ACCORDO QUADRO SOFTWARE



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ACCORDO QUADRO SOFTWARE Concluso tra : Ragione sociale Indirizzo C.fiscale/P.IVA denominata qui di seguito : VENDITORE e GRENKELOCAZIONE S.r.l. Via Montefeltro, 4 20156 Milano C.Fiscale/P.IVA 13187000156 denominata qui di seguito GRENKE Il VENDITORE e Grenke, di seguito congiuntamente le Parti PREMESSO CHE : - Il VENDITORE è una società avente come attività principale la produzione e/o la comercializzazione di software gestionali, di seguito il Materiale ; - Grenkelocazione S.r.l. è la filiale italiana del gruppo europeo GRENKELEASING AG e svolge attività di locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, per cui, per l esercizio e la diffusione della propria attività, è interessata alla stipula di accordi quadro con i fornitori di beni e servizi (Materiale) diretti a disciplinare le modalità di vendita del Materiale da concedere in locazione e l impegno del venditore al suo riacquisto a fine contratto di locazione; - l acquisto di detto Materiale dal VENDITORE da parte di GRENKE è finalizzato all esclusivo scopo della sua concessione in locazione a terzi; - Il VENDITORE, anche al fine di incentivare la propria attività commerciale, si è dichiarato interessato a mettere in relazione di affari la propria clientela, costituita da società di persone e di capitali, liberi professionisti, ditte individuali ed enti pubblici, con GRENKE e, quindi, alla stipula del presente accordo quadro; - GRENKE inserirà il VENDITORE in un proprio archivio quale partner commerciale assegnandogli uno specifico numero di riferimento, trasmettendogli periodicamente, per posta, fax o e-mail, tutte le informazioni relative ai propri servizi ed alle condizioni da proporre alla clientela. 1

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI 1. PREMESSE ED ALLEGATI Le Premesse, l allegato A) Informativa sulla Privacy e Dichiarazione di conenso, l all.b) Tabelle di riacquisto, l all.c) Modulo di proroga contrattuale, l all D) Proroga contrattuale:tabella dei compensi e le tabelle aggiornate periodicamente con le condizioni di locazione di Grenke e scaricabili dal sito appositamente dedicato, formano parte integrante e sostanziale dell Accordo quadro. 2. OGGETTO DELL ACCORDO Il presente Accordo quadro ha per oggetto le modalità di segnalazione dei potenziali clienti e di vendita del Materiale dal VENDITORE a GRENKE al fine di concederlo loro in locazione. Pertanto, il presente Accordo quadro ha anche valore e funzione di contratto normativo diretto a disciplinare ora per allora la vendita dal VENDITORE a GRENKE del Materiale che GRENKE concederà in locazione ai clienti segnalati dal VENDITORE. Il VENDITORE segnalerà la potenziale clientela interessata a ricevere il materiale in locazione da GRENKE in assoluta libertà, neutralità ed indipendenza, poiché per espressa volontà delle parti il presente Accordo quadro non è diretto a far sorgere alcun obbligo a promuovere l attività di GRENKE, né tanto meno a porre in essere un vincolo di esclusiva, essendo assolutamente libere le parti di concludere relazioni contrattuali con altri soggetti aventi uno scopo simile. Per vendita del Materiale si intende la cessione a Grenke, da parte del Venditore, della licenza d uso del software prodotto da questi o da terze parti e dei relativi applicativi e servizi, dietro versamento del corrispettivo concordato. 3. VALIDITA, DURATA E PROROGA TACITA Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni altro accordo quadro eventualmente stipulato in precedenza dalle parti ed ha validità a partire dalla data della sua sottoscrizione e sino al termine dell anno solare in cui è stato sottoscritto. Alla scadenza, l Accordo si intenderà tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, salvo disdetta esplicita di una delle Parti (a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) da esercitarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza. 4. ACQUISIZIONE DELLE PROPOSTE DI LOCAZIONE Sulla base del presente accordo il VENDITORE ha facoltà di proporre alla clientela, che ha interesse all acquisizione del Materiale dallo stesso commercializzato, la possibilità di riceverlo in locazione da parte di GRENKE, senza, però, che da ciò scaturisca un preciso obbligo a contrarre per GRENKE, né tanto meno un rapporto di stabile collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza della GRENKE medesima, conservando il VENDITORE, per tutta la durata dell accordo stesso, la sua integrale neutralità ed indipendenza, essendo 2

