LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI 2019 AGGIORNATO A MAGGIO Guida alle Agevolazioni per le assunzioni Confapi Varese 1

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LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI 2019 AGGIORNATO A MAGGIO 2019 Guida alle Agevolazioni per le assunzioni Confapi Varese 1

Associazione delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Varese Gli sgravi e le agevolazioni pubbliche per l assunzione di nuovo personale hanno l obiettivo di aumentare i livelli di occupazione, attraverso la concessione di contributi in grado di incentivare le imprese ad assumere nuovi lavoratori. Attraverso queste agevolazioni si cerca di abbassare il livello di disoccupazione e, allo stesso tempo, si aiutano le imprese ad incrementare il proprio organico. Conoscere i principali sgravi per le assunzioni può essere estremamente utile per tutte le imprese che hanno intenzione di assumere nuovo personale, ma anche per chi è alla ricerca di un lavoro. In questa guida illustriamo tutti gli incentivi applicabili nel corso del 2019. Guida alle Agevolazioni per le assunzioni Confapi Varese 2

INDICE AGEVOLAZIONI NAZIONALI INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI UNDER 35 ANNI 4 INCENTIVO OCCUPAZIONALE NEET 6 TIROCINI EXTRACURRICULARI IN GARANZIA GIOVANI 9 INCENTIVO PER ASSUNZIONI DI GIOVANI TRA I 15 E I 29 ANNI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO 10 INCENTIVO PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI LAVORATORI OVER 29 ANNI IN NASPI 13 INCENTIVO DONNE 15 INCENTIVO PER ASSUNZIONI LAVORATORI OVER 50 DA OLTRE 12 MESI 16 INCENTIVO PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN CIGS (CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO) 17 INCENTIVO PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN NASPI (CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO) 18 INCENTIVO PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN DISABILITA 19 ALTRE AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI DI: GIOVANI GENITORI 22 SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI E LAVORATORI IN CONGEDO 23 SGRAVIO CONTRIBUTIVO GIOVANI ECCELLENZE 24 SGRAVIO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA 25 Guida alle Agevolazioni per le assunzioni Confapi Varese 3

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI - UNDER 35 ANNI Il decreto legge n.87/2018 (decreto dignità), all art.1-bis, estende la misura agli anni 2019 e 2020. DESCRIZIONE La legge n.205/17, all art.1, commi da 100 a 105 e 114, prevede che in caso di assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 1, il datore di lavoro ha diritto all esonero del versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.000 annui. Tale misura riguarda l assunzione di giovani che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro e che non abbiano compiuto il 35 anno di età. TIPOLOGIA ED ENTITÁ DELL INCENTIVO L incentivo ha una durata massima di 36 mesi ed è pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 su base annua. DATORI DI LAVORO BENEFICIARI Datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), compresi: - I datori di lavoro del settore agricolo - Le società cooperative che assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione del vincolo associativo. Giovani mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato e under 35. DESTINATARI L incentivo spetta anche in caso di un precedente contratto di apprendistato con altro datore di lavoro. TIPOLOGIA DI CONTRATTO RICHIESTO Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (full-time o part-time), anche a scopo di somministrazione. L incentivo spetta, per un periodo massimo di 12 mesi, anche in caso di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato a condizione che lo stesso non abbia compiuto il 30 anno di età. NATURA DELL AIUTO E CUMULABILITÁ L incentivo è cumulabile, ove ricorrono i requisiti, con l incentivo occupazione mezzogiorno e con l incentivo occupazione NEET ma non è cumulabile con altri incentivi all assunzione di natura contributiva (es. incentivo donne ex legge n.92/12). È cumulabile con altri incentivi all assunzione di natura economica, quindi, ove ricorrono i requisiti con - L incentivo all assunzione di disabili; - L incentivo all assunzione di beneficiari del trattamento di Naspi 1 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti non è una nuova e diversa tipologia contrattuale ma un diverso regime sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo, appunto a tutele crescenti perché il risarcimento riconosciuto al lavoratore aumenta con l aumentare dell anzianità di servizio. Tale regime sanzionatorio riguarda tutte le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 7 marzo 2015. 4

