi prossimi ed esterni all azienda, che devono essere liberi da materiali da ingombro, attrezzature in disuso o altri ostacoli. 2. Le aziende agrituristiche, qualora esse stesse non siano produttrici di vini D.O.C., DOCG e IGT, devono: a) esporre in modo ben visibile non meno di cinque vini delle aziende vitivinicole della Strada del vino; b) tenere la carta dei vini di almeno tre aziende vitivinicole e privilegiare nella somministrazione agli ospiti i vini delle aziende vitivinicole facenti parte della Strada del vino; c) vendere prodotti prevalentemente di propria produzione o trasformazione o comunque provenienti dal territorio regionale; d) assicurare adeguata pulizia ai luoghi prossimi ed esterni all azienda, che devono essere liberi da materiali da ingombro, attrezzature in disuso o altri ostacoli; e) tenere la carta dei vini delle aziende vitivinicole e privilegiare, nella somministrazione agli ospiti, i vini delle aziende vitivinicole facenti parte della Strada del vino, con particolare riferimento a quelli provinciali; 5

3. Le aziende agricole specializzate in produzioni tipiche, qualora non produttrici di vino a D.O.C., DOCG e IGT devono: a) esporre in modo ben visibile non meno di cinque vini delle aziende vitivinicole provinciali aderenti alla Strada del vino ; b) offrire materiale informativo circa le produzioni agricole e/o trasformate che caratterizzano l azienda stessa; c) dare la possibilità di visite guidate all azienda agricola; d) vendere al pubblico i propri prodotti ed esporre in modo ben visibile i relativi prezzi di vendita; e) assicurare adeguata pulizia ai luoghi prossimi ed esterni all azienda, che devono essere liberi da materiali da ingombro, attrezzature in disuso o altri ostacoli. 4. Le imprese artigiane devono: a) svolgere attività collegate alle produzioni tipiche che caratterizzano il territorio provinciale ; b) consentire ai visitatori, anche attraverso visite guidate, ove possibile, di prendere visione delle fasi di lavorazione dei prodotti dell azienda stessa. 5. Le enoteche e/o botteghe del vino devono: a) esporre vini delle aziende aderenti alla Strada del vino, con particolare rilievo per quelli provinciali, ed i relativi prezzi di vendita; b) promuovere ed organizzare annualmente iniziative a favore dei consumatori atte a valorizzare le produzioni enologiche quali brevi corsi di degustazione dei vini per un corretto abbinamento con i prodotti della gastronomia regionale; c) essere dotate di uno spazio di degustazione ed appositi calici, in vetro, per la mescita dei vini. 6. Gli esercizi di ristorazione devono: a) tenere la carta dei vini delle aziende vitivinicole e privilegiare, nella somministrazione agli ospiti, i vini delle aziende vitivinicole facenti parte della Strada del vino, con particolare riferimento a quelli provinciali; b) inserire nel menù di degustazione almeno due piatti tipici della zona; c) esporre in apposita area visibile agli ospiti un congruo numero di bottiglie dei vini delle aziende vitivinicole facenti parte della Strada del vino; d) fare uso di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e dotarsi di personale adeguatamente preparatoad illustrare le caratteristiche della zona e dei vini che la caratterizzano. 7. Le imprese turistico-ricettive, qualora siano dotate di ristorante interno, devono soddisfare le condizioni di cui al comma 6. 6

8. I musei della vite e del vino devono: a) tenere l apertura al pubblico negli orari concordati con il soggetto responsabile della Strada del vino; b) promuovere iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali c) della produzione vitivinicola propria della Strada del vino. 9. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono : a) collaborare con la Strada dei vini e/o dei sapori per la predisposizione di materiale informativo; b) favorire la conoscenza delle Strade del vino attraverso la diffusione di materiale informativo e promozionale. 10. Gli Enti locali devono: a) essere ubicati almeno in parte all interno della zona di produzione D.O.C. e D.O.C.G. di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 o nelle aree DOP o IGP; b) favorire la conoscenza delle Strade del vino e/o dei sapori attraverso la diffusione di materiale informativo, promozionale e cartellonistico nonché adoperarsi per rendere fruibile al meglio la viabilità lungo le strade stesse. 11. Le organizzazioni professionali agricole: a) concorrono a promuovere la costituzione delle Strade del vino sensibilizzando i propri associati; b) favoriscono attraverso i propri mezzi di comunicazione la conoscenza delle Strade del vino al fine di incentivare le aziende agricole ad aderire all Associazione; c) favoriscono attraverso iniziative culturali, sportive e ricreative la conoscenza degli ambiti agricoli in cui ricadono le Strade del vino. CAPO III RICONOSCIMENTO DELLE STRADE e DISCIPLINARE Art. 8 Adempimenti del Comitato promotore 1. Ai fini del riconoscimento della Strada del vino e/o dei sapori il rappresentante del Comitato promotore inoltra alla Giunta provinciale per il tramite del Servizio Agricoltura, apposita istanza indicando il nominativo della strada, ovvero delle strade, che si intendono promuovere, con allegata la seguente documentazione: 7

a) proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della Strada del vino e/o dei sapori; b) cartografia in scala 1:100.000, ovvero in scala a maggior dettaglio quando le condizioni di rappresentazione del territorio e degli elementi che lo caratterizzano esigono tale definizione, con la individuazione del percorso su cui insiste la Strada del vino; c) verbale di costituzione del Comitato promotore in forma di scrittura privata, registrata, sottoscritto da tutti i soggetti aderenti e riportante l indicazione del rappresentante del Comitato stesso nonché il mandato a sottoscrivere la domanda anche in nome e per loro conto e l impegnativa alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore; d) dichiarazione da parte di ciascun aderente di trovarsi nella condizione di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), e di impegnarsi a raggiungere il possesso degli standard minimi di qualità di cui al presente regolamento entro sei mesi dall atto di costituzione del Comitato di gestione, qualora non già posseduti; e) copia delle delibere degli Enti pubblici e delle associazioni di adesione al Comitato promotore. 2. Il Comitato promotore una volta ottenuta l approvazione del disciplinare della Strada del vino e/o dei sapori ed ottenuto il riconoscimento da parte della Giunta a termini dell articolo 17, comma 1 della legge regionale 21/2000, si trasforma in Comitato di gestione e diventa il soggetto responsabile della gestione della Strada del vino una volta adempiuto all obbligo di cui al comma 3. 3. Entro novanta giorni dalla data di avvenuto riconoscimento della Strada del vino e/o dei sapori, il Comitato di gestione presenta alla Provincia copia dell atto di costituzione del Comitato stesso conformemente all articolo 10, comma 1. 4. Qualora entro il termine di un anno dal riconoscimento della Strada del vino e/o dei sapori il Comitato di gestione non abbia avviato l attività di cui all articolo 10, comma 3, il riconoscimento della Strada viene revocato. Art. 9 Contenuti minimi del disciplinare tipo 1. Il disciplinare delle Strade del vino deve contenere almeno: a) l indicazione del nome della Strada del vino e/o dei sapori. b) la descrizione del logo specifico identificativo della Strada del vino e/o dei sapori e le norme per il relativo uso nel rispetto del presente Regolamento. 8

c) le modalità di accesso all associazione, la tipologia dei requisiti previsti che non devono contrastare con quelli indicati dal presente Regolamento. d) gli obblighi per gli associati, le modalità ed i casi di esclusione, le incompatibilità, le inammissibilità e le eventuali sanzioni per le inadempienze. e) l obbligo per gli associati di aver effettuato da parte del titolare dell azienda o da parte di dipendenti o collaboratori almeno un corso di ospitalità e/o accoglienza di minimo 90 ore svolto con enti/istituti/associazioni accreditate. f) gli organismi interni quali Assemblea, Consiglio direttivo, Presidente, Collegio sindacale, con specificazione delle loro funzioni. g) le norme riguardanti le nomine ed il funzionamento degli organismi medesimi, modalità di voto e discioglimento dell assemblea. h) gli obblighi di contribuzione da parte di ciascun associato in funzione delle diverse categorie di appartenenza sia come quota fissa di adesione sia come quota annuale. i) le norme per la risoluzione delle controversie. j) l) le norme che prevedano equilibri nella rappresentatività delle varie categorie in seno al Consiglio direttivo nel caso la Strada del vino insista su un territorio con più denominazioni di origine. 2. Il disciplinare deve tra l altro prevedere che il Consiglio sia costituito da non meno di 7 componenti eletti dall assemblea dei quali almeno quattro in rappresentanza della categoria di cui all articolo 2, comma 2, lettera a), due in rappresentanza delle categorie di cui all articolo 2, comma 2, lettera b) e uno in rappresentanza delle associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo. Nel Consiglio deve esser presente almeno un rappresentante di operatori privati o associazioni/enti del territorio provinciale. 3. I soggetti aderenti alla Strada del vino si riuniscono in assemblea almeno una volta all anno con scopi consultivi e propositivi. Spetta all assemblea eleggere il Consiglio direttivo ed il Collegio sindacale. 4. Ai fini costitutivi e per l adozione del disciplinare, l assemblea è costituita dai soggetti aderenti alla Strada del vino e/o dei sapori in possesso degli standard minimi di qualità di cui al presente regolamento ovvero che si sono impegnati a raggiungere il possesso degli standard minimi di qualità come previsto dal presente regolamento. 5. La richiesta di adesione alla Strada del vino e/o dei sapori è libera e volontaria e comporta l impegno a sottoscrivere il disciplinare che ne regola il funzionamento e ne garantisce il livello qualitativo. L ammissione di un 9