completamente libero di mettere o meno GRENKE in relazione di affari con la propria clientela, effettiva o potenziale. A tal fine il VENDITORE effettuerà, anche nell interesse di GRENKE, quanto necessario per la valutazione della clientela, raccogliendo direttamente le richieste di questa esclusivamente attraverso la sottoscrizione dell apposito modello, predisposto da GRENKE, di Proposta di contratto di locazione di beni mobili, che provvederà a compilare in ogni sua parte ed a far sottoscrivere al potenziale cliente solo dopo avere attentamente seguito quanto disposto nel successivo Art. 5 ed applicato le condizioni economiche di volta in volta praticate da GRENKE, comunicate attraverso l aggiornamento periodico delle Tabelle. 5. MODALITA DI SEGNALAZIONE DELLE PROPOSTE DI CONTRATTO Il VENDITORE proporrà alla potenziale clientela, che li richiedesse, preventivi di massima non vincolanti per nessuno, elaborati sulla base delle condizioni economiche e dei costi di volta in volta comunicati da GRENKE mediante l invio delle Tabelle aggiornate, datate e firmate dal proprio responsabile. Pertanto, è assolutamente vietato al VENDITORE una qualsiasi autonomia nella fissazione delle condizioni economiche, dei prezzi e costi della locazione da proporre alla potenziale clientela, la concessione di dilazioni o di sospensioni dei pagamenti di qualsiasi natura ed importo, nonché la messa in relazione di affari su modelli di proposte di contratto difformi, anche parzialmente, da quello fornito da GRENKE ovvero la acquisizione di proposte di locazione aventi ad oggetto Materiale non venduto o non commercializzato direttamente. Prima di raccogliere le proposte di locazione dalla potenziale clientela, mediante la sottoscrizione della proposta irrevocabile di contratto di GRENKE, il VENDITORE dovrà fornire al cliente la necessaria informativa sul trattamento dei dati personali da parte di GRENKE, mediante la consegna dell apposito documento (All.A), ed acquisire, nei casi in cui questo è necessario, il consenso scritto per tale trattamento mediante sottoscrizione da parte del cliente dell apposito modello fornitogli da GRENKE e scaricabile, unitamente all Informativa, dal suo sito internet. Solo dopo aver ottemperato agli adempimenti di Informativa e Consenso previsti in materia di trattamento dei dati personali il VENDITORE potrà compilare la Proposta di contratto di locazione di beni mobili, facendola sottoscrivere al potenziale cliente, ed acquisire da questi i dati anagrafici e la documentazione completa che, unitamente alla Proposta di contratto sottoscritta dal cliente ed alla propria offerta scritta di vendita del Materiale richiesto (nel quale dovrà indicare il prezzo di vendita, i tempi e le modalità di consegna), invierà a GRENKE al fine di fargli svolgere la necessaria istruttoria e la verifica sulla meritevolezza del cliente e sulla validità dell operazione. Solo a seguito dell esito positivo della valutazione del potenziale cliente GRENKE comunicherà per iscritto al VENDITORE la propria accettazione, che potrà avvenire anche per fatti concludenti, ai sensi dell art. 1327 c.c., mediante la formalizzazione della compravendita del Materiale richiesto in locazione da parte di GRENKE e, quindi, attraverso la sua consegna al cliente al quale il VENDITORE farà sottoscrivere l apposito verbale di consegna. 3