TEMPISTICA E SCADENZA - Entro il 2020, per le assunzioni di giovani under 35 - Dal 2021, per le assunzioni di giovani under 30 NORMATIVA E MODULISTICA Legge 205/17, art.1, commi da 100 a 105 e 114; circ. INPS n.40/2018; decreto legge n. 87/18 (decreto dignità), art. 1-bis. MODALITÁ DI ACCESSO E DI EROGAZIONE DELL INCENTIVO L erogazione dell incentivo avviene mediante conguaglio dei contributi Il datore di lavoro che, nei 6 mesi successivi all assunzione incentivata, effettua il licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, del neoassunto o di altro lavoratore adibito alla medesima mansione presso la medesima unità produttiva, decade dal beneficio con l obbligo di restituire quanto già fruito a titolo di incentivo. REGIME SANZIONATORIO E CASI DI ESCLUSIONE Sono esclusi dall incentivo i seguenti contratti: - di lavoro domestico - di apprendistato Per le suddette tipologie di contratto sono già previste aliquote contributive ridotte rispetto a quelle ordinarie Sono esclusi, inoltre, dall incentivo i seguenti contratti: lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato; l assunzione di personale con qualifica dirigenziale, in quanto questo esula dalla disciplina del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. L agevolazione non spetta se: 1. Il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l assunzione, abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva presso cui effettua la nuova assunzione. 2. L assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; 3. L assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 4. Il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazioni aziendali, salvo il caso in cui l assunzione sia finalizzata all impiego di lavoratori inquadrati in un diverso livello o addetti ad unità produttive diverse. Inoltre non spetta nei seguenti casi: se il datore di lavoro non è in regola con l assolvimento degli obblighi contributivi; se il datore di lavoro abbia violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; se il datore di lavoro non rispetti gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 5

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET - GARANZIA GIOVANI PER ASSUNZIONI (TRA I 16 I 29 ANNI) Decreto Anpal n.3/2018; circ. INPS n.48/2018 DESCRIZIONE L Anpal, con il decreto n. 3/2018, ha previsto la misura Incentivo Occupazione NEET, a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato (full-time o part-time) anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante, giovani registrati al PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. TIPOLOGIA ED ENTITÁ DELL INCENTIVO A tempo INDETERMINATO e APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE incentivo fino a 8.060 su base annua e fino a 671,66 al mese. Sono riconosciuti gli sgravi contributivi anche part-time con orario di lavoro superiore al 60% dell orario normale. DATORI DI LAVORO BENEFICIARI Tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), esclusi i datori di lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano. Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non occupati, né inseriti in un percorso di studio o formazione, cosiddetti NEET, che siano registrati al Programma Garanzia Giovani. I minori di 18 anni devono aver assolto al diritto dovere di istruzione e formazione. DESTINATARI TIPOLOGIA DI CONTRATTO RICHIESTO ATTENZIONE per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti: - il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017; - il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; - il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; - il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato. 1. contratto a tempo indeterminato (full-time o part-time), anche a scopo di somministrazione 2. contratto di apprendistato professionalizzante L incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato di socio di cooperativa. N.B. nel caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, l incentivo spetta solo durante il periodo formativo e non spetta in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato. 6