nuovo soggetto, una volta riconosciuto il Comitato di gestione, è subordinata all accertamento, da parte del Comitato stesso del possesso in capo al richiedente dei requisiti previsti. La sussistenza di tali requisiti viene confermata di anno in anno per tutti gli aderenti. Con l ammissione il soggetto aderente alla Strada accede ai servizi connessi alla strada stessa. Art. 10 Comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione di cui all articolo 17 della legge regionale 21/2000 riveste la forma di organismo associativo senza scopo di lucro, ai sensi dell articolo 36 e seguenti del Codice civile, che si costituisce a mezzo atto pubblico registrato, con il compito di realizzare e gestire una o più Strade del vino e/o dei sapori, diffondere la sua conoscenza, promuovere e valorizzare il territorio, le peculiarità enologiche e storico-culturali presenti nell ambito delle Strade stesse attraverso note informative, divulgative, materiale illustrativo, partecipazione a fiere e manifestazioni ed altre iniziative da attuare con ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo per il raggiungimento dell obiettivo. 2. Il Comitato di gestione attraverso il Presidente rappresenta in ogni sede la Strada del vino e/o dei sapori, cura la gestione e svolge i compiti allo stesso attribuiti in conformità alla legge regional21/2000 ed al presente Regolamento. 3. Il Comitato di gestione è chiamato a: a) gestire la Strada del vino e/ o dei sapori nel rispetto del disciplinare approvato; b) pianificare le attività inerenti: - l omologazione dei soggetti aderenti; - la verifica del mantenimento dei requisiti necessari da parte dei soggetti aderenti; - gli orari di apertura al pubblico delle aziende vitivinicole e degli altri soggetti aderenti; - la redazione di materiale illustrativo e divulgativo della Strada; - l organizzazione di visite guidate, avvalendosi di personale qualificato e che parla almeno in un altra lingua comunitaria; - la promozione della Strada del vino e/o dei sapori. 4. Il Comitato di gestione deve: a) entro il 15 gennaio di ogni anno inviare al Servizio Agricoltura una relazione sull attività che intende svolgere unitamente ad un elenco dei soci ed alla dimostrazione che sussistono ancora le condizioni per il riconoscimento della Strada del vino e/o dei sapori; 10

b) comunicare al Servizio Agricoltura le eventuali variazioni del disciplinare per l approvazione da parte della Giunta Provinciale ; c) riservare il logo ed il nome della Strada del vino e/o dei sapori ai soli associati; d) inviare entro il 30 aprile di ogni anno al Servizio Agricoltura una relazione sull attività svolta nell anno precedente sia sotto l aspetto amministrativo che finanziario; e) controllare affinché gli associati rispettino gli standard minimi previsti dal presente Regolamento nei tempi dallo stesso indicati. 5. L attività promozionale attuata dal Comitato di gestione deve essere riferita alla globalità dei soggetti aderenti alla Strada. Art. 11 Controlli 1. La Provincia, direttamente o tramite altri soggetti delegati, può eseguire controlli presso gli aderenti alle Strade del vino e/o dei sapori. 2. Qualora, in tali occasioni, emergano difformità rispetto al mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento o /e dal disciplinare tipo, la Provincia diffida il Comitato di gestione a regolarizzare la situazione entro il termine di 90 gg dalla comunicazione, che avverrà a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 3.Trascorso infruttuosamente tale termine la Provincia revocherà il riconoscimento e provvederà al recupero di eventuali somme contributive indebitamente percepite. 4. Per le Strade del vino e/o dei sapori che hanno un tracciato sovraprovinciale, ogni Provincia si impegna ad informare le altre che abbiano un interesse sulle procedure di attuazione del presente regolamento che possono incidere sull attività comune. CAPO IV PROMOZIONE Art 12 Modalità 1. Le Strade del vino e/o dei sapori devono essere indicate nella cartellonistica dal logo identificativo delle Strade del vino che accompagna i simboli delle singole Strade del vino e/o dei sapori, nonché da una mappa 11

indicante il percorso stradale, la localizzazione e la simbologia dell offerta enoturistica e tipica e di qualità complessiva nel rispetto della segnaletica informativa prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1856 del 06/08/2009 ai sensi dell articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta lungo il percorso delle Strade del vino. 2. Su tutto il materiale divulgativo, promozionale ed informativo dovrà comparire il simbolo della Provincia, della Regione FVG e della Turismo FVG. 3. Il Comitato di gestione dovrà fornire annualmente, assieme alla documentazione di cui all art.11 comma 4 lettera a) un piano di distribuzione e promozione della Strada. Il materiale divulgativo dovrà essere fornito, in misura da concordare, agli Uffici IAT della provincia in cui la Strada è ubicata. CAPO V CRITERI E MODALITA DI EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI Art. 13 Beneficiari e spese ammissibili 1. I contributi vengono erogati ai Comitati di gestione ed agli Enti locali di cui all art. 16, comma 2, della Lr. 21/00, nel limite massimo del 60% delle spese ammissibili per i seguenti interventi: a) la predisposizione di materiale informativo, divulgativo e illustrativo anche destinato all estero; b) l ideazione, la realizzazione e la posa in opera di cartellonistica; c) l istituzione o l adeguamento di punti di informazione collocati sulle Strade del vino, finalizzati ad un informazione specifica sull area vitivinicola interessata. 2. L importo minimo di spesa ammissibile è di 10.000,00. Art. 14 Domande e termini 1. Le domande di contributo, presentate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono corredate da: a) relazione illustrativa dell intervento; b) preventivo di spesa. 12

2. L integrazione alla documentazione di cui al comma 1 è trasmessa entro sessanta giorni dalla richiesta del Servizio competente, pena l archiviazione delle domande. 3. Le domande verranno presentare alla Provincia entro il 1 settembre di ogni anno. Art. 15 Concessione dei contributi 1. La concessione dei contributi avviene secondo il criterio temporale. Nel decreto di concessione del contributo è indicato l ammontare dell incentivo, il termine entro il quale dovrà essere inviata la dichiarazione di accettazione del contributo con l impegno ad assumere a proprio carico la parte della spesa non finanziata dalla Provincia nonché i termini per l invio della rendicontazione della spesa. 2. La mancata rendicontazione finale della spesa ammessa entro il termine indicato comporta la revoca del contributo concesso. 3. I contributi sono concessi a titolo De Minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006, e da ogni ulteriore modifica e/o integrazione della stessa. Art. 16 Norma transitoria 1. Alle domande di contributo presentate alla Provincia sino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché ai procedimenti in corso a tale data, ed ai successivi rapporti giuridici agli stessi correlati, si applica la disciplina del presente regolamento per quanto compatibile con le attività poste in essere. 2. Alle domande di riconoscimento e ampliamento delle Strade del Vino e dei Sapori presentate alla Provincia sino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché ai procedimenti in corso a tale data, ed ai successivi rapporti giuridici agli stessi correlati, si applica la disciplina del presente regolamento. 13

Art. 17 Norma finale 1. Per tutto quanto non espressamente richiamato dal presente Regolamento provinciale si rinvia alla legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, e sue successive modifiche e/o integrazioni ed all'ulteriore normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia. 2. La classificazione DOC o/e DOCG già in uso e prevista dal presente Regolamento si intende rettificata secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa di settore. Art. 18 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 giorno successivo alla pubblicazione all Albo pretorio dell Amministrazione Provinciale di Udine. 14