L accettazione della proposta di locazione da parte di GRENKE diverrà inefficace e priva di ogni effetto nel caso in cui la consegna del Materiale oggetto della singola locazione non sarà effettuata entro 45 giorni dalla data di ciascuna accettazione. Nei rapporti con la potenziale clientela il VENDITORE, se richiesto, deve sempre fornire ogni informazione utile su GRENKE e sulla presente convenzione. 6. USO E PROPRIETA DEI MARCHI COMMERCIALI I marchi ed i loghi del VENDITORE sono di proprietà esclusiva del VENDITORE. I marchi ed i loghi GRENKELOCAZIONE ed ogni altro segno distintivo utilizzato da GRENKE per l offerta e promozione dei propri servizi di locazione sono di proprietà esclusiva di GRENKE. Esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo, il VENDITORE autorizza fin d ora GRENKE ad utilizzare i marchi del VENDITORE, con particolare riferimento alla riproduzione di tali marchi su qualsiasi documento e/o supporto funzionale o comunque collegato all erogazione ed alla promozione delle soluzioni di locazione offerte ai clienti del VENDITORE. GRENKE autorizza il VENDITORE ad utilizzare il proprio logo, secondo le linee guida istituzionali comunicate da GRENKE e previa sua autorizzazione, all'interno della propria comunicazione istituzionale (siti internet, comunicati stampa, ecc.). Ogni utilizzazione dei marchi di cui il VENDITORE e GRENKE sono titolari per finalità non espressamente previste dall Accordo dovrà essere previamente autorizzata per iscritto. 7. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI Per "Informazioni Riservate" di una delle Parti si intendono esplicitamente tutte quelle su cui detta Parte abbia apposto l indicazione scritta "Riservato", "Confidenziale" o altra espressione equivalente. Un elenco delle Informazioni Riservate che ciascuna Parte fornirà all altra potrà formare oggetto di apposito documento scambiato tra le Parti. Saranno, inoltre, considerate Informazioni Riservate, le informazioni e i dati relativi ad elenchi dei clienti, alla pianificazione ed operazioni commerciali, ad attività contabili, amministrative, finanziarie. Non sono considerate Informazioni Riservate, tutte quelle che: a) siano di dominio pubblico o già note alla Parte ricevente al momento in cui vengono comunicate; b) divengano di dominio pubblico successivamente alla loro comunicazione per causa che non costituisce inadempimento delle previsioni contenute nel presente Accordo; c) siano rese note da un terzo, sempre che la Parte ricevente non sia a conoscenza né abbia motivo di ritenere che tale terzo sia vincolato da un obbligo di segretezza avente ad oggetto tali informazioni; d) siano già in possesso della Parte ricevente anteriormente alla sottoscrizione dell Accordo. In ogni caso, ciascuna Parte potrà rendere note Informazioni Riservate dell altra Parte nel caso in cui ciò sia espressamente richiesto dalla legge o da pubbliche autorità nell esercizio delle loro funzioni. In tale caso la Parte coinvolta ne darà pronta comunicazione all altra ed agirà per tutelare, per quanto possibile, la riservatezza delle informazioni. 4

8. NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Fermo restando l obbligo del VENDITORE, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di contratto da parte della potenziale clientela, di effettuare un adeguata informativa, anche attraverso la consegna dell apposito modello, e di acquisire il consenso scritto nei casi in cui è necessario, relativi al trattamento dei dati personali da parte di GRENKE, utilizzando la modulistica all uopo fornitagli ovvero messagli a disposizione attraverso il sito internet; e fermo restando l espresso divieto per il VENDITORE di effettuare un trattamento autonomo dei dati personali della potenziale clientela senza il previo rispetto degli adempimenti di legge, GRENKE nomina il VENDITORE responsabile del trattamento, ai sensi dell art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003, relativamente alla fase della raccolta dei dati personali della potenziale clientela, del loro invio a GRENKE medesima e di quant altro necessario per dare esecuzione alla relazione di affari eventualmente posta in essere per il suo tramite. In quanto Responsabile del trattamento il VENDITORE nell ambito del trattamento di cui al precedente comma nomina per iscritto le persone fisiche di cui si avvale quali incaricati del relativo trattamento ai sensi dell art. 30 del citato decreto legislativo n. 196/2003. Resta inteso che tutti i dati ottenuti dal VENDITORE in esecuzione del presente accordo dalla potenziale clientela che intende locare il Materiale devono considerarsi alla stregua delle Informazioni riservate. Il VENDITORE dovrà pertanto garantire che i dati suddetti vengano custoditi e trattati in maniera tale da non consentirne la distruzione, la consultazione e/o diffusione e/o comunicazione a terzi, ovvero il loro accesso indesiderato. PARTE SECONDA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 9. CONDIZIONI E LIMITI DELLA VENDITA Fatta eccezione per le licenze d uso del software, degli applicativi e dei servizi correlati, GRENKE acquisterà dal VENDITORE unicamente materiale nuovo e non utilizzato all esclusivo scopo di concederlo in locazione al Cliente. Poiché il materiale oggetto della locazione sarà utilizzato dal conduttore per alcuni anni, è essenziale, per GRENKE, che, alla data della consegna, il materiale corrisponda all ultima versione del modello. Pertanto, in caso di materiale di occasione (questa tipologia comprende anche il materiale che è stato oggetto di una revisione generale) o di materiale costituito da un modello di fine di serie Il VENDITORE si impegna a farne espressa menzione a GRENKE nell ambito dell offerta scritta di vendita. In virtù del nesso causale tra acquisto e locazione, il Materiale sarà acquistato da GRENKE solamente a fronte delle corrispondenti proposte di locazione che di volta in volta risulteranno accettate. Pertanto, entro e non oltre 15 giorni dalla data di installazione del software (data di consegna), Il VENDITORE dovrà comunicare per iscritto a GRENKE, per ciascuna proposta di contratto di locazione, di cui dovrà indicare il numero e la data di sottoscrizione del cliente, l avvenuta installazione del software che ne forma oggetto, inviando la relativa fattura di vendita. 5