N.B. Per il medesimo lavoratore l incentivo può essere erogato una sola volta e non può essere autorizzato per altre assunzioni, a prescindere dalla causa che ha determinato la cessazione del precedente rapporto. MODALITÁ DI ACCESSO E DI EROGAZIONE DELL INCENTIVO il datore di lavoro presenta all INPS, su apposito modulo telematico, denominato NEET istanza di prenotazione dell incentivo indicando tutti i dati relativi all assunzione effettuata o da effettuare (lavoratore assunto o da assumere, regione e provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, importo della retribuzione media mensile, misura dell aliquota contributiva datoriale, eventuale cumulo con l incentivo di cui all art 1, comma 100 e ss., l. n. 205/17). l INPS, verificati i requisiti di ammissione (iscrizione al Programma Garanzia Giovani, profilazione e presa in carico), verificata la disponibilità delle risorse, determinato l importo dell incentivo spettante, comunica al datore di lavoro l avvenuta prenotazione dell importo dell incentivo. il datore di lavoro, entro 10 giorni dalla sopracitata comunicazione (a pena di decadenza), procede all assunzione e conferma la prenotazione. L erogazione dell incentivo avviene mediante conguaglio dei contributi. L incentivo è cumulabile, ricorrendone le condizioni, con l esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 36 mesi previsto dall art. 1, commi da 100 a 105, della legge 205/17. Al di fuori della predetta cumulabilità, l incentivo non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva. NATURA DELL AIUTO E CUMULABITLITÁ All interno del Programma Garanzia Giovani le imprese che assumono possono accedere ad una serie di incentivi, sottoforma di sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, (con esclusione dei premi e contributi INAIL). La misura è cumulabile con l incentivo strutturale all occupazione giovanile previsto dalla legge di stabilità, in questo caso non supera 5.060 contributiva. N.B. Non sono ammesse le assunzioni effettuate con contratto per il lavoro domestico e per il lavoro intermittente e sono escluse le trasformazioni da contratto a tempo determinato. L assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. L incentivo può essere fruito nei limiti degli aiuti de minimis. 7

Oltre tali limiti, esso può essere fruito se ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni: - l assunzione comporta un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti 2 ; - il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito o sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna i tutti i settori economici dello Stato 3. TEMPISTICHE E SCADENZE L incentivo è previsto per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data dell assunzione e deve essere fruito entro il termine di decadenza del 29 febbraio 2020. L incentivo non spetta in caso di assunzioni con: - contratto di lavoro domestico; - contratto di lavoro occasionale; - contratto di lavoro intermittente; - contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. - trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (mancherebbe la condizione di NEET) REGIME SANZIONATORI O E CASI DI ESCLUSIONE L incentivo non spetta se il datore di lavoro non è in regola con: l adempimento degli obblighi contributivi; l osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, laddove sottoscritti. L incentivo, altresì, non spetta se l assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; se l assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazioni aziendali, salvo il caso in cui l assunzione sia finalizzata all impiego di lavoratori inquadrati in un diverso livello o addetti ad unità produttive diverse; se il lavoratore è stato licenziato nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulta con quest ultimo in rapporti di collegamento o controllo. 2 Tale requisito non è richiesto qualora li posto di lavoro si sia reso vacante per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell orario di lavoro, licenziamento per giusta causa. 3 Le professioni e i settori economici caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere sono individuati, per il 2018, dal decreto Min. lav. n. 335 del 10.11.17 8

TIROCINI EXTRACURRICULARI IN GARANZIA GIOVANI Il programma Garanzia Giovani, prevede l attivazione per i giovani di 16-29 anni che non studiano e non lavorano (Neet) di tirocini extracurriculari. DESTINATARI Persone in ingresso nel mercato del lavoro, che si registrano al programma di Garanzia Giovani su ANPAL. - Età compresa fra i 16 e 29 anni - Essere disoccupati inoccupati - Non essere iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale - Non avere in corso di svolgimento servizio civile o stage extracurriculare - Essere in condizioni di regolarità sul territorio nazionale - Non aver avuto già accesso a Garanzia Giovani nella sua prima attuazione - Non aver avuto un rapporto di lavoro con il medesimo datore nei mesi precedenti. - Non avere tirocini attivi ISTRUZIONI PER ATTIVARE IL TIROCINEO EXTRACURRICULARE IN GARANZIA GIOVANI E possibile attivare un tirocinio extracurriculare nell ambito di garanzia giovani - Min. 91 giorni continuativi con il medesimo soggetto ospitante, da realizzare nell ambito della dote GARANZIA GIOVANI. - Max. 180 giorni, elevabili a 360 giorni per persone disabili, ai sensi della L.n. 68/99, e svantaggiate, ai sensi della L.n. 381/91. In ogni caso è fatta salva la possibilità di attivare tirocini di durata superiore, in conformità agli Indirizzi regionali in materia di tirocini, di cui alla D.G.R. n. X/7763 del 17/01/2018 e al D.D.S. n. 6286 del 07/05/2018, che disciplinano le regole e le modalità di svolgimento dei tirocini in Lombardia. IMPORTO DEL RIMBORSO Sono riconosciuti alle aziende un massimo di: 250 euro per 120 giorni di tirocinio 500 euro per 150 giorni di tirocinio 750 euro per 180 giorni di tirocinio 250 euro al mese per un massimo di 12 mesi (solo per tirocinanti disabili) RICONOSCIMENTO DEL RIMBORSO Il rimborso è riconosciuto a partire dal 4 e fino al 6 mese di tirocinio, fatta salva la possibilità di attivare tirocini di durata superiore, nel rispetto degli Indirizzi regionali in materia di tirocini, di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17/01/2018 e al D.D.S. 6286 del 07/05/2018. Il rimborso pubblico è riconosciuto a partire dal 4 mese e fino al 12 mese di tirocinio per utenti svantaggiati, ai sensi della L. 381/91, e alle persone disabili, ai sensi della L. 68/99. Il rimborso dell indennità di tirocinio è riconosciuto al soggetto ospitante a condizione dell attivazione,entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del tirocinio,di un contratto di lavoro di almeno 6 mesi. N.B. Le indennità sono rimborsate in ordine cronologico di ricevimento della domanda di rimborso e fino ad esaurimento delle risorse di pertinenza. 9

