CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONI DEL ASS.



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1 Comune di Tarcento PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE UFFICIO TECNICO COMUNALE arch. Federico Canciani V A R I A N T E 3 5 (Zone D, I, O e norme di attuazione) CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONI DEL ASS.

2 INDICE 0) PREMESSA... 3 1) CONSUMO DI SUOLO... 4 2) AMPLIAMENTO DI UNA INDUSTRIA INSALUBRE... 5 3) DISTANZE TRA AREE RESIDENZIALI E ZONE INDUSTRIALI... 6 4) DISTANZE TRA AREE RESIDENZIALI E INSEDIAMENTI ZOOTECNICI... 7 5) INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO DA ELETTRODOTTI... 8 6) INQUINAMENTO ACUSTICO... 9 7) AUMENTO DEL TRAFFICO DA ZONA DIREZIONALE... 10 8) MONITORAGGIO E INDICATORI... 11

3 0) PREMESSA. Il Comune di Tarcento ha predisposto una variante al piano regolatore generale comunale, numerata 35. La variante ha per oggetto alcune modifiche di zone industriali, la costituzione di alcune zone direzionali e miste e la modifica e integrazione di norme di attuazione. Sulla variante 35 il Comune ha chiesto all Azienda per i servizi sanitari (ASS) 4 (Medio Friuli) il parere igienico sanitario ai sensi del regio decreto 1265/1934, art. 230. L ASS ha risposto con nota protocollo n. 89251/DD4 d. 5 12 2013. Questo elaborato costituisce controdeduzioni alle osservazioni ivi contenute. Le controdeduzioni che seguono approfondiscono puntualmente le questioni sollevate dall ASS n. 4 e motivano le scelte fatte. In seguito a tali approfondimenti si conclude che non vi è la necessità di modificare gli elaborati trasmessi all ASS.

4 1) CONSUMO DI SUOLO. Il consumo di suolo è ritenuto in generale un fatto negativo. Secondo dati relativamente recenti, il Friuli Venezia Giulia risulta tuttavia venire per consumo di suolo dopo Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, nel nord Italia, oltre che dopo altre regioni del centro-sud Italia, ed è alla pari di Toscana, Umbria e regioni altre (ISPRA, v. Il Gazzettino 6 2 2013). Nella regione Friuli Venezia Giulia il Piano urbanistico regionale generale individua Tarcento come comune interessato da sistemi insediativi di supporto comprensoriale (PURG, norme di attuazione, allegato E), e il decreto regionale di revisione degli standards urbanistici regionali individua Tarcento come comune di rilevanza regionale e sovracomunale (DPGR 126/2005, Allegato A). Queste circostanze possono giustificare l utilizzo di un suolo per una funzione direzionale che costituisce un servizio per la popolazione, e all occorrenza per le imprese, di un comprensorio più vasto di quello comunale. In particolare nella zona direzionale potranno insediarsi attività capaci di contribuire al recupero per Tarcento di un ruolo di città dei servizi. Comunque in ordine al suolo il concetto non è di non consumarne, ma di limitarne il consumo al necessario.

5 2) AMPLIAMENTO DI UNA INDUSTRIA INSALUBRE. Il parere dell ARPA sulla parte costituente ampliamento dell insediamento produttivo a nord di Collalto potrà essere richiesto ed espresso circostanziato in sede di piano attuativo, quando gli aspetti idrogeologici, i modelli di dispersione delle emissioni e il traffico indotto potranno essere studiati e regolamentati nel particolare, anche sulla base di un programma di intervento elaborato in quella occasione. Già adesso la variante 35 prevede comunque l attuazione mediante un piano attuativo, e che questo, tra l altro: a) analizzi e descriva ( ) le emissioni o immissioni di polveri ( ), il traffico indotto e gli effetti sull ambiente e il paesaggio; b) preveda misure per la limitazione il controllo degli effetti sull ambiente e il paesaggio; c) ; d) ; e) sia corredato di una caratterizzazione completa della vecchia discarica tra la strada e la ferrovia (geometria, tipologia, ) e dell ambito idrogeologico su cui essa insiste ( ). Vedansi sul punto le norme di attuazione, art. 15, C), 8. Vale la pena anche di segnalare che la variante 35 già prevede che nell area classificata zona D3.3 compresa tra via dei Fagnà e la ferrovia siano ammesse solo funzioni non comportanti la permanenza di persone. Inoltre nelle norme di attuazione, art. 15, C), 8 si precisa che l edificazione va rapportata alla consistenza, alla portanza e alla salubrità del suolo e sottosuolo come esistenti, adeguatamente verificata, oppure subordinata alla bonifica e consolidamento adeguati del suolo e sottosuolo.