La vendita del Materiale dal VENDITORE a GRENKE si perfezionerà, anche al fine del trasferimento della proprietà, solo nel momento in cui GRENKE avrà avuto notizia dell avvenuta installazione del software (consegna), e, quindi, per espressa pattuizione tra le parti, solo nel momento in cui GRENKE avrà ricevuto l originale del verbale di consegna debitamente sottoscritto per consegna ed accettazione del Materiale dal cliente-conduttore e dal VENDITORE o da un suo incaricato. In caso di insolvenza da parte del conduttore, e previa segnalazione da parte di GRENKE, il VENDITORE si impegna a sospendere qualsiasi aggiornamento o manutenzione delle licenze di software. 10. OBBLIGHI DEL VENDITORE E GARANZIE Per ogni proposta di locazione accettata da GRENKE, il VENDITORE si obbliga: - a comunicare al Cliente l effettiva data di installazione del software (consegna del Materiale) con preavviso di almeno 8 giorni; - a consegnare, unitamente al Materiale, la documentazione di accompagnamento (quale ad esempio: manuali di istruzioni per l uso, ecc.) necessaria per il funzionamento ed il corretto uso di esso; - a concordare con il Cliente le modalità tecniche di installazione; - a provvedere, al momento della consegna, al collaudo del Materiale ed a sottoscrivere, direttamente o mediante propri incaricati, ed a far sottoscrivere al Cliente l apposito verbale di consegna sul modulo predisposto da GRENKE, scaricabile dal suo sito internet. Il VENDITORE garantisce che il Materiale venduto a GRENKE è privo di vizi e/o difetti, è conforme alla normativa vigente, e non lede interessi di terzi per brevetti e simili. Poiché tutte le condizioni di fornitura sono state concordate e pattuite direttamente tra il cliente ed il VENDITORE, quest ultimo riconosce ed accetta, rimossa sin da ora ogni e qualsiasi eccezione, che tutte le azioni spettanti a GRENKE nella sua veste di acquirente competono direttamente anche al Cliente, di cui pertanto riconosce la piena ed incondizionata legittimazione ad agire nei propri confronti, riconoscendo, inoltre, che il termine per la denuncia dei vizi di cui all art. 1495 c.c. viene prorogato nei confronti di GRENKE e del cliente a 30 giorni da quello della scoperta. Nel caso di un azione di restituzione o di riduzione del prezzo, il VENDITORE verserà direttamente l importo dovuto a GRENKE. Il VENDITORE si impegna ad avvertire immediatamente GRENKE nel caso in cui il conduttore dovesse esercitare i diritti di garanzia sopra indicati. Parimenti, il VENDITORE si impegna a inviare a GRENKE immediatamente e per iscritto le sue osservazioni concernenti le richieste del conduttore. 11. INADEMPIMENTO DEL VENDITORE Il VENDITORE sarà responsabile delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di quanto previsto nella presente Parte dell accordo e, in particolare, riconosce a GRENKE il diritto di annullare o revocare, senza necessità di costituzione in mora e di espressa contestazione, l acquisto del Materiale relativo a ciascuna proposta di locazione che, pur se perfezionata, comunque, non ha visto il corretto e puntuale rispetto ed applicazione delle disposizioni che precedono. 6