INCENTIVO PER ASSUNZIONI DI GIOVANI TRA I 15 E I 29 ANNI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, a causa mista (lavoro e formazione) di durata non inferiore a 6 mesi. DESTINATARI I giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti con contratto di apprendistato. In particolare, - i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale che ha una durata non superiore a 3 anni (4 anni in caso di diploma professionale quadriennale); - i giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante che ha una durata non superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell artigiano e individuati dal contratto collettivo); - i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale, possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca la cui durata è stabilita dalle regioni e dalle province autonome. Incentivo contributivo: - I datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, hanno un aliquota contributiva pari all 1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, al 10% dal terzo anno (ridotta al 5% per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale); - I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, hanno una aliquota contributiva pari al 10%. Per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l aliquota contributiva è ridotta nella misura del 5%. TIPOLOGIA ED ENTITÁ DELL INCENTIVO Alle suddette aliquote contributive si aggiunge la contribuzione per l assicurazione sociale per l impiego, pari all 1,31% della retribuzione imponibile dell apprendista. Per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, la contribuzione per l assicurazione sociale per l impiego non è dovuta, come non è dovuto il contributo di licenziamento. L incentivo contributivo è mantenuto per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato. Si precisa che, nei 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, anche del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (che dà luogo all ulteriore riduzione al 5%) l aliquota contributiva è del 10%. Incentivo economico: - L apprendista può avere un inquadramento fino a due livelli inferiore rispetto a quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori adibiti alle medesime mansioni o, in alternativa, può essere stabilita una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all anzianità di servizio; - I percorsi formativi possono essere finanziati con i Fondi paritetici interprofessionali di cui all art. 118, l. n. 388/00; 10

- Le ore di formazione a carico del datore di lavoro sono retribuite nella misura pari al 10% della retribuzione dovuta (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi). Per le ore di formazione svolte nelle istituzioni formative, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Incentivo normativo: Gli apprendisti non rientrano nel computo dei dipendenti per l applicazione di particolari normative e istituti contrattuali. Le parti possono liberamente recedere dal contratto, con preavviso, al termine del periodo di apprendistato. Incentivo fiscale: - Il costo degli apprendisti (retribuzione e formazione) è escluso dalla base per il calcolo dell IRAP. Ulteriore incentivo contributivo in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato con giovani under 30: - esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 annui, per un periodo massimo di 12 mesi. DATORI DI LAVORO BENEFICIARI Tutti i datori di lavoro. giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; DESTINATARI giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni, per il contratto di apprendistato professionalizzante; giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale, per il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca; giovani under 30, per l ulteriore incentivo in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato pari all esonero dal versamento del 50% dei contributi a suo carico, nel limite massimo di 3.000 annui, per un periodo massimo di 12 mesi. 1. Contratto di apprendistato 2. Contratto a tempo indeterminato, per l ulteriore incentivo in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. TIPOLOGIA DI CONTRATTO RICHIESTO Per l aliquota del 10% e quella ridotta per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti nonché per tutte le altre forme di incentivo (normativi, economici e fiscali) non sono previste scadenze. - Il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta in relazione al livello di inquadramento che avrebbe raggiunto l apprendista al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, nel caso di inadempimento nella erogazione della formazione a suo carico, di cui egli sia esclusivamente responsabile, tale da impedire la realizzazione delle finalità proprie delle singole tipologie di contratto di apprendistato; 11

- Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro (da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva) se il contratto manca della forma scritta o manca del piano formativo individuale nonché nel caso di violazione delle previsioni della contrattazione collettiva attuative dei principi stabiliti all art. 42, comma 5, lett. a, b, c, del d.lgs. 81/15 (a- divieto di retribuzione a cottimo; b- possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiori; c- presenza di un tutor o referente aziendale). Esclusioni Sono esclusi dagli incentivi contributivi i datori di lavoro che non siano in regola con l adempimento degli obblighi contributivi (DURC), con l osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, con il rispetto dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Gli incentivi non spettano se l assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; se l assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazioni aziendali, salvo il caso in cui l assunzione sia finalizzata all impiego di lavoratori inquadrati in un diverso livello o addetti ad unità produttive diverse; se il lavoratore è stato licenziato nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulta con quest ultimo in rapporti di collegamento o controllo. NORMATIVA E MODULISTICA Artt. 41-47, d.lgs. n. 81/15; art. 1, commi da 100 a 106 e 114, l. n. 205/17. 12

INCENTIVO PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI LAVORATORI OVER 29 ANNI IN NASPI L incentivo riguarda solo l assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante. I lavoratori beneficiari di Naspi, senza limiti di età, possono essere assunti, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con contratto di apprendistato professionalizzante. DESCRIZIONE Trova applicazione il regime agevolativo proprio del contratto di apprendistato con esclusione: - dalla libera re cedibilità dal contratto al termine del periodo di apprendistato (si applica, invece, la disciplina in materia di licenziamenti individuali); - della estensione dei benefici contributivi per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Incentivo contributivo: - I datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, hanno un aliquota contributiva pari all 1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, al 10% dal terzo anno; - I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, hanno una aliquota contributiva pari al 10% TIPOLOGIA ED ENTITÁ DELL INCENTIVO (Alle suddette aliquote contributive si aggiunge la contribuzione per l assicurazione sociale per l impiego, pari all 1,31% della retribuzione imponibile dell apprendista). Incentivo economico: - L apprendista può avere un inquadramento fino a due livelli inferiore rispetto a quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori adibiti alle medesime mansioni o, in alternativa, può essere stabilita una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all anzianità di servizio; - I percorsi formativi possono essere finanziati con i Fondi paritetici interprofessionali di cui all art. 118, l. n. 388/00; - Le ore di formazione a carico del datore di lavoro sono retribuite nella misura pari al 10% della retribuzione dovuta (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi). Per le ore di formazione svolte nelle istituzioni formative, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Incentivo normativo: - Gli apprendisti non rientrano nel computo dei dipendenti per l applicazione di particolari normative e istituti contrattuali. Incentivo fiscale: - Il costo degli apprendisti (retribuzione e formazione) è escluso dalla base per il calcolo dell IRAP. DATORI DI LAVORO BENEFICIARI Tutti i datori di lavoro. 13

