( testo attuale e modificato)



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( testo attuale) O m i s s i s Art. 61 Zone adibite ad attrezzature scolastiche ed a attrezzature pubbliche di interesse collettivo 1. Le zone adibite ad attrezzature scolastiche ed a attrezzature pubbliche di interesse collettivo comprendono sia gli immobili a destinazione pubblica esistenti, che le aree individuate dal R.U. per l edificazione di nuovi edifici. 2. Sugli edifici esistenti e relative pertinenze, fatto salvo quanto disposto nell Allegato 2 alle presenti norme, e fatte salve le attrezzature religiose e cimiteriali, sono ammesse tutte le categorie di intervento sul patrimonio edilizio di cui al comma 1 dell art. 42 e le categorie di trasformazione Tr1, Tr7, Tr8. La trasformazione Tr1 connessa ad ampliamenti volumetrici e la trasformazione Tr7, sono subordinate all approvazione di apposita delibera del Consiglio Comunale, ed al rispetto dei seguenti parametri : Uf : 1.5 Rc max: 40 %; H max. (data come somma di altezze utili ): 10 m, esclusi i volumi tecnici, e comunque non oltre quella prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; Distanza minima dai fabbricati: 10 m, e comunque l altezza del fabbricato più alto, oppure in aderenza; Distanza minima dai confini: 5 m; Distanza minima dalle strade: 7,5 m, o quella data da allineamenti di edifici preesistenti; 3. L intervento di trasformazione Tr1, per l edificazione di nuovi edifici, nelle aree di nuova previsione di R.U. associato all intervento Tr2, dovrà comunque rispettare i parametri di cui sopra, ove non specificatamente oggetto di comparto disciplinato dall Allegato 1 schede norma. Le aree per attrezzature collettive individuate all interno di parchi non oggetto di comparto specifico costituiscono ingombro planimetrico di manufatti di servizio al tempo libero da realizzarsi con materiali tradizionali, e con un altezza utile massima di 3,2 m. Sulle nuove edificazioni ultimate sono ammesse tutte le categorie di intervento sul patrimonio edilizio di cui al comma 1 dell art. 42, nonché l eventuale trasformazione Tr7 e Tr8. 4. Relativamente all area scolastica prevista dal R.U. all interno dell Utoe n.2, l individuazione planimetrica e morfologica del corpo di fabbrica da destinarsi a palestra, costituisce esclusivamente riferimento progettuale. 5. Sulle attrezzature religiose, fatto salvo quanto disposto nell Allegato 2, per l edificio principale, sono ammessi interventi d ampliamento una tantum nella misura del 20% della superficie lorda di calpestio da realizzarsi in connessione al corpo di fabbrica e per la realizzazione o il completamento

di spazi di servizio all attività ecclesiastica. 6. Sulle attrezzature cimiteriali sono ammesse in relazione alle categorie di intervento sul patrimonio edilizio di cui al comma 1 dell art. 42, gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia D2, e la demolizione con fedele ricostruzione E, oltre agli eventuali ampliamenti da attuarsi con gli specifici progetti comunali. 7. Relativamente alle destinazioni d uso, sono ammesse, oltre a quelle legate all attività principale, tutte le destinazioni pubbliche o di interesse pubblico compatibili, ivi compresa, per le zone e attrezzature di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell art. 60, l installazione di impianti radiotelevisivi, di telefonia mobile e di telecomunicazione. O m i s s i s Art. 66 Aree di rispetto cimiteriale 1. Sono le aree perimetrate con apposito simbolo grafico negli elaborati di R.U.. Per la specifica disciplina si deve fare riferimento ai contenuti del R.D. n.1265/1934, del D.P.R. n. 285/1992, della legge n. 166/2002; è altresì ammessa, oltre a quanto disposto dalle presenti norme sull attrezzatura cimiteriale: - la costruzione di piccoli manufatti amovibili e precari per la vendita di fiori e di oggetti per il culto e l onoranza dei defunti, soggetti a concessione o autorizzazione a titolo precario. - la realizzazione ed il passaggio di reti idriche, fognanti, per metanodotti, gasdotti e simili; - l installazione di antenne per telefonia e telecomunicazioni in genere. 2. Sugli spazi ricadenti nelle fasce di rispetto cimiteriale sono compatibili le seguenti utilizzazioni: - ordinaria coltivazione del suolo ; - giardinaggio e arboricoltura; floricoltura: - giardini autonomi; - verde pubblico; - parcheggi pubblici. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d uso e senza incremento di unità immobiliari fatte selve le previsioni del P.D.R. n 14 U.T.O.E. 15.