In questi casi il VENDITORE sarà tenuto a restituire immediatamente a GRENKE gli eventuali acconti o corrispettivi eventualmente ricevuti per ciascuna proposta di contratto per la quale si è verificato il suo inadempimento, e riconosce il diritto del Cliente a essere indennizzato dell eventuale danno derivante dal suo comportamento. 12. CONTESTAZIONI IN SEDE DI CONSEGNA E VIZI DEL MATERIALE Qualora il Cliente dovesse rifiutare la consegna del Materiale in quanto affetto da vizi e il VENDITORE non condividesse i motivi addotti, la controversia sarà tempestivamente portata a conoscenza di GRENKE entro e non oltre 48 ore dal suo verificarsi. Nel caso in cui venga accertata l esistenza di vizi, se il vizio è tale da impedire il godimento del Materiale, il contratto di vendita non si perfeziona e la proposta di locazione non produce alcun effetto, per cui GRENKE surrogherà il Cliente nei suoi diritti verso il VENDITORE, avverso il quale potrà agire per l eventuale risarcimento dei danni; se, invece, i vizi riducono solo parzialmente il godimento del Materiale e il VENDITORE ed il Cliente, sulla base di quanto stabilito dall arbitratore, hanno concordato la riduzione del suo valore, il prezzo di acquisto si riduce nell importo concordato e la proposta di locazione diviene efficace limitatamente alla porzione di Materiale che verrà goduta dal Cliente; pertanto, il VENDITORE comunicherà, non appena avrà ricevuto il verbale di consegna sottoscritto per accettazione dal Cliente, il nuovo importo del canone ridotto in proporzione della riduzione del prezzo di acquisto, fermo restando il diritto del Cliente di agire esclusivamente verso il VENDITORE per il risarcimento dei danni subiti. In tutti questi casi, il VENDITORE sarà tenuto a restituire a GRENKE, ovvero a compensare con eventuali suoi crediti, quanto da questa indebitamente ricevuto sia a titolo di anticipo o corrispettivo a fronte dell acquisto del Materiale risultato viziato ovvero a restituirgli la parte di prezzo pagata in eccesso. Analogamente il VENDITORE, fermo restando quanto previsto riguardo al riacquisto del Materiale, e nel 2 comma del presente articolo, circa l impegno di rimettere la decisione ad un terzo arbitratore, è tenuto ad indennizzare GRENKE, restituendogli quanto indebitamente percepito a titolo di anticipo o di prezzo e limitatamente alla parte in esubero, qualora i vizi del Materiale dovessero risultare dopo la sua consegna ed il contratto di locazione si dovesse risolvere per impossibilità del godimento del Materiale ovvero ne dovesse scaturire la riduzione del suo godimento e, quindi, del relativo canone, oltre a risarcire gli eventuali danni al Cliente. Il VENDITORE, inoltre, manleva GRENKE da qualsiasi responsabilità per qualunque pretesa sul Materiale avanzata da terzi, anche se dovesse solo comportare la mancata conclusione del contratto di locazione ovvero la sua successiva risoluzione per impossibilità sopravvenuta. 13. PREZZO DEL MATERIALE - MODALITA DI PAGAMENTO Il pagamento da parte di GRENKE del prezzo di acquisto del Materiale sarà eseguito entro 7 giorni dal ricevimento della fattura di vendita e di tutta la documentazione utile al perfezionamento del contratto di locazione (verbale di consegna debitamente sottoscritto dal Cliente, oltre a quanto necessario per la formalizzazione del contratto). Le parti potranno concordare pagamenti diversi da quelli sopra indicati mediante apposite comunicazioni scritte. 7