DESTINATARI TIPOLOGIA DI CONTRATTO Senza limiti di età, - lavoratori percettori di NASPI; - lavoratori che, avendo inoltrato istanza di concessione di NASPI, abbiano titolo alla prestazione ma non l abbiano ancora percepita. Contratto di apprendistato professionalizzante. TEMPISTICA E SCADENZE Non sono previste scadenze Sanzioni - Il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta in relazione al livello di inquadramento che avrebbe raggiunto l apprendista al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, nel caso di inadempimento nella erogazione della formazione a suo carico, di cui egli sia esclusivamente responsabile, tale da impedire la realizzazione delle finalità proprie delle singole tipologie di contratto di apprendistato; REGIME SANZIONATORIO E CASI DI ESCLUSIONE - Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro (da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva) se il contratto manca della forma scritta o manca del piano formativo individuale nonché nel caso di violazione delle previsioni della contrattazione collettiva attuative dei principi stabiliti all art. 42, comma 5, lett. a, b, c, del d.lgs. 81/15 (adivieto di retribuzione a cottimo; b- possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiori; c- presenza di un tutor o referente aziendale). Esclusioni I datori di lavoro che non siano in regola con l adempimento degli obblighi contributivi (DURC), con l osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, con i rispetto dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Gli incentivi non spettano se l assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; se l assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazioni aziendali, salvo il caso in cui l assunzione sia finalizzata all impiego di lavoratori inquadrati in un diverso livello o addetti ad unità produttive diverse; se il lavoratore è stato licenziato nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulta con quest ultimo in rapporti di collegamento o controllo. NORMATIVA E MODULISTICA Art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81/15; mess. Inps n. 2243/17. 14

INCENTIVO ASSUNZIONE DONNE Incentivi per l assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di donne prive di impiego da almeno 24 mesi. LAVORATORI Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Il termine si abbassa a 6 mesi se: Residenti in aree svantaggiate; Impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere. DATORI DI LAVORO AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE Tutti i datori di lavoro privati. Le agevolazioni consistono in benefici contributivi a seguito sottoscrizione di: Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Benefici contributivi IMPORTO E DURATA DELL INCENTIVO Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; Per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18 mese dalla data di assunzione. AMBITO TERRITORIALE Valido in tutto il territorio nazionale. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO Non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 111/2013;Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013; Messaggio INPS n. 12212/2013; Messaggio INPS n.6319/2014 (ripristino incentivo). 15

INCENTIVO PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI OVER 50 DA OLTRE 12 MESI LAVORATORI Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi. DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro privati. AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE Le agevolazioni consistono in benefici contributivi a seguito sottoscrizione di: Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Benefici contributivi IMPORTO E DURATA DELL INCENTIVO Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; Per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18 mese dalla data di assunzione. AMBITO TERRITORIALE Valido in tutto il territorio nazionale. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO Non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 111/2013;Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013. 16

INCENTIVO PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN CIGS (CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO) Incentivi per l assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e di dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi O 12 mesi. LAVORATORI Lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi o 12 mesi. DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione. AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE L agevolazione viene concessa a seguito di assunzione a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di riduzione contributiva. Benefici contributivi IMPORTO E DURATA DELL INCENTIVO Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi. Dall agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. Benefici economici Contributo mensile pari al 50% dell indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a: - 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni; - 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni; - 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione. AMBITO TERRITORIALE Valido in tutto il territorio nazionale. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO Non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 4, c. 3, del D.L. n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n.236/1993; Art. 8, c. 4,della L. n. 223/1991; Circolare INPS n. 137/2012. 17

INCENTIVO PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN NASPI (CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO) Incentivi a favore dei datori di lavoro per l assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che fruiscono della Nuova Assicurazione Sociale per l Impiego. LAVORATORI Lavoratori in godimento dell indennità NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l Impiego). DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro privati. AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE Il contratto di lavoro deve essere a tempo pieno e indeterminato. Benefici economici IMPORTO E DURATA DELL INCENTIVO Incentivo pari al 20% dell indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell indennità. L incentivo non spetta: Per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell arco temporale dei 6mesi per l esercizio del diritto di precedenza (art. 15, c. 6, della L. 264/1949); Qualora l impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l impresa che ha operato il recesso, oppure l assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente. AMBITO TERRITORIALE Valido in tutto il territorio nazionale. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 7, c. 5, lett. b), del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013; art.2, c. 10 bis, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 175/2013, Messaggio INPS n. 4441/2015, D.lgs. n. 150/2015, Circolare INPS n. 194/2015. 18