6 3) DISTANZE TRA AREE RESIDENZIALI E ZONE INDUSTRIALI. Le distanze oggetto di osservazione non rientrano tra le modifiche apportate dalla variante in argomento e solo all atto della classificazione delle industrie potranno essere considerate caso per caso le distanze da zona residenziale e le eventuali cautele. Il Comune può concordare di principio sulla circostanza che le distanze di 150 metri per le industrie insalubri di prima classe e di 50 metri per le industrie insalubri di seconda classe andrebbero valutate caso per caso. Tuttavia è opportuno che il piano urbanistico riporti norme certe, che lascino al Comune meno discrezionalità possibile. Per questo motivo il piano regolatore generale comunale assume per le industrie insalubri di prima classe i 150 metri come distanza standard (NDA, art. 15, 1, e), indicata dalla stessa ASS nella nota protocollo n. 52221/DD4 d. 16 6 2010, pag. 20, e però vieta in tutto il comune una serie di attività ritenute incompatibili (NDA, art. 27, 5). Eventuali attività non vietate comportanti incidenza sull ambiente dovranno comunque sottostare alle norme e procedure di settore ambientale, in particolare alle previsioni del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale), compresa all occorrenza la valutazione di impatto ambientale (VIA), e alle previsioni del futuro piano di settore dell acustica. Ne può conseguire che un attività: o risulta compatibile, o deve essere oggetto di contromisure fino a risultarlo, compresa la localizzazione a distanza maggiore. Le industrie insalubri di seconda classe, già previste dover distare da zone residenziali almeno 50 metri, sono già previste dal piano regolatore generale comunale poter fruire di una deroga se vi è il parere favorevole dell ASS. Le lavorazioni all aperto rientranti tra le industrie insalubri sono comunque soggette alle norme di distanza previste dal piano regolatore generale comunale per le industrie insalubri. In ogni caso le norme di distanza di insediamenti industriali da zone residenziali non sono oggetto della variante 35, e complessivamente le zone industriali non sono incrementate, bensì ridotte, di quasi 5 ettari (v. PRGC VARIANTE 35, RELAZIONE, paragrafo C 7).

7 4) DISTANZE TRA AREE RESIDENZIALI E INSEDIAMENTI ZOOTECNICI. Le nuove zone residenziali non rientrano nel raggio di 300 metri da allevamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 unità di bestiame adulto (UBA). Le misure di distanza del piano vigente sono peraltro quelle indicate dalla stessa ASS in occasione della variante 34. Il Comune conferma che la distanza tra le concimaie e le abitazioni deve essere non minore di 25 metri, in base all allegato IV del decreto legislativo 81/2008 come previsto dalle vigenti N.T.A.. Allo stesso modo il Comune conferma che le norme di distanza valgono sia per gli allevamenti riportati nella cartografia, sia per quelli non riportati eventualmente nella cartografia ma comunque presenti sul territorio.

8 5) INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO DA ELETTRODOTTI. La distanza di elettrodotti da zone residenziali, già prevista dal piano regolatore generale comunale vigente minima di 100 metri, non è oggetto della variante 35. Ugualmente non è oggetto della variante 35 la distanza di opere da elettrodotti e cabine elettriche, per la quale, peraltro, il piano regolatore generale comunale vigente già rimanda alla legge 36/2001 (NDA, tabella 1). Il rimando alla legge 36/2001 comprende anche il rimando al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 7 2003, essendo stato questo emanato in attuazione di quella. Eventuali aggiornamenti potranno essere valutati in occasione di una variante futura.

9 6) INQUINAMENTO ACUSTICO. Il piano di zonizzazione acustica non è stato ancora formato. In ogni caso il piano regolatore generale comunale già contiene norme generali per la protezione dal rumore (PRGC, NDA, art. 29).

10 7) AUMENTO DEL TRAFFICO DA ZONA DIREZIONALE. La zona direzionale non comporta necessariamente un aumento del traffico. Può essere infatti che essa intercetti un traffico già esistente, ed anzi lo riduca, essendo che possono insediarvisi servizi per la popolazione e le imprese che adesso devono recarsi in località più lontana. Da tenersi conto anche del fatto che quella che sta per diventare zona direzionale è ora classificata per gran parte nel piano regolatore generale comunale vigente zona industriale, capace di generare di per sé traffico, e oltre al traffico altri effetti ambientali maggiori della zona direzionale. Le linee guida dell ASS protocollo n. 26886/DD4 d. 11 3 2009 trattano di rapporti tra strade principali, intendendosi per tali le autostrade e le strade urbane con un traffico giornaliero medio superiore a 10.000 unità, e zone residenziali. Nel caso specifico la strada servente la zona direzionale (strada regionale 13, Pontebbana) non è strada urbana e ha un traffico giornaliero medio inferiore a 10.000 unità, e la zona prevista non è residenziale, bensì direzionale. A ciò può aggiungersi che: a) la zona direzionale potrà teoricamente essere servita dal trasporto pubblico extraurbano, passando per la strada regionale 13 (Pontebbana) una quantità notevole di autocorriere; b) l edificazione è prevista a una distanza di almeno metri 40 dal confine stradale, e aumenta se la distanza è misurata dall asse stradale; c) la zona direzionale è situata sopravento rispetto al vento prevalente, che è la bora, da nord est; d) gli edifici sarebbero isolati rispetto all intorno, con la possibilità dunque che il vento disperda eventuali inquinanti; e) la zona è raggiungibile dalla popolazione locale almeno in parte anche da una strada interna, parallela alla regionale.

11 8) MONITORAGGIO E INDICATORI. Il Comune ritiene che della variante 35 possa presentare criticità ambientale la modifica per ampliamento dell insediamento produttivo a nord di Collalto di cui si è trattato in questo documento al punto 2), soggetto a piano attuativo. Per questo insediamento l ARPA potrà esprimere il suo parere circostanziato in ordine al monitoraggio e indicatori in sede di piano attuativo, quando gli aspetti idrogeologici, i modelli di dispersione delle emissioni e il traffico indotto potranno essere studiati e regolamentati nel particolare, anche sulla base di un programma di intervento elaborato in quella occasione.