GRENKE potrà sospendere il pagamento qualora al momento della consegna vengano espresse riserve e/o eccezioni sullo stato e funzionalità del Materiale. Nel caso in cui il calcolo dei canoni del Contratto di locazione, effettuato utilizzando le Tabelle in vigore, porti ad un valore di acquisizione inferiore a quello effettivamente fatturato dal VENDITORE, tale nuovo valore sarà considerato come il prezzo di acquisto che GRENKE pagherà. PARTE TERZA - RIACQUISTO DEL MATERIALE 14. IMPEGNO AL RIACQUISTO DEL MATERIALE Il VENDITORE si obbliga nei confronti di GRENKE a riacquistare, al termine di ciascun contratto di locazione, il Materiale vendutogli e concesso per il suo tramite in locazione da GRENKE. L impegno al riacquisto sorge allo scadere previsto del contratto di locazione, fatto salvo quanto previsto al punto 14 delle condizioni generali del contratto di locazione di beni mobili (richiesta di proroga della locazione da parte del conduttore). Il VENDITORE si impegna a pagare a GRENKE il prezzo di riacquisto pattuito e stabilito dalle tabelle di riacquisto (All.B), sulla base della sua semplice richiesta scritta, da inviarsi a mezzo telefax entro 10 giorni dalla data di cessazione della locazione. Anche in deroga all art. 1939 c.c., l impegno di riacquisto del VENDITORE del Materiale venduto a GRENKE e per il suo tramite da questi locato a terzi, resta valido ed efficace anche nel caso in cui venisse dichiarata l invalidità o l inefficacia del singolo contratto di locazione ed indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale già esistente, contestuale o successiva prestata a favore di GRENKE a fronte del medesimo contratto di locazione. 15. PAGAMENTO DEL PREZZO DI RIACQUISTO Il prezzo di riacquisto verrà corrisposto dal VENDITORE per ciascun Materiale in unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da GRENKE, ovvero mediante compensazione o assegno circolare nel luogo e con le modalità indicate da GRENKE, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente Art. 14, fermo restando che in caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita per legge. 16. RITIRO DEL MATERIALE E SUO SMALTIMENTO Il VENDITORE si impegna a ritirare il Materiale direttamente presso i rispettivi clienticonduttori ed a corrispondere il prezzo di riacquisto a GRENKE, secondo le modalità ed i termini di cui al precedente articolo, senza nulla eccepire circa lo stato del Materiale o la impossibilità o difficoltà del suo recupero. Eventuali difficoltà, ritardi o impossibilità di ritirare il Materiale presso il cliente o terzi non potranno in nessun caso incidere sulla esecuzione del presente patto di riacquisto o sul pagamento del relativo prezzo, né potranno costituire eccezioni opponibili a GRENKE. 8

17. PROROGA CONSENSUALE In alternativa all opzione di acquisto, al termine di ciascun contratto, il venditore potrà proporre al conduttore la sottoscrizione del modulo di proroga del contratto di locazione All.C). In questo caso il venditore avrà diritto a percepire i compensi previsti dalla tabella di cui all allegato D), fermo restando il suo impegno al riacquisto del materiale locato alle condizioni previste nell allegato B. PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI 18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Ai sensi dell art. 1456 c.c. GRENKE ha facoltà di risolvere di diritto il presente accordo quadro senza bisogno della preventiva costituzione in mora mediante il semplice invio, a mezzo lettera raccomandata a.r., della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, quando il VENDITORE risulti inadempiente anche ad uno solo dei seguenti obblighi considerati essenziali, anche se relativi ad un solo contratto di locazione o ad una singola fornitura di Materiale: - Art. 5: modalità di segnalazione delle proposte di contratto; - Art. 8: riservatezza dei dati, obblighi di informativa e consenso e violazione dell incarico di responsabile del trattamento; - Art. 10: obblighi del VENDITORE e garanzie; - Art. 15: pagamento del prezzo di riacquisto. GRENKE ha parimenti facoltà di avvalersi della presenta clausola qualora il VENDITORE non fornisca la documentazione e le informazioni richieste o venga protestato o assoggettato a procedimenti esecutivi o cautelari. In caso di risoluzione del presente accordo GRENKE ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti e il VENDITORE dovrà immediatamente cessare l utilizzo del nome e del materiale di GRENKE e restituire tutta la documentazione, il materiale e la strumentazione all uopo ricevuti. GRENKE è autorizzata a non procedere al pagamento di quanto ancora dovuto al VENDITORE per qualsiasi titolo sino a che non avvenga la restituzione del suddetto materiale. Solo dopo la restituzione di quanto precede da parte del VENDITORE verranno effettuati i pagamenti dovuti, che potranno, altresì, essere compensati con quanto dovuto a GRENKE per risarcimento danni. Nonostante l intervenuta risoluzione di diritto dell accordo, GRENKE ha facoltà di non liberare il VENDITORE dall obbligo di eseguire il suo impegno al riacquisto. 19. EFFICACIA DELL ACCORDO E DIVIETO DI CESSIONE Nel caso in cui una o più clausole non essenziali dell Accordo dovessero essere dichiarate nulle o inefficaci dalla competente autorità giurisdizionale, l Accordo continuerà, per le restanti clausole, ad essere efficace tra le Parti che si attiveranno al fine di colmare le lacune prodottesi. Qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione o, comunque, l indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione all Accordo potrà 9

avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa le modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico. E assolutamente vietato alle Parti cedere il presente Accordo, nonché i diritti ed obblighi derivanti dallo stesso, senzal consenso scritto dell altra parte. 20. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia relativa all applicazione, esecuzione ed interpretazione dell Accordo è convenuta la competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione, riunione o continenza di cause. Milano, Il venditore timbro e firma Grenkelocazione S.r.l. timbro e firma Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il VENDITORE dichiara di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole dell Accordo quadro: 3. Proroga tacita; 5. Limitata efficacia temporale dell accettazione delle proposte da parte di GRENKE; 11. Inadempimento del VENDITORE; 12. Contestazioni in sede di consegna e vizi del Materiale; 16. Ritiro del materiale; 18. Clausola risolutiva espressa; 20. Foro competente. Milano, Il venditore timbro e firma 10

All.A INFORMATIVA ( ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ) Gentile Cliente, per poter valutare e dare eventualmente seguito alla Sua proposta di Locazione è necessario per la Nostra Società utilizzare alcuni dati che La riguardano e che Lei stesso ci fornisce direttamente o per il tramite del Venditore dei beni che ha chiesto di concederle in locazione. Pertanto, di seguito Le forniamo ogni notizia utile relativa al Nostro trattamento dei suoi dati. 1. Finalità del trattamento Il trattamento dei Suoi dati personali è diretto al conseguimento delle seguenti finalità: a. per esigenze preliminari alla stipula del contratto di locazione e per dare esecuzione allo stesso o alle vicende che ne possono scaturire (ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto, esecuzione di misure precontrattuali espressamente richieste; compilazione di anagrafiche, tenuta della contabilità, gestione amministrativa, fatturazione, gestione del credito; gestione di sistemi di pagamento o incasso, recupero del credito o dei beni, contenimento dei rischi, stipula di polizze assicurative, ecc., ovvero trasmissione dei dati ai fornitori per la consegna dei beni e alle banche per il pagamento dei canoni); b. per adempiere a qualunque obbligo previsto da leggi, regolamenti o dalla normativa Comunitaria (ad esempio: adempimenti in materia contabili e fiscale). Per conseguire tali finalità ci rivolgiamo ad alcuni soggetti privati titolari del trattamento di dati personali registrati in specifici sistemi di informazioni creditizie o di sistemi di informazioni provenienti da pubblici registri, utilizzando anche metodologie automatizzate di credit scoring. I soggetti ai quali ci rivolgiamo per la fornitura di tali dati sono: CRIF S.p.A. Via Manin, 1-3 40131 Bologna www.consumatori.crif.com tel. 051.6458900. CERVED Business Information S.p.A. - Via G.B. Morgagni, 30/h 00161 Roma. 2. Modalità di trattamento I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante l utilizzo di strumenti cartacei o elettronici o comunque automatizzati e idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi da parte di persone espressamente incaricate all assolvimento di tali compiti, costantemente identificate, opportunamente istruite e rese edotte dei vincoli ed obblighi imposti dalla normativa vigente. Il trattamento viene effettuato nel pieno rispetto ed applicazione delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa di riferimento, atte a garantire la riservatezza dei dati trattati e, in particolare, ad evitare in qualsiasi momento l indebito accesso da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato ovvero la loro perdita o distruzione accidentale. I dati sono conservati presso la Sede della nostra Società per il tempo prescritto dalle norme vigenti, incluse quelle in materia contabile e fiscale. 3. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati personali è facoltativo, l eventuale rifiuto di fornire i dati personali potrebbe comportare l impossibilità di valutare la proposta di locazione e, quindi, l impossibilità di concludere e dare esecuzione al contratto richiesto. 4. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati Per l'esercizio della propria attività nonché per l'esecuzione di oneri ed obblighi strettamente correlati alla medesima ovvero ai contratti stipulati con la clientela, i dati personali oggetto del trattamento di cui è Titolare la nostra Società vengono comunicati ad altri soggetti il cui intervento è strettamente funzionale all'incarico affidato, non comportando, quindi, un autonomo trattamento; pertanto, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato, preposto al loro trattamento, delle seguenti categorie di soggetti: fornitori di beni e servizi, imprese di assicurazione, società di revisione, imprese di recupero crediti, avvocati, ragionieri e commercialisti, banche con le quali la nostra Società intrattiene rapporti per l esecuzione delle disposizioni di addebito (RID) e per le disposizioni di bonifico.l'elenco completo e dettagliato di tali soggetti o categorie di soggetti è disponibile sul Nostro sito internet www. grenke.it ovvero presso ogni locale della Società aperto al pubblico, nel quale è altresì indicato, se nominato, l eventuale responsabile di ogni singolo trattamento. Trasferimento dei dati all estero Nei limiti strettamente necessari all esecuzione del contratto con la nostra Società i dati personali potranno essere comunicati alle altre società, con sede nell Unione Europea, del gruppo GRENKE ed alla casa madre con sede in Germania, per finalità di tipo amministrativo/contabile, di valutazione preventiva delle proposte di locazione, di gestione dei sistemi di pagamento. 5. Diritto di accesso ai dati personali Ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il Cliente ha il diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di conoscere il contenuto degli stessi e del trattamento praticato; ha inoltre il diritto di ottenere: l aggiornamento, la rettificazione o l integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l attestazione che siano state eseguite le operazioni richieste; infine, ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano: per motivi legittimi o a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.titolare e responsabile del trattamentotitolare del trattamento dei dati personali è la GrenkeLocazione S.r.l. con sede in Milano, Via Monrefeltro, 4. Il Responsabile per il riscontro del diritto di accesso dei Clienti è il Sig. Stefano Galli. 11