INCENVITO PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI CON DISABILITÀ A partire dal 1 gennaio 2018 è scattato l obbligo, per le aziende che occupano dai 15 ai 35 dipendenti, di assumere un lavoratore con disabilità, anche se non ci sono nuove assunzioni. LAVORATORI 1. lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; 2. lavoratori disabili, come al punto 1), che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle di cui al punto precedente; 3. lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della CAPACITÀ lavorativa superiore al 45%. N.B.: non si può godere dell incentivo per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate. DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro privati, con aziende che occupano dai 15 ai 35 dipendenti, anche se non ci sono nuove assunzioni. L incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica l incentivo è riconosciuto anche per contratti a tempo determinato purché non inferiori ai 12 mesi. AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE IMPORTO E DURATA DELL INCENTIVO Gli incentivi sono subordinati: all adempimento degli obblighi contributivi; all osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli altri obblighi di legge; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi; alla realizzazione dell incremento netto dell occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell anno precedente l assunzione o la trasformazione. N.B.: per le assunzioni effettuate per assolvere all obbligo di cui all articolo 3 della legge n. 68 del 1999, i principi generali in materia di fruizione degli incentivi all occupazione, previsti dall articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, non trovano applicazione. L obbligo scatta - dal 15 ai 35 lavoratori: l azienda è obbligata ad assumere un lavoratore con disabilità. 19

- dai 36 ai 50 lavoratori: l azienda è obbligata ad assumere due lavoratori con disabilità. - oltre 50 lavoratori: la quota del 7% deve essere riservata a lavoratori con disabilità. Per calcolare l organico valido ai fini di conteggiare quanti lavoratori disabili assumere va distinto: - lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale: essi sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. - lavoratori con contratto a termine: il datore dovrà far riferimento all arco temporale del periodo di attività previsto nel contratto di lavoro stipulato con ciascun lavoratore. Non vanno computati nella quota di calcolo: apprendisti lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro lavoratori assunti con contratto di reinserimento. La misura del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato: Lavoratore Misura dell incentivo Durata 1- Per i lavoratori disabili assunti a Tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% 70% della retribuzione Lorda mensile imponibile ai fini previdenziali 36 mesi 2- Per i lavoratori disabili assunti a Tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% 35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali 36 mesi 3- Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% 70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali 60 mesi In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore, né è commensurabile all indennità di disponibilità; tali eventuali periodi non determinano, però, uno slittamento della scadenza del beneficio. 20

CONFORMITÁ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO Per il regolamento (CE) 651/2014 l intensità massima di aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato. Nello specifico: Tipologia altra agevolazione Agevolazione assunzione Donne e Over 50 (Legge 92/2012) Esonero contributivo (Legge di Stabilità 2016) Bonus occupazionale Garanzia Giovani Cumulabilità 100% costo salariale lordo Assunzione Giovani Genitori Lavoratori beneficiari del trattamento NASpI - Non cumulabile AMBITO TERRITORIALE Valido in tutto il territorio nazionale. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 13, della L. n. 68/1999; Decreto Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro n.91/2000; Circolare INPS n. 203/2001; Messaggio INPS n. 151/2003; L. n. 247/2007; Circolare INPS n. 131/2009; Nota INAIL del 15/01/2013; D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013; D.lgs. n. 151/2015; Circolare INPS n. 99/2016. 21