( testo modificato) O m i s s i s Art. 61 Zone adibite ad attrezzature scolastiche ed a attrezzature pubbliche di interesse collettivo 1. Le zone adibite ad attrezzature scolastiche ed a attrezzature pubbliche di interesse collettivo comprendono sia gli immobili a destinazione pubblica esistenti, che le aree individuate dal R.U. per l edificazione di nuovi edifici. 2. Sugli edifici esistenti e relative pertinenze, fatto salvo quanto disposto nell Allegato 2 alle presenti norme, e fatte salve le attrezzature religiose e cimiteriali, sono ammesse tutte le categorie di intervento sul patrimonio edilizio di cui al comma 1 dell art. 42 e le categorie di trasformazione Tr1, Tr7, Tr8. La trasformazione Tr1 connessa ad ampliamenti volumetrici e la trasformazione Tr7, sono subordinate all approvazione di apposita delibera del Consiglio Comunale, ed al rispetto dei seguenti parametri : Uf : 1.5 Rc max: 40 %; H max. (data come somma di altezze utili ): 10 m, esclusi i volumi tecnici, e comunque non oltre quella prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; Distanza minima dai fabbricati: 10 m, e comunque l altezza del fabbricato più alto, oppure in aderenza; Distanza minima dai confini: 5 m; Distanza minima dalle strade: 7,5 m, o quella data da allineamenti di edifici preesistenti; 3. L intervento di trasformazione Tr1, per l edificazione di nuovi edifici, nelle aree di nuova previsione di R.U. associato all intervento Tr2, dovrà comunque rispettare i parametri di cui sopra, ove non specificatamente oggetto di comparto disciplinato dall Allegato 1 schede norma. Le aree per attrezzature collettive individuate all interno di parchi non oggetto di comparto specifico costituiscono ingombro planimetrico di manufatti di servizio al tempo libero da realizzarsi con materiali tradizionali, e con un altezza utile massima di 3,2 m. Sulle nuove edificazioni ultimate sono ammesse tutte le categorie di intervento sul patrimonio edilizio di cui al comma 1 dell art. 42, nonché l eventuale trasformazione Tr7 e Tr8. 4. Relativamente all area scolastica prevista dal R.U. all interno dell Utoe n.2, l individuazione planimetrica e morfologica del corpo di fabbrica da destinarsi a palestra, costituisce esclusivamente riferimento progettuale. 5. Sulle attrezzature religiose, fatto salvo quanto disposto nell Allegato 2, per l edificio principale, sono ammessi interventi d ampliamento una tantum nella misura del 20% della superficie lorda di calpestio da realizzarsi in connessione al corpo di fabbrica e per la realizzazione o il completamento

di spazi di servizio all attività ecclesiastica. 6. Sulle attrezzature cimiteriali sono ammesse in relazione alle categorie di intervento sul patrimonio edilizio di cui al comma 1 dell art. 42, gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia D2, e la demolizione con fedele ricostruzione E, oltre agli eventuali ampliamenti da attuarsi con gli specifici progetti comunali. Tali interventi devono essere conformi ai principi del Piano Regolatore Cimiteriale che assume i contenuti di strumento di programmazione e pianificazione settoriale, i cui effetti sono equiparati agli atti di gestione del territorio. 7. Relativamente alle destinazioni d uso, sono ammesse, oltre a quelle legate all attività principale, tutte le destinazioni pubbliche o di interesse pubblico compatibili, ivi compresa, per le zone e attrezzature di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell art. 60, l installazione di impianti radiotelevisivi, di telefonia mobile e di telecomunicazione. O m i s s i s Art. 66 Aree di rispetto cimiteriale 1. Sono le aree perimetrate con apposito simbolo grafico negli elaborati di R.U. per un raggio di 200 metri dall impianto cimiteriale, in coerenza e conformità ai contenuti del Piano Regolatore Cimiteriale in vigore. Sono assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta a salvaguardia degli interessi pubblici di natura igienico sanitaria, di tutela della sacralità dei luoghi, di garanzia delle possibilità di espansione dei cimiteri. Per la specifica disciplina si deve fare riferimento ai contenuti del R.D. n.1265/1934, del D.P.R. n. 285/1992, della legge n. 166/2002, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, oltre a quanto previsto dal citato strumento di programmazione e pianificazione settoriale. 2. L ampliamento dei cimiteri esistenti può essere approvato dal Consiglio Comunale, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, ad una distanza dai centri abitati inferiore a 200 metri, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorra una delle condizioni previste all'articolo 28, comma 1 lettere a) e b) della legge 1 agosto 2002, n. 166. A seguito della esecuzione degli ampliamenti dei cimiteri le distanze di cui sopra si applicano a partire dal limite della zona di ampliamento. 3. All interno delle aree di rispetto cimiteriale sono ammessi interventi di trasformazione urbanistico - edilizia esclusivamente per finalità e interesse pubblico, previo parere favorevole dell azienda sanitaria locale ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie come modificato dall'art. 28 della Legge 166/2002. A tal fine sono consentite, oltre a quanto disposto dalle presenti norme sull attrezzatura cimiteriale, le seguenti utilizzazioni dei suoli: - parcheggi pubblici e aree verdi a servizio del cimitero; - realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;

- interventi per la riduzione del rischio idraulico; - opere di adeguamento stradale, e viabilità di accesso agli impianti e attrezzature cimiteriali; - reti infrastrutturali (idriche, fognarie, per metanodotti, gasdotti, elettrodotti e simili ) e/o impianti tecnologici comprese le stazioni radio base e le antenne per telefonia cellulare e telecomunicazioni in genere; - giardinaggio e/o sistemazioni a verde; - pratiche agricole per la ordinaria coltivazione del suolo; - usi correlati ad attività produttive o di commercio ( se limitati alla movimentazione merci e materiali, attraverso la sosta e manovra automezzi); - attività ricreative all aperto. 4. E altresì ammessa, con esclusione delle zone A, la costruzione di chioschi, costituiti da piccoli manufatti amovibili e precari per la vendita di fiori e di oggetti per il culto e l onoranza dei defunti, soggetti a concessione per l occupazione di suolo pubblico e a autorizzazione a titolo provvisorio. Sugli edifici esistenti entro le aree di rispetto dei cimiteri sono da ritenersi compatibili le utilizzazioni in atto alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico. Sugli stessi sono consentiti, se non in contrasto con la disciplina del patrimonio edilizio prevista dal presente regolamento o con specifiche disposizioni di legge statali o regionali, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, e l ampliamento una tantum fino al 10% dell esistente superficie utile lorda ( SUL ) come definita dal vigente Piano Strutturale, purché non comportanti cambio della destinazione d uso o aumento dei carichi urbanistici e del numero delle unità immobiliari.