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ( art. 13 D.Lgs. 196/2003 ) Cognome e Nome (Ragione sociale) dell interessato... Indirizzo dell interessato... Spett.le Grenkelocazione S.r.l. avendo preso visione dell informativa sulla privacy art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed in relazione ai punti in essa contenuti: DO /DIAMO IL CONSENSO [ ] NEGO/NEGHIAMO IL CONSENSO [ ] (barrare la casella) al trattamento dei miei/nostri dati personali. Luogo e data... Timbro e firma per esteso... 12

All. B Tabelle di riacquisto per materiale Software Per ogni singolo contratto è previsto un prezzo di riacquisto pari all 1% del valore netto di acquisto del materiale locato. In caso di proroga contrattuale, la percentuale di riacquisto è stabilita nella misura dello 0,5 % del valore netto di acquisto del materiale. 13

All.C Richiesta di proroga del contratto di locazione di beni mobili Il/la sottoscritto/a richiede la proroga del contratto di locazione di beni mobili n 066000000 prevista al punto 14 ultimo capoverso delle condizioni generali di contratto. Il contratto viene prorogato per un periodo minimo di mesi 6 (sei) a partire dalla data prevista di scadenza. Decorso tale termine sarà facoltà del conduttore di richiedere un ulteriore proroga contrattuale della durata minima di un intero periodo di fatturazione (mensile o trimestrale) o di restituire i beni secondo quanto previsto al punto 14 delle condizioni generali di contratto. Anche in caso di proroga, il contratto è regolato dalle condizioni particolari e generali del contratto di locazione di beni mobili originariamente sottoscritte. Luogo e data Il Conduttore Timbro e firma 14

ALLEGATO D Proroga contrattuale: Tabella compensi In caso di sottoscrizione da parte del conduttore del modulo di proroga contrattuale, saranno corrisposti al venditore i seguenti compensi: - a partire dal primo trimestre di proroga in poi, e sino alla scadenza concordata del contratto, un importo pari al 50% (cinquanta per cento) del canone di locazione pagato dal conduttore. 15