ALTRE AGEVOLAZIONI: ASSUNZIONI DI GIOVANI GENITORI LAVORATORI Genitori di figli minori o affidatari di minori che, nel rispetto dei requisiti sotto elencati, abbiano effettuato l'iscrizione presso la banca dati INPS loro dedicata. Tali soggetti devono: Avere un'età non superiore a 35 anni (fino al giorno precedente il compimento del 36 anno di età); Essere genitori di figli minori (almeno uno, a prescindere dall'eventuale presenza di un altro figlio maggiorenne) legittimi, naturali o adottivi, ovvero risultare affidatari di minori; Essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: Lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto od occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa o aver cessato uno dei suddetti rapporti e risultare iscritto,durante il periodo di inattività, presso un Centro per l'impiego. DATORI DI LAVORO Tutte le imprese private, le società cooperative, anche per l'assunzione di soci lavoratori e le imprese sociali ex D.lgs. n. 155/2006. Rientrano tra i datori di lavoro anche gli Studi professionali. AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE L'assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale. E' possibile effettuare anche una trasformazione a tempo indeterminato (anche parziale) di un rapporto a termine in corso di svolgimento. La fruizione dell incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti. IMPORTO E DURATA DELL INCENTIVO Il beneficio prevede un bonus del valore di euro 5.000 per ciascuna assunzione o trasformazione effettuata, nel limite massimo di 5 assunzioni/trasformazioni per ogni singola impresa o società cooperativa (quindi per un ammontare massimo di euro 25.000). Il beneficio opererà fino all'esaurimento delle risorse disponibili. AMBITO TERRITORIALE Valido in tutto il territorio nazionale. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 1, c. 72, della L. n. 247/2007; Decreto Ministro della Gioventù di concerto con il Ministro dell Economia 19/11/2010; Circolare INPS n. 115/2011; Messaggio INPS n. 7376/2015; Interpello MLPS n. 16/2016. 22

SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI E LAVORATORI IN CONGEDO LAVORATORI Tutti i lavoratori DATORI DI LAVORO Aziende con meno di n.20 dipendenti AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE L'assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo IMPORTO E DURATA DELL INCENTIVO Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. AMBITO TERRITORIALE Valido in tutto il territorio nazionale. RIFERIMENTI NORMATIVI T.U, tutela maternità e paternità - D.lgs 151/2011 art. 4 Legge 8 marzo 2000 n. 53 art. 15. 23

SGRAVIO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI GIOVANI ECCELLENZE Si prevede un esonero contributivo, pari ad 8 mila euro per 12 mesi, per chi assume, nel 2019, a tempo indeterminato giovani eccellenze ovvero: LAVORATORI Cittadini under 30 con laurea magistrale, ottenuta tra il 1 gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019, con 110 e lode, e media ponderata di almeno 108/1110, ed entro la durata legale del corso di studi; Cittadini in possesso di dottorato di ricerca, ottenuto tra il 1 gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019. Prima del compimento dei 34 anni, in università statali o non statali legalmente riconosciute. IMPORTO E DURATA DELL INCENTIVO L'esonero spetta inoltre: per la trasformazione a tempo indeterminato avvenute nel corso del 2019 e fermo restando il possesso dei requisiti alla data di trasformazione; per la parte residua, nel caso in cui il lavoratore, per il quale l esonero è stato parzialmente fruito, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro nel corso del 2019. RIFERIMENTI NORMATIVI L esonero, le cui modalità di fruizione saranno oggetto di una circolare dell INPS, è cumulabile con altri incentivi all assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. 24

SGRAVIO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA Le assunzioni a tempo pieno e interminato dei beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza potranno vedere riconosciuto un esonero contributivo dell importo variabile. A CHI SI RIVOLGE Datori di lavoro e Enti formativi accreditati. AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA Se l assunzione è a tempo pieno e indeterminato (anche grazie all attività svolta da un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro), il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo, nel limite dell importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. La durata dell esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e il periodo già goduto di Reddito di Cittadinanza. Se le attività intraprese nell ambito di un percorso formativo intrapreso con un ente formativo accreditato, portano ad un assunzione a tempo pieno e indeterminato l esonero contributivo per il datore di lavoro è pari alla metà dell importo mensile del Reddito di Cittadinanza fino ad un massimo di 390 euro mensili, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto. La restante metà dell importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore è riconosciuta all ente formativo accreditato, sotto forma di sgravio contributivo, sempre per un massimo di 390 euro mensili. Le disponibilità dei posti vacanti devono essere comunicate telematicamente attraverso il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL). Contestualmente all assunzione il datore di lavoro può stipulare, qualora necessario, un patto di formazione, presso il CPI, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. RIFERIMENTI NORMATIVI Dl. 4/2019